Legge regionale n. 69 del 22 novembre 1978  ( Versione vigente )
"Coltivazione di cave e torbiere."
(B.U. 28 novembre 1978, n. 49)

Art. 1.[1] 
(...)
Art. 2.[2] 
(...)
Art. 3.[3] 
(...)
Art. 4.[4] 
(...)
Art. 5. 
(Domanda di autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere)
1. 
Le domande di autorizzazione alla coltivazione e la documentazione allegata sono presentate in copia cartacea unica all'organo competente per il rilascio; le ulteriori copie richieste sono presentate esclusivamente su supporto informatico conformemente a quanto previsto dall' articolo 27 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo) e devono contenere i seguenti dati:
[5]
 
1) le generalità ed il domicilio per le persone fisiche; la sede e le generalità del legale rappresentante per le società;
 
2) l'ubicazione della cava o della torbiera e l'indicazione della dimensione dell'area oggetto della domanda;
 
3) il materiale o i materiali da coltivare;
 
4) il periodo di tempo per cui viene richiesta l'autorizzazione .
 
La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati in triplice copia che ne formano parte integrante:
[6]
a) 
progetto di coltivazione che illustri le opere da realizzarsi per l'esercizio della cava, i metodi di coltivazione da adottare, i macchinari da impiegarsi, il programma di coltivazione, il numero dei dipendenti occupati, gli impegni finanziari previsti, i tempi di investimento;
b) 
progetto delle opere necessarie al recupero ambientale della zona, da realizzarsi durante e/o al termine della coltivazione, con annesse planimetrie e sezioni quotate in scala idonea a rappresentare l'aspetto dei luoghi dopo l'intervento estrattivo;
c) 
rapporto geotecnico che illustri dettagliatamente la compatibilità dell'intervento estrattivo con la stabilità dell'area interessata;
d) 
rilevamento topografico che illustri la situazione plano-altimetrica dell'area stessa;
e) 
per le persone fisiche il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura; per la società di persone il certificato della Cancelleria del Tribunale da cui risulti essere la società nel pieno esercizio dei propri diritti, nonchè l'atto costitutivo in vigore; per le società di capitali il certificato della Cancelleria del Tribunale da cui risulti essere la società nel pieno esercizio dei propri diritti, il capitale sociale, il nome dei legali rappresentanti e i poteri ai medesimi conferiti, il testo integrale dello statuto in vigore, nonchè, ove occorra, l'estratto autentico della deliberazione dell'assemblea o del consiglio di amministrazione da cui risulti il nome del rappresentante della società abilitato alla sottoscrizione della domanda;
f) 
il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulti legittimato alla coltivazione;
g) 
il provvedimento autorizzativo del competente organo per le zone assoggettate ad eventuali vincoli di natura pubblicistica, ad eccezione di quanto previsto al punto h);
h) 
copia autentica della domanda presentata, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 , per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, con il referto di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
 
(...)
[7]
3 bis. 
Al fine di assicurare l'aggiornamento tecnico-scientifico e l'uniformità, nell'ambito regionale, della documentazione necessaria per una corretta valutazione delle istanze, anche in relazione ai vincoli pubblicistici esistenti sul territorio, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce e aggiorna gli elaborati progettuali da allegare all'istanza.
[8]
 
(...)
[9]
 
(...)
[10]
 
Le spese tecniche per l'istruttoria della domanda sono a carico del richiedente.
[11]
Art. 6.[12] 
(...)
Art. 7.[13] 
(...)
Art. 8.[14] 
(...)
Art. 9.[15] 
(...)
Art. 10.[16] 
(...)
Art. 11.[17] 
(...)
Art. 12.[18] 
(...)
Art. 13.[19] 
(...)
Art. 14.[20] 
(...)
Art. 15.[21] 
(...)
Art. 16.[22] 
(...)
Art. 16 bis.[23] 
(...)
Art. 17.[24] 
(...)
Art. 18.[25] 
(...)
Art. 19.[26] 
(...)
Art. 20.[27] 
(...)
Art. 21.[28] 
(...)
Art. 22.[29] 
(...)
Art. 23.[30] 
(...)
Art. 24.[31] 
(...)
Art. 25.[32] 
(...)

Note:

[1] L'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[2] L'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[3] L'articolo 3 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[4] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[5] L'alinea del comma 1 dell'articolo 5 è stato sostituito ad opera del comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 3 del 2015.

[6] Questo comma dell'articolo 5 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 30 del 1981.

[7] Questo comma dell'articolo 5 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 44 del 2000.

[8] Il comma 3 bis dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 3 del 2015.

[9] Questo comma dell'articolo 5 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 44 del 2000.

[10] Questo comma dell'articolo 5 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 44 del 2000.

[11] Questo comma dell'articolo 5 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 30 del 1981.

[12] L'articolo 6 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 44 del 2000.

[13] L'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[14] L'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[15] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[16] L'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[17] L'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[18] L'articolo 12 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[19] L'articolo 13 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[20] L'articolo 14 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[21] L'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[22] L'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[23] L'articolo 16 bis è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[24] L'articolo 17 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[25] L'articolo 18 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[26] L'articolo 19 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[27] L'articolo 20 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[28] L'articolo 21 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[29] L'articolo 22 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[30] L'articolo 23 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[31] L'articolo 24 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[32] L'articolo 25 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.