Legge regionale n. 3 del 07 gennaio 1978  ( Versione vigente )
"Rifinanziamento delle legge regionali 8-9-1975, n. 51 e 4-6-1975, n. 45 con modificazioni ed integrazioni."
(B.U. 10 gennaio 1978, n. 2)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
 
Con la presente legge la Regione Piemonte dispone il rifinanziamento per l'anno 1977, con modificazioni e integrazioni, della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 8-9-1975, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2. 
(Tassi di interesse)
 
Per le operazioni creditizie di cui all' articolo 5 lettera a) della legge 8-9-1975, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni il tasso agevolato a carico dei beneficiari è calcolato secondo i criteri stabiliti dall' art. 18 della legge 153/75 .
Art. 3. 
(Spesa massima ammissibile)
 
Per gli interventi di cui all' art. 5 lett. a) della legge regionale 51/75 l'importo massimo ammissibile a mutuo non può superare quello stabilito, in rapporto alle unità lavorative dall' art. 18 della legge 153/75 e successive modificazioni.
Art. 4. 
(Criteri generali)
 
In aggiunta ai criteri stabiliti dall' art. 2 della legge regionale 8-9-1975, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni valgono i seguenti: "
 
- sono prioritarie le opere realizzate nelle zone delimitate al sensi dell' art. 3 della legge regionale 4-6-75, n. 43 ; "
 
"- il 70% del limite di impegno di cui all'art. 18 della presente legge è riservato alle strutture produttive ".
 
In aggiunta a quanto stabilito all' art. 3 della legge regionale 8-9-1975, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni valgono le seguenti norme:
 
- sui contributi in conto capitale previsti all'art. 5 lett. b) per opere al servizio di aziende agricole singole, all'art. 8, all'art. 14 lett. a) ed all'art. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione Regionale può erogare acconti fino al 75% dell'importo del contributo concesso.
 
I lavori già eseguiti e le opere già realizzate debbono comunque superare almeno 25% dell'acconto richiesto. Gli uffici dovranno attenersi ai criteri, modalità e procedure impartite dalla Giunta regionale. "
Art. 5. 
 
Il punto 1) della lettera b) dell'art. 5 della legge 8-9-1975, n. 51 è così sostituto:
"1) per opere al servizio di aziende agricole: - 50% in montagna - 45% in collina e collina depressa - 40% in pianura entro 11 limite di spesa fissato dalla Giunta Regionale."
Art. 6. 
(Prestiti per l'acquisto di bestiame da ingrasso)
 
Sono esclusi dalle agevolazioni previste dall' art. 4 lett. a) della legge regionale 8-9-75, n. 51 gli acquisti di vitelli da destinare all'ingrasso.
 
Si può derogare solo nel caso che l'acquisto di vitelli sia destinato alla prima dotazione di bestiame di stalle sociali realizzate con il concorso pubblico.
Art. 7. 
(Rimboschimenti)
 
