Legge regionale n. 12 del 14 marzo 1978  ( Versione vigente )
"Legge di contabilità regionale."
(B.U. 21 marzo 1978, n. 12)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
NORME GENERALI
Art. 1. 
(Oggetto della legge)
 
La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione Piemonte ai sensi dello articolo 46 dello Statuto regionale e in attuazione dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 335 .
Art. 2. 
(Cooperazione con lo Stato e le Regioni)
 
Ai sensi dello articolo 34 della legge 19 maggio 1976, n. 335 , la Regione Piemonte e gli organi statali si forniscono, reciprocamente ed a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge e concordano le modalità per l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e per le altre forme di collaborazione.
 
La Regione Piemonte promuove e concorda con altre Regioni lo scambio di notizie e le forme di collaborazione di cui al precedente comma, con particolare riferimento alla ripartizione delle entrate e delle spese, nei propri bilanci, secondo criteri di omogeneità.
Art. 3. 
(Collegamento organico con la programmazione regionale)
 
Il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale di previsione della Regione di cui ai Capi II e IV della presente legge sono strumenti di attuazione del programma pluriennale di attività e di spesa ai sensi dell' articolo 74 dello Statuto e delle norme contenute nel Titolo III della legge regionale n. 43 del 19 agosto 1977 .
 
Le procedure e le modalità organizzative per garantire il collegamento organico nella fase di predisposizione, di attuazione, di verifica e di controllo del programma pluriennale di attività e di spesa, nonché delle sue specificazioni annuali, con i documenti contabili di cui alla presente legge, sono stabilite con provvedimento del Consiglio regionale.
Art. 4. 
(Sistemi informativi e Tesoreria regionale)
 
Per lo svolgimento delle attività indicate dalla presente legge la Regione si avvale del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 4 settembre 1975, n. 48 .
 
Per lo svolgimento delle attività riguardanti la gestione finanziaria e patrimoniale di cui alla presente legge la Regione si avvale del servizio di tesoreria regionale di cui alla legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59 .
Capo II. 
BILANCIO PLURIENNALE
Art. 5. 
(Natura del bilancio pluriennale)
 
Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare, sia in base alla legislazione statale e regionale, sia in base ai nuovi interventi legislativi previsti, durante il periodo di validità del programma pluriennale di attività e di spesa, per l'attuazione degli indirizzi del piano regionale di sviluppo.
 
Il bilancio pluriennale è strumento di attuazione del programma pluriennale di attività e di spesa ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale n. 43 del 19 agosto 1977 .
 
In particolare il bilancio pluriennale costituisce la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.
 
L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate ed a eseguire le spese in esso previste.
Art. 6. 
(Validità, aggiornamento e variazioni del bilancio pluriennale)
 
Il periodo di validità del bilancio pluriennale coincide con quello del programma pluriennale di attività e di spesa e non può essere comunque superiore al quinquennio.
 
Il bilancio pluriennale è approvato ogni anno con la legge di approvazione del bilancio annuale con l'osservanza delle procedure di cui all' articolo 22 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 .
Art. 7. 
(Struttura del bilancio pluriennale)
 
Il bilancio pluriennale è composto:
 
1) da un quadro delle risorse;
 
2) da un quadro delle spese;
 
3) da un quadro generale riassuntivo.
 
Nel bilancio pluriennale vengono indicate, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, la quota relativa all'esercizio finanziario iniziale, la quota relativa all'esercizio finanziario successivo, la quota globale relativa al rimanente periodo di validità ed il totale delle singole quote.
 
Per ciascuna delle quote di cui al precedente comma vengono indicate le somme che hanno riferimento certo nella legislazione statale e regionale già in vigore e le somme che hanno riferimento nei previsti nuovi interventi legislativi, statali e regionali o nei nuovi provvedimenti amministrativi statali.
 
Per le quote relative all'esercizio finanziario iniziale sono indicati gli opportuni elementi di richiamo al bilancio annuale, anche nei riguardi degli oneri previsti in fondo globali.
 
In allegato al bilancio pluriennale della Regione sono esposte le previsioni di entrata e di spesa degli Enti dipendenti dalla Regione.
Art. 8. 
(Ripartizione delle entrate)
 
Nel bilancio pluriennale le entrate sono ripartite in titoli ed in categorie secondo lo schema di classificazione delle entrate del bilancio annuale di cui al successivo articolo 29.
 
Nell'ambito delle categorie sono indicate separatamente le previsioni relative ai fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , con le successive modificazioni ed integrazioni, nonché le previsioni relative ai fondi per l'assistenza sanitaria ed ai fondi assegnati per le funzioni delegate dallo Stato.
 
Ulteriori specificazioni delle entrate possono essere indicate anche in appositi allegati al bilancio pluriennale.
Art. 9. 
(Ripartizione delle spese)
 
Nel bilancio pluriennale le spese sono ripartite con i criteri stabiliti per il bilancio annuale a norma del primo, secondo e terzo comma del successivo articolo 30.
 
Nell'ambito delle ripartizioni di cui al precedente comma sono comunque tenute distinte le spese per l'adempimento delle funzioni normali, le spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo e le spese per il rimborso di mutui e prestiti.
 
Ulteriori specificazioni delle spese possono essere effettuate in relazione a quanto indicato nel secondo, terzo, quarto e quinto comma del successivo articolo 11.
Art. 10. 
(Previsione delle entrate del bilancio pluriennale)
 
Nel bilancio pluriennale le entrate sono previste, per ciascuna delle categorie di cui al precedente articolo 8, in base a quanto stabilito dalla legislazione in vigore e tenendo conto dello sviluppo futuro delle entrate tributarie dello Stato, quali risultano dalle previsioni indicate dai competenti organi del medesimo.
 
Le entrate relative a tributi propri della Regione ed al gettito di tributi o di quote di tributi erariali sono previste tenendo conto dell'andamento del loro gettito negli anni precedenti e nell'anno in corso.
 
Le entrate derivanti dal riparto del fondo di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sono indicate tenendo conto dei criteri di cui all' articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356 , ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
 
Le entrate derivanti dal riparto del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, dalle assegnazioni di cui all' articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , con le successive modificazioni ed integrazioni, e da altre assegnazioni dello Stato, sono previste sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore od individuati dagli organi statali competenti. In mancanza di tali indicazioni si fa riferimento all'ammontare dell'ultima assegnazione comunicata alla Regione.
 
Le entrate derivanti dai mutui e dai prestiti sono previste nel loro ammontare complessivo e distintamente per i mutui ed i prestiti autorizzati, nonché per i mutui ed i prestiti dei quali è prevista l'autorizzazione e la stipulazione nel periodo di validità del bilancio pluriennale.
Art. 11. 
(Previsione delle spese del bilancio pluriennale)
 
Nel bilancio pluriennale le spese sono previste per ciascuna delle ripartizioni di cui al successivo articolo 30, in base alle quote certe relative alla legislazione statale e regionale in vigore nonché, distintamente, in base ai previsti nuovi interventi legislativi statali e regionali o ai nuovi provvedimenti amministrativi statali.
 
Le spese per l'attuazione delle leggi in vigore, nonché le spese per il normale funzionamento degli organi e degli uffici regionali sono indicate, singolarmente o per aggregati, tenendo conto delle previste variazioni dei prezzi. Le spese relative al personale sono indicate tenendo conto anche dei previsti accordi sindacali.
 
Le spese derivanti da leggi regionali che ne rinviano la determinazione ai singoli bilanci annuali sono previste, singolarmente o per aggregati, tenendo conto delle indicazioni del programma pluriennale di attività e di spesa e dei suoi aggiornamenti annuali, di cui al Titolo III della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 .
 
Le spese per gli oneri derivanti dall'ammortamento di mutui e prestiti già stipulati sono indicate distintamente dalle spese derivanti dall'ammortamento dei mutui o dei prestiti dei quali si prevede l'autorizzazione e la stipulazione nel periodo di validità del bilancio pluriennale.
 
