Legge regionale n. 32 del 12 giugno 1978  ( Versione vigente )
"Norme sul fondo di previdenza e di solidarietà dei Consiglieri regionali del Piemonte."[1]
(B.U. 13 giugno 1978, n. 24)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione del fondo di previdenza e di solidarietà)
 
E' istituito presso il Consiglio regionale il "Fondo di previdenza e di solidarietà dei Consiglieri della Regione Piemonte" per il pagamento di assegni vitalizi mensili e del premio di solidarietà ai Consiglieri cessati dal mandato, o altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge.
Art. 2. 
(Gestione del fondo)
 
Il fondo è amministrato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed è alimentato dai contributi obbligatori dei Consiglieri in carica, dai contributi volontari dei Consiglieri cessati dal mandato o dai loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo stesso e da eventuali elargizioni.
 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio ha mandato di dettare norme per la gestione del fondo.
Art. 3. 
(Contabilità del fondo)
 
Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del Consiglio regionale.
Art. 4. 
(Contributi obbligatori)
 
Tutti i Consiglieri regionali sono soggetti di ufficio al pagamento dei contributi dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.
 
I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e sono costituiti da una quota attinente alla previdenza e da una quota attinente alla solidarietà nelle seguenti misure: previdenza 13%; solidarietà 3% dell'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali del Piemonte.
 
A decorrere dal 1° giugno 1978 la quota attinente alla solidarietà è portata al 6%.
 
Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di cui all'art.1.
Art. 5. 
(Diritto all'assegno vitalizio. Requisiti di età e periodo di contribuzione)
 
L'assegno vitalizio mensile spetta ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale.
 
A tal fine si considera per quinquennio il periodo, comunque superiore a quattro anni, sei mesi e un giorno, compreso tra la data in cui è effettuata da parte degli uffici elettorali competenti la prima proclamazione di eletti al Consiglio regionale e la data della successiva consultazione elettorale.
 
Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinquennio, l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno con il limite dell'età di 55 anni.
 
La corresponsione dell'assegno può essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantesimo anno di età, ma in tal caso la misura dell'assegno è proporzionalmente ridotta del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto alla data di maturazione del diritto.
Art. 6. 
(Consiglieri inabili al lavoro)
 
Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età, i Consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente, purché abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno 5 anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.
 
L'assegno spetta altresì, indipendentemente dalla durata dell'effettivo mandato consiliare o dei versamenti contributivi, qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato stesso.
 
Sull'applicabilità dei precedenti commi nel caso di inabilità parziale decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Art. 7. 
(Accertamento dell'inabilità permanente)
 
L'accertamento di inabilità, di cui al precedente art. 6, è compiuto da un collegio medico composto da 3 membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio e uno indicato dall'interessato.
 
Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.
 
Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro.
Art. 8. 
(Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità)
 
Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 6, l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzioni.
 
Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 6, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio, sarà quello minimo previsto nel successivo art. 12. Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, si procederà a norma del comma precedente.
Art. 9. 
(Contributi volontari)
 
Il Consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per un tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età.
 
Tale facoltà è data anche per completare gli ulteriori quinquenni di contribuzione già iniziati, fino al terzo, da parte dei Consiglieri rieletti in legislature successive.
 
Analoghe facoltà competono agli aventi diritto di cui al successivo art. 14 del Consigliere deceduto senza aver maturato il periodo per l'assegno vitalizio.
Art. 10. 
(Rinunzia di contributi volontari)
 
Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100%, senza attribuzione di interessi.
 
Analoga facoltà compete agli aventi diritto del Consigliere nel caso di decesso.
Art. 11. 
(Sospensione del pagamento degli assegni vitalizi)
 
Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già gode, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
 
Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio regionale.
Art. 12. 
(Misura degli assegni vitalizi)
 
L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, indicante, rispetto agli anni di contribuzione, la quota percentuale spettante, determinata sulla indennità mensile lorda dovuta ai Consiglieri in carica, nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno vitalizio.
anni di contribuzione versati
percentuale sull'indennità mensile lorda
5
25%
6
30%
7
35%
8
40%
9
45%
10
50%
11
51%
12
52%
13
53%
14
54%
15
55%
16
56%
17
57%
18
58%
19
59%
20 (ed oltre)
60%
 
La presente norma non si applica ai Consiglieri cessati dal mandato prima della conclusione della prima legislatura del Consiglio regionale, per i quali rimarrà valido il trattamento previsto dalla legge regionale 30-10-1972, n. 11 .
Art. 13. 
(Decorrenza dell'assegno vitalizio)
 
L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.
 
Nel caso in cui il Consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.
 
Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione del mandato.
Art. 14. 
(Assegni di reversibilità)
 
In caso di morte dell'avente diritto all'assegno vitalizio diretto, l'assegno viene riservato a favore:
a) 
del coniuge, finché nello stato vedovile, purché non sia pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione con suo addebito salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
b) 
dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minorenni;
c) 
degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finché minorenni;
d) 
dei figli di cui alla lettera b) o, in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera c) anche se maggiorenni purché studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivano a carico dell'ex Consigliere deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'Ufficio di Presidenza.
 
