Legge regionale n. 56 del 05 dicembre 1977  ( Versione vigente )
"Tutela ed uso del suolo."
(B.U. 24 dicembre 1977, n. 53)

Sommario:               

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
NORME GENERALI
Art. 1. 
(Finalità della legge)
 
La Regione esercita le proprie funzioni in materia di pianificazione del territorio disciplinando, con la presente legge la tutela ed il controllo dell'uso del suolo e gli interventi di conservazione e di trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi, con le seguenti finalità:
 
1) la crescita della sensibilità e della cultura urbanistica delle comunità locali;
 
2) la conoscenza del territorio e degli insediamenti in tutti gli aspetti, fisici, storici, sociali ed economici;
 
3) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale in genere e, in particolar modo, dei beni ambientali e culturali;
 
4) la piena e razionale utilizzazione delle risorse, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando ogni immotivato consumo del suolo;
 
5) il superamento degli squilibri territoriali attraverso il controllo quantitativo e qualitativo: degli insediamenti abitativi e produttivi, della rete infrastrutturale e dei trasporti degli impianti e delle attrezzature di interesse pubblico;
 
6) una diffusa ed equilibrata dotazione e distribuzione dei servizi sociali pubblici sul territorio e negli insediamenti, anche per una efficace ed unitaria organizzazione e gestione;
 
7) il conseguimento dell'interesse pubblico generale, con la subordinazione ad esso di ogni interesse particolare e settoriale;
 
8) la partecipazione democratica al processo decisionale e gestionale dell'uso del suolo urbano ed extraurbano;
 
9) l'attuazione d'una responsabile gestione dei processi di trasformazione del territorio ai vari livelli del governo locale, nel quadro dei principi di autonomia che li reggono;
 
10) la programmazione degli investimenti e della spesa pubblica sul territorio, a livello locale e Regionale;
 
11) la periodica verifica e l'assestamento continuo dei piani e programmi pubblici ai vari livelli, per una efficace e coerente integrazione tra iniziative e decisioni locali specifiche ed indirizzi generali regionali.
Art. 2. 
(Soggetti della pianificazione del territorio)
 
I soggetti della pianificazione del territorio sono:
a) 
la Regione, direttamente e con i Comitati Comprensoriali;
b) 
i Comuni, singoli o riuniti in consorzio, e le Comunità Montane.
Art. 3. 
(Strumenti e livelli di pianificazione)
 
Sono strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio:
a) 
a livello regionale - comprensoriale: i Piani Territoriali, formati dalla Regione e dai Comitati Comprensoriali, estesi al territorio dell'intera Regione o di comprensori o di aree sub-comprensoriali di particolare interesse ambientale ed economico; i Progetti Territoriali Operativi di cui all'art. 8 bis;
[1]
b) 
a livello comunale: i Piani Regolatori Generali, aventi per oggetto il territorio di un singolo Comune, o di più Comuni riuniti in forme associate, ed i relativi strumenti di attuazione.
Titolo II. 
PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE - COMPRENSORIALE
Art. 4. 
(Il processo di pianificazione del territorio)
 
La Regione assicura su tutto il territorio regionale un processo continuo di pianificazione per la gestione pubblica del territorio secondo gli indirizzi generali programmatici definiti dal Piano Regionale di sviluppo e dalle sue articolazioni territoriali e nel rispetto delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, formulate dallo Stato in attuazione dell' art. 81, primo comma, lettera a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
 
A questo fine promuove:
a) 
La formazione dei Piani Territoriali dei Comprensori o di aree sub-comprensoriali di particolare interesse ambientale ed economico e li coordina ed integra fino a costituire un quadro unitario esteso all'intero territorio regionale;
[2]
b) 
l'individuazione, il coordinamento e la formazione dei progetti Territoriali Operativi;
[3]
c) 
la formazione dei Piani Regolatori Generali estesi ai territori dei Comuni, singoli o associati;
[4]
d) 
la riunificazione, negli strumenti urbanistici territoriali e comunali previsti dalla presente legge, degli studi e dei programmi settoriali e di quelli che hanno per oggetto la disciplina di particolari aree della Regione;
[5]
e) 
la costituzione di strumenti di assistenza tecnica ai Comuni, singoli o associati, per gli interventi di loro competenza.
[6]
 
Ai fini di cui al comma precedente, ed in particolare per gli obiettivi indicati alla lettera d), i Piani Territoriali ed i Piani Regolatori verificano i contenuti e le prescrizioni dei piani e dei programmi di settore, redatti in applicazione di leggi nazionali e regionali e provvedono al loro coordinamento nel rispetto delle competenze degli organi statali interessati.
[7]
 
La Regione può altresì provvedere alla formazione del Piano Territoriale regionale, quale parte integrante del Piano Regionale di Sviluppo a norma della L.R. 19 agosto 1977, n.43
[8]
Art. 5.[9] 
(Contenuti del Piano Territoriale)
 
Il Piano Territoriale, di cui al precedente art. 3, individua la struttura territoriale del sistema insediativo e dell'ambiente naturale e le politiche per la sua trasformazione e gestione, che sulla base degli indirizzi programmatici formulati dalla Regione, si rendono necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti.
 
Per l'attuazione delle politiche individuate, il Piano Territoriale:
a) 
può definire direttamente a livello esecutivo i vincoli e gli interventi che si rendono necessari, valutando gli effetti ambientali e socioeconomici, che la realizzazione di tali interventi può complessivamente determinare;
b) 
fornisce indicazioni territoriali e normative da seguire, precisare e introdurre nella formazione e adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani e programmi di settore;
c) 
fornisce indicazioni per il coordinamento dei programmi, relativi ai più rilevanti interventi territoriali delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, nel rispetto delle competenze statali definite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
 
A tale scopo, e secondo le modalità indicate al comma precedente, il Piano Territoriale definisce:
a) 
le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dell'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia;
b) 
le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali, dei parchi e delle riserve naturali e delle aree di interesse paesaggistico e turistico;
c) 
i sistemi relativi alle reti infrastrutturali, ai servizi, alle attrezzature, agli impianti produttivi di interesse regionale, sulla base delle valutazioni dei fabbisogni attuali e futuri nonchè i sistemi delle aree di interesse paesaggistico e turistico;
d) 
la diversa distribuzione nel territorio dei pesi insediativi delle diverse attività e della popolazione;
e) 
i criteri, gli indirizzi e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;
f) 
i casi in cui la specificazione o l'attuazione del Piano Territoriale sono subordinate alla formazione di P.T.O., delimitandone le relative aree, le opere ed i sistemi infrastrutturali di diretta competenza della Regione e di altri soggetti pubblici da comprendere o meno in Progetti Territoriali Operativi;
g) 
le aree sub-comprensoriali, così come individuate alla lettera d) dell'art. 11 della L.R. 19 agosto 1977 n. 43 , nonchè le unità geografiche per l'adeguamento ed il coordinamento dei P.R.G. rispetto alle indicazioni del P.T. e per l'attuazione dei programmi pluriennali e di settore.
 
Il Piano Territoriale definisce inoltre i criteri e gli indirizzi per la formazione di programmi e provvedimenti di settore e può dettare particolari discipline e prescrizioni relative alle materie di competenza regionale.
 
