Legge regionale n. 2 del 06 gennaio 1978  ( Versione vigente )
"Norme sullo scioglimento degli EE.CC.AA., sul passaggio delle attribuzioni del personale e dei rapporti patrimoniali ai Comuni ai sensi dell' articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ."
(B.U. 10 gennaio 1978, n. 2)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Le funzioni assistenziali, i servizi e le altre attribuzioni esercitate dagli EE.CC.AA. ubicati nei Comuni della Regione Piemonte sono trasferite al Comune nel cui territorio ciascun E.C.A. ha sede a decorrere dal 1° gennaio 1978, salvo quanto espressamente previsto nel successivo articolo 3.
Art. 2. 
 
Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso gli EE.CC.AA. alla data del 31 dicembre 1977 è assegnato ai rispettivi Comuni a decorrere dal 1° gennaio 1978.
 
All'inquadramento del personale nei ruoli organici dei Comuni di destinazione, che avrà effetto dalla data di estinzione degli enti, si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.
 
Fino all'inquadramento di cui al comma precedente al personale degli EE.CC.AA. continueranno ad applicarsi, da parte dei Comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previste dall'ordinamento di provenienza.
 
Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla CPDEL e all'INADEL.
 
Per i rapporti di lavoro subordinati aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del precedente articolo, i Comuni, subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti estinti.
 
Al personale assegnato ai Comuni sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza.
Art. 3. 
 
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare ed ogni altro rapporto patrimoniale sono trasferiti al Comune nel cui territorio ciascun E.C.A. ha sede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 
Il Comitato Amministrativo degli EE.CC.AA. in carica è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti relativi al suddetto trasferimento entro il termine suindicato.
 
In particolare detto Comitato dovrà provvedere:
a) 
alla rilevazione della consistenza patrimoniale dell'E.C.A., all'elencazione e ricognizione dei beni, alla loro descrizione e catalogazione, nonché alla identificazione dei beni patrimoniali la cui titolarità è delle II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dall'E.C.A. ai sensi degli artt. 54 e seguenti della legge 17-7-1890, n. 6972 , anch'essi descritti e catalogati e distinti secondo l'appartenenza a ciascuna delle predette II.PP.AA.BB.;
b) 
alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, distinti secondo la pertinenza all'E.C.A. ovvero a ciascuna delle eventuali II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate a norma delle disposizioni di legge citate.
Art. 4. 
 
Gli EE.CC.AA. sono disciolti dal giorno successivo alla data di piena attuazione degli adempimenti indicati nel precedente articolo 3 e, comunque, alla scadenza del termine di cui al succitato articolo 3.
Art. 5. 
 
L'individuazione dei beni e degli altri rapporti patrimoniali trasferiti con la presente legge ha luogo mediante apposito verbale di consegna, che sarà depositato presso il Comune, da sottoscrivere dai legali rappresentanti degli enti interessati nonché dai rispettivi funzionari responsabili.
 
A detto verbale dovrà essere allegato l'inventario del patrimonio trasferito con i documenti e le posizioni di archivio relative ad ogni singola unità immobiliare esistente.
Art. 6. 
 
Ove il Comitato Amministrativo dell'E.C.A. non abbia provveduto agli adempimenti di cui all'art. 3 nel termine prescritto, a detti adempimenti provvederà direttamente il Comune interessato anche per i fini di cui al successivo art. 10.
Art. 7. 
 
Fino alla data di scioglimento degli EE.CC.AA. indicata nell'art. 4, gli atti di ordinaria e straordinaria manutenzione urgenti ed indifferibili che si rendessero necessari per la conservazione dei beni sono adottati dal Comune d'intesa con il Comitato Amministrativo dell'E.C.A., fatti salvi gli ulteriori adempimenti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 8. 
 
I Comitati Amministrativi degli EE.CC.AA. per gli adempimenti di cui agli artt. 3 e 7 potranno avvalersi oltre che degli impiegati dipendenti delle II.PP.AA.BB. concentrate negli EE.CC.AA. stessi, del personale assegnato al Comune a norma della presente legge, nonché usare i locali e avvalersi dell'opera degli impiegati del Comune, d'intesa con l'amministrazione comunale interessata.
Art. 9. 
 
I contributi regionali a favore degli EE.CC.AA. sono attribuiti dal 1° gennaio 1978 ai Comuni competenti per territorio.
Art. 10. 
 
Il Comune è tenuto ad osservare il disposto dell' ultimo comma dell'art. 25 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 .
Art. 11. 
 
Dalla data di scioglimento degli EE.CC.AA., indicata nel precedente articolo 4, all'Amministrazione delle II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dagli EE.CC.AA. provvede il Consiglio di Amministrazione in carica sino alla data del 31 dicembre 1978.
Art. 12.[1][2] 
(...)
Art. 13.[3][4] 
(...)
Art. 14.[5][6] 
(...)
Art. 15. 
 
I Presidenti degli EE.CC.AA., nonché i rappresentanti degli EE.CC.AA. stessi, che alla data di scioglimento di cui al precedente art. 4, facciano parte dei Consigli di Amministrazione delle II.PP.AA.BB. non concentrate o amministrate dagli EE.CC.AA., restano in carica fino alla scadenza dei consigli di amministrazione medesimi e comunque fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica, ovvero della legge regionale prevista dall' articolo 25 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 .
Art. 16. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 45, sesto comma, dello Statuto regionale .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 6 gennaio 1978
ALDO VIGLIONE

Note:

[1] L'articolo 12 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 12 del 1988.

[2] L'articolo 12 è stato nuovamente abrogato dal comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 62 del 1995.

[3] L'articolo 13 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 12 del 1988.

[4] L'articolo 13 è stato nuovamente abrogato dal comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 62 del 1995.

[5] L'articolo 14 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 12 del 1988.

[6] L'articolo 14 è stato nuovamente abrogato dal comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 62 del 1995.