Le spese dipendenti dai previsti nuovi interventi legislativi statali e regionali o dai nuovi provvedimenti amministrativi statali, sono previste in base alle indicazioni del programma pluriennale di attività e di spesa, distinguendo in ogni caso quelle per l'ammortamento dei mutui o dei prestiti e quelle che stabiliscono limiti d'impegno.
Art. 12. 
(Quadro generale riassuntivo)
 
Il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale indica, per il periodo di cui al primo comma dell'articolo 6, il riepilogo delle entrate distinte per titoli ed il riepilogo delle spese distinte per aree di attività e di intervento.
Art. 13. 
(Equilibrio del bilancio)
 
Nel bilancio pluriennale, il totale delle spese previste per gli esercizi finanziari e per il periodo indicato nel precedente articolo 6, primo comma, non può superare il totale delle entrate previste per gli esercizi finanziari e per i periodi medesimi.
Capo III. 
LEGGI DI SPESA
Art. 14. 
(Principi generali)
 
Le Leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese per l'esercizio in corso ne indicano l'ammontare, nonché i mezzi finanziari per farvi fronte, con riferimento al bilancio annuale.
 
Le Leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese anche per gli esercizi successivi possono indicare l'ammontare e i mezzi finanziari per farvi fronte con riferimento anche al bilancio pluriennale.
 
Le Leggi regionali, qualora il bilancio per l'esercizio successivo a quello in corso sia stato già presentato al Consiglio regionale, indicano altresì la spesa prevista per tale esercizio ed i mezzi finanziari per farvi fronte con riferimento al bilancio medesimo.
Art. 15. 
(Leggi di spesa a carattere continuativo-ricorrente)
 
Le Leggi che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa. In tali casi, la Regione dà corso alle procedure ed agli adempimenti previsti dalle leggi medesime, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo per la Regione di assumere impegni a norma del successivo articolo 55. La determinazione della spesa annuale può essere prevista nei casi in cui le Leggi regionali disciplinano interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della spesa stessa nel tempo assume un interesse preminente. In tali casi la spesa deve essere determinata per l'esercizio finanziario in corso e per l'esercizio immediatamente successivo, rinviando la determinazione delle spese per gli ulteriori esercizi finanziari alle Leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Art. 16. 
(Leggi che autorizzano spese annuali)
 
Le Leggi regionali che prevedono spese a carico di un solo esercizio finanziario ne determinano l'ammontare da iscrivere nel bilancio dell'anno finanziario in corso o del bilancio dell'anno finanziario successivo già presentato al Consiglio regionale.
Art. 17. 
(Leggi che autorizzano spese pluriennali)
 
Le Leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano di norma l'ammontare complessivo, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio dell'anno finanziario in corso o del bilancio dell'anno finanziario successivo già presentato al Consiglio Regionale, rinviando alle leggi di approvazione dei successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi finanziari.
 
Le leggi possono autorizzare l'erogazione di contributi in annualità, indicando il numero di queste ultime ed il limite massimo degli impegni pluriennali che potranno essere assunti a partire da ciascun esercizio di validità delle leggi medesime.
 
Le leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi finanziari possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni, da parte della Regione, nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo articolo 55 soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio finanziario.
Art. 18. 
(Disciplina delle procedure di spesa)
 
Le Leggi regionali determinano i procedimenti relativi all'attuazione degli interventi in esse indicati, ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa a carico del bilancio ed ai fini di una tempestiva realizzazione degli interventi medesimi.
 
Le Leggi regionali che prevedono contributi ad enti o a privati fissano i termini perentori entro i quali gli adempimenti in esse previsti debbono essere assolti.
 
Le Leggi regionali possono indicare modalità per l'impegno, entro il termine dell'esercizio finanziario, e nello stesso ambito di destinazione, di somme per le quali non sia possibile definire l'assegnazione nei termini e nei modi da esse stabiliti.
Capo IV. 
BILANCIO ANNUALE
Art. 19. 
(Annualità del bilancio)
 
L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare).
 
Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate nonché per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta fino al 31 gennaio dell'anno successivo.
Art. 20. 
(Universalità del bilancio)
 
Tutte le entrate spettanti alla Regione e tutte le spese che competono alla Regione devono essere iscritte nel bilancio regionale.
 
Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione.
Art. 21. 
(Integralità del bilancio)
 
Tutte le entrate spettanti alla Regione sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre spese ad esse relative.
 
Tutte le spese che competono alla Regione sono iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.
Art. 22. 
(Bilancio annuale di previsione)
 
Il bilancio annuale della Regione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.
 
Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.
 
Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:
 
1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
 
2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese delle quali si prevede di autorizzare l'impegno nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce;
 
3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese delle quali si prevede di autorizzare il pagamento nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce, senza distinzione fra riscossioni o pagamenti in conto residui ed in conto competenza.
 
Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica inoltre l'ammontare delle entrate e delle spese previste, in termini di competenza, nel bilancio dell'esercizio finanziario precedente.
 
Tra le entrate di cui al n. 2) del precedente terzo comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio finanziario precedente.
 
Tra le spese di cui al n. 2) del precedente terzo comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio finanziario precedente.
 
Tra le entrate di cui al n. 3) del precedente terzo comma è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'anno finanziario al quale il bilancio si riferisce.
Art. 23. 
(Previsioni delle entrate per la competenza dell'esercizio finanziario)
 
Le entrate, in termini di competenza, sono previste tenendo conto dei criteri indicati nel precedente articolo 10 e delle modalità di accertamento stabilite, secondo la loro natura e provenienza, nel successivo articolo 51.
Art. 24. 
(Previsioni delle spese per la competenza dell'esercizio finanziario)
 
Gli stanziamenti delle spese, in termini di competenza, sono previsti nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o degli interventi finanziari che daranno luogo, nel corso dell'esercizio, agli impegni di spesa di cui al successivo articolo 55 in base alle leggi vigenti, ed in particolare di quanto le leggi medesime stabiliscono ai sensi del precedente articolo 18 , nonché tenendo conto delle procedure già svolte a norma del precedente articolo 15.
 
Debbono essere comunque previste le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengano a scadenza nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.
 
Per le spese a carattere pluriennale la quota da stanziare nel bilancio annuale è determinata entro i limiti dell'ammontare complessivo autorizzato e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci sia degli impegni già assunti.
 
Le spese per annualità derivanti da limiti d'impegno precedentemente autorizzati sono comunque tenute distinte dalle spese relative ai limiti d'impegno per la concessione di contributi nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.
Art. 25. 
(Previsioni per le assegnazioni statali)
 
Tutte le somme assegnate a qualsiasi Titolo dallo Stato confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, ove le relative leggi statali non dispongano diversamente e salvi, comunque i casi di assegnazioni disposte in corrispondenza della delega di funzioni amministrative a norma dell' articolo 118, secondo comma, della Costituzione e di assegnazioni disposte in sede di programmazione nazionale per concorrere al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo.
 
Per le assegnazioni di cui al precedente comma la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate ove le relative leggi statali non dispongano diversamente, e ferme restando, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.
 
La Regione, qualora abbia erogato in un esercizio finanziario somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato, a norma del comma precedente, ha altresì facoltà di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti ed erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi finanziari immediatamente successivi.
Art. 26. 
(Previsioni di cassa)
 
Per ciascun capitolo di entrata la previsione in termini di cassa è determinata in misura non superiore al totale delle somme delle quali è prevista la riscossione per i residui attivi e delle somme delle quali è prevista la riscossione per la competenza dell'esercizio finanziario.
 
Per ciascun capitolo di spesa la previsione in termini di cassa è determinata in misura non superiore al totale delle somme delle quali è previsto il pagamento per i residui passivi e delle somme delle quali è previsto il pagamento per la competenza dell'esercizio finanziario.
Art. 27. 
(Equilibrio del bilancio in termini di competenza)
 
Il totale delle previsioni di spesa in termini di competenza dell'esercizio finanziario può essere superiore al totale delle entrate in termini di competenza dell'esercizio finanziario, purché la relativa differenza risulti finanziabile con mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui al successivo articolo 47.
 
Il totale delle previsioni di spesa per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, risultanti dal prospetto di cui al successivo articolo 31, terzo comma, non può essere superiore al totale delle previsioni di entrata, escluse quelle relative ad entrate derivanti da mutui e prestiti e dall'assegnazione o dal riparto di fondi statali vincolati al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, risultanti dal prospetto di cui al successivo articolo 31, secondo comma.
Art. 28. 
(Equilibrio del bilancio in termini di cassa)
 
Il totale delle spese delle quali si prevede il pagamento non può essere superiore al totale delle entrate delle quali si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.
Art. 29. 
(Classificazione delle entrate)
 
Nel bilancio annuale, le entrate sono ripartite nei seguenti titoli, e, secondo la loro natura, nelle seguenti categorie:
 
Titolo I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali devoluti alla Regione o di quote di tributi erariali devoluti alla Regione a Titolo di ripartizione del fondo di cui allo articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
 
Cat. 1 - Imposte sul patrimonio e sul reddito;
 
Cat. 2 - Tasse ed imposte sugli affari;
 
Cat. 3 - Imposte sulla produzione e sui consumi.
 
