Legge regionale n. 70 del 01 dicembre 1978  ( Versione vigente )
"Correzioni alla legge regionali 12-10-1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste."
(B.U. 05 dicembre 1978, n. 50)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Correzioni)
 
Alla legge regionale 12-10-1978, n. 63 : "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste" sono apportate le seguenti correzioni:
 
Art. 3

al quarto comma le parole: "
al successivo art. 68
" sono sostituite dalle parole:

"
al successivo art. 67
".
 
Art. 46

Al secondo comma le parole: "
al successivo art. 62
" sono sostituite dalle parole: "


al successivo art. 61
".
 
Art. 59

Al primo comma, seconda linea, il numero "
1989
" è sostituito con il numero "
1980
".
 
Al primo comma, seconda linea, lett. a), lett. b), lett. e), lett. g) le parole:

"
ai sensi dell'art. 6
" sono sostituite dalle parole:

"
ai sensi dell'art. 10
".
 
Al secondo comma, lett. i) le parole:

"
all'art. 14, II e III comma
" sono sostituite dalle parole:

"
all'art. 14, III e V comma
".
 
Al secondo comma, lett. i) le parole:

"
all'art. 45, II e IV comma
" sono sostituite con le parole:

"
all'art. 45
".
 
Al secondo comma lett. l), le parole:

"
all'art. 45, II e IV comma
" sono sostituite con le parole:

"
all'art. 45,
".
 
Art. 61 Al primo comma:
 
- lett. f) le parole:

"
ai sensi dell'art. 6
" sono sostituite dalle parole:

"
ai sensi dell'art. 10
";
 
- lett. p) le parole:

"
all'art. 35 - 2° comma
" - sono sostituite dalle parole:

"
all'art. 35 - 4° comma
";
 
- lett. v) dopo le parole:

"
all'art. 57
" aggiungere le parole:

"
2° comma
".
 
Al secondo comma le parole:

"
a complessive L. 10.331 milioni
" sono sostituite dalle parole

"
a complessive L. 10.406 milioni
".
Al secondo comma, terza linea le parole: "
quanto a L. 6.031 milioni
" sono sostituite dalle parole: "
quanto a L. 6.106 milioni
".
 
Art. 62

Al primo comma, lett. c) le parole:

"
fino a 10 anni
" sono sostituite dalle parole:

"
fino a 20 anni
".
 
Art. 63

Al terzo comma ed al quinto comma le parole:

"
dall'art. 7
" sono sostituite dalle parole:

"
dall'art. 11
".
 
Allegato C

Al trentanovesimo capitolo la somma della colonna competenza di L. 612.000.000 è sostituita dalla somma di L. 312.000.000.
 
Al totale della colonna competenza la somma di L. 28.684.000.000 è sostituita dalla somma di L. 28.384.000.000.
 
Allegato D

Al quinto capitolo le parole:

"
su mutui fino a 10 anni
" sono sostituite dalle parole:

"
su mutui fino a 20 anni
" .
Art. 2. 
(Urgenza)
 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 1 dicembre 1978
Aldo Viglione