L' art. 15 della legge regionale 8-9-75, n. 51 è sostituto dal seguente:
"Allo scopo di valorizzare la funzione economica ed igienica del bosco e delle foreste, per recuperare zone abbandonate o irrazionalmente coltivate e per attuare urgenti interventi di bonifica, sistemazione e miglioramento di zone interessate da degradazione del bosco, del cotico erboso e delle aree verdi nelle zone urbane, l'Amministrazione Regionale è autorizzata a predisporre i seguenti interventi:
1) l'acquisizione dei terreni atti all'accorpamento ed all'organico accrescimento dei complessi boschivi e pascoli esistenti, alla costituzione di aziende pilota dimostrative e aziende produttive a prevalente indirizzo silvo-pastorale e atti alla costituzione e all'ampliamento di vivai forestali: l'Amministrazione Regionale può inoltre assicurarsi la disponibilità del terreni sopra indicati mediante affitto a lungo termine.
2) lo sviluppo della forestazione con la concessione ai Comuni, ad Enti, ad altri proprietari e ad affittuari a lungo termine di terreni, di contributi in conto capitale per il rimboschimento con specie forestali tradizionali e a rapida crescita e per la ricostituzione ed il miglioramento dei boschi.
3) la formazione e l'incremento di aree verdi in zone urbane mediante il collocamento a dimora di alberi idonei. Possono beneficiare del contributo i Comuni e gli Enti che intendono eseguire piantagioni con alberi di alto fusto.
4) l'esecuzione in economia (amministrazione diretta o cottimo fiduciario) di interventi di rimboschimento, miglioramento di boschi deteriorati, manutenzione dei soprassuoli forestali e di opere accessorie su terreni di proprietà della Regione, di Enti e di privati.
Il contributo di cui ai punti 2 e 3 può essere concesso fino alla misura del 90% nelle zone montane e in quelle vincolate ai sensi del R.D. 30-12-1923, n. 3267 e del 60% nelle altre zone. In queste ultime i contributi per l'impianto di pioppeti sono limitati alle zone golenali e nei terreni comunque non idonei alle colture agrarie più redditizie.
Non è prevista alcuna concessione di contributo per il reimpianto di pioppeti."
Art. 8. 
(Attualizzazione concorso regionale sui prestiti di esercizio)
 
Il contributo in conto interessi sui prestiti quinquennali di cui agli artt. 4 lettera a) e 7 lettera a) della legge regionale 8-9-1975, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni e di cui all' art. 5 lettera i) della legge regionale 30-8-1976, n. 48 viene corrisposto dalla Regione agli Istituti Bancari in unica soluzione, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale.
 
L'attualizzazione delle suddette rate va calcolata con riferimento al tasso globale al quale è stata perfezionata l'operazione di credito ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario.
Art. 9. 
(Prestiti per l'invecchiamento dei vini)
 
Alle cooperative agricole e loro consorzi, che gestiscono propri impianti per la conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, può essere concesso un concorso negli interessi sui prestiti di esercizio contratti con gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, per l'invecchiamento dei vini.
 
La durata del prestito sarà commisurata al periodo di invecchiamento previsto dai singoli disciplinari del vini D.O.C.
 
Il concorso regionale è ragguagliato al 7% annuo dell'importo delle operazioni. Il relativo importo sarà versato direttamente dalla Regione in un'unica soluzione all'Istituto od Ente mutuante, che provvederà ad apportare le conseguenti riduzioni agli oneri di interessi gravanti su ciascuna operazione.
 
Ai prestiti, che sono privilegiati sul prodotto conservato, si applicano le norme vigenti in materia di credito agrario di cui alla legge 5-7-1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le garanzie previste dall' art. 56 della legge 27-10-1976, n. 910 .
Art. 10. 
(Contributi di avviamento)
 
Sui contributi di avviamento previsti dall' art. 4 lett. e ) della legge regionale 4-6-1975, n. 45 possono essere concessi anticipi fino al 50% anche per gli anni successivi al primo.
Art. 11. 
(Cooperative ex art. 8 legge 1-6-77, n. 285 )
 
In attuazione dell' art. 18, 1° comma della legge 1-6-77, n. 285 in favore delle cooperative costituite ai sensi e per i fini previsti dall'articolo stesso, ed il cui progetto di sviluppo redatto ai termini del successivo art. 19 sia stato approvato dalla Giunta Regionale, sono stabilite le seguenti provvidenze:
 
- l'estensione dei benefici previsti dalla vigente normativa regionale in favore delle cooperative agricole, per tutte le attività comprese nel progetto di sviluppo;
 
- un contributo di avviamento per la messa a coltura di terre incolte, da determinarsi sino a:
 
L. 150.000 ad ettaro, per pascoli
 
L. 300.000 ad ettaro, per seminativi e prati
 
L. 900.000 ad ettaro, per colture di pregio.
 
Il contributo di avviamento sarà erogato per 1/3 all'atto della concessione, per 1/3 alla realizzazione di metà del lavori progettati e per la parte residua dopo la sistemazione e messa a coltura dei terreni.
 