Il P.T. costituisce quadro di riferimento per la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati sul territorio.
Art. 6.[10] 
(Elaborati del Piano Territoriale)
 
Il Piano Territoriale è costituito dai seguenti elaborati:
 
1) la Relazione che contiene l'illustrazione dei criteri e delle scelte in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui all'articolo 5 della presente legge, con la precisazione dell'arco temporale assunto per gli interventi previsti dal piano e del relativo programma pluriennale di intervento e di spesa secondo quanto previsto al punto d) dell' art. 12 della legge regionale n. 43/1977 ;
 
2) le tavole di piano, che definiscono alla scala più appropriata, e comunque non inferiore a 1:100.000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui al terzo comma dell'articolo 5 della presente legge;
 
3) le Norme di attuazione, contenenti anche i criteri, gli indirizzi, le direttive per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di competenza comunale, con la specificazione delle eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;
 
4) gli allegati, tecnici e statistici, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici del territorio, della distribuzione della popolazione, dei posti di lavoro e degli insediamenti, dell'uso del suolo in generale e di quant'altro necessario a definire lo stato di fatto.
Art. 7. 
(Formazione e approvazione dei Piani Territoriali)
 
I Piani Territoriali di cui alla lettera a) dell'art. 3, sono formati ed approvati secondo le procedure dei seguenti commi.
[11]
 
Il Piano Territoriale esteso al territorio dell'intera Regione, in quanto parte integrante del Piano Regionale di Sviluppo, è formato ed approvato secondo le procedure previste, per la formazione, approvazione ed attuazione del Piano Regionale di Sviluppo, dalla L.R. 19 agosto '77, n. 43 .
[12]
 
I Piani Territoriali di livello comprensoriale sono formati ed approvati secondo le seguenti procedure
[13]
 
I Comitati Comprensoriali, avvalendosi degli uffici regionali e comprensoriali, formano ed aggiornano i Piani Territoriali delle rispettive aree sulla base degli indirizzi programmatici, assunti in materia dalla Regione, e della valutazione dei problemi e dei fabbisogni locali.
 
La Giunta Regionale promuove la formazione e il coordinamento dei Piani Territoriali nei tempi fissati dal Piano di sviluppo o da deliberazioni del Consiglio regionale.
 
I Comitati Comprensoriali predispongono, come primo atto, uno schema di Piano Territoriale, coordinato con gli schemi dei documenti di cui alle lettere a) e b) dell' art. 12 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 , e lo trasmettono alla Giunta Regionale con deliberazione del Consiglio Comprensoriale, previa consultazione, di cui al terzo comma dell'art. 13 della citata legge.
 
La Giunta Regionale esprime, entro i successivi 90 giorni, le proprie osservazioni con motivato parere e trasmette gli atti al Comitato Comprensoriale. Decorso tale termine il Comitato Comprensoriale provvede alla redazione del progetto di piano, ai sensi degli articoli 5° e 6° della presente legge e sulla base del parere espresso dalla Giunta Regionale, ove pervenuto, e lo trasmette, entro i successivi 120 giorni alla Regione, previa deliberazione del Consiglio Comprensoriale.
[14]
 
La Giunta Regionale adotta i progetti di Piano Territoriale Comprensoriale e provvede congiuntamente alla loro integrazione e/od al coordinamento con gli altri Piani Territoriali vigenti o già adottati, apportandovi eventuali modifiche, ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con la indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
[15]
 
Il progetto di Piano Territoriale è composto dagli elaborati di cui al precedente art. 6 con grado di approfondimento adeguato ai principi ed ai criteri generali adottati.
[16]
 
Entro 60 giorni dalla pubblicazione, i Comitati Comprensoriali non competenti per il territorio, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, gli Enti Pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonché le Amministrazioni dello Stato e le aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire alla Giunta Regionale le proprie osservazioni.
[17]
 
La Giunta Regionale, nei successivi 90 giorni esaminate le osservazioni pervenute entro i termini indicati nel precedente comma, con provvedimento motivato provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del Piano Territoriale e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio regionale per la approvazione unitamente ai documenti di cui alle lettere a), b), d), e) dell' art. 12 della legge 19 agosto 1977, n. 43 , dopo che questi siano stati approvati dal Comitato Comprensoriale, a norma del quarto comma dell'art. 13 della citata legge regionale, ed adottati dalla Giunta a norma del 5° comma dell'articolo predetto.
[18]
 
Per la pubblicazione e la consultazione del Piano Territoriale si applicano i commi settimo e ottavo dell' art. 13 della legge 19 agosto 1977, n. 43 .
Art. 8. 
(Efficacia del Piano Territoriale)
 
Il Piano Territoriale ha validità a tempo indeterminato ed esplica la sua efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione statale.
 
Dalla data di adozione del Piano Territoriale si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della presente legge.
 
L'adeguamento dei P.R.G., da parte dei Comuni interessati direttamente o dagli effetti indotti, ai sensi dell' art. 15, lettera a), della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, viene effettuato secondo le modalità di cui ai successivi commi.
[19]
 
Entro 12 mesi dalla pubblicazione del Piano Territoriale o di sue varianti, i Comuni che vi siano tenuti adottano le varianti di adeguamento ai propri Piani Regolatori che sono approvate con le procedure di cui al 2° comma del successivo art. 17.
[20]
 
Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta Regionale assegna ai Comuni interessati un termine non superiore a 3 mesi per provvedere, scaduto il quale la Regione dispone le modifiche d'ufficio al Piano Regolatore Generale.
[21]
 
Le modifiche sono approvate secondo le procedure previste dal successivo art. 17, sostituendosi la Giunta Regionale agli organi dell'Amministrazione comunale.
 
Sino all'adeguamento dei Piani Regolatori Generali alle prescrizioni del Piano Territoriale, i finanziamenti di competenza regionale, destinati ai Comuni per la attuazione di opere pubbliche, sono concessi per le opere che siano coerenti o non contrastino con le prescrizioni del Piano Territoriale.
Art. 8 bis[22] 
Attuazione del Piano Territoriale
 
I Piani Territoriali redatti ai sensi dell' art. 15 della L.R. 19 agosto 1977, n. 43 , si attuano mediante:
a) 
l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali
b) 
gli interventi della Regione in applicazione di leggi statali e regionali
c) 
i progetti specifici di opere o sistemi infrastrutturali
d) 
i Progetti Territoriali Operativi.
 
La Giunta Regionale, in occasione della formazione del Programma Pluriennale di Attività e di Spesa e dei suoi aggiornamenti annuali, di cui all' art. 22 della L.R. n. 43/77 , predispone una relazione sullo stato di attuazione dei Piani Territoriali e dei relativi strumenti di attuazione.
Art. 8 ter.[23] 
Il Progetto Territoriale Operativo.
 
Il Progetto Territoriale Operativo è strumento di specificazione ed attuazione del Piano Territoriale.
 
Esso è formato nei casi e con riferimento alle aree indicate dal Piano Territoriale salvo quanto previsto nel comma successivo.
 
Il Progetto Territoriale Operativo contiene di norma:
a) 
la specificazione e l'approfondimento delle definizioni ed individuazioni di cui alle lettere a, b, c, d, del 3° comma del precedente art. 5, nonchè, ove necessario, dei criteri, indirizzi, discipline e prescrizioni di cui al 4° comma del predetto articolo.
b) 
la individuazione anche ai fini della dichiarazione di Pubblica utilità delle opere e delle infrastrutture di diretta competenza della Regione e di altri soggetti pubblici, con riferimento ai relativi progetti.
c) 
la verifica dei contenuti normativi, già definiti dal Piano Territoriale di comprensorio, da osservarsi nella Pianificazione Comunale.
d) 
le prescrizioni e le norme immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati.
e) 
la valutazione dei costi e dei tempi di realizzazione degli interventi; la individuazione delle risorse pubbliche e private necessarie; la indicazione dei soggetti, delle modalità e degli strumenti per la realizzazione, nonchè la disciplina, per il coordinamento di programmi pubblici e privati.
 
