Legge regionale n. 36 del 04 luglio 1977  ( Versione vigente )
"Partecipazione della Regione alla società azionaria gestione aeroporto di Torino (S.A.G.A.T.)."
(B.U. 12 luglio 1977, n. 28)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La Regione assume una partecipazione azionaria nella Società per azioni S.A.G.A.T, con sede in Torino, in considerazione dell'esigenza di coordinare ed indirizzare, attraverso gli organi e strumenti della pianificazione territoriale, l'attività urbanistica degli Enti locali contermini per la salvaguardia delle aree più direttamente interessate dallo scalo, nonché per la tutela dell'ambiente naturale.
Art. 2. 
 
La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni occorrenti per consentire alla Regione l'acquisizione al proprio patrimonio di azioni della S.p.A. S.A.G.A.T. per un valore complessivo nominale di 450 milioni di lire.
 
La Giunta regionale è altresì autorizzata a prestare fidejussione alla Società S.A.G.A.T. per le eventuali necessità di finanziamenti destinati ad investimenti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio che saranno stabiliti con apposite leggi regionali.
Art. 3. 
 
I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della S.p.A. S.A.G.A.T., la cui nomina sarà riservata alla Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 2458 e 2459 del C.C. , saranno designati dal Consiglio regionale, assicurando la rappresentanza della minoranza.
 
I Consiglieri di Amministrazione come sopra nominati sono vincolati nell'esercizio del mandato, alla osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione.
Art. 4. 
 
All'onere di cui al precedente articolo 2, primo comma, si provvede mediante l'utilizzo di una quota di 450 milioni dell'avanzo finanziario stabilito dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1975, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, del capitolo n. 13920, con la denominazione "Oneri relativi alla sottoscrizione di quote di capitale azionario della S.p.A. S.A.G.AT. " e con lo stanziamento di 450 milioni.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 luglio 1977
Aldo Viglione