"Nuove norme per la disciplina dei finanziamenti della Regione per opere di interesse regionale connesse agli interventi delle FF.SS., dell'ANAS, delle ferrovie in concessione o di altri Enti pubblici, eseguiti direttamente dagli Enti medesimi."
(B.U. 12 dicembre 1978, n. 51)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Per la realizzazione di opere in attuazione dell'art. 22 punto 1, della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44, connesse agli interventi delle Ferrovie dello Stato, di ferrovie in concessione, dell'ANAS o di altri Enti pubblici cui provvedano gli Enti suddetti, e che rivestano interesse regionale, la Regione può erogare contributi forfettari direttamente ai medesimi in capitale fino alla misura del 100% del costo complessivo dell'opera.
Art. 2.
Agli oneri di cui all'articolo 1 della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti previsti sui capitoli n. 6020 e n. 6010 dello stato di previsione annuale della spesa.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 dicembre 1978
Aldo Viglione