Art. 4.
Il servizio per i Beni e le Attività culturali è costituito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Il servizio fa capo all'Assessorato ai Beni e alle Attività culturali, che si avvale del servizio stesso per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
1) finanziare e coordinare l'attività ordinaria, la conservazione del materiale bibliografico e le iniziative specifiche delle biblioteche di competenza regionale, avendo cura dell'efficienza del sistema bibliotecario nel suo complesso;
2) promuovere l'istituzione di nuove biblioteche e sistemi bibliotecari;
3) coordinare e promuovere le attività di conservazione, tutela ed utilizzazione del materiale storico, artistico e scientifico di competenza regionale, controllando ed incentivando i rapporti di collaborazione e di scambio fra gli Enti titolari e collaborando all'organizzazione di mostre, esposizioni ed altre attività culturali ad essi collegate o da essi promosse, favorendone la circolazione e lo scambio anche con analoghe istituzioni di altre Regioni;
4) istituire o promuovere l'istituzione di nuovi musei e il riordino di quelli già esistenti secondo criteri di scientificità e di fruibilità da parte del pubblico, soprattutto degli studenti;
5) promuovere le attività teatrali, musicali e cinematografiche curandone lo sviluppo e la diffusione sul territorio; per lo svolgimento di queste funzioni possono essere utilizzate, provvedendo a finanziamenti necessari, strutture pubbliche già esistenti e consolidate;
6) promuovere iniziative quali allestimenti di mostre ed esposizioni, organizzazione di conferenze e convegni tendenti all'allevamento del livello culturale della popolazione, soprattutto attraverso l'approfondimento dei problemi della realtà culturale regionale e la comprensione e conoscenza delle scienze;
7) assumere direttamente l'esercizio di attività di promozione culturale di particolare rilievo;
8) provvedere, in collaborazione con gli organi centrali e periferici dello Stato, al censimento dei beni culturali e alla pubblicazione di quanto può essere utile per una migliore conoscenza e per l 'utilizzazione sociale di questi beni;
9) promuovere e coordinare, in accordo con enti, istituzioni culturali o singoli studiosi e, innanzitutto, nell'ambito di apposite convenzioni, con l'Università e con il Politecnico, l'attività di ricerca e raccolta di dati su problemi attinenti la storia umana e naturale della Regione e sulle strutture e attività culturali esistenti sul territorio, avvalendosi anche, per tali scopi, nonché per quelli previsti dal numero 8 del presente comma, del Consorzio Piemontese per il trattamento automatico dell'informazione;
10) coordinare l'attività degli Enti locali territoriali per favorire l'utilizzo delle strutture e dei servizi culturali pubblici da parte degli istituti scolastici; per lo svolgimento di questa funzione il servizio può operare in veste di consulente degli Enti locali territoriali, e, a richiesta, di coordinatore tecnico dell'attività.
Per le attività e per le iniziative di cui ai numeri 5 e 6 del presente articolo il servizio per i Beni e per le Attività culturali si avvale, di norma, di idonee Strutture pubbliche di proprietà di enti locali o da essi legalmente utilizzate per un periodo che, nel caso in cui la sistemazione, manutenzione e attrezzatura siano oggetto delle richieste di cui al successivo articolo 6, non può essere inferiore ai 5 anni.