Il Progetto Territoriale Operativo, valuta l'impatto sugli elementi ambientali, paesaggistici, sociali ed economici che la realizzazione degli interventi previsti comporta, e delimita gli ambiti di operatività diretta e di influenza indiretta.
Art. 8 quater.[24] 
Elaborati del Progetto Territoriale Operativo
 
Il Progetto Territoriale Operativo è costituito dai seguenti elaborati:
 
1) la Relazione, che contiene: l'illustrazione delle finalità dei criteri e delle scelte, in riferimento allo stato di fatto, al Piano Regionale di Sviluppo, al Piano Socio-Economico e Territoriale del Comprensorio, o alle eventuali varianti ad esso proposte, ed agli strumenti urbanistici locali; l'individuazione degli effetti indotti, del territorio di operatività diretta e dell'ambito di influenza indiretta;
 
2) gli Allegati, tecnici e statistici, atti ad individuare lo stato di fatto nei suoi aspetti fisici ed urbanistici;
 
3) le Tavole di progetto, in scala non inferiore a 1:25000 per le parti soggette a prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati; le Tavole devono essere in scala non inferiore a 1:10000 e, per le opere di cui alla successiva lettera d), in scala 1:2000 o catastale. Le Tavole definiscono:
 
a) la struttura generale del territorio considerato;
 
b) i vincoli territoriali;
 
c) il sistema infrastrutturale;
 
d) le opere, con l'individuazione per ciascuna di esse delle principali caratteristiche dimensionali e tecniche;
 
e) la delimitazione del territorio di operatività diretta;
 
4) lo studio di impatto ambientale, per la valutazione delle scelte compiute, con la specificazione delle misure proposte per l'eliminazione degli effetti negativi diretti ed indiretti;
 
5) il Programma di fattibilità, illustrante i soggetti degli interventi, i costi, le risorse, le modalità ed i tempi di attuazione;
 
6) le Norme di Attuazione;
 
7) l'Elenco dei Comuni posti nell'ambito di influenza indiretta.
 
Nei casi di cui al 4° comma del successivo art. 8 sexies il Progetto Territoriale Operativo contiene gli elaborati di cui all'art. 39.
Art. 8 quinquies.[25] 
Formazione ed approvazione del progetto territoriale operativo.
 
Il Consiglio Regionale delibera sulla formazione del Progetto Territoriale Operativo su proposta della Giunta Regionale, dei Comitati Comprensoriali, dei Comuni, delle Province, delle Comunità Montane, nonchè di altri soggetti pubblici e privati.
 
Il Progetto Territoriale Operativo è formato dalla Giunta Regionale.
 
La proposta è corredata degli allegati tecnici e descrittivi atti ad individuare le caratteristiche essenziali degli interventi previsti e la loro compatibilità con il Piano di Sviluppo Regionale e con i Piani Territoriali.
 
La Giunta Regionale, ove non sia il soggetto proponente, esprime il proprio motivato parere sulla proposta di Progetto Territoriale Operativo, sulla base degli elaborati di cui al comma precedente.
 
La proposta di P.T.O. viene inviata ai Comuni interessati, i quali esprimono con delibera il proprio parere entro 45 giorni.
 
Il Consiglio Regionale si esprime sulla proposta inoltrata dalla Giunta con propria deliberazione entro 60 giorni valutando anche la compatibilità del Progetto Territoriale Operativo proposto con il Piano di Sviluppo Regionale e con i Piani Territoriali, individua le priorità e - ove ricorrano i casi di cui al 3° comma del precedente art. 8 ter - delimita le aree interessate e definisce gli obiettivi.
 
Il Progetto Territoriale Operativo è approvato con procedure di cui ai seguenti commi.
 
La Giunta Regionale adotta il Progetto, previo parere del Comitato Urbanistico Regionale, espresso entro 30 giorni dal ricevimento.
 
La Giunta Regionale invia il Progetto adottato agli Enti locali territoriali ed ai Comitati Comprensoriali interessati e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare le eventuali osservazioni nel pubblico interesse entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione.
 
Entro lo stesso termine con deliberazione i Comitati Comprensoriali interessati esprimono il proprio parere ed i Comuni le proprie osservazioni.
 
La Giunta Regionale, nei successivi 60 giorni, si esprime motivando l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e dei pareri provvedendo alla predisposizione degli elaborati definitivi del Progetto e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio Regionale per l'approvazione.
 
In caso di decorrenza dei termini per i pareri di cui ai commi precedenti o di qualsiasi altro termine assegnato dalla legge o dalla Giunta Regionale ad organi consultivi, senza che sia stato comunicato il parere, le procedure amministrative riprendono il loro corso, prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato.
 
L'approvazione del Progetto Territoriale Operativo non conforme ai Piani Territoriali costituisce variante agli stessi.
 
Ove la variante riguardi i contenuti di cui alle lettere a, b, c, d, del 3° comma dell'art. 5, gli elaborati del Progetto Territoriale Operativo sono trasmessi al Comitato Comprensoriale il quale si esprime con deliberazione entro 60 giorni dal ricevimento.
 
Entro i successivi 60 giorni, il Consiglio Regionale approva il P.T.O. che costituisce ad ogni effetto variante del Piano Territoriale.
Art. 8 sexies.[26] 
Validità ed efficacia del Progetto Territoriale Operativo.
 
Il Progetto Territoriale Operativo ha la validità determinata dal Consiglio Regionale in relazione alla complessità e alle caratteristiche degli interventi previsti, nei limiti della legislazione statale.
 
Gli strumenti urbanistici esecutivi che hanno come presupposto il Progetto Territoriale Operativo hanno la validità che a ciascuno di essi è attribuita dalle norme di legge.
 
Le norme e le altre prescrizioni del Progetto Territoriale Operativo, qualora dichiarate immediatamente prevalenti, hanno immediata applicazione anche in variante alla disciplina urbanistica comunale.
 
Il Progetto Territoriale Operativo, ove contenga gli elaborati di cui al successivo articolo 39 ha efficacia di Piano particolareggiato; ove contenga altresì i progetti delle opere ed infrastrutture in esso previste la deliberazione di approvazione del Consiglio Regionale costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse.
 
I Comuni interessati provvedono ai necessari adempimenti.
 
Gli oneri relativi sono a carico della Regione.
 
Qualora i Comuni non provvedano entro tre mesi, la Giunta Regionale esercita i poteri sostitutivi.
 
Le varianti agli strumenti urbanistici locali diverse da quelle di cui al precedente terzo comma, comunque necessarie per l'attuazione del Progetto Territoriale sono formate dai Comuni secondo quanto previsto all'art. 8, 4° comma.
 
