"Modifica ed integrazione dell' art. 7 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 4 'Iniziativa popolare degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo '."
(B.U. 11 luglio 1978, n. 28)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Dopo il
primo comma dell'art. 7 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 è aggiunto il seguente comma: "
"
Per rilevanti difficoltà nella verifica della documentazione tale termine può essere prorogato fino ad un massimo di 90 giorni con deliberazione motivata dall'Ufficio di Presidenza da comunicare ai promotori o ai delegati.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino addì 6 luglio 1978
Aldo Viglione