Legge regionale n. 14 del 22 febbraio 1977  ( Versione vigente )
"Norme per la scelta delle aree e l'approvazione dei progetti per le opere di edilizia scolastica eseguite con i fondi degli Enti."
(B.U. 01 marzo 1977, n. 9)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Aree)
 
Le aree necessarie per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica riguardanti la costruzione, l'ampliamento, il completamento e ristrutturazione di edifici, o di lotti funzionali di edifici, scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori, che gli Enti obbligati, Comune e Provincia, nell'ambito delle proprie competenze promuovono a propria cura e spesa, sono prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati.
 
La individuazione di aree in zone genericamente destinate dagli strumenti urbanistici a servizi pubblici, ovvero la scelta di aree non conforme, per sopravvenuta inidoneità di quelle già indicate, alle previsioni degli strumenti urbanistici, ovvero la scelta di aree in Comuni i cui strumenti urbanistici non contengono l'indicazione di aree per l'edilizia scolastica, ovvero in Comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, sono disposte con deliberazione del Consiglio comunale previo parere di una Commissione composta dal Sindaco, che la presiede, dal Provveditore agli studi competente per territorio, o da un suo rappresentante, un funzionario regionale nominato dall'Assessore all'Urbanistica, dall'Ufficiale sanitario del Comune.
 
Il parere sull'idoneità dell'area viene dato all'unanimità. Nel caso di scelta di aree non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici la deliberazione costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale a norma della legge 17 agosto 1942, n 1150 , e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di scelta di aree in Comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, il Presidente della Giunta Regionale emette, ai sensi e per gli effetti dell' art. 14 della legge 28-7-1967, n. 641 , il formale provvedimento di vincolo.
 
Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso in cui sulle aree sia prevista l'esecuzione di edifici per asili-nido integrati a quelli scolastici.
Art. 2. 
(Approvazione dei progetti)
 
I progetti relativi alle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo precedente sono approvati con delibera di consiglio dell'Ente obbligato e non sono sottoposti ai pareri tecnici previsti dall'art. 285 della L.C.P. 3-3-1934, n. 383 e successive modificazioni.
 
La delibera di approvazione dovrà attestare che il progetto è stato redatto in conformità delle norme tecniche di cui al D.M. 18 dicembre 1975 e rispetta gli indirizzi indicati nell' art. 1 della legge 5-8-1975, n. 412 .
 
Copia della delibera di cui sopra, munita degli estremi di esecutività, dovrà essere inviata al Presidente della Giunta Regionale.
 
Al fine di ottenere il provvedimento di occupazione d'urgenza da parte del Presidente della Giunta Regionale gli Enti dovranno indicare l'imputazione a bilancio della spesa occorrente per la realizzazione dell'opera o documentare l'esistenza di cespiti delegabili per l'accensione dei mutui.
 
Per il collaudo delle opere si applicano le norme contenute nella legge regionale 16-5-1975, n. 28 modificata dalla legge regionale 30-8-1976, n. 49 .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 febbraio 1977
Aldo Viglione