Le varianti agli strumenti urbanistici locali di cui al presente articolo, sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale previo parere del Comitato Urbanistico Regionale il quale si esprime nella prima seduta successiva al ricevimento degli atti e comunque non oltre 30 giorni.
Art. 9. 
(Provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio)
 
Gli elenchi delle cose e delle località di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 , possono essere integrati con deliberazione della Giunta Regionale, anche su proposta dei Comuni e dei Comitati Comprensoriali.
[27]
 
Per le cose di cui ai numeri 1 e 2 dell' art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , comprese in elenco, il Sindaco, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta deliberazione, provvede alla notificazione, in via amministrativa, della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili.
[28]
 
Per le località di cui ai numeri 3 e 4 dell' art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , l'elenco è pubblicato all'albo dei Comuni interessati per un periodo di 30 giorni. Dalla data dell'avvenuta notificazione, per le cose, o della pubblicazione, per le località, si applica il disposto dell' art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
[29]
 
La Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative de legate dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , art. 82, provvede alla redazione dei piani paesistici inoltre , per particolari e rilevanti esigenze di tutela ambientale, naturale, paesaggistica e di beni culturali immobili di interesse ambientale, nonché in attuazione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui all' art. 2 della legge 4 giugno 1975, n. 4 , con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, atti a prevenire trasformazioni di destinazioni d'uso e la costruzione di opere pubbliche o private, o a sospendere opere in corso.
[30]
 
La deliberazione della Giunta Regionale deve essere motivata e contenere la identificazione dei beni e delle porzioni territoriali da tutelare, specificare la natura ed i criteri di tutela e prescrivere i relativi adempimenti comunali.
[31]
 
I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione hanno efficacia sino alla conclusione dell'istruttoria per l'inclusione del bene, ove occorra nei piani paesistici o, negli elenchi previsti dalla legge 26 settembre 1939, n. 1497 , e per le eventuali prescrizioni del Piano Territoriale, oppure del Piano Regolatore Generale, che adottino al riguardo i provvedimenti definitivi per la tutela del bene. Tali provvedimenti perdono in ogni caso efficacia decorsi i termini di cui all'art. 58.
[32]
Art. 9 bis[33] 
Dissesti e calamità naturali.
 
La Giunta Regionale, nel rispetto delle norme statali vigenti, può adottare i provvedimenti cautelari di cui al precedente art. 9, nelle aree colpite da calamità naturale riconosciute gravi ai sensi dell' art. 9 della L.R. 29 giugno 1978, n. 38 , e nelle aree soggette a dissesto, e pericolo di valanghe e di alluvioni o che, comunque, presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti, delimitata con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta, anche sulla scorta delle indagini e degli studi del Servizio Geologico Regionale e sentito il Comune interessato. I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione hanno efficacia sino all'adozione del Piano Territoriale, oppure del Piano Regolatore Generale, elaborati o modificati tenendo conto della calamità naturale, del dissesto e del pericolo di valanghe o di alluvioni, comunque non oltre i termini dell'art. 58 ultimo comma.
[34]
Art. 10.[35] 
(Variazioni del Piano Territoriale e del Progetto Territoriale Operativo)
 
I Piani Territoriali estesi al territorio dell'intera Regione o di Comprensorio di cui al precedente art. 3, possono essere modificati col procedimento di cui all'art. 7 della presente legge, rispettivamente nei casi di cui agli artt. 9 e 14 della legge regionale n. 43/77 .
 
I Progetti Territoriali Operativi possono essere modificati con il procedimento di cui all'art. 8 quinquies della presente legge.
 
Le previsioni e le prescrizioni contenute nei Piani Territoriali e nei Progetti Territoriali Operativi sono, ove necessario, aggiornate periodicamente sulla base della verifica dello stato di attuazione di cui al precedente art. 8 bis ultimo comma.
 
Le previsioni e le prescrizioni contenute nei Piani Territoriali sono verificate almeno ogni dieci anni in relazione al variare delle esigenze sociali ed economiche.
Titolo III. 
PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE
Art. 11. 
(Finalità del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale)
 
I Comuni, singoli od associati, esercitano le loro competenze in materia di pianificazione e gestione del territorio mediante la formazione e l'attuazione dei Piani Regolatori Generali, Comunali e intercomunali, finalizzati al soddisfacimento delle esigenze sociali delle comunità locali e aventi quali specifici obiettivi:
a) 
un equilibrato rapporto fra residenze e servizi, in relazione ai posti di lavoro individuati secondo le indicazioni del Piano Territoriale e delle sue articolazioni sub-comprensoriali ed intercomunali;
b) 
il recupero all'uso sociale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente;
c) 
la difesa attiva del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico-artistico ed ambientale;
d) 
la riqualificazione dei tessuti edilizi periferici e marginali e dei nuclei isolati di recente formazione;
e) 
l'equilibrata espansione dei centri abitati sulla base di previsioni demografiche ed occupazionali rapportate alle indicazioni del Piano Territoriale;
f) 
il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali e di attrezzature pubbliche;
g) 
la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati.
Art. 12. 
(Contenuti del Piano Regolatore Generale)
 
Il Piano Regolatore Generale si adegua alle previsioni del Piano Territoriale, che verifica e sviluppa, con riferimento alla organizzazione del territorio del Comune o dei Comuni interessati, per un arco temporale decennale.
 
Esso, pertanto, in questo quadro:
 
1) valuta le esigenze di sviluppo delle attività produttive, degli insediamenti residenziali dei servizi e delle attrezzature, indicando la quota che può essere soddisfatta con il recupero del patrimonio insediativo esistente ed individuando la quantità di aree necessarie per la realizzazione dei nuovi insediamenti;
[36]
 
2) precisa le aree da sottoporre a speciali norme ai fini della difesa del suolo e della tutela dell'ambiente, o da destinare alla realizzazione e alla tutela di impianti di interesse pubblico;
 
3) individua le aree atte ad ospitare l'incremento di popolazione ipotizzato, in coerenza con le previsioni del Piano Territoriale;
[37]
 
4) individua e regolamenta sulla base dei piani agricoli zonali ove operanti le aree destinate ad attività agricole e quelle destinate ad usi insediativi, residenziali, produttivi, commerciali e turistici, ai servizi e al tempo libero definendo le aree destinate agli standards, di cui agli articoli 21 e 22, oppure individuando gli strumenti esecutivi che devono provvedere a tale specificazione ;
[38]
 
5) determina per ogni parte del territorio comunale la disciplina di tutela e di utilizzazione del suolo, comprensiva delle destinazioni d'uso, dei tipi e dei modi di intervento di cui all'art. l3;
 
6) definisce l'organizzazione del territorio in relazione al sistema infrastrutturale e di trasporto e di traffico, alle attività produttive, articolate con riferimento ai caratteri dell'economia locale, agli insediamenti, alle attrezzature ed ai servizi;
[39]
 
7) individua gli edifici ed i complessi di importanza storico-artistica ed ambientale e delimita i centri storici, garantendo la loro tutela e la loro utilizzazione sociale, nonché la qualificazione dell'ambiente urbano nel suo complesso;
 
7 bis) individua le parti del territorio ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, risanamento e ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette parti del territorio possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature pubbliche.
[40]
 
8) può individuare nell'ambito degli insediamenti residenziali, nel caso in cui il Comune sia obbligato a formare il piano di cui al successivo art. 41, le aree per l'edilizia economica e popolare da realizzare in funzione delle reali esigenze locali per il decennio di validità del Piano Regolatore Generale;
[41]
 
9) indica gli indirizzi per una programmata Attuazione degli interventi pubblici e privati, nonché i criteri per le trasformazioni ammissibili rispetto alle dotazioni di opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, effettivamente fruibili;
 
10) fissa le norme generali e specifiche per l'applicazione delle prescrizioni e per la gestione amministrativa del piano.
 
11) contiene ogni altra previsione idonea al conseguimento delle finalità desumibili dall'art. 11 della presente legge.
[42]
Art. 13. 
(Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale)
 
Il Piano Regolatore Generale disciplina l'uso del suolo mediante prescrizioni, topograficamente e normativamente definite, che comprendono sia la individuazione delle aree inedificabili, sia le norme operative che precisano, per le singole aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia e per gli edifici esistenti e in progetto, le specifiche destinazioni ammesse per la loro utilizzazione, oltreché i tipi di intervento previsti, con i relativi parametri, e le modalità di attuazione.
 
