Legge regionale n. 74 del 05 dicembre 1978  ( Versione vigente )
"Trattamento economico di missione di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale. Adeguamento alla legge 26-7-78, n. 417 . Modifiche alle leggi regionali 20-6-77, n. 33 e 26-6-73, n. 14."
(B.U. 12 dicembre 1978, n. 51)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale è regolato dalle norme della presente legge e, per quanto non previsto dalla medesima, con rinvio alla normativa di cui alle leggi statali 10 dicembre 1973, n. 836, 26 luglio 1978, n. 417, D.P.R. 16-1-1978, n. 513 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2. 
 
A far tempo dal 1° ottobre 1978, ai dipendenti della Regione che sono comandati in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio spetta l'indennità di cui all'allegata tabella A) per ogni ventiquattro ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio.
 
Per le missioni effettuate fuori dal territorio nazionale il dipendente ha facoltà di chiedere la liquidazione della diaria sulla base del D.M. 2 marzo 1976 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Ove il dipendente faccia parte di delegazioni ufficiali della Regione in missione all'estero, per il cui soggiorno si è provveduto con onere a carico della Regione o dell'Ente ospitante, l'indennità di missione viene ridotta ad un terzo.
 
Il tempo trascorso in missione, connesso con prestazioni effettivamente rese in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legate alla natura e all'entità dei compiti da svolgere, viene preso in considerazione anche ai fini del calcolo dei compensi per lavoro straordinario.
 
Per il personale che per ragioni di servizio è soggetto a rischio o a gravi disagi per ispezioni o visite in miniera, cave ovvero a lavori in galleria o a lavori in località impervie e pericolose e in zone alluvionate, l'indennità di missione, - già commisurata ai sensi dell' art. 2 della L.R. 17-3-1977 , - n. 19, ad un 'aliquota dell'indennità di trasferta, è maggiorata secondo quanto disposto dall' art. 15 della L. 26-7-1978, n. 417 , delle seguenti misure: per il Dirigente di Settore e Capo Servizio L. 3.600, Istruttore L. 3.150, Capo Ufficio L. 3.000, Segretario L. 2.400, Operatore Specializzato L. 2.300, Operatore L. 2.000, Custode L. 1.800.
[1]
 
Tali misure vengono attribuite previa motivata attestazione dell'Amministratore competente.
Art. 3. 
 
Le missioni sono disposte:
 
- se si svolgono nell'ambito della Regione, dal Responsabile dell'ufficio oppure dall'Amministratore competente qualora si tratti del responsabile dell'ufficio;
 
- se si svolgono nel restante territorio della Repubblica o all'estero, dall'Amministratore competente, su proposta del responsabile dell'ufficio.
Art. 4. 
 
Ai dipendenti inviati in missione è data la facoltà di chiedere il rimborso delle spese di alloggio in albergo di 1a categoria, per il personale di cui alle qualifiche regionali di Dirigente di Settore e Capo Servizio, e di 2a categoria per il restante personale, effettivamente sostenute e debitamente documentate.
 
In tal caso le misure di indennità di trasferta sono ridotte di un terzo.
Art. 5. 
 
I dipendenti in missione sono tenuti ad usare i mezzi di trasporto pubblico.
 
Ove l'uso dei servizi di pubblico trasporto non sia possibile o sia pregiudizievole o inconciliabile con il regolare espletamento delle funzioni per le quali sono stati inviati in missione, i dipendenti possono essere autorizzati all'uso degli autoveicoli di proprietà regionale, condotti da apposito personale regionale.
 
Quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo della missione, può essere altresì consentito l'uso dei mezzi di trasporto noleggiati, con il rimborso delle relative spese purché adeguatamente documentate.
 
Nel caso in cui non sia possibile far fronte alle richieste di trasporto con i predetti autoveicoli, i soggetti di cui all'art. 3 della presente legge possono autorizzare l'uso del mezzo di proprietà del dipendente.
 
L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio viene rilasciata previa acquisizione di dichiarazione di esonero della Regione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo privato per danni a terzi o a cose.
 
In casi di comprovata necessita, i dipendenti inviati in missione possono essere autorizzati, dai soggetti indicati nell'art. 3 della presente legge, alla guida degli automezzi di servizio di proprietà della Regione.
 
I dipendenti che si recano in missione possono essere autorizzati ad usare il mezzo aereo o il vagone letto o la cuccetta: tale autorizzazione, nell'ambito delle rispettive competenze, è disposta dai soggetti di cui al precedente art. 3.
Art. 6. 
 
Le indennità ed i rimborsi delle spese previste dalla presente legge sono liquidate dagli uffici competenti dell'Amministrazione esclusivamente su presentazione di apposita tabella, firmata dal dipendente, convalidata dal responsabile dell'Ufficio e vistata dall'Amministratore competente, completa della relativa documentazione.
Art. 7. 
 
