Legge regionale n. 16 del 06 aprile 1978  ( Versione vigente )
"Sanzioni per irregolarità rilevate nell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di persone."
(B.U. 11 aprile 1978, n. 15)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Ogni Azienda, pubblica o privata, cui è affidata la gestione, rispettivamente diretta o in concessione, di servizi di trasporto di persone di competenza della Regione ai sensi dell' art. 117 della Costituzione italiana e conseguenti leggi statali di trasferimento delle competenze alle Regioni ordinarie, propone il "responsabile dell'esercizio", che deve ottenere il riconoscimento della Regione o dell'eventuale Autorità destinataria della delega.
Art. 2. 
 
Nel caso del regime di concessione, qualsiasi variazione o sostituzione della ditta titolare della concessione stessa deve essere approvata dall'Autorità concedente. E' nulla la cessione della concessione ad altra ditta senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità medesima.
Art. 3. 
 
Ai funzionari della Regione o dell'Autorità destinataria della delega, allo scopo incaricati, spetta la vigilanza sullo esercizio dei servizi di competenza regionale fatte salve le attribuzioni del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti, ai sensi delle vigenti disposizioni..
[1]
 
Essi hanno facoltà di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, la contabilità e i documenti dell'azienda relativi alla gestione dei servizi ed hanno inoltre libero percorso sui veicoli e libero accesso nelle rimesse e nelle officine, previa esibizione di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dall'Ente concedente.
 
Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'Autorità di vigilanza, di fornire a questa tutti i dati e gli elementi statistici concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare i funzionari nell'esercizio del proprio mandato.
Art. 4. 
 
Il responsabile dell'esercizio incorre nella sanzione pecuniaria nel caso in cui siano violate le condizioni stabilite dai programmi unitari ed integrati di esercizio o, in loro attesa, dai vigenti disciplinari di concessione, ovvero non si ottemperi alle prescrizioni di cui al 3° comma dell'articolo precedente.
 
La misura della sanzione è prevista da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 500.000 ed è rapportata alla gravità della violazione.
 
I fatti che comportano le violazioni di cui al primo comma sono contestati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la fissazione di un termine non inferiore a 20 giorni per la presentazione delle controdeduzioni alla Giunta regionale.
 
Trascorso il termine assegnato senza che l'interessato abbia proposto controdeduzioni, il Presidente della Giunta regionale commina, con proprio decreto, la sanzione pecuniaria.
 
Sulle controdeduzioni si pronuncia, nel termine di 30 giorni, la Giunta regionale. In caso di rigetto, il Presidente della Giunta regionale emette il decreto con la relativa sanzione.
Art. 5. 
 
Nel caso di servizio in regime di concessione, il titolare incorre nella decadenza della concessione medesima:
a) 
quando venga a perdere i requisiti di idoneità morale, tecnica o finanziaria prescritti dalla legge;
[2]
b) 
quando non dia inizio al servizio nel termine stabilito, lo abbandoni, lo interrompa, lo effettui con ripetute irregolarità, non ottemperi alle disposizioni impartite dalla Regione o dall'Autorità destinataria della delega, si renda inadempiente agli obblighi derivanti dall'atto di concessione o imposti da norme di legge o di regolamento o dai contratti di lavoro vigenti. In tali casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al concessionario ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.
Art. 6. 
 
I viaggiatori dei servizi pubblici di trasporto, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, quando prescritto dall'atto che stabilisce le condizioni di esercizio del servizio, a conservarlo per la durata dell'intero percorso ed a esibirlo al personale incaricato dell'Azienda.
Art. 7. 
 
Chiunque, senza averne dato preavviso al personale di scorta, risulti sprovvisto del prescritto titolo di viaggio, è tenuto, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pari a venti volte il prezzo del biglietto a tariffa ordinaria per il percorso minimo tassabile della tabella tariffaria regionale autorizzata.
 
Nel caso di servizio di riscossione o di controllo meccanizzato, la sanzione è aumentata del 50%.
Art. 8. 
 
L'importo della sanzione amministrativa, quale prodotto fuori traffico, viene incamerato dall'azienda esercente, la quale conserva per almeno tre anni la documentazione probativa.
Art. 9. 
 
All'accertamento delle irregolarità di cui all'art. 7 ed alla riscossione degli importi delle relative sanzioni, provvede il personale ispettivo, di controllo e di verifica dell'Azienda o dell'Ente esercente, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dall'esercente, nell'ambito delle linee di trasporto gestite.
 
I predetti incaricati, limitatamente alle funzioni di controllo delle irregolarità di viaggio, sono considerati pubblici ufficiali ai sensi dell' art. 357 del Codice Penale .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì Torino, addì 6 aprile 1978
Aldo Viglione

Note:

[1] Nel comma 1 dell'articolo 3 le parole "fatte salve le attribuzioni del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti, ai sensi delle vigenti disposizioni." sono state aggiunte ad opera del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 del 1978.

[2] Nella lettera a del primo comma dell'articolo 5 le parole "quando venga a perdere i requisiti di idoneita' tecnica o finanziaria prescritti dalla legge" sono state sostituite dalle parole "quando venga a perdere i requisiti di idoneita' morale, tecnica o finanziaria prescritti dalla legge" ad opera dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 del 1978.