I principali tipi di intervento per tutte le destinazioni d'uso, anche non residenziali, oltreché quelli in attuazione dell' art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , riguardano le operazioni di:
[43]
 
- conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
 
- ristrutturazione edilizia;
 
- ristrutturazione urbanistica;
 
- completamento;
 
- nuovo impianto.
 
- restauro e risanamento conservativo del patrimoni edilizio esistente;
 
Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti definizioni:
a) 
manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio;
b) 
manutenzione straordinaria; le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) 
restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
[44]
d) 
ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) 
ristrutturazione urbanistica: gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
f) 
completamento: gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonché alla tipologia ed alle caratteristiche planovolumetriche degli edifici;
g) 
nuovo impianto: gli interventi rivolti alla utilizzazione delle aree inedificate, da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche.
 
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto sono realizzati a mezzo di strumenti urbanistici esecutivi, salvo che il Piano Regolatore Generale, per le specifiche aree interessate, non precisi i contenuti di cui ai punti 2, 3, 4 dell'art. 38 della presente legge.
[45]
 
Nei centri storici, delimitati ai sensi della presente legge; nelle zone di tipo A nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato posteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle parti del territorio da salvaguardare ai sensi dell'art. 24, comprese nei Piani Regolatori Generali redatti in conformità della presente legge, sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), f) del 2° comma, con le precisazioni contenute nel successivo articolo 24.
[46]
 
Le definizioni di cui al 3° comma prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, fatti salvi i disposti del successivo art. 85. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939. n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni.
[47]
 
Sono inedificabili:
a) 
le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico o naturalistico o di interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico;
b) 
le aree che, ai fini della pubblica incolumità, presentano caratteristiche negative dei terreni o incombenti o potenziali pericoli;
c) 
le fasce ed aree di rispetto relative alla viabilità urbana ed extra urbana, alle ferrovie, ai cimiteri, alle piste sciistiche, agli impianti di risalita, alle industrie ed agli impianti nocivi o inquinanti, salvo quanto previsto all'art. 27.
il Piano Regolatore Generale identifica e delimita le aree inedificabili di cui al presente comma.
Art. 14. 
(Elaborati del Piano Regolatore Generale)
 
Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati:
 
1) la Relazione illustrativa, nella quale sono contenuti:
 
a) gli obiettivi e i criteri adottati dal Consiglio Comunale nella deliberazione programmatica, di cui al successivo art. 15, e posti a base della elaborazione del piano, con la precisazione del relativo arco temporale di riferimento;
 
b) le analisi demografiche e socio-economiche retrospettive, riferite ad un periodo di almeno 20 anni, con indicazione delle ipotesi di sviluppo assunte nell'arco temporale di riferimento adottato;
 
c) i dati quantitativi, relativi alle previsioni di recupero del patrimonio edilizio esistente, di nuovi insediamenti ed al reperimento delle aree, per i servizi e le attrezzature, necessarie per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti in relazione agli standards fissati dalla presente legge;
[48]
 
d) i criteri per la strutturazione generale degli insediamenti esistenti e previsti;
 
2) gli Allegati tecnici, comprendenti:
 
a) le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche del territorio; l'uso del suolo in atto a fini agricoli forestali ed estrattivi; lo stato di fatto degli insediamenti esistenti e dei relativi vincoli, con particolare riferimento ai complessi ed agli immobili di valore storico-artistico ed ambientale; le condizioni abitative; le dotazioni di attrezzature e di servizi pubblici; la struttura insediativa degli impianti industriali, artigianali e Commerciali e delle relative necessità di intervento;
[49]
 
b) la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza;
 
c) la scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello fornito dalla Regione;
 
3) le Tavole di piano, comprendenti:
 
a) una planimetria sintetica del piano alla scala 1:25.000. rappresentativa anche delle fasce marginali dei Comuni contermini, per le quali devono essere illustrate schematicamente le situazioni di fatto e le esistenti previsioni dei relativi Piani Regolatori Generali;
 
b) il Piano Regolatore Generale, in scala non inferiore a 1.10.000, comprendente l'intero territorio interessato dal piano;
 
c) gli sviluppi del Piano Regolatore Generale, in scala non inferiore a 1:2000, relativi ai territori urbanizzati ed urbanizzandi ed ai dintorni di pertinenza ambientale; per i territori urbanizzati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti residenti gli sviluppi del P.R.G. in scala 1:2000 possono limitarsi alle parti modificate o sottoposte a particolare disciplina dal piano medesimo.
[50]
 
d) gli sviluppi del Piano Regolatore Generale, alla scala 1:1.000 o catastale, relativi ai centri storici;
 
4) le Norme di Attuazione, contenenti le definizioni e le prescrizioni generali e particolari relative alle classi di destinazione d'uso, ai tipi di intervento, ai modi di attuazione ed alla gestione del piano.
 
Per i Comuni con più di 10.000 abitanti, negli allegati tecnici, di cui al precedente punto 2), è altresì compresa la individuazione delle linee di soglia dei costi differenziali per l'urbanizzazione delle aree di espansione, ricavati in riferimento al sistema infrastrutturale esistente e previsto ed alle caratteristiche del sito.
Art. 15.[51] 
(Formazione e approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale)
 
Il Consiglio Comunale adotta preliminarmente una deliberazione programmatica che, sulla base dei contenuti del Piano Territoriale e di una prima indagine conoscitiva sulla situazione locale e sulle dinamiche in atto, individua gli obiettivi generali da conseguire e delinea i criteri di impostazione del Piano Regolatore Generale.
 
La deliberazione programmatica, divenuta esecutiva ai sensi di legge, viene inviata agli Organi di decentramento del Comune, alla Provincia, al Comitato Comprensoriale, alla Comunità Montana, alla Commissione agricola zonale competenti per territorio, nonchè alle organizzazioni sociali più rappresentative presenti sul territorio. Chiunque può presentare osservazioni e proposte secondo le modalità e i tempi indicati nella deliberazione.
 
Sulla base degli elementi acquisiti il Comune elabora il progetto preliminare di Piano Regolatore e lo adotta entro 180 giorni dalla deliberazione programmatica.
 
Il progetto preliminare deve comprendere lo schema della relazione illustrativa di cui al n. 1), gli allegati tecnici di cui al n. 2), le tavole di piano di cui al n. 3), lettere a) e b), le norme di attuazione di cui al n. 4) del 1° comma dell'art. 14 della presente legge.
 
I Comuni che hanno una popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti possono adottare la deliberazione programmatica contemporaneamente alla adozione del Progetto preliminare di piano.
 
Il Progetto preliminare è depositato presso la Segreteria del Comune; è pubblicato per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione; è messo a disposizione degli Organi e degli Enti di cui al 2° comma. Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.
 
Entro 180 giorni dall'avvenuto deposito, il Consiglio Comunale adotta il Piano Regolatore Generale motivando l'accoglimento e il rigetto delle osservazioni e delle proposte presentate. Non sono soggette a pubblicazione nè a nuove osservazioni le modifiche introdotte nel Piano Regolatore Generale a seguito di accoglimento di osservazioni.
 
Il Piano Regolatore adottato è depositato presso la Segreteria ed è contemporaneamente pubblicato all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito è data notizia anche a mezzo stampa.
 