L'impiegato il quale, ai fini di ritrarne un indebito vantaggio, sottoscrive dichiarazione in tutto od in parte non veritiera intorno alle missioni eseguite, risponde ad ogni effetto, anche disciplinare, delle dichiarazioni rese, ferme restando le responsabilità spettanti a chi ha autorizzato la missione.
 
L'accertamento di irregolarità comporta comunque per il dipendente la perdita delle intere indennità dovutegli.
Art. 8. 
 
Oltre il 240° giorno di missione continuativa, la Giunta regionale, su proposta dell'ufficio di Presidenza del Consiglio per il relativo personale, provvede a richiamare il dipendente oppure ad assegnarlo alla sede nella quale espleta la missione.
 
Oltre il 240° giorno di missione continuativa cessa, comunque, il diritto alla corresponsione dell'indennità di missione.
[2]
Art. 9. 
 
La Giunta regionale autorizza con proprio atto deliberativo le missioni del personale da eseguire nell'interesse di altri enti o di privati secondo le disposizioni della presente legge.
 
Le relative indennità sono liquidate in base alle norme contenute negli articoli che precedono.
 
Gli enti o i privati versano le somme da corrispondere alla Tesoreria regionale in capitoli di entrata.
Art. 10. 
 
Il Consiglio regionale con propria deliberazione, può rideterminare annualmente, a partire dal 1-1-1979, le misure dell'indennità di missione, in relazione all'indice rilevato per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale, e comunque in misura non superiore a quella stabilita con Decreto del Ministro del Tesoro a norma dell' art. 1 della L. 26-7-1978, n. 417 .
[3]
 
Analoga facoltà spetta al Consiglio Regionale per la rideterminazione delle indennità stabilite dal terzo, quinto e sesto comma dell'art. 8 della Legge 26-7-1978, n. 417 .
Art. 11. 
 
Fino all'approvazione di nuove specifiche norme in materia, la misura dell'indennità di missione e dei rimborsi per spese di trasporto, per i Consiglieri regionali che si rechino in missione per lo svolgimento di compiti attinenti le funzioni pubbliche ad essi assegnate, sono liquidate in base alle tariffe in vigore per il personale dello Stato con qualifica di cui al punto 1) della tabella A) allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 , come modificata dall' art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 .
 
Per le missioni effettuate fuori dal territorio nazionale i Consiglieri hanno facoltà di chiedere la liquidazione della diaria sulla base del D.M. 2 marzo 1976 e successive modifiche ed integrazioni.
 
La misura dell'indennità chilometrica ai membri del CO.RE.CO., riconosciuta ai sensi dell' art. 2 della legge regionale 26-6-1973, n. 14 a titolo di rimborso spese per l'utilizzo di autovettura propria, è ragguagliata a quella in vigore per i dipendenti regionali.
Art. 12. 
 
Ai fini dell'attuazione delle norme della presente legge relative al trattamento economico di missione, trasferimento e prima sistemazione del personale regionale è autorizzata per l'anno finanziario 1978, in aggiunta alle somme stanziate a tali fini in bilancio, la spesa di 100 milioni, e, per gli anni finanziari 1979 e successivi la spesa di 1000 milioni, ivi compresi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 10.
 
All'onere di 100 milioni per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante una riduzione, in termini di competenza e di cassa degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 200 e n. 220 dello stato di previsione della spesa per tale anno nella rispettiva misura di 80 milioni e di 20 milioni, e mediante l'iscrizione della somma di 100 milioni, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 300 dello stato di previsione medesimo.
 
Al maggior onere di 400 milioni per gli anni finanziari 1979 e successivi si provvede mediante una quota, di pari ammontare, della maggiore previsione di entrata a decorrere dall'anno 1979, in corrispondenza del capitolo concernente la tassa regionale di circolazione sui veicoli ed autoscafi.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13. 
 
Alla spesa derivante dall'attuazione dell'articolo 11, primo comma, della presente legge, valutata in 5 milioni per l'anno finanziario 1978 e in 20 milioni per gli anni finanziari 1979 e successivi si provvede con le disponibilità esistenti ai capitoli n. 10 e n. 80 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 e ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.
 
Alla spesa derivante dall'attuazione dell'articolo 11, secondo comma, della presente legge, valutata in 7 milioni per l'anno finanziario 1978 e in 30 milioni per gli anni finanziari 1979 e successivi si provvede con la disponibilità esistente al capitolo n. 150 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 e ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 5 dicembre 1978
Aldo Viglione

Allegato A 

(TABELLEA: INDENNITA' DI MISSIONE PER OGNI 24 ORE) @Qualifiche regionali Importo lordo

Dirigente settore 22.700 Capo servizio Istruttore Capo Ufficio 19.100 Segretario Operatore spec.to Operatore 14.000 Custode @.


Note:

[1] Questo comma dell'articolo 2 è stato sostituito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 75 del 1978.

[2] Questo comma dell'articolo 8 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 75 del 1978.

[3] Questo comma dell'articolo 10 è stato sostituito dal quarto comma dell'articolo 1 della legge regionale 75 del 1978.