Legge regionale n. 61 del 06 ottobre 1978  ( Versione vigente )
"Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi banditi dalla Regione Piemonte."
(B.U. 10 ottobre 1978, n. 41)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il testo della lettera b) del primo comma dell'art. 15 della legge regionale 12-8-1974, n. 22 è sostituito dal seguente: "
b)
età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, si applica la norma di cui all' art. 2 della legge 3-6-1978, n. 388 . Nessun limite di età è prescritto per coloro che siano titolari di posti di ruolo presso le Amministrazioni statali e degli Enti locali
".
 
Nei bandi di concorso già pubblicati, nei quali il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, si intende modificato il requisito dell'età secondo quanto previsto al comma precedente.
Art. 2. 
 
La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell' art. 45 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 6 ottobre 1978
Aldo Viglione