Il Piano Regolatore Generale è inviato alla Giunta Regionale e al Comitato Comprensoriale competente. Il Comitato Comprensoriale esprime il proprio parere sulla base dell'istruttoria operata dal competente servizio della Giunta Regionale entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della relazione istruttoria e lo trasmette alla Giunta Regionale, nonchè al Comune interessato. Qualora il Comitato Comprensoriale non abbia espresso il proprio parere entro il termine sopra indicato, il competente servizio della Giunta Regionale trasmette il Piano Regolatore adottato al Comitato Urbanistico Regionale per gli adempimenti di legge.
 
Il Piano Regolatore Generale è approvato con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato Urbanistico Regionale entro 180 giorni dal suo ricevimento in Regione.
 
In sede di approvazione del Piano Regolatore la Giunta Regionale può apportare, con le procedure di cui ai successivi commi 12 e 13, modifiche che non mutino le caratteristiche essenziali quantitative e strutturali del piano e i suoi criteri di impostazione, oltre che quelle necessarie per:
a) 
l'adeguamento del piano alle disposizioni del piano territoriale e dei progetti territoriali operativi;
b) 
la razionale coordinata organizzazione e realizzazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato e della Regione, anche ai fini dell'eventuale coordinamento con i Comuni contermini;
c) 
la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;
d) 
l'osservanza degli standards.
 
Le proposte di modifica, formulate previo parere del Comitato Urbanistico Regionale, sono comunicate al Comune che, entro 30 giorni, adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio Comunale, da trasmettersi alla Giunta Regionale entro 15 giorni dall'apposizione del visto di esecutività.
 
In caso di silenzio del Comune oltre i termini fissati per le controdeduzioni, le modifiche sono introdotte d'ufficio nel Piano Regolatore dalla Giunta Regionale.
 
La Giunta Regionale può apportare d'ufficio, senza ricorrere alla procedura di cui ai precedenti commi 12 e 13, modifiche riguardanti la correzione di errori materiali, i chiarimenti su singole disposizioni e gli adeguamenti formali a norme di legge.
 
Le proposte di modifica che, su parere del Comitato Urbanistico Regionale, mutino parzialmente le caratteristiche del Piano Regolatore sono comunicate dalla Giunta Regionale al Comune che provvede entro 90 giorni dal ricevimento alla rielaborazione parziale del Piano.
 
Il Piano Regolatore così modificato è depositato presso la Segreteria ed è contemporaneamente pubblicato all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito è data notizia anche a mezzo stampa.
 
Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse limitatamente alle parti modificate. Entro 90 giorni dall'avvenuta pubblicazione, il Consiglio Comunale adotta il Piano Regolatore modificato, motivando l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e delle proposte presentate. Il Piano è trasmesso alla Giunta Regionale che lo approva sentito il parere del CUR.
 
Il Piano Regolatore Generale entra in vigore con la pubblicazione per estratto della deliberazione di approvazione della Giunta Regionale ed è esposto in pubblica e continua visione nella sede del Comune interessato, del Comprensorio e della Comunità Montana di appartenenza.
 
La Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato Urbanistico Regionale, delibera la restituzione al Comune, per la rielaborazione, dei Piani che richiedono sostanziali modifiche di carattere quantitativo, strutturale e distributivo.
 
In caso di mancata adozione del Piano Regolatore nei termini stabiliti, la Giunta Regionale può formare il progetto di piano secondo le procedure di cui ai commi 6°, 7°, 8° e 10° del presente articolo.
Art. 16.[52] 
(Piani Regolatori intercomunali di Comuni consorziati e di Comunità Montane)
 
Due o più Comuni contermini, costituiti in Consorzio volontario per la formazione congiunta del Piano Regolatore, possono adottare un Piano Regolatore Intercomunale sostitutivo, a tutti gli effetti, dei Piani Regolatori Comunali, con gli stessi contenuti di cui all'articolo 12.
 
Ai fini della formazione, adozione e pubblicazione dei Piani Regolatori Intercomunali si applicano le norme relative ai Piani Regolatori Generali, intendendosi sostituito il Consorzio ai singoli Comuni.
 
Lo Statuto del Consorzio stabilisce le modalità di partecipazione dei Comuni alla formazione del P.R.G.I.
 
Le Comunità Montane formano, in attuazione del Piano pluriennale di sviluppo economico-sociale ed in coerenza con il Piano socio-economico e territoriale del Comprensorio, il Piano Regolatore Intercomunale esteso al loro territorio o ad aree sub-comunitarie, con eventuali volontarie aggregazioni di Comuni ad esse contermini.
 
La Comunità Montana, se delegata espressamente dai Comuni appartenenti ad essa o costituenti aree sub-comunitarie, procede alla formazione, adozione e pubblicazione del Piano Regolatore Intercomunale, sostituendosi ai singoli Comuni per tutti gli adempimenti relativi. I Comuni possono altresì delegare alla Comunità Montana l'attuazione del Piano Regolatore.
 
In mancanza di delega, la deliberazione programmatica, il progetto preliminare, il Piano Regolatore Intercomunale e le controdeduzioni di cui all'articolo 15 sono adottati dalla Comunità Montana e dai singoli Comuni per il territorio di propria competenza. Le osservazioni e le proposte previste dal 6° comma dell'art. 15 possono essere presentate al singolo Comune o alla Comunità Montana che provvede a trasmetterle ai Comuni.
 
I Consorzi di Comuni e le Comunità Montane che hanno popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti possono adottare la deliberazione programmatica contemporaneamente all'adozione del progetto preliminare di piano.
 
I Piani Intercomunali o di Comunità Montana sono trasmessi dal Consorzio o dalla Comunità Montana, anche se sprovvista di delega, alla Regione e al Comprensorio.
 
La Regione, in caso di particolari esigenze o su motivata richiesta di uno o più Comuni, stabilisce con deliberazione della Giunta Regionale, l'obbligo della redazione del Piano Regolatore Intercomunale, ne delimita il perimetro e fissa i termini per la sua adozione.
 
In caso di mancata adozione nei termini stabiliti dal precedente comma, la Giunta Regionale forma e adotta il progetto preliminare di Piano Regolatore Intercomunale, lo deposita presso la Segreteria dei Comuni interessati e lo fa pubblicare per estratto nei rispettivi albi pretori nonchè presso la sede del Comprensorio per 90 giorni consecutivi. Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.
 
La Giunta Regionale, esaminate le osservazioni, provvede alla predisposizione del Piano Regolatore Intercomunale e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, lo approva con propria deliberazione.
 