La Giunta Regionale ha competenza per l'esame e l'approvazione dei progetti di sviluppo sentito il Comprensorio ed eventualmente la Comunità Montana competenti per territorio. Si prescinde da tali pareri quando essi non siano espressi entro il termine di 30 giorni dall'invio degli atti.
 
Alla concessione e liquidazione dei benefici previsti dal presente articolo provvede la Giunta Regionale anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 3/76 .
Art. 12. 
(Passività onerose)
 
Alle cooperative fra produttori agricoli che gestiscono propri impianti di produzione, raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, sono concesse "una tantum", agevolazioni creditizie consistenti nel concorso nel pagamento degli interessi di mutui straordinari ventennali, parificati al credito agrario di miglioramento, per la trasformazione di passività onerose esistenti al 31-12-1976 ed in essere alla data del 30-7-1977 su un importo non superiore al 70% del loro ammontare, e purché alla totale estinzione delle medesime, per la restante quota, la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.
 
Si considerano passività onerose quelle derivate da finanziamenti che non siano assistiti da pubbliche agevolazioni.
 
Le cooperative, per ottenere le agevolazioni di cui sopra, devono assolvere alle seguenti condizioni:
 
1) risultare costituite in società cooperative a responsabilità limitata, ovvero trasformate, se costituite in società a responsabilità illimitata, in società cooperative a responsabilità limitata ed essere iscritte nell'apposito registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione;
 
2) avere, ovvero, adottare, uno statuto che comporti l'obbligo per ciascun socio, secondo la disciplina prevista in apposito regolamento, del totale conferimento del proprio prodotto e la previsione di adeguate penalità per le inadempienze;
 
3) avere regolarmente tenuto, nell'ultimo anno, i libri sociali e le scritture contabili prescritte o, quanto meno, provvedere ad una regolarizzazione delle stesse;
 
4) approntare un piano operativo di riassetto, realizzabile in non piu di sei anni, assumendo, con deliberazione assembleare, l'impegno di attuarlo e di conformarsi alle richieste di varianti ed alle direttive dell'Amministrazione Regionale.
Art. 13. 
(Soppressioni)
 
Sono soppresse, come appresso indicato, le autorizzazioni di spesa previste dall' art. 22 della legge regionale 2-7-1974, n. 17 , dall' art. 11 della legge regionale 11-9-1974, n. 31 , dagli artt. 9 e 10 della legge regionale 30-8-1976, n. 47 e dall' art. 9, secondo comma della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 per l'esercizio 1977:
 
-capitolo 12700 L. 1.000 milioni
 
-capitolo 12910 L. 250 milioni
 
-capitolo 12980 L. 450 milioni
 
-capitolo 13000 L. 100 milioni
 
-capitolo 13020 L. 30 milioni
 
-capitolo 13040 L. 100 milioni
 
-capitolo 13060 L. 30 milioni
 
-capitolo 13080 L. 10 milioni
 
-capitolo 13160 L. 200 milioni
 
-capitolo 13240 L. 10.100 milioni.
 
L'autorizzazione ad accendere mutui per l'anno finanziario 1977 per un ammontare complessivo di 10.100 milioni di cui all' art. 22 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17 è convertita alle finalità di cui alla legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 ; il capitolo n. 1240 dello stato di previsione della entrata per l'anno finanziario 1977 è conseguentemente soppresso e sarà istituito, nello stato di previsione medesimo, apposito capitolo con la denominazione "Provento dei mutui autorizzati a copertura di spese relative a contributi in capitale per lo sviluppo della agricoltura e delle foreste e con la dotazione di 10.100 milioni ".
 
