Legge regionale n. 35 del 12 giugno 1978  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 27.12.1977, n. 63 ."
(B.U. 13 giugno 1978, n. 24)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il personale operante in Piemonte alla data del 31.12.1977, presso i servizi sociali di base rivolti agli immigrati meridionali nelle zone di insediamento del Piemonte secondo l'organico degli stessi alla data della delibera CIPE dell'11.7.1975, è immesso a domanda nel ruolo regionale previo superamento di concorso da espletarsi secondo le disposizioni previste all'art. 2, 4 e 5 della l.r. 27-12-1977, n. 63 , nel limite di n. 11 posti nella qualifica di Segretario, di n. 8 posti nella qualifica di Operatore specializzato e n. 8 posti nella qualifica di Operatore.
Art. 2. 
 
Per l'inquadramento del personale di cui all'articolo precedente la dotazione organica prevista dall' art. 1 della l.r. 27.12.1977, n. 63 è incrementata dei seguenti posti:
 
- Segretario posti n. 11
 
- Operatore Spec. posti n. 8
 
- Operatore posti n. 8
 
Totale n. 27
 
E' altresì incrementata di n. 15 posti la dotazione organica della qualifica di custode.
Art. 3. 
 
Il 4° comma dell'art. 3 della l.r. 27.12.1977, n. 63 è sostituito dal seguente: "
A tale concorso può partecipare, a domanda, il personale di ruolo già comandato dallo Stato nonché il personale amministrativo di ruolo, trasferito dagli Enti soppressi, purché in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di una anzianità effettiva di servizio di anni 1 mesi 6 prestato presso la Regione nella qualifica di Capo Ufficio, oltre che di una anzianità di anni 7 considerata nella carriera o qualifica di concetto nell'Ente di provenienza, antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale.
"
Art. 4. 
 
Ai fini dell'applicazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 1978, la spesa di lire 110.000.000.
 
All'onere di cui al precedente comma si fa fronte, con le disponibilità esistenti ai capitoli n. 200 e n. 220 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 nella rispettiva misura di 90 milioni e di 20 milioni.
Art. 5. 
 
La presente legge è dichiarata urgente, a termini dell' art. 45, 6° comma dello statuto regionale , ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 12 giugno 1978
Aldo Viglione