La Regione promuove l'associazione dei Comuni non compresi nelle Comunità Montane per la formazione consortile dei relativi Piani Regolatori Generali Intercomunali.
Art. 17. 
(Varianti e revisioni del Piano Regolatore Generale, comunale e intercomunale)
 
Il Piano Regolatore Generale è sottoposto a revisione periodica ogni 10 anni e, comunque, in occasione della revisione del Piano Territoriale. Esso mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive varianti parziali o generali.
[53]
 
Le varianti di adeguamento a Piani Territoriali ed a Progetti Territoriali Operativi vigenti e per la revisione periodica di cui al comma precedente sono adottate dal Consiglio Comunale ed esaminate secondo le norme di cui ai commi 6°, 7°, 8°, 9° e 10° dell'art. 15. Non è richiesta in tal caso la deliberazione programmatica.
[54]
 
Le varianti che prevedono un incremento della dotazione di spazi pubblici o una riduzione della edificazione, o che non comportano sostanziali modifiche, sono adottate dal Consiglio Comunale, depositate presso la segreteria del Comune, pubblicate per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione e sono messe a disposizione degli organi di decentramento comunale e delle organizzazioni sociali ed economiche più rappresentative. Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni nel pubblico interesse alle quali il Comune controdeduce, apportando eventuali modifiche al Piano. Valgono le norme di cui ai commi 8° e successivi dell'art. 15.
[55]
 
Per le varianti generali diverse da quello di cui al precedente comma e per quelle che comportano sostanziali modifiche del Piano Regolatore vigente, il Consiglio Comunale adotta una deliberazione programmatica nella quale sono illustrati i motivi che rendono necessaria la variante, nonché gli obiettivi, le scelte ed i criteri di impostazione della variante stessa. Esse sono formate ed approvate secondo le procedure di cui all'art. 15, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 sexies.
[56]
 
(...)
[57]
 
Le varianti di Piano Regolatore occorrenti per la formazione di piani particolareggiati seguono nella formazione, adozione ed approvazione le stesse procedure del piano particolareggiato, di cui all'art. 40, e sono adottate ed approvate con atti contestuali.
 
(...)
[58]
Art. 18. 
(Efficacia del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale)
 
Dalla data di adozione del progetto preliminare del Piano Regolatore Generale e successivamente da quella relativa al Piano Regolatore Generale definitivo si applicano le rispettive misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della presente legge.
 
Le prescrizioni del Piano Regolatore Generale sono vincolanti nei confronti dei soggetti pubblici e privati, proprietari o utenti degli immobili.
 
Successivamente alla pubblicazione del P.R.G. per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, il Comune interessato è tenuto all'affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi, di un avviso che attesti il deposito in continua visione degli elaborati del Piano stesso ai sensi dell'art. 15.
[59]
 
Chiunque può prendere visione di tali elaborati ed ottenerne copia per le parti di suo interesse previo deposito delle relative spese.
[60]
 
Dalla scadenza del periodo di affissione di cui al precedente 3° comma decorrono i termini per l'impugnazione del Piano.
[61]
Art. 19.[62] 
(Obbligo dei Comuni a dotarsi di un Piano Regolatore Generale)
 
Tutti i Comuni della Regione devono dotarsi di un Piano Regolatore Generale, redatto in conformità alla presente legge.
 
Qualora il Comune permanga nell'inadempienza, trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione può provvedere a far redigere il Piano e ad approvarlo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15.
 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni non possono adottare Programmi di Fabbricazione.
Titolo IV. 
NORME PER LA FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE O INTERCOMUNALE
Art. 20.[63] 
(Capacità insediativa residenziale)
 
La capacità insediativa residenziale ai fini del dimensionamento del Piano e della determinazione degli standards urbanistici di cui agli articoli 21 e 22, è data dal rapporto fra volumetria edificata ed edificabile in tutte le aree residenziali o a parziale destinazione residenziale prevista dal Piano Regolatore Generale e l'indice volumetrico abitativo di cui ai successivi commi.
 
Per quanto riguarda la stima della capacità insediativa, si procede secondo il criterio sintetico o il criterio analitico. Il criterio dovrà essere prescelto nel progetto preliminare ed adeguatamente motivato. Potranno essere prescelti anche entrambi i criteri purchè in aree di intervento differenziato.
 
Secondo il criterio sintetico l'indice volumetrico abitativo medio è pari a 120 mc. per ogni abitante nei Comuni nei quali la popolazione prevista dal Piano Regolatore Generale non superi i 2000 abitanti e a 90 mc. per ogni abitante in tutti gli altri Comuni. Per la destinazione d'uso esclusivamente residenziale tali valori sono pari rispettivamente a 100 mc. e 75 mc.
[64]
 
Il criterio analitico è sorretto da una relazione tecnica contenente dettagliate analisi. Per la sua applicazione si procede alla somma delle capacità insediative rispettivamente riferite:
a) 
al patrimonio edilizio residenziale esistente soggetto agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) senza mutamento della destinazione d'uso, del 3° comma dell'art. 13;
b) 
al patrimonio edilizio residenziale esistente soggetto agli interventi di cui alle lettere c), con mutamento di destinazione d'uso, d) ed e) del 3° comma dell'art. 13;
c) 
alla previsione di nuove edificazioni di cui alle lettere f) e g) del 3° comma dell'art. 13.
 
La capacità insediativa di cui alla lettera a) del precedente comma è uguale a numero di abitanti residenti rilevati più il numero di vani in abitazioni non occupate; la capacità insediativa di cui alle lettere b) e c) del precedente comma è pari al rapporto fra il volume previsto dal Piano Regolatore Generale e l'indice volumetrico abitativo da esso stabilito.
Art. 21.[65] 
(Standards urbanistici e servizi sociali ed attrezzature a livello comunale)
 
Nel Piano Regolatore Generale deve essere assicurata una dotazione complessiva di aree per servizi sociali, comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico, esistenti ed in progetto, commisurata all'entità degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistici, sulla base dei seguenti parametri:
 
1) Aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali: la dotazione minima complessiva delle aree per servizi sociali è stabilita in 25 mq. e sino a 7 mq. per abitante può essere reperita in aree private assoggettate ad uso pubblico o da assoggettare ad uso pubblico mediante convenzione, secondo le norme del P.R.G. Tale dotazione è da intendersi, in linea di massima, così ripartita:
 
a) 5 mq. per abitante di aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo);
 
b) 5 mq. per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati e centri commerciali pubblici);
 
c) 12,50 mq. per abitante di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport;
 
d) 2,50 mq. per abitante di aree per parcheggi pubblici. È altresì ammessa una dotazione diversa, comunque non inferiore a 18 mq. qualora il Piano Regolatore Generale determini una aggregazione di aree per servizi destinate ad attività poli-funzionali.
 
Nei Comuni nei quali la popolazione prevista dal P.R.G. non supera i 2000 abitanti la dotazione globale di aree per attrezzature e servizi può essere ridotta a 18 mq.
 
La verifica dello standard urbanistico residenziale dei piani comunali è effettuata con riferimento alla capacità insediativa residenziale, così come definita nel precedente art. 20.
 
I Piani Regolatori Generali dei Comuni con capacità ricettiva turistica superiore alla popolazione residente sono tenuti ad adeguare alla somma della popolazione residente e di quella turistica media annua prevista i valori di cui alle lettere c) e d) del 1. comma, elevando la dotazione minima di cui alla lettera c) a mq. 20 per abitante-vano, mentre i valori di cui alle lettere a) e b) del 1° comma vanno riferiti esclusivamente alla popolazione residente.
 
Nei casi di Piani Regolatori Generali Intercomunali la dotazione minima di aree è pari alla sommatoria delle dotazioni minime spettante a ciascun Comune, in conformità a quanto previsto nei commi precedenti. Il Piano Intercomunale provvede alla distribuzione fra i Comuni di tali quantità e determina le eventuali aggregazioni delle aree per servizi.
 
2) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi: la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi, di nuovo impianto di cui alle lettere a) e d) del 1° comma dell'art. 26, per parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, è stabilita nella misura del 20% della superficie territoriale a tale scopo destinata; per i Comuni siti in territorio montano la dotazione è stabilita nella misura del 10%.
[66]
 
Nei casi di cui alle lettere b) e c) del 1° comma dell'articolo 26, la dotazione minima è stabilita nella misura del 10% della superficie fondiaria.
 
3) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali:
nei casi di intervento all'interno dei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'art. 24 sub 1) e di ristrutturazione urbanistica e di completamento di cui alle lettere e) ed f) del 3° comma dell'art. 13, la dotazione minima è stabilita nella misura dell'80% della superficie lorda di pavimento. Nei casi di intervento di nuovo impianto, di cui alla lettera g) del 3° comma dell'art. 13, la dotazione minima è stabilita nella misura del 100% della superficie lorda di pavimento.
 
La dotazione minima di aree di cui al punto 3) del precedente comma dovrà essere destinata nella misura di almeno il 50% a parcheggio pubblico. Nei casi di interventi all'interno dei centri storici, di ristrutturazione urbanistica o di completamento la superficie da destinare a parcheggio potrà essere reperita come superficie utile in apposite attrezzature, anche nel sottosuolo.
 
Ai fini degli standards, di cui al presente articolo, anche per gli interventi di cui ai punti 2) e 3), sono computabili, oltre alle aree delle quali è prevista l'acquisizione da parte della P.A. anche quelle private per le quali è previsto l'assoggettamento ad uso pubblico, nelle proporzioni definite dai P.R.G. o dai loro strumenti di attuazione.
Art. 22. 
(Standards urbanistici: servizi sociali ed attrezzature di interesse generale)
 
Nei Piani Regolatori intercomunali e comunali, con popolazione complessiva prevista superiore 20.000 abitanti, deve essere assicurata una dotazione aggiuntiva di aree per attrezzature pubbliche di interesse generale in misura complessiva non inferiore ai 17,5 mq. per abitante del territorio interessato dal piano, di norma così distribuita:
[67]
 
- 1,5 mq. per abitante, per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo, con esclusione delle sedi universitarie;
 
- 1 mq. per abitante, per le attrezzature sociali, sanitarie ed ospedaliere;
 
- 15 mq. per abitante, per i parchi pubblici urbani e comprensoriali.
 
(...)
[68]
 
Nei casi di P.R.G.I. per la distribuzione nei diversi Comuni della dotazione aggiuntiva di aree si applicano le disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 21.
[69]
 
Il Piano Territoriale verifica la consistenza qualitativa degli standards nelle aree interessate e determina le esigenze di eventuali aree da garantire nell'ambito di aree sub-comprensoriali.
[70]
Art. 23. 
(Densità territoriali e densità fondiarie minime e massime nelle zone residenziali)
 
La media delle densità territoriali, calcolata per tutte le destinazioni residenziali nelle aree di completamento, di ristrutturazione urbanistica, nonché di espansione, previste dal Piano Regolatore Generale comunale per l'intero territorio comunale ed in quelli intercomunali per ogni singolo territorio comunale, non deve essere inferiore di norma a 10.000 mc. per ha e a 8.000 mc. per ha nei Comuni di interesse turistico e in quelli inferiori a 1.000 abitanti, ma non deve complessivamente superare i 20.000 mc. per ha. Dal computo delle superfici sono escluse le aree edificate non soggette a ristrutturazione urbanistica e quelle di cui all'art. 22, ma sono comprese quelle di cui all'art. 21, 1° comma, punto 1.
[71]
 
La densità fondiaria relativa ai singoli lotti liberi, di completamento, di ristrutturazione e di espansione residenziale, non deve superare:
a) 
nei Comuni fino a 10.000 abitanti: i 3 mc. su mq., pari a 1,0 mq. su mq;
b) 
nei Comuni compresi fra 10.000 e 20.000 abitanti: i 4 mc. su mq., pari a 1,35 mq. su mq;
c) 
nei Comuni oltre i 20.000 abitanti: i 5 mc. su mq., pari a 1,7 mq. su mq.
 
Eventuali prescrizioni di Piano Regolatore Generale, che si discostino dai suddetti valori, devono essere specificamente motivate, sia sotto il profilo dei costi insediativi e di urbanizzazione, sia sotto il profilo della qualità del paesaggio urbano risultante.
Art. 24. 
(Norme generali per i beni culturali ambientali)
 
Il Piano Regolatore Generale individua, sull'intero territorio comunale, i beni culturali ambientali da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti, comprendendo fra questi:
 
1) gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o ambientale e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti;
 
2) i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o ambientale o documentario;
 
3) le aree di interesse paesistico ambientale, di cui all'art. 13, 3° comma, lettera a) della presente legge.
 
Sulle carte di piano devono essere evidenziati, in particolare, gli edifici, gli spazi pubblici, i manufatti, gli agglomerati ed i nuclei di rilevante interesse, oltreché le aree esterne che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale.
 
Negli ambiti individuati ai sensi dei precedenti commi è fatto divieto di modificare, di norma, i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia ed i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale.
[72]
 
Gli interventi necessari alla migliore utilizzazione funzionale e sociale ed alla tutela del patrimonio edilizio esistente, sono disciplinati dal Piano Regolatore e dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui agli artt. 38, 39, 41, 41/bis e 43 della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi:
[73]
a) 
gli edifici di interesse storico-artistico, compresi negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e 1° giugno 1939, n. 1089 e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, sono soggetti esclusivamente a restauro e risanamento conservativo, secondo le prescrizioni di cui al successivo 8° comma;
[74]
b) 
in assenza di strumenti urbanistici esecutivi ed in attesa della loro approvazione, le parti di tessuto urbano di più recente edificazione e gli edifici privi di carattere storico, artistico e/o documentario sono disciplinati da specifiche norme, anche ai fini dell'eliminazione degli elementi deturpanti ed atte a migliorare la qualità del prodotto edilizio;
[75]
c) 
le aree libere di elevato valore ambientale devono restare inedificate con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici definiti dal Piano Regolatore;
d) 
non sono ammessi, di norma, interventi di ristrutturazione urbanistica, salvo casi eccezionali e motivati, semprechè disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi formati ed approvati ai sensi dell'art. 40.
[76]
 
Il Piano Regolatore individua, fra gli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, quelli che sono ammissibili a concessione singola.
[77]
 
All'interno degli insediamenti di cui ai commi precedenti sono garantiti il riuso degli immobili idonei per i servizi sociali carenti e l'organizzazione della viabilità interna, al fine di favorire la mobilità pedonale ed il trasporto pubblico.
[78]
 
Le operazioni di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici devono essere eseguite con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti, senza modificare le quote, la posizione, la forma delle strutture stesse e delle scale.
[79]
 
Le operazioni di restauro conservativo hanno per obiettivo:
a) 
l'integrale recupero degli spazi urbani e del sistema viario storico, con adeguate sistemazioni del suolo pubblico, dell'arredo urbano e del verde e con la individuazione di parcheggi marginali;
b) 
il rigoroso restauro e risanamento statico ed architettonico degli edifici antichi ed il loro adattamento interno per il recupero igienico e funzionale, da attuare nel pieno rispetto delle strutture originarie esterne ed interne, con eliminazione delle successive aggiunte deturpanti e la sostituzione degli elementi strutturali degradati, interni ed esterni, con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti, senza alcuna modifica né volumetrica né del tipo di copertura;
[80]
c) 
la preservazione del tessuto sociale preesistente: a tale fine il Piano Regolatore Generale, nell'ambito dell'insediamento storico, non può prevedere, di norma, rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare residenziali, artigianali e di commercio al minuto, evitando la localizzazione di nuovi complessi direzionali.
 
Per favorire un'ordinata esecuzione delle opere di restauro conservativo, da attuare anche a mezzo delle leggi 18 aprile 1962, n 167, 22 ottobre 1971, n 865, e successive modificazioni e integrazioni e della legge 5 agosto 1978, n. 457, il Piano Regolatore Generale fissa i modