Legge regionale n. 32 del 12 giugno 1978  ( Versione vigente )
"Norme sul fondo di previdenza e di solidarietà dei Consiglieri regionali del Piemonte."[1]
(B.U. 13 giugno 1978, n. 24)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[2] 
(...)
Art. 2.[3] 
(...)
Art. 3.[4] 
(...)
Art. 4.[5] 
(...)
Art. 5. 
(Diritto all'assegno vitalizio. Requisiti di età e periodo di contribuzione)
 
(...)
[6]
 
(...)
[7]
 
Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinquennio, l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno con il limite dell'età di 55 anni.
 
(...)
[8]
Art. 6.[9] 
(...)
Art. 7.[10] 
(...)
Art. 8.[11] 
(...)
Art. 9.[12] 
(...)
Art. 10.[13] 
(...)
Art. 11.[14] 
(...)
Art. 12.[15] 
(...)
Art. 13.[16] 
(...)
Art. 14.[17] 
(...)
Art. 15.[18] 
(...)
Art. 16.[19] 
(...)
Art. 17.[20] 
(...)
Art. 18. 
(Ammontare dell'assegno di reversibilità)
 
L'ammontare dell'assegno di reversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al Consigliere, nella misura seguente:
a) 
al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60%;
b) 
al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60%, con aumento progressivo nella misura del 15% per ogni figlio, fino alla decorrenza massima del cento per cento;
c) 
al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60%; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15% per ogni unità successiva fino ad un massimo del cento per cento ed è ripartito fra di essi in parti uguali;
d) 
negli altri casi: 50%.
Art. 19.[21] 
(...)
Art. 20.[22] 
(...)
Art. 21.[23] 
(...)
Art. 22.[24] 
(...)
Art. 23.[25] 
(...)
Art. 24.[26] 
(...)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 12 giugno 1978
Aldo Viglione

Note:

[1] La legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 24 della l.r. 9/1984, salvo quanto previsto dagli artt. 6, quarto comma e 15 ultimo comma della stessa legge.

[2] Questo articolo è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 1984.

[3] L'articolo 2 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 1984.

[4] Questo articolo è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 1984.

[5] Questo articolo è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 1984.

[6] Questo comma dell'articolo 5 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 1984.

[7] Questo comma dell'articolo 5 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 1984.

[8] Questo comma dell'articolo 5 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 1984.

[9] Questo articolo è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 1984.

[10] Questo articolo è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 1984.

[11] Questo articolo è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 1984.

[12] Questo articolo è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 1984.

[13] Questo articolo è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 1984.

[14] Questo articolo è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 1984.

[15] Questo articolo è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 1984.

[16] Questo articolo è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 1984.

[17] Questo articolo è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 1984.

[18] Questo articolo è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 1984.

[19] Questo articolo è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 1984.

[20] Questo articolo è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 1984.

[21] Questo articolo è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 1984.

[22] Questo articolo è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 1984.

[23] Questo articolo è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 1984.

[24] Questo articolo è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 1984.

[25] Questo articolo è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 1984.

[26] Questo articolo è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 9 del 1984.