Legge regionale n. 31 del 12 giugno 1978  ( Versione vigente )
"Concessione di contributi per limitati interventi di edilizia scolastica."[1]
(B.U. 27 giugno 1978, n. 24)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Ambito di intervento)
 
Ai fini di un adeguamento del patrimonio edilizio scolastico ai livelli minimi di funzionalità didattico-edilizia la Regione contribuisce, con programmi di intervento annuali, alla realizzazione di lavori di adattamento e riadattamento nonché di ampliamento di edifici o locali destinati ad uso delle scuole materne, elementari e medie inferiori, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria.
 
I contributi possono essere erogati esclusivamente ai Comuni con popolazione residente (calcolata in base all'ultimo censimento generale della popolazione ) inferiore a 5.000 abitanti, nonché ai Comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti, limitatamente alle scuole delle frazioni con popolazione a 1.500 abitanti.
Art. 2. 
(Modalità di richiesta)
 
I Comuni che intendano avvalersi delle provvidenze di cui alla presente legge, dovranno far pervenire alla Giunta regionale, domanda di contributo la cui presentazione sia deliberata dalla Giunta o dal Consiglio comunale.
 
Tale deliberazione dovrà altresì attestare che:
a) 
l'edificio o i locali siano di proprietà dell'Ente richiedente;
b) 
l'edificio o i locali siano permanentemente destinati a uso scolastico;
c) 
l'Amministrazione comunale si impegna a coprire con propri fondi di bilancio la spesa eccedente il finanziamento regionale e dovrà inoltre contenere, in allegato, una relazione attinente in particolare:
 
-situazione scolastica del Comune;
 
-situazione finanziaria del Comune;
 
-caratteristiche tecniche dell'intervento;
 
-preventivo di spesa, eventualmente corredato dal computo metrico estimativo dell'intervento;
 
-eventuali elaborati grafici del progetto.
 
La domanda di contributo di cui al 1° comma, completa di tutti gli elementi sopra elencati, dovrà pervenire alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
 
Qualora l'Ente, per mancato accoglimento della domanda di contributo, intenda riproporla è esentato dall'allegare i documenti sopra richiesti, salvo quanto necessario per giustificare l'esigenza di variazione e gli incrementi di costo prodottisi.
 
L'Ente non può richiedere i contributi previsti dalla presente legge per lavori comunque eseguiti prima della formazione del programma annuale.
Art. 3. 
(Programma degli interventi)
 
La Giunta regionale sulla base delle richieste pervenute, sentiti i Comprensori sulla situazione scolastica e finanziaria degli Enti in relazione alle condizioni delle zone di appartenenza, assume il programma annuale degli interventi formulato dagli Assessori competenti, lo propone al Consiglio regionale per l'approvazione e successivamente provvede a comunicare agli Enti interessati, entro il 30 aprile di ogni anno, l'entità del contributo concesso.
 
Per la formulazione del programma annuale degli interventi assumono carattere prioritario le richieste relative specificamente a:
a) 
interventi urgenti (lavoro di consolidamento di coperture e strutture portanti, impianti tecnici e idrosanitari);
b) 
interventi di adeguamento dei plessi per la eliminazione delle "pluri-classe";
e più in generale lavori di:

c) 
adattamento di locali ad uso scolastico;
d) 
riadattamento ed ampliamento.
 
Ai fini della formazione del programma annuale, la ripartizione delle disponibilità finanziarie destinate agli interventi in ciascun Comprensorio viene effettuata con riferimento al numero dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, calcolato in base all'ultimo censimento generale della popolazione, ed alla popolazione in età scolastica fino ai 14 anni residente in tali Comuni.
Art. 4. 
(Contributo finanziario)
 
Il contributo, viene concesso in conto capitale, in misura comunque non superiore a 70 milioni per intervento, a favore dei Comuni richiedenti ed inseriti nei programmi annuali.
 
Tale contributo rispetto al preventivo di spesa, sarà così commisurato:
a) 
fino al 90% per i Comuni con popolazione residente inferiore a 1.000 abitanti;
b) 
fino al 70% per i Comuni con popolazione residente superiore ai 1.000 abitanti.
 
Il contributo si intende revocato qualora la richiesta di erogazione, ai sensi del successivo art. 5, non sia presentata entro i 10 mesi successivi alla comunicazione dell'avvenuta concessione.
 
La Giunta regionale può concedere una proroga non superiore a 90 giorni su motivata richiesta dell'Amministrazione comunale.
Art. 5. 
(Erogazione del contributo)
 
L'erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di apposita richiesta presentata dai Comuni interessati, nei termini di cui al precedente art. 4, e corredata dalla documentazione relativa a:
a) 
spese effettivamente sostenute;
b) 
attestazione di regolare esecuzione delle opere rilasciata dal direttore dei lavori;
c) 
deliberazione di approvazione del progetto.
 
I progetti relativi alle opere di edilizia scolastica finanziate con la presente legge sono approvati con delibera di Consiglio dell'Ente obbligato e non sono sottoposti ai pareri tecnici previsti dall'art. 285 della L.C.P. 3.3.1934, n. 383 e successive modificazioni.
Art. 6. 
(Disposizioni finanziarie e contabili)
 
Per la realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 1 è autorizzata per l'anno finanziario 1978 la spesa di 2.500 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma si fa fronte, per 1.000 milioni, con la disponibilità esistente al capitolo n. 11120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 e per 1.500 milioni, mediante una riduzione di pari ammontare, dello stanziamento di competenza del fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione medesimo.
 
Lo stanziamento di competenza del capitolo n. 11120 sarà conseguentemente aumentato da 1.000 milioni a 2.500 milioni; lo stanziamento di cassa del capitolo medesimo sarà aumentato di 900 milioni, provvedendosi a tale aumento mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cassa del fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978.
 
La determinazione delle spese conseguenti all'attuazione della presente legge per gli anni finanziari successivi sarà stabilita dalle leggi di approvazione dei relativi bilanci.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7. 
(Disposizioni transitorie e finali)
 
La disposizione del piano annuale riferito al 1978 è operata sulla base delle richieste comunque già presentate nel corso dell'ultimo anno e di quelle che sono presentate entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 
Il termine di cui al primo comma del precedente articolo 3 è fissato, per il 1978, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni statali o regionali vigenti in materia.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 12 giugno 1978
Aldo Viglione

Note:

[1] La l.r. 18/1984 ha abrogato le norme di finanziamento, programmazione, procedurali e di istituzioni di organi consultivi della presente legge, limitatamente alle competenze ai medesimi attribuite in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.