"Modificazioni all'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1976, n. 16 e sottoscrizione o acquisto di nuove azioni della Società per azioni PROMARK (già S.A.M.I.A. S.p.A.) di Torino."
(B.U. 09 marzo 1978, n. 10)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
L'art 1 della legge regionale 26 marzo 1976, n.16 è sostituito dal seguente: "
"
Art. 1.
Allo scopo di sostenere e incrementare, nell'ambito delle proprie competenze, le attività economiche del Piemonte e di coordinare le conseguenti iniziative promozionali per il perseguimento degli obbiettivi previsti dal piano regionale di sviluppo, la Regione si avvale della Società per Azioni Promark (già S.A.M.I.A. S.p.A.) con sede in Torino, ed assume una partecipazione azionaria nella Società stessa.
Art. 2.
Per gli effetti di cui all'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1976, n. 16, così come sostituto dall'art. 1 della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere 10.914 nuove azioni, da nominali L. 10.000 ciascuna, emesse dalla Promark S.p.A. di Torino al fine di reintegrare il proprio capitale sociale da L. 161.100 a 450.000.000.
In caso di ulteriore variazione del capitale sociale della Promark S.p.A., la Giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni occorrenti per la sottoscrizione o l'acquisizione al patrimonio della Regione di nuove azioni per un importo massimo di L. 270 milioni.
La spesa autorizzata ai sensi del precedente comma potrà essere utilizzata, ove necessario, per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni di altra Società da costituirsi in sostituzione della Promark S.p.A., avente gli scopi e le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1976, n. 16, così come sostituto dall'art. 1 della presente legge.
Art. 3.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 379.140.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede:
- per L. 109.140.000 mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 14040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'art. 13, 5° comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335;
- per L. 270.000.000 mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sarà conseguentemente istituito il capitolo 2350 con la denominazione "Oneri relativi alla sottoscrizione o all'acquisto di nuove azioni della Promark S.p.A. di Torino", e con lo stanziamento di L. 379.140.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 9 marzo 1978
ALDO VIGLIONE