Titolo II - Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate.
 
Cat. 4 - assegnazioni, contributi e trasferimento di fondi dal bilancio statale;
 
Cat. 5 - Assegnazioni di fondi per l'esercizio di funzioni delegate.
 
Titolo III - Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di Enti o Aziende regionali.
 
Cat. 6 - Proventi di beni della Regione;
 
Cat. 7 - Proventi dei servizi pubblici;
 
Cat. 8 - Utili di Enti o Aziende regionali;
 
Cat. 9 - Recuperi e contributi.
 
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti.
 
Cat. 10 - Alienazione di beni;
 
Cat. 11 - Rimborso di crediti;
 
Cat. 12 - Trasferimenti, eredità, donazioni;
 
Cat. 13 - Ammortamenti.
 
Titolo V - Entrate derivanti da mutui, da prestiti o da altre operazioni creditizie.
 
Cat. 14 - Accensione di mutui e di prestiti obbligazionari;
 
Cat. 15 - Anticipazioni per deficienze di cassa;
 
Cat. 16 - Altre operazioni di credito.
 
Titolo VI - Entrate per contabilità speciali.
 
Cat. 17 - Gestioni speciali;
 
Cat. 18 - Partite che si compensano nella spesa.
 
Nell'ambito delle categorie le entrate si ripartiscono in capitoli secondo il loro oggetto.
 
I capitoli costituiscono le unità fondamentali per la classificazione delle entrate.
 
Per ciascun capitolo sono indicati il numero progressivo, anche non continuo, e la denominazione, nonché il riferimento alle ripartizioni di entrata del bilancio pluriennale ed al capitolo corrispondente dello stato di previsione della spesa, ove esista.
 
Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.
Art. 30. 
(Specificazione e classificazione delle spese)
 
Nel bilancio le spese sono ripartite in aree di attività e in aree di intervento.
 
Nell'ambito delle aree di attività o di intervento le spese possono essere ripartite in programmi di settore e in progetti, individuati in base ai contenuti ed agli obiettivi del programma pluriennale di attività e di spesa, ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 .
 
Le spese per le funzioni normali della Regione sono tenute distinte da quelle per ulteriori programmi di sviluppo.
 
Nello ambito delle ripartizioni di cui ai precedenti commi le spese si ripartiscono in capitoli.
 
Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa, ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio, o di una funzione, ovvero di un piano o di un programma o di un progetto della Regione.
 
Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.
 
Per ciascun capitolo sono indicati il numero progressivo, anche non continuo, e la denominazione, nonché i riferimenti alle competenze amministrative dei componenti la Giunta regionale, alle ripartizioni di spesa del bilancio pluriennale ed al capitolo corrispondente dello stato di previsione dell'entrata, ove esista.
 
La denominazione di ciascun capitolo indica chiaramente e analiticamente il settore di attività o di intervento, l'oggetto o gli oggetti della spesa e le finalità della medesima.
 
Non possono essere incluse nel medesimo capitolo:
a) 
le spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;
b) 
spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;
c) 
spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;
d) 
spese relative ad obiettivi per perseguire i quali la Regione fruisca di finanziamenti specifici da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.
 
In allegato al bilancio le spese sono riclassificate in titoli secondo che si tratti di spese correnti, di spese di investimento e di spese attinenti al rimborso di mutui e prestiti, nonché in sezioni ed in categorie secondo le stesse ripartizioni adottate nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.
 
Il bilancio contiene, per la spesa, un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.
Art. 31. 
(Quadro generale riassuntivo)
 
Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli, i totali delle entrate e delle spese, sia in termini di competenza sia in termini di cassa.
 
Al quadro generale riassuntivo è allegato un prospetto il quale mette a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e da assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative, a norma dell' articolo 118, secondo comma, della Costituzione , con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o riparto, e le spese, distinte anche esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto nel precedente articolo 25, 3° comma, e nel successivo articolo 41, 2° comma.
 
Al quadro generale riassuntivo è altresì allegato un prospetto il quale espone distintamente, da un lato, gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e, dall'altro lato, gli stanziamenti in termini di competenza e in termini di cassa, distinti per capitoli, relativi a spese per l'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della Regione, siano esse finanziate con apposite assegnazioni statali, ovvero con risorse proprie della Regione o con il ricorso al credito.
Art. 32. 
(Armonizzazione dei bilanci regionali)
 
La Regione uniforma i propri bilanci annuali ai criteri stabiliti dalla Commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , per consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, delle denominazioni dei capitoli concernenti spese della stessa natura e per attribuire a ciascun capitolo di spesa il numero di codice relativo alla classificazione funzionale ed economica della spesa stessa, nonché ai fini della necessaria armonizzazione dei bilanci medesimi con il piano dei conti indicato nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio finanziario.
Art. 33. 
(Legge per l'approvazione dei bilanci)
 
La Giunta regionale predispone il disegno di legge per l'approvazione del bilancio annuale e per l'approvazione del bilancio pluriennale, ovvero del suo aggiornamento, e lo presenta alla Presidente del Consiglio regionale nei termini previsti dallo Statuto .
 
Ove si renda necessario, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, prima dell'approvazione del bilancio annuale, note di variazione al bilancio medesimo, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa ed al bilancio pluriennale ove occorra.
 
Il Consiglio regionale approva il disegno di legge di cui al primo comma nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e dalle Leggi regionali, e ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 , per il programma pluriennale di attività e di spesa e per i suoi aggiornamenti.
Art. 34. 
(Esercizio provvisorio del bilancio)
 
L'esercizio provvisorio del bilancio annuale può essere autorizzato dal Consiglio regionale con legge e per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi, ai sensi dell' articolo 79 dello Statuto regionale .
 
La legge relativa all'esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al Consiglio regionale.
 
La legge regionale che autorizza l'esercizio provvisorio può stabilire limitazioni all'esecuzione delle spese obbligatorie, nonché l'entità degli stanziamenti utilizzabili per le altre spese, fino all'entrata in vigore della legge per l'approvazione del bilancio.
Art. 35. 
(Gestione provvisoria del bilancio)
 
Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stata approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in pendenza degli adempimenti di cui all' articolo 127 della Costituzione , la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.
 
Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio sia stata rinviata dal Governo al Consiglio regionale, a norma dell' articolo 127 della Costituzione , ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo articolo 127, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero nel caso in cui il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.
Capo V. 
VARIAZIONI AL BILANCIO
Art. 36. 
(Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie)
 
Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni in termini di competenza e in termini di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti ad integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni già assunti e degli impegni che si prevede di assumere, nonché dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine dell'esercizio.
 
Sono obbligatorie, in ogni caso, le spese per il personale e per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonché le spese stanziate per le garanzie regionali ed i crediti, non prescritti, reclamati dai creditori dopo l'eliminazione dal conto dei residui.
 
L'elenco dei capitoli concernenti le spese obbligatorie è allegato al bilancio.
 
Le somme di cui al primo comma sono indicate in apposite deliberazioni della Giunta regionale che ne autorizza il prelievo mediante decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 37. 
(Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste)
 
Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni in termini di competenza e in termini di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme corrispondenti a spese non incluse nell'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie e non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, le quali abbiano carattere di assoluta necessità nell'ambito delle funzioni regionali, non impegnino in alcun modo i successivi bilanci, e alle quali non sia possibile provvedere in modo adeguato con i relativi stanziamenti del bilancio medesimo.
 
Le somme di cui al precedente comma sono indicate in apposita deliberazione della Giunta regionale che ne autorizza il prelievo e l'iscrizione in capitoli di spesa già esistenti, ovvero in capitoli nuovi, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale.
 
Il decreto del Presidente della Giunta regionale deve essere presentato alla Presidenza del Consiglio regionale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, per convalida con legge regionale.
Art. 38. 
(Prelevamento dal fondo di riserva di cassa)
 
Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni in termini di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, per singoli capitoli, nel corso dello esercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. Tali somme sono iscritte nei capitoli medesimi, ad integrazione del rispettivo stanziamento.
 
La previsione del fondo di riserva di cassa è determinata con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore ad un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del bilancio.
 