L'autorizzazione ad accendere mutui per l'anno finanziario 1977 per un ammontare complessivo di 650 milioni di cui all' art. 12 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 31 , è convertita alle finalità di cui alla legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 ; il capitolo n. 1260 dello stato di previsione della entrata per l'anno finanziario 1977 e conseguentemente soppresso e sarà istituito, nello stato di previsione medesimo, apposito capitolo con la denominazione "Provento dei mutui autorizzati a copertura di spese relative a contributi in capitale per lo sviluppo della agricoltura e delle foreste e con la dotazione di 650 milioni ".
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14. 
(Autorizzazione di spesa)
 
Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 4 lettere a), b), e), nonché per le attività di cui all' art. 4 lettera f) della legge regionale 4-6-1975, n. 45 è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di L. 8.000 milioni.
 
Per la concessione dei contributi sugli interessi di cui all' art. 4 lettera a) della legge regionale 4-6-1975, n. 45 è autorizzato il limite di impegno di L. 490 milioni per l'anno finanziario 1977.
 
Per la concessione dei contributi di cui all' art. 4 lettera c) della legge regionale 4-6-1975, n. 45 è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di L. 1.182 milioni.
 
Per la concessione dei contributi sugli interessi di cui all'articolo 9 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di L. 500 milioni.
 
Alla spesa di complessive L. 9.682 milioni, di cui al primo, terzo e quarto comma del presente articolo, si provvede mediante l'utilizzazione di una quota di pari ammontare della somma assegnata alla Regione ai sensi dell' art. 1 della legge 1-7-1977, n. 403 e mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo in appositi capitoli con la denominazione e lo stanziamento seguenti:
 
- "Interventi regionali per la cooperazione e l'associazionismo in agricoltura. Contributi per strutture associative, spese di gestione, contributi di avviamento, e per azioni promozionali" e con lo stanziamento di 8.000 milioni.
 
- "Interventi regionali per la cooperazione e l'associazionismo in agricoltura. Contributi negli interessi sui prestiti per le anticipazioni ai conferenti" e con lo stanziamento di 1.182 milioni.
 
- "Interventi regionali per la cooperazione e l'associazionismo in agricoltura. Contributi negli interessi sui prestiti contratti con gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario per l'invecchiamento dei vini" e con lo stanziamento di 500 milioni.
 
All'onere di 490 milioni per il limite di impegno di cui al precedente secondo comma, si provvede:
 
- quanto a L. 70 milioni mediante l'utilizzazione di una disponibilità di pari ammontare derivante dalla soppressione delle autorizzazioni di spesa disposta ai sensi del precedente articolo 12 e riferita ai capitoli n. 13020, 13060 e n. 13080;
 
-quanto a L. 420 milioni mediante l'utilizzazione di una quota di pari ammontare della somma assegnata alla Regione ai sensi dell' art. 2 della legge 1-7-1977, n. 403 .
 
Nello stato di previsione della spesa sarà conseguentemente istituito apposito capitolo con la denominazione "Interventi regionali per la cooperazione e l'associazionismo in agricoltura. Contributi negli interessi per mutui ventennali per strutture" e con lo stanziamento di 490 milioni.
 
Il limite di impegno di lire 490 milioni, autorizzato per l'anno finanziario 1977, per contributi sugli interessi per mutui ventennali per strutture di cui al secondo comma del presente articolo, potrà essere utilizzato anche per la concessione di contributi sugli interessi per mutui straordinari ventennali, di cui al precedente articolo 12.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15. 
(Credito di conduzione)
 
Per la concessione di contributi in conto interessi per favorire l'accesso al credito agrario di conduzione ai sensi delle leggi regionali 12 marzo 1974 n. 7 e 8 settembre 1975 n. 51 per l'anno finanziario 1977, è autorizzata la spesa di L. 3.500 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante l'utilizzazione di una somma di pari importo proveniente dalla quota assegnata alla Regione ai sensi della legge 1-7-1977, n. 403 e mediante l'istituzione di apposito capitolo con la denominazione: "Contributi negli interessi per favorire l'accesso al credito agrario di conduzione" e con lo stanziamento di 3.500 milioni.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16. 
(Contributi in capitale, sovvenzioni e spese previste dalla legge regionale 8-9-1975, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni)
 