Qualora non sopravvivano né il coniuge, né il figlio o affiliati aventi diritto, l'assegno di reversibilità spetta al padre o in mancanza alla madre, che siano di età superiore a 60 anni o inabili a proficuo lavoro.
 
L'assegno di reversibilità spetta agli aventi diritto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del Consigliere ancorché cessato dal mandato, a prescindere dal raggiungimento dei limiti di età previsti dal primo comma dell'art. 5.
 
L'assegno di reversibilità spetta anche qualora non fosse stato completato il versamento dei contributi per il periodo minimo richiesto, se gli aventi diritto utilizzano la facoltà di cui all'art.9, 3° comma.
Art. 15. 
(Assegno di reversibilità in caso di morte per cause di servizio)
 
L'assegno compete agli aventi diritto anche se il Consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, se il decesso avviene per cause di servizio, nella misura minima prevista dall'art. 12, salvo le maggiori contribuzioni versate.
 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio verifica se sussistono i requisiti di cui al comma precedente.
Art. 16. 
(Condizioni per l'assegno di reversibilità)
 
Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di reversibilità di cui al 1° comma dell'art. 14 devono sussistere al momento del decesso del Consigliere. Qualora vengano a cessare l'assegno vitalizio è revocato.
 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio può richiedere ai beneficiari di un assegno di reversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette. Nel caso di figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente, può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del collegio di cui al precedente articolo 7.
Art. 17. 
(Documentazione per ottenere l'assegno di reversibilità)
 
Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità il coniuge del Consigliere invierà domanda diretta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio corredata dai seguenti documenti:
[2]
 
1) certificato di morte del coniuge;
 
2) certificato di matrimonio;
 
3) atto notorio, dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata e passata in giudizio sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;
 
4) stato di famiglia.
 
Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia il diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 
1) certificato di morte del Consigliere ovvero di entrambi i coniugi;
 
2) certificato di nascita dei figli
 
3) stato di famiglia;
 
4) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette;
 
5) atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni la convivenza a carico del Consigliere defunto.
 
Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi del precedente articolo 7.
 
Le domande per la liquidazione dell'assegno di reversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.
Art. 18. 
(Ammontare dell'assegno di reversibilità)
 
L'ammontare dell'assegno di reversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al Consigliere, nella misura seguente:
a) 
al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60%;
b) 
al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60%, con aumento progressivo nella misura del 15% per ogni figlio, fino alla decorrenza massima del cento per cento;
c) 
al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60%; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15% per ogni unità successiva fino ad un massimo del cento per cento ed è ripartito fra di essi in parti uguali;
d) 
negli altri casi: 50%.
Art. 19. 
(Premio di solidarietà)
 
Il premio di solidarietà è erogato a quei Consiglieri che cessino dall'incarico di Consigliere per dimissioni o che non siano rieletti nella successiva legislatura ovvero che non si ripresentino candidati.
Art. 20. 
(Ammontare del premio di solidarietà)
 
L'ammontare del premio di solidarietà dovuto ai Consiglieri regionali, è fissato in misura pari all'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda percepita in carica dal Consigliere cessato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, il cui importo massimo non superi comunque le dieci mensilità; a tale effetto la frazione di anno di effettivo esercizio in carica, non inferiore ai sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero, quella minore non è considerata.
 
Al Consigliere non rieletto, ma che subentri nel corso della legislatura o venga nuovamente eletto in legislatura successiva, spetta al termine del secondo mandato la differenza tra quanto già percepito e quanto dovrebbe percepire sommando i periodi dei due mandati nei limiti massimi stabiliti dal comma precedente.
Art. 21. 
(Assegno in caso di decesso)
 
In caso di decesso del Consigliere regionale ai soggetti indicati dall'art. 14 viene corrisposto un assegno una tantum il cui ammontare è pari al premio di solidarietà previsto dall'articolo precedente, oltre ad una mensilità aggiuntiva dell'indennità consiliare.
Art. 22. 
(Prescrizione di ratei di assegno)
 
I ratei di assegni diretti o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Art. 23. 
(Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio)
 
Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 24. 
(Abrogazione di norme precedenti)
 
Sono abrogate le leggi regionali 30-10-1972, n. 11, 4 maggio 1976, n. 23 e 10 gennaio 1977, n. 5 salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 12.
 
Il fondo di cui alla presente legge succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al fondo di previdenza ed al fondo di solidarietà istituiti con la legge regionale 30-10-1972, n. 11 e successive modificazioni.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 12 giugno 1978
Aldo Viglione

Note:

[1] La legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 24 della l.r. 9/1984, salvo quanto previsto dagli artt. 6, quarto comma e 15 ultimo comma della stessa legge.

[2] In questo comma dell'articolo 17 le parole "in carta libera" sono state soppresse d ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 48 del 1978.