I prelevamenti e le integrazioni di cui al primo comma sono autorizzati con deliberazioni del Consiglio regionale non soggette a controllo.
 
Con deliberazione del Consiglio regionale si provvede ai prelevamenti, dal fondo di riserva di cassa, ove prima dell'assestamento di cui al successivo articolo 42 occorra eseguire il pagamento di residui passivi non previsti nel bilancio ovvero previsti in misura non adeguata, nonché all'istituzione dei relativi capitoli con le corrispondenti previsioni ovvero all'adeguamento delle previsioni esistenti.
Art. 39. 
(Prelevamento dai fondi globali)
 
Nel bilancio annuale sono iscritti uno o più fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio medesimo.
 
I fondi globali sono tenuti distinti, in ogni caso, a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione ovvero di spese per il funzionamento di ulteriori programmi di sviluppo, nonché a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
 
I fondi di cui ai precedenti commi sono utilizzabili soltanto ai fini del prelievo di somme da iscrivere in nuovi capitoli o in aumento alle assegnazioni di capitoli esistenti dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese.
 
Al bilancio è allegato, per ogni fondo globale, un elenco indicativo dei provvedimenti legislativi e delle corrispondenti spese a cui si prevede di far fronte con il fondo medesimo.
 
I provvedimenti legislativi non indicati nell'elenco di cui al precedente comma debbono precisare le minori somme che re stano utilizzabili per altri provvedimenti ivi indicati.
 
Le quote dei fondi globali non utilizzate entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono economie di spesa, salvo quanto previsto nel successivo articolo 40.
Art. 40. 
(Riporti da fondi globali iscritti nel bilancio dello esercizio precedente)
 
In deroga a quanto stabilito nel precedente articolo, ultimo comma, le quote dei fondi globali non utilizzate entro il termine dell'esercizio finanziario possono costituire sede per la copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi presentati al Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio finanziario medesimo, purché tali provvedimenti siano approvati nel corso dell'esercizio successivo. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti di detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti e delle nuove o maggiori spese del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.
 
Nel caso di cui al precedente comma, lo stanziamento nel bilancio della nuova o maggiore spesa è accompagnato dall'indicazione che si tratta di onere finanziato con ricorso ad un fondo globale dell'esercizio precedente e di esso non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui al precedente articolo 27, primo comma.
Art. 41. 
(Altre variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi)
 
La legge regionale di approvazione del bilancio può autorizzare che variazioni al bilancio medesimo siano apportate nel corso dell'esercizio finanziario mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione nell'entrata di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore. Tali provvedimenti sono comunicati al Consiglio regionale entro 15 giorni dal loro perfezionamento.
 
Le spese relative ai fondi statali assegnati a qualsiasi Titolo dallo Stato alla Regione possono, in relazione all'epoca in cui ne avviene l'assegnazione, essere attribuite alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno delle spese medesime ai sensi del successivo articolo 55, entro il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.
 
Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui all'articolo 27, primo comma.
 
La legge di cui al primo comma può autorizzare che variazioni siano apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l'iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a carattere continuativo disposte, a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce, da leggi regionali entrate in vigore dopo l'approvazione del bilancio medesimo la cui copertura finanziaria sia adeguatamente prevista in fondi globali del bilancio stesso.
 
Le Leggi regionali che dispongono nuove o maggiori spese la cui copertura finanziaria è prevista ai sensi del precedente articolo 39, autorizzano le variazioni da apportare, mediante provvedimenti amministrativi, al bilancio dell'esercizio finanziario in corso, dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio medesimo.
 
Gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni al bilancio a norma della presente legge, sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e diventano esecutivi a tutti gli effetti il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.
 
Ogni altra variazione al bilancio, salvo quanto previsto nei precedenti articoli 36, 37 e 38, nonché nel successivo articolo 48, deve essere autorizzata con legge regionale.
 
Le variazioni di cui al presente articolo, salvo quelle di cui al primo comma, non possono essere disposte dopo il 30 novembre dell'anno al quale il bilancio si riferisce.
Art. 42. 
(Assestamento del bilancio)
 
Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva, con legge, l'assestamento del bilancio. Con la legge di cui al precedente comma si provvede:
 
1) all'aggiornamento dei residui attivi e passivi iscritti nel bilancio, indicandone l'ammontare determinato ai sensi dei successivi articoli 62, 63, 64 e 65, oltre alle conseguenti variazioni in termini di cassa.
 
2) all'aggiornamento dell'avanzo o del disavanzo finanziario al termine dell'esercizio precedente, in conseguenza di quanto stabilito al punto 1 del presente comma, nonché alle variazioni che assicurino l'equilibrio del bilancio in termini di competenza e in termini di cassa.
 
3) all'aggiornamento della giacenza di cassa iscritta nel bilancio, indicandone l'ammontare risultante dal conto di cui al successivo articolo 69.
 
Con legge di cui al primo comma possono essere introdotte nel bilancio altre opportune variazioni, ai fini dell'attuazione del programma pluriennale di attività e di cui al precedente art. 3, fermo restando quanto dispongono i precedenti articoli 27 e 28.
Art. 43. 
(Leggi di variazione al bilancio)
 
La legge regionale può autorizzare variazioni agli stanziamenti dell'entrata e della spesa del bilancio e lo stanziamento in appositi capitoli, per le spese pluriennali, di quote non previste nel bilancio medesimo.
 
Con distinti articoli della legge regionale di cui al precedente comma possono essere modificati anche stanziamenti relativi a spese il cui ammontare risulti determinato in una specifica legge regionale ai sensi dei precedenti articoli 15 e 16.
 
Le variazioni agli stanziamenti relativi a spese il cui ammontare risulti determinato con la legge di approvazione del bilancio sono indicate in appositi articoli della legge regionale di cui al primo comma.
 
La legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare l'aumento o la riduzione degli stanziamenti dei fondi di riserva, fermo restando il limite di cui al precedente articolo 38 per il fondo di riserva di cassa, nonché l'aumento degli stanziamenti dei fondi globali e le modifiche degli elenchi ad essi relativi, purché l'aumento medesimo risulti destinato alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del solo esercizio finanziario in corso.
 
La legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare l'accensione di ulteriori mutui, indicandone gli elementi e le condizioni di cui al successivo articolo 47, terzo comma, fermi restando i limiti e i vincoli in esso stabiliti.
 
Le variazioni di cui al presente articolo non possono essere approvate dal Consiglio regionale dopo il 30 novembre dell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.
Art. 44. 
(Divieto di storni)
 
Salvo quanto indicato nei precedenti articoli 36, 37, 38 e 41 è vietato il trasporto di somme da un capitolo ad un altro capitolo del bilancio mediante provvedimenti amministrativi.
 
Sono vietati in ogni caso:
 
1) lo storno di fondi da capitoli relativi a spese per l'esercizio di funzioni amministrative delegate dallo Stato a capitoli relativi ad altre spese;
 
2) lo storno di fondi da un capitolo relativo a spese il cui finanziamento è previsto mediante un'assegnazione dello Stato con vincolo di destinazione, a favore di un capitolo relativo ad altre spese;
 
3) lo storno di fondi tra capitoli del conto dei residui, nonché tra un capitolo del conto dei residui e un capitolo del bilancio.
Capo VI. 
BILANCI DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE E SPESE DEGLI ENTI LOCALI DELEGATI
Art. 45. 
(Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione)
 
I bilanci di previsione degli Enti, Istituti, Aziende e altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, sono presentati annualmente alla Giunta regionale nei termini e con le modalità indicati dallo Statuto o dalle Leggi regionali e comunque un mese prima del termine di cui al primo comma del precedente articolo 33.
 
I bilanci di cui al precedente comma, predisposti nel rispetto delle norme della presente legge relative al bilancio annuale della Regione in quanto applicabili, sono approvati con la legge per l'approvazione del bilancio regionale e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 46. 
(Entrate e spese degli Enti locali per le funzioni delegate)
 
In allegato al bilancio della Regione è data dimostrazione riassuntiva delle previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli Enti locali nel medesimo esercizio finanziario, nello svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione.
 
Tali spese sono classificate secondo i criteri prescritti per la classificazione delle spese nel bilancio regionale ai sensi del precedente articolo 30 - 1°, 2° e 3° comma, nonché secondo la loro riclassificazione in spese correnti ed in spese di investimenti.
 
