"Integrazione art. 1 L.R. 5 giugno 1978, n. 30 ."
(B.U. 27 giugno 1978, n. 26)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
All'
articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 30 , dopo le parole: "
" vengono inserite le parole "
" .
Le funzioni amministrative di cui al
l'art. 96
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 giugno 1978
ALDO VIGLIONE