Legge regionale n. 40 del 06 luglio 1978  ( Versione vigente )
"Modifica ed integrazione dell' art. 7 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 4 'Iniziativa popolare degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo '."
(B.U. 11 luglio 1978, n. 28)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Dopo il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 è aggiunto il seguente comma: "
Per rilevanti difficoltà nella verifica della documentazione tale termine può essere prorogato fino ad un massimo di 90 giorni con deliberazione motivata dall'Ufficio di Presidenza da comunicare ai promotori o ai delegati.
"
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino addì 6 luglio 1978
Aldo Viglione