Per l'anno finanziario 1977, sono autorizzate le seguenti spese:
 
- L. 4.000 milioni per i contributi di cui all'art. 4, lettere b, d, e, f, g, h, i, l, della legge regionale 8-9-1975, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
- L. 8.000 milioni per i contributi di cui all'art. 5 lettere b ) e c) della legge regionale 8-9-1975, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
- L. 1.000 milioni per i contributi di cui all' art. 7 lettera b) della legge regionale 8-9-1975, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
- L. 200 milioni per gli oneri di cui all' art. 9 lettera b) della legge regionale 8-9-1975, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
- L. 1.750 milioni per i contributi di cui all' art. 14 lettera a) della legge regionale 8-9-1975, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
- L. 2.000 milioni per i contributi di cui all' art. 15 della legge regionale 8-9-1975, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
All'onere di cui ai precedenti commi si provvede:
 
- quanto a L. 4.000 milioni per i contributi di cui all'art. 4 mediante l'utilizzazione di una somma di pari importo proveniente dalla quota assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 1.-7-1977, n. 403;
 
- quanto al rimanente onere, pari a complessive L. 12.950 milioni:
 
per L. 10.100 milioni, mediante una quota di pari ammontare della disponibilità derivante dalla soppressione del capitolo n. 13240; per L. 1.000 milioni mediante una quota di pari ammontare della disponibilità derivante dalla riduzione del capitolo n. 12700 disposta con il precedente art. 13;
 
per L. 650 milioni, mediante una quota di pari ammontare della disponibilità derivante dalla soppressione delle autorizzazioni di spesa recate dalla L.R. 11-9-1974, n. 31 art. 11 nn. 1, 2 e 3 per l'esercizio 1977 di cui all'art. 13 della presente legge;
 
per L. 200 milioni, mediante l'utilizzazione della disponibilità derivante dalla soppressione delle autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1977 per i prestiti annuali di cui all' art. 4 lettera a) della L.R. 51/75 ;
 
per L. 1.000 milioni mediante una riduzione di pari ammontare del fondo iscritto al capitolo n. 14050 del bilancio per l'anno finanziario 1977.
 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, saranno conseguentemente istituiti appositi capitoli con la denominazione:
 
- "Contributi in capitale per l'acquisto di riproduttori, alpeggio, fecondazione artificiale, sostituzione bestiame infetto, centri di allevamento, allevamenti minori, attività selettive, mostre e rassegne" e con lo stanziamento di L. 4.000 milioni;
 
- "Contributi in capitale per miglioramenti fondiari e per la realizzazione di progetti irrigui" e con lo stanziamento di L. 8.000 milioni;
 
- "Contributi in capitale per la meccanizzazione agricola" e con lo stanziamento di L. 1.000 milioni:
 
- "Contributi per la difesa passiva dalle avversità atmosferiche" e con lo stanziamento di L. 200 milioni;
 
- "Contributi in capitale per il miglioramento dei pascoli montani" e con lo stanziamento di L. 1.750 milioni;
 
"Contributi in capitale per i rimboschimenti" e con lo stanziamento di L. 2 000 milioni.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 17. 
(Agevolazioni per il credito di esercizio)
 
Sono autorizzate per l'anno finanziario 1977:
 
- la spesa di L. 1.500 milioni per i contributi in conto interessi sui prestiti quinquennali per acquisto bestiame di cui all' art. 4 lett. a) legge 51/75 ;
 
- la spesa di L. 3.400 milioni per i contributi in conto interessi sui prestiti quinquennali per acquisto macchine di cui all' art. 7 lett. a) legge 51/75 ;
 
- la spesa di L. 600 milioni per i contributi in conto interesse sui prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine di cui all' art. 5 lett. i) della legge 48/76 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
I contributi di cui al comma precedente saranno versati in unica soluzione con le modalità previste dal precedente art. 8.
 