Le somme assegnate dalla Regione agli enti locali per l'esercizio di funzioni delegate sono iscritte, nei bilanci degli enti locali, in una categoria all'uopo istituita tra le entrate extratributarie e, nell'ambito di questa, in capitoli distinti con denominazioni rispondenti a quelle dei correlativi capitoli di spesa del bilancio regionale.
 
Nei bilanci degli Enti locali le spese per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione sono iscritte, nell'ambito della classificazione prevista dalle norme vigenti per il bilancio di tali Enti, in capitoli distinti, con denominazione rispondente a quella dei capitoli di entrata ad essi correlativi e con i riferimenti alla numerazione dei capitoli medesimi.
 
I capitoli di cui al precedente comma indicano altresì i riferimenti alla classificazione della spesa nel bilancio regionale, ai sensi del precedente articolo 30, primo, secondo e terzo comma.
 
Gli enti locali fanno riferimento ai capitoli di cui ai precedenti commi in tutti gli atti che dimostrano la destinazione dei fondi ad essi assegnati dalla Regione, secondo le norme delle Leggi regionali concernenti la delega all'esercizio delle singole funzioni.
Capo VII. 
OPERAZIONI DI CREDITO E GARANZIE
Art. 47. 
(Mutui e prestiti)
 
La contrazione di mutui o la emissione di prestiti da parte della Regione è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di competenza.
 
I mutui ed i prestiti possono essere autorizzati solo per provvedere alle spese di cui all' articolo 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
 
Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui o di nuovi prestiti se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti l'esercizio al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.
 
L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e dei prestiti in estinzione non può superare il venti per cento dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso destinate alla Regione a Titolo di ripartizione del fondo di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritte nel Titolo I del bilancio regionale, sempreché gli oneri futuri di ammortamento di tali mutui o di tali prestiti trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.
 
La legge di bilancio o di variazione al medesimo che autorizza l'accensione dei mutui o l'emissione dei prestiti indica l'entità massima del tasso di interesse, la durata massima dell'ammortamento, l'incidenza delle operazioni sull'esercizio finanziario in corso e la copertura dei relativi oneri con riferimento al bilancio annuale, nonché l'incidenza delle operazioni sui singoli esercizi finanziari futuri e la copertura dei relativi oneri con riferimento al bilancio pluriennale.
 
Le condizioni e le modalità di accensione dei mutui o di emissione dei prestiti sono determinate dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Resta fermo quanto stabilito dall' articolo 10, terzo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 per i prestiti obbligazionari e quanto stabilito nel quinto comma di tale articolo per il trattamento fiscale dei mutui.
 
Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede tenuto anche conto della situazione di cassa della Regione.
 
L'autorizzazione a contrarre mutui od emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
Art. 48. 
(Anticipazioni di cassa)
 
La Regione può contrarre anticipazioni con gli Istituti di Credito ai quali affida il servizio di Tesoreria, unicamente per far fronte a temporanee deficienze di cassa e per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote di ripartizione del fondo di cui allo articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Le anticipazioni di cui al precedente comma sono deliberate dalla Giunta regionale che autorizza l'iscrizione del relativo ammontare in appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio, e ne indica le condizioni e gli oneri nei limiti del relativo stanziamento di bilancio.
 
Le anticipazioni di cui ai precedenti commi sono estinte nello stesso esercizio nel corso del quale sono contratte e ad esse si applica il trattamento fiscale di cui all' articolo 10, quinto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
Art. 49. 
(Garanzie prestate dalla Regione)
 
Le Leggi regionali che autorizzano la prestazione di garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o di altri soggetti, in relazione alla contrazione di mutui o di aperture di credito, indicano l'ammontare complessivo della spesa e la quota di cui al precedente articolo 17, primo comma.
 
Per l'assolvimento degli obblighi inerenti alle garanzie prestate le Leggi regionali di approvazione dei bilanci annuali determinano le quote a carico dei rispettivi esercizi finanziari e ne autorizzano l'iscrizione in appositi capitoli di spesa dei bilanci medesimi.
 
Al bilancio annuale è allegato l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione, con l'indicazione degli elementi che contraddistinguono le singole garanzie.
 
La concessione delle garanzie è deliberata dalla Giunta regionale che indica le condizioni alle quali vengono prestate.
Capo VIII. 
GESTIONE DEL BILANCIO
Art. 50. 
(Disposizioni generali)
 
La gestione del bilancio si effettua mediante l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate comunque spettanti alla Regione, nonché mediante l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese previste nel bilancio medesimo.
 
Le operazioni di cui al precedente comma si effettuano in conformità alle norme contenute nei successivi articoli del presente Capo.
Art. 51. 
(Accertamento delle entrate)
 
L'entrata è accertata quando l'organo o l'ufficio regionale competente ha appurato la causa, determinato l'importo ed individuato il soggetto debitore in base a documentazione idonea, nonché quando ne sia stata eseguita la registrazione di cui al successivo articolo 54.
 
All'accertamento delle entrate provenienti da assegnazioni dello Stato si provvede per l'ammontare risultante da decreti ministeriali o interministeriali di riparto dei relativi fondi ovvero da atti, da documenti e da comunicazioni ministeriali indicanti i decreti medesimi.
 
All'accertamento delle entrate tributarie si provvede per l'ammontare complessivo risultante dai ruoli emessi entro il termine dell'anno finanziario a cui il bilancio si riferisce.
 
All'accertamento delle entrate tributarie proprie della Regione non riscuotibili mediante ruoli si provvede per l'ammontare risultante dalle comunicazioni degli uffici competenti dello Stato e della Provincia, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1 , con le successive modificazioni ed integrazioni.
 
All'accertamento delle entrate di natura patrimoniale o di altra natura si provvede per l'ammontare risultante dalle deliberazioni della Giunta regionale, dai contratti e da altri documenti e comunicazioni che ne indicano l'ammontare medesimo.
 
All'accertamento delle entrate concernenti partite che comunque si compensano nella spesa si provvede contestualmente alla registrazione dei relativi impegni od alla effettuazione dei relativi pagamenti.
 
Le entrate di cui ai precedenti commi sono accertate nel loro intero ammontare e senza alcuna compensazione con eventuali spese a carico della Regione.
 
I funzionari regionali comunque incaricati delle operazioni di cui ai precedenti commi effettuano le operazioni medesime nei modi e nei termini stabiliti in apposite deliberazioni della Giunta regionale.
 
Gli organi competenti della Regione sono tenuti ad assumere i provvedimenti e dare corso alle azioni necessarie per l'accertamento e la riscossione delle entrate regionali.
Art. 52. 
(Riscossione delle entrate)
 
L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo.
 
Le somme spettanti alla Regione sono riscosse dalla Tesoreria regionale con le modalità e nei termini indicati dalla legge istitutiva del relativo servizio, nonché dalle condizioni generali e dalla convenzione stipulata per l'affidamento del servizio medesimo.
 
Le entrate derivanti da tributi propri della Regione sono riscosse con le modalità e nei termini indicati dalla Legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1 , con le successive modificazioni ed integrazioni.
 
Le somme accreditate alla Regione in conti fruttiferi od infruttiferi presso la Tesoreria Centrale dello Stato sono riscosse in base alle quietanze emesse dalla Tesoreria centrale medesima.
 
Le somme di cui ai precedenti commi sono riscosse nel loro intero ammontare e senza compensazione con eventuali spese delle quali si effettua il pagamento.
 
Per la riscossione di entrate che abbiano incidenza sul patrimonio la Ragioneria della Regione verifica o promuove le dovute registrazioni nei relativi inventari.
Art. 53. 
(Versamento delle entrate)
 
Le entrate della Regione sono versate quando il relativo ammontare è introitato nella Tesoreria regionale.
 
Il versamento delle entrate della Regione si effettua in conformità di appositi ordinativi che indicano gli elementi di cui al precedente articolo 51, primo comma, nonché il capitolo del bilancio al quale le entrate medesime si riferiscono per la competenza dell'esercizio o per il conto di residui.
 
