Legge regionale n. 6 del 14 gennaio 1977  ( Versione vigente )
"Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico."
(B.U. 01 febbraio 1977, n. 5)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La Regione può, per materie attinenti le sue funzioni e più in generale, per perseguire le finalità di cui al titolo I dello Statuto :
a) 
organizzare - sia direttamente che in collaborazione con Enti ed Associazioni pubbliche e private - convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni;
b) 
partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni;
c) 
aderire ad enti, istituti, associazioni e comitati.
d) 
procedere con deliberazione consiliare all'istituzione di Comitati di carattere non permanente con compiti di studio o di proposta al Consiglio Regionale nell'ambito di finalità comprese nelle competenze regionali.
[1]
 
In ogni caso deve essere garantito l'interesse regionale dell'iniziativa e salvaguardato il ruolo istituzionale della Regione.
Art. 2. 
 
Nel caso in cui l'organizzazione prevista, dall'art. 1, lettera a) sia esclusivamente gestita dalla Regione, le spese sono poste a totale carico del bilancio regionale; nel caso in cui sia gestita in collaborazione la Regione può erogare un contributo finanziario, ovvero può assumere direttamente i relativi oneri avvalendosi dei concorsi finanziari all'uopo convenuti.
Art. 3. 
 
La partecipazione di cui all'art. 1, lettera b), può consistere nell'erogazione di un contributo finanziario, nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico o illustrativo, nell'intervento di amministratori e funzionari regionali nonché di esperti, designati con le modalità di cui all'art. 5.
Art. 4. 
 
L'adesione di cui all'art. 1, lettera c), può consistere nel versamento di quote, nell'erogazione di contributi finanziari, in apporti di carattere tecnico, nella partecipazione di amministratori e funzionari regionali nonché di esperti, designati con le modalità di cui all'articolo successivo.
 
La partecipazione di amministratori, funzionari ed esperti regionali di cui al precedente comma può avvenire mediante l'applicazione del trattamento di missione di cui alla vigente normativa regionale nonché il pagamento delle eventuali quote di adesione.
[2]
 
Il comma precedente si applica anche ai componenti degli organismi collegiali istituiti ai sensi del precedente art. 1 lett. d), che non siano amministratori o funzionari regionali, i quali debbano recarsi fuori sede per ragioni connesse alla loro appartenenza alle Consulte stesse su designazione della Regione.
[3]
 
La designazione di tali componenti, la definizione della loro missione e l'autorizzazione a compierla a spese della Regione, sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.
[4]
 
Il trattamento di missione è commisurato a quello del funzionario avente la qualifica di dirigente di settore.
[5]
Art. 4 bis[6] 
 
Nel caso di istituzione di organismi consultivi collegiali di cui all'art. 1, lett. d) le spese per il loro funzionamento e per le iniziative dalle stesse promosse e patrocinate dalla Regione sono poste a carico del bilancio regionale eventualmente avvalendosi di concorsi finanziari esterni.
Art. 5. 
 
La Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, determinano le modalità delle organizzazioni, delle partecipazioni, delle adesioni di cui all'art. 1, adottando le occorrenti determinazioni ed i conseguenti oneri di partecipazione e di assunzione delle spese.
Art. 6. 
 
Alla spesa per le finalità di cui all'articolo 1, lettera a), e di cui all'articolo 2 della presente legge, valutata in 30 milioni, si provvede per l'anno finanziario 1976, con lo stanziamento del capitolo n. 16 del corrispondente stato di previsione della spesa, la cui denominazione viene così modificata: "Spese e contributi per l'organizzazione, anche in collaborazione con altri enti, ed associazioni pubbliche e private, di convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni ".
 
Eventuali concorsi finanziari di altri Enti saranno introitati al capitolo n.77 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1976.
 
Alla spesa per l'anno finanziario 1977 e per ciascuno degli anni finanziari successivi si provvederà iscrivendo nei corrispondenti bilanci il capitolo n. 16 con la denominazione di cui al primo comma del presente articolo.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7. 
 
Alla spesa per le finalità di cui all'articolo 1, lettera b) e di cui all'articolo 3 della presente legge, valutata in 65 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1976, con lo stanziamento del capitolo n. 9 del corrispondente stato di previsione della spesa, la cui denominazione viene così modificata: "Contributi ed altri oneri per la partecipazione a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni ".
 
Alla spesa per l'anno finanziario 1977 e per ciascuno degli anni finanziari successivi si provvederà iscrivendo nei corrispondenti bilanci il capitolo n 67, con la denominazione di cui al precedente comma.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8. 
 
Alla spesa per le finalità di cui all'articolo 1, lettera c) e di cui all'articolo 4 della presente legge, valutata in 25 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante una riduzione di pari ammontare, del fondo di cui al capitolo n. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa (Rubrica 5, n. 2) nonché mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 68, con la denominazione: "Contributi ed altri oneri per l'adesione ad enti, associazioni e comitati" e con lo stanziamento di 25.000.000.
 
Alla spesa per l'anno finanziario, 1977 e per ciascuno degli anni finanziari successivi si provvederà iscrivendo nei corrispondenti bilanci il capitolo n. 68 con la denominazione di cui al primo comma del presente articolo.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8 bis[7] 
 
Le spese delle iniziative assunte dal Consiglio Regionale che rientrano nelle previsioni della presente legge, sono regolate dalla legge 6 dicembre 1974, n. 853 e fanno carico al capitolo n. 60 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
 
L'Ufficio di Presidenza, nell'ambito di tale capitolo, predispone annualmente apposita previsione di spesa per i singoli organismi da finanziare di cui all'articolo 1 lettera d).
Art. 9. 
Art. 10. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'articolo 45 dello Statuto .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 14 gennaio 1977
Aldo Viglione

Note:

[1] La lettera d del comma 1 dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 49 del 1978.

[2] Questo comma dell'articolo 4 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 49 del 1978.

[3] Questo comma dell'articolo 4 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 49 del 1978.

[4] Questo comma dell'articolo 4 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 49 del 1978.

[5] Questo comma dell'articolo 4 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 49 del 1978.

[6] L'articolo 4 bis è stato inserito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 49 del 1978.

[7] L'articolo 8 bis è stato inserito dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 49 del 1978.