Note:
[1] La legge è stata abrogata dal secondo comma dell'articolo 25 della legge regionale 1 del 1987.
Nei confronti degli emigrati che rientrino successivamente a questa abrogazione e fino all'entrata in vigore del programma di cui al primo comma dell'articolo 25 della l.r. 1/1987, continuano ad applicarsi le provvidenze di cui all'articolo 1 della legge abrogata secondo le modalità attuative di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 60-734 del 21 gennaio 1986.