All'onere di complessive L. 5.500 milioni di cui al presente articolo si provvede mediante l'utilizzazione di una somma di pari ammontare derivante dalla quota assegnata alla Regione ai sensi dell' art. 1 della legge 1-7-1977, n. 403 .
 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 saranno iscritti appositi capitoli con la denominazione:
 
- "Contributi pari al valore attuale del contributo sugli interessi di prestiti quinquennali per l'acquisto di bestiame da riproduzione" e con lo stanziamento di 1.500 milioni.
 
- "Contributi pari al valore attuale del contributo sugli interessi di prestiti quinquennali per la meccanizzazione agricola" e con lo stanziamento di 3.400 milioni.
 
- "Contributi pari al valore attuale del contributo sugli interessi di prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine, ed attrezzature per l'ammodernamento di impianti di produzione, raccolta, conservazione, commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici" e con lo stanziamento di 600 milioni.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18. 
(Agevolazioni creditizie previste dalla legge 8-9-75, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni art. 5 lett. a)
 
E' autorizzato per l'anno finanziario 1977:
 
- il limite di impegno di L. 2.435 milioni per i contributi relativi ai mutui ventennali di cui all' art. 5 lett. a) della L.R. 8-9-75, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
All'onere di L. 2.435 milioni di cui al precedente comma si provvede:
 
- quanto a L. 1.435 milioni mediante l'utilizzazione della residua disponibilità derivante dalla quota di limite di impegno assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge 1.-7-77, n. 403;
 
-quanto a L. 1.000 milioni mediante una riduzione di pari ammontare del fondo iscritto al capitolo 14050 del bilancio per l'anno 1977.
 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 sarà istituito un apposito capitolo con la denominazione: "Contributi sugli interessi di mutui ventennali per miglioramenti fondiari" e con lo stanziamento di 2.435 milioni.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 19. 
(Autorizzazione di spesa)
 
Per l'erogazione dei contributi di avviamento previsti dal precedente art. 11 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di L. 250 milioni.
 
All'onere d provvede mediante l'utilizzazione della disponibilità derivante dalla riduzione del capitolo 12910 disposta con il precedente art. 13.
 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 sarà conseguentemente Istituito apposito capitolo con la denominazione:
 
- "Contributi di avviamento per la messa a coltura di terre incolte effettuata da cooperative costituitesi ai sensi e per i fini previsti dalla legge 1-6-1977, n. 285 " e con lo stanziamento di L. 250 milioni.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 20. 
(Destinazione delle ulteriori eventuali assegnazioni ai sensi della legge 1-7-77, n. 403 )
 
La quota che sarà eventualmente assegnata alla Regione in sede di riparto della residua disponibilità recata dalla legge 1-7-77, n. 403 per il 1977, sarà destinata in aumento dell'autorizzazione di spesa per il credito di conduzione recata dal precedente art. 15.
 
La quota che sarà assegnata alla Regione ai sensi dell' art. 5 penultimo comma della legge 1-7-77, n. 403 sarà destinata in aumento dell'autorizzazione di spesa recata dal precedente art. 16 per i contributi di cui all' art. 4 lettera i) della legge reg. 51/75 .
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 21. 
(Disposizioni finali)
 
Le spese autorizzate ai sensi della presente legge non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, possono essere impegnate negli esercizi finanziari successivi anche in corrispondenza di attività da effettuare negli esercizi medesimi.
Art. 22. 
(Urgenza)
 
La presente legge è dichiarata urgente, a termini dell' art. 45, VI comma dello Statuto regionale ed entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 gennaio 1978
Aldo Viglione