Gli ordinativi di cui al precedente comma sono emessi dalla Ragioneria della Regione, sono firmati dal funzionario della stessa Ragioneria a ciò appositamente incaricato con deliberazione della Giunta regionale e sono trasmessi alla Tesoreria regionale.
Art. 54. 
(Registrazione delle entrate)
 
Gli accertamenti delle entrate, gli ordinativi di cui al precedente articolo 53 e le quietanze rilasciate dalla Tesoreria regionale sono registrati dalla Ragioneria della Regione con riferimento ai capitoli del bilancio e distintamente per la competenza dell'esercizio finanziario e per il conto dei residui.
Art. 55. 
(Impegno delle spese)
 
Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei singoli stanziamenti di competenza del bilancio per l'esercizio in corso con deliberazione della Giunta regionale, salvo quanto disposto nei successivi commi del presente articolo e salvo quanto disposto nel successivo articolo 63 per l'autonomia contabile del Consiglio regionale.
 
Formano impegno sugli stanziamenti del bilancio per l'esercizio finanziario le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto e altro Titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio medesimo.
 
Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte in base ad una specifica autorizzazione legislativa, ovvero assunte per le spese correnti quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi a norma del precedente articolo 15, secondo comma, formano impegno sugli stanziamenti degli esercizi le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.
 
Nel caso in cui le leggi regionali prevedano la concessione di contributi mediante decreto del Presidente della Giunta regionale gli impegni delle relative spese sono assunti con i decreti stessi.
Art. 56. 
(Registrazione degli impegni di spesa)
 
Le proposte degli atti amministrativi, di cui al precedente articolo 55, dai quali possano derivare spese a carico del bilancio regionale debbono essere trasmesse alla Ragioneria della Regione per la prenotazione dell'impegno.
 
La Ragioneria della Regione, ai fini di cui al precedente comma ed esclusa comunque ogni valutazione di merito, accerta la completezza e la regolarità della documentazione, verifica la conformità della spesa al capitolo del bilancio al quale viene riferita e la disponibilità del relativo stanziamento.
 
Gli impegni delle spese indicate negli atti di cui al primo comma sono registrati dalla Ragioneria della Regione, alla quale deve essere trasmesso ogni successivo atto o contratto attinente gli impegni medesimi per le occorrenti annotazioni.
Art. 57. 
(Liquidazione delle spese)
 
Le spese di cui ai precedenti articoli 55 e 56 sono liquidate quando, sulla base di documentazione idonea e nei limiti dell'impegno assunto, ne è individuato il creditore e determinato l'ammontare, nonché quando ne sono indicate le modalità per il pagamento.
 
La liquidazione è effettuata dai competenti uffici regionali previa verifica dell'adempimento delle condizioni stabilite nel provvedimento d'impegno e, ove occorra, della rispondenza tecnica delle relative note di spesa alle condizioni medesime.
 
La Ragioneria della Regione, in base alle note di spesa ed all'inerente documentazione, riscontra l'esattezza delle somme liquidate, la rispondenza all'impegno assunto, il riferimento al capitolo del bilancio o del conto dei residui, l'esistenza delle disponibilità nel relativo stanziamento di cassa ed effettua la registrazione.
 
Qualora la disponibilità di cui al precedente comma risulti inesistente o inadeguata, la Ragioneria della Regione formula la relativa proposta di integrazione mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa ai sensi del precedente articolo 38.
 
Per la liquidazione di spese che abbiano incidenza sul patrimonio la Ragioneria della Regione verifica o promuove le dovute registrazioni nei relativi inventari.
 
Qualora le somme liquidabili o liquidate risultino comunque eccedenti l'ammontare degli impegni assunti, la procedura per la liquidazione e per il pagamento è sospesa. In tal caso i competenti uffici della Regione promuovono l'adozione dei provvedimenti relativi alla integrazione degli impegni medesimi.
 
In ogni altro caso di irregolarità la Ragioneria della Regione indica all'ufficio che ha effettuato la liquidazione della spesa le misure che ritiene necessarie per la regolarizzazione degli atti.
 
Non possono essere liquidate le spese conseguenti alle deliberazioni e agli atti degli organi della Regione con i quali sono assunti i relativi impegni se tali deliberazioni e atti non sono divenuti esecutivi ai sensi dell' articolo 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , ovvero non risultano immediatamente eseguibili ai sensi dell'articolo 49 della legge medesima.
 
Non possono essere liquidate le spese conseguenti a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili e decadute per decorso del termine di cui all' articolo 49, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , nonché le spese derivanti dalle deliberazioni d'urgenza che la Commissione di Controllo sugli atti della Regione abbia ritenute illegittime ai sensi dell'articolo 49, terzo comma della legge medesima.
Art. 58. 
(Ordinazione dei pagamenti)
 
Il pagamento delle spese liquidate ai sensi del precedente articolo è ordinato mediante mandati diretti, individuali o collettivi, ovvero mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati ai sensi del successivo articolo 61, ovvero mediante ruoli per le spese fisse e per altre spese d'importo e scadenza determinati.
 
I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal Presidente della Giunta regionale ovvero dal componente della Giunta da questi delegato e sono vistati dal funzionario responsabile della Ragioneria della Regione o da altro funzionario designato dalla Giunta regionale.
 
Le aperture di credito di cui al primo comma si effettuano mediante ordini di accreditamento che indicano le somme erogabili dal funzionario delegato mediante ordinativi a favore dei creditori e dispongono il versamento di tali somme in appositi conti accesi, a richiesta del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.
 
I ruoli di cui al primo comma indicano per ogni partita di spesa la somma annua dovuta e, ove occorra, l'importo delle rate da pagare alle singole scadenze.
 
A seguito dei pagamenti ordinati a saldo per singoli impegni, l'ammontare degli impegni medesimi può essere ridotto, nel corso dell'esercizio finanziario, con deliberazione della Giunta regionale, per la quota che eccede il fabbisogno dell'esercizio finanziario stesso.
Art. 59. 
(Registrazione dei pagamenti)
 
I titoli di spesa di cui al precedente articolo sono registrati dalla Ragioneria della Regione con riferimento ai rispettivi capitoli di bilancio, nel conto della competenza ovvero nel conto dei residui.
 
Nel conto dei residui la registrazione dei pagamenti è effettuata tenendo conto dell'esercizio finanziario nel corso del quale vennero assunti i relativi impegni.
Art. 60. 
(Estinzione dei titoli di spesa)
 
I titoli di spesa di cui ai precedenti articoli 58 e 59 sono trasmessi alla Tesoreria regionale che li estingue con le modalità e nei termini stabiliti nella convenzione riguardante il relativo servizio.
Art. 61. 
(Pagamenti mediante aperture di credito)
 
Al bilancio annuale è allegato un elenco dei capitoli delle spese alla cui gestione può provvedere mediante aperture di credito, presso la Tesoreria regionale, a favore di funzionari delegati della Regione.
 
Le leggi regionali e gli atti amministrativi che dispongono l'istituzione di nuovi capitoli nel corso dell'esercizio finanziario possono autorizzare la gestione delle relative spese mediante le aperture di credito di cui al precedente comma.
 
Le aperture di credito a favore dei funzionari delegati ed il rispettivo ammontare sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
 
Le aperture di credito di cui ai precedenti commi sono utilizzate mediante ordinativi di pagamento firmati dai funzionari delegati e vistate dai funzionari della Ragioneria della Regione designati dalla Giunta regionale.
 
Nei casi ed entro i limiti d'importo indicati in apposite deliberazioni della Giunta regionale le aperture di credito possono essere utilizzate mediante buoni di prelievo emessi dai funzionari delegati a proprio favore.
Art. 62. 
(Accertamento dei residui attivi)
 
Costituiscono residui attivi le entrate accertate e non riscosse e le entrate riscosse e non versate entro il termine dell'esercizio finanziario, nonché le entrate derivanti da mutui stipulati entro tale termine e non riscosse.
 
Tutte le somme iscritte tra le entrate del bilancio in termini di competenza e non accertate entro la fine dell'esercizio finanziario costituiscono minori accertamenti rispetto alle relative previsioni.
 
In particolare costituiscono minori accertamenti di entrata le somme iscritte nel bilancio, in termini di competenza, in relazione a mutui autorizzati ma non stipulati entro la fine dell'esercizio finanziario.
Art. 63. 
(Riaccertamento dei residui relativi)
 
Il riaccertamento delle somme da conservare nel conto dei residui attivi è predisposto dalla Ragioneria della Regione ed è approvato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, entro il 31 marzo di ogni anno.
 
Nella deliberazione di cui al precedente comma le somme da conservare nel conto dei residui attivi sono indicate distintamente per capitolo e per esercizio finanziario di provenienza e sono suddivise in crediti la cui riscossione è già effettuata, in crediti la cui riscossione può essere considerata certa ed in crediti per la cui riscossione sono in corso ovvero sono da promuovere procedure amministrative o giudiziarie apposite.
Art. 64. 
(Accertamento dei residui passivi)
 
Costituiscono residui passivi esclusivamente:
a) 
le spese impegnate a norma del precedente articolo 55 e non pagate entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
b) 
le spese iscritte in bilancio in relazione a somme assegnate con vincolo a specifiche destinazioni ai sensi del precedente articolo 23, primo comma, non impegnate entro il termine dell'esercizio finanziario.
Art. 65. 
(Riaccertamento dei residui passivi)
 
Il riaccertamento delle somme da conservare nel conto dei residui passivi è predisposto dalla Ragioneria della Regione ed è approvato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione entro il 31 marzo di ogni anno.
 
Le somme iscritte nel conto dei residui passivi possono esservi conservate per non più di due anni successivi a quello in cui venne perfezionato il rispettivo impegno.
 
L'eliminazione dal conto dei residui delle somme di cui al precedente articolo 64, lettera b) è subordinata alla loro reiscrizione in appositi capitoli da istituirsi nel bilancio per il nuovo anno finanziario ovvero in aumento a stanziamenti di capitoli già esistenti nel bilancio stesso ed aventi il medesimo oggetto.
 
Le somme di cui al secondo comma, trascorso il termine ivi indicato, si considerano perenti agli effetti amministrativi e sono eliminate dal conto dei residui; le somme medesime sono riprodotte in appositi capitoli di spesa obbligatoria dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori.
Art. 66. 
(Economie di spesa)
 
Costituiscono economie di spesa, le somme iscritte negli stanziamenti del bilancio in termini di competenza e che non costituiscono residui passivi ai sensi del precedente articolo 64, nonché le somme che non sono ulteriormente conservabili nel conto dei residui passivi ai sensi del precedente articolo 65, secondo comma.
Art. 67. 
(Cassa economale)
 
La Regione istituisce un servizio di cassa economale, i cui compiti e la cui disciplina sono stabiliti in apposito regolamento.
Art. 68. 
(Autonomia contabile del Consiglio regionale)
 
Il Consiglio regionale ha piena autonomia contabile nell'ambito degli stanziamenti assegnati con la legge di bilancio, e la esercita nel rispetto dei principi contenuti nella legge 6 dicembre 1973, n. 853 .
Capo IX. 
RENDICONTO GENERALE
Art. 69. 
(Impostazione e presentazione del rendiconto)
 
I risultati della gestione del bilancio sono dimostrati annualmente nel rendiconto generale della Regione.
 
Il rendiconto generale comprende il conto finanziario ed il conto del patrimonio con le rispettive note preliminari ed è predisposto con l'osservanza delle modalità di cui all' articolo 24, terzo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 .
 
Il rendiconto generale della Regione è integrato con le risultanze del conto finanziario e del conto del patrimonio del Consiglio regionale.
 
Al rendiconto generale è allegata una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo di cui all' articolo 23 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate, di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, piano settoriale e progetto della Regione, in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del programma regionale medesimo.
 
Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce, unitamente al disegno di legge predisposto per la sua approvazione, ed è approvato con legge regionale entro il 31 luglio dello stesso anno.
Art. 70. 
(Conto finanziario)
 
Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:
 
1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto medesimo si riferisce;
 
2) le previsioni finali in termini di competenza;
 
3) le previsioni finali in termini di cassa;
 
4) gli stanziamenti in termini di cassa riportati dall'esercizio finanziario precedente;
 
5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
 
6) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
 
7) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nello esercizio finanziario;
 
8) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio finanziario;
 
9) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate accertate rispetto alle previsioni in termini di competenza;
 
10) le eccedenze di entrate ovvero le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni in termini di cassa;
 
11) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio stesso;
 
12) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dello esercizio al quale il conto si riferisce, in base alle cancellazioni od ai riaccertamenti effettuati e da riportare al nuovo esercizio finanziario;
 
13) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;
 
14) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario.
 
Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:
 
1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce;
 
2) le previsioni finali in termini di competenza;
 
3) le previsioni finali in termini di cassa;
 
4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
 
5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
 
6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario;
 
7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio finanziario;
 
8) le economie o le eventuali eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti in termini di competenza;
 
9) le economie o le eventuali eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti in termini di cassa;
 
10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio stesso;
 
11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio finanziario il quale il conto si riferisce in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio finanziario;
 
12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;
 
13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario.
Art. 71. 
(Risultanze del conto finanziario)
 
Nel conto finanziario il risultato finale della gestione del bilancio deriva aggiungendo alle giacenze di cassa il totale dei residui attivi accertati per la competenza dell'esercizio e il totale dei residui attivi riaccertati per gli esercizi precedenti, nonché detraendovi il totale dei residui passivi accertati per la competenza dello esercizio e il totale dei residui passivi riaccertati per gli esercizi precedenti.
Art. 72. 
(Ripiano del disavanzo finanziario)
 
Il disavanzo risultante dal conto finanziario è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo mediante apposita legge regionale, per la parte alla quale non si sia provveduto con le leggi di approvazione e di assestamento del bilancio medesimo.
 
Le leggi di cui al precedente comma dispongono le variazioni necessarie per assicurare l'equilibrio del bilancio.
Art. 73. 
(Conto del patrimonio)
 
Il conto del patrimonio indica i valori aggiornati alla chiusura dell'esercizio finanziario:
a) 
della attività e delle passività finanziarie;
b) 
dei beni mobili ed immobili;
c) 
di ogni altra attività e passività, nonché delle poste rettificative.
 
Il conto del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e la contabilità del patrimonio.
 
Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio finanziario al quale esso si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da ciascuno prodotto.
Art. 74. 
(Rendiconti dei funzionari delegati)
 
I funzionari delegati presentano alla Ragioneria della Regione i rendiconti dei pagamenti eseguiti ai sensi del precedente articolo 58, allegandovi i titoli estinti ed i documenti che li giustificano.
 
I rendiconti di cui al precedente comma sono presentati per i pagamenti eseguiti rispettivamente entro il 30 aprile, il 31 agosto ed il 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale le spese si riferiscono. Il termine del 31 dicembre è protratto al 31 gennaio dell'anno successivo per i rendiconti delle spese erogate nell'esercizio finanziario suppletivo del bilancio.
 
I rendiconti sono presentati entro venticinque giorni dalla scadenza dei termini indicati nel precedente comma, anche qualora non risulti eseguito alcun pagamento.
 
La Ragioneria della Regione effettua il riscontro contabile dei rendiconti, nonché gli accertamenti e le verifiche di cui al precedente articolo 57, attestandone con relazione scritta la regolarità ai fini delle relative approvazioni da parte della Giunta regionale.
 
Qualora nei rendiconti, ovvero nei titoli o nei documenti allegati risultino irregolarità, la Ragioneria della Regione ne informa il funzionario delegato ai fini delle conseguenti regolarizzazioni.
 
Qualora il funzionario delegato non regolarizzi i rendiconti nel termine di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al precedente comma, i rendiconti sono rimessi alla Giunta regionale per le conseguenti determinazioni.
 
Le somme per il pagamento di spese correnti, accreditate ai funzionari delegati e da essi non erogate entro i due esercizi finanziari successivi a quello in cui furono impegnate, devono essere versate dai funzionari medesimi alla Tesoreria regionale con riferimento all'apposito capitolo di entrata del bilancio.
Art. 75. 
(Rendiconti delle Aziende, degli Enti e degli organismi dipendenti dalla Regione)
 
I rendiconti delle Aziende, degli Enti e degli organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, sono predisposti secondo le indicazioni contenute nei precedenti articoli 69 e 70. I rendiconti medesimi sono presentati alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, sono approvati annualmente nei termini e con le modalità stabilite dallo Statuto e dal precedente articolo 69, ultimo comma, e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 
Ai rendiconti di cui al precedente comma è allegato un rendiconto riassuntivo delle attività e delle spese, nel quale sono posti in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per l'attuazione di programmi di settore o progetti previsti nel programma pluriennale di attività e di spesa della Regione, di cui al Titolo III della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 .
Art. 76. 
(Bilanci delle società a partecipazione regionale)
 
Al rendiconto generale della Regione è allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali la Regione ha assunto una partecipazione finanziaria, nonché una relazione sulle attività, sui programmi e sul bilancio di cassa ai sensi dell' articolo 72 dello Statuto regionale .
Art. 77. 
(Bilanci dei consorzi ai quali partecipa la Regione)
 
I Consorzi ai quali partecipa la Regione trasmettono il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione degli organi consortili, secondo le norme previste dalle leggi istitutive e dagli statuti dei consorzi medesimi.
Art. 78. 
(Rendiconti degli Enti locali)
 
Gli Enti locali presentano alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto riassuntivo delle spese effettuate nell'esercizio finanziario precedente per lo svolgimento di funzioni ad essi delegate dalla Regione.
 
Il rendiconto di cui al precedente comma è allegato al rendiconto generale della Regione ed indica, per le singole attività o per i singoli interventi, le somme assegnate dalla Regione, le erogazioni effettuate e le somme ulteriormente erogabili in base agli impegni assunti, nonché l'ammontare delle somme da restituire alla Regione.
Capo X. 
RESPONSABILITA'
Art. 79. 
(Responsabilità degli amministratori)
 
Gli amministratori della Regione sono personalmente e solidamente responsabili delle spese pagate in relazione alle deliberazioni d'urgenza da essi adottate e che siano state annullate dalla competente Commissione di controllo sugli atti della Regione.
Art. 80. 
(Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti)
 
Gli amministratori ed i dipendenti della Regione sono personalmente e solidamente responsabili, secondo le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, del pagamento di spese conseguenti alle deliberazioni od agli atti degli organi regionali con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.
Art. 81. 
(Responsabilità verso la Regione degli amministratori e dei dipendenti)
 
Gli amministratori ed i dipendenti della Regione sono tenuti a risarcire all'ente i danni derivanti da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato.
 
Sono esenti dalla responsabilità di cui al precedente comma i dipendenti che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine ha impartito.
 
In particolare è esente dalla responsabilità di cui al primo comma il dipendente della Regione che per obbligo di servizio, in base ad ordine scritto del Presidente della Giunta regionale, abbia registrato l'impegno o abbia concorso al pagamento di spese eccedenti le somme stanziate nel relativo capitolo di bilancio, in termini di competenza o in termini di cassa, ovvero di spese non autorizzate dal bilancio o di spese riferite a capitoli diversi da quelli ad essi pertinenti.
Art. 82. 
(Responsabilità dei funzionari delegati)
 
I funzionari delegati sono personalmente responsabili della gestione delle somme ad essi accreditate ove risulti che tale gestione non si è svolta con l'osservanza delle norme di cui al precedente articolo 61.
Art. 83. 
(Responsabilità del Tesoriere)
 
Per la responsabilità del Tesoriere regionale si fa riferimento alle norme di cui alla legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59 , nonché alle condizioni generali ed alla convenzione per l'affidamento del relativo servizio.
 
Per il discarico della propria responsabilità il Tesoriere regionale rende conto alla Regione nei modi indicati dalle condizioni generali e dalla convenzione di cui al precedente comma, entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce.
 
Il conto di cui al precedente comma dimostra la giacenza ovvero la deficienza di cassa alla chiusura dello esercizio finanziario precedente, le somme riscosse e le somme pagate per ciascun capitolo del bilancio, nell'esercizio finanziario a cui il conto stesso si riferisce, nonché la giacenza ovvero la deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario medesimo.
Art. 84. 
(Responsabilità per il maneggio di denaro della Regione)
 
Chiunque, senza legale autorizzazione, si ingerisca nel maneggio di danaro della Regione ne risponde secondo le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato.
Art. 85. 
(Amministrazione del patrimonio e contratti)
 
La legge regionale disciplina la materia dei contratti e dell'amministrazione del patrimonio nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione statale vigente in materia.
Art. 86. 
(Competenza della Corte dei Conti)
 
Gli amministratori ed i dipendenti della Regione, per la responsabilità di cui agli articoli 79, 80, 81 ed 82 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia.
 
La Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.
Art. 87. 
(Obbligo di denunzia)
 
Gli amministratori ed i capi degli uffici della Regione che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dei precedenti articoli 79, 80, 81 e 82 debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità per la determinazione dei danni.
 
Se il fatto dannoso sia imputabile all'amministratore la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile al Capo di un ufficio, l'obbligo di denuncia incombe all'amministratore o all'organo collegiale da cui dipende.
 
Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei Conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione.
Capo XI. 
CONTROLLI
Art. 88. 
(Controlli di gestione)
 
La legge regionale stabilisce le modalità per l'accertamento dei risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti nell'attuazione dei servizi, dei programmi e dei progetti in relazione alle competenze per la gestione delle entrate e delle spese.
Art. 89. 
(Controlli per le funzioni delegate dalla Regione)
 
Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli Enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione ed assicurano il controllo economico, finanziario e contabile della Regione sull'attività svolta dagli Enti medesimi per l'esercizio della delega.
 
Ai fini di cui al precedente comma gli Enti locali presentano alla Giunta regionale la dimostrazione delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché una relazione sui risultati economici e finanziari conseguiti, nei modi e nei termini stabiliti nelle singole Leggi regionali.
Art. 90. 
(Controllo sugli agenti e sui funzionari delegati)
 
Alla vigilanza sull'operato degli agenti incaricati del maneggio di denaro, di titoli e di altri valori provvede la Ragioneria della Regione.
 
La vigilanza di cui al precedente comma è esercitata mediante verifiche di cassa e mediante ispezioni disposte dal Presidente della Giunta regionale o da un componente della Giunta medesima da lui delegato, anche per accertare la regolazione dei conti accesi a favore dei funzionari delegati e la regolarità dei pagamenti effettuati sulle aperture di credito a loro favore.
Art. 91. 
(Controllo sul Servizio di Tesoreria)
 
Il controllo sul Servizio di Tesoreria della Regione è effettuato secondo le norme di cui alla legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59 e con le modalità stabilite nelle condizioni generali e nella convenzione per l'affidamento del servizio medesimo.
Art. 92. 
(Funzioni di controllo della Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio)
 
La Commissione Consiliare per la Programmazione ed il Bilancio svolge le funzioni di controllo di cui all' articolo 22, lettera d) dello Statuto regionale , con le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio regionale.
Capo XII. 
NORME FINALI
Art. 93. 
(Compiti della Ragioneria)
 
Nell'ambito della materia di cui alla presente legge e per quanto nei precedenti articoli non stabilito, la Ragioneria regionale provvede, ai sensi del precedente articolo 3:
 
- alla preparazione del bilancio di previsione annuale di cassa e di competenza, nonché dei relativi provvedimenti di variazione;
 
- alla preparazione del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti;
 
- alla preparazione del rendiconto generale della Regione e all'esame dei bilanci di previsione e dei rendiconti delle Aziende e degli Enti regionali.
 
La Ragioneria provvede altresì:
 
- alla formulazione di parere sulla parte finanziaria di tutti i disegni di legge di iniziativa della Giunta recanti oneri a carico del bilancio regionale;
 
- alla formulazione di pareri sulla parte finanziaria dei progetti di legge di iniziativa consiliare o popolare, se richiesto dalla Presidenza del Consiglio regionale;
 
- alla preparazione degli atti inerenti alla contrazione di mutui ed anticipazioni di cassa ed all'emissione di prestiti obbligazionari.
Capo XIII. 
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 94. 
(Norme transitorie)
 
Le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 1977 sono effettuate sulla base della normativa di contabilità dello Stato attualmente in vigore.
 
A partire dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1978 i residui corrispondenti ad impegni assunti sul bilancio per l'esercizio 1977 e quelli assunti sui bilanci degli esercizi precedenti in conformità con la legge di contabilità dello Stato e mantenuti fra i residui passivi in chiusura dell'esercizio 1977 a norma del precedente comma, costituiscono economie di spesa se non conformi alla disciplina di cui ai precedenti articoli 64 e 65.
 
Le norme della presente legge concernenti il bilancio pluriennale, il bilancio annuale ed il rendiconto consuntivo secondo le nuove modalità introdotte dalla legge 19 maggio 1976, n. 335 , entrano in vigore con la presentazione, rispettivamente del bilancio e del rendiconto per l'esercizio finanziario 1978 e, comunque, con il 1° gennaio 1978.
Art. 95. 
(Norma finale)
 
Per quant'altro attinente la materia della contabilità regionale non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le norme contenute nella Legge 19 maggio 1976, n. 335 , ed, in quanto applicabili, le norme di contabilità generale dello Stato.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 14 marzo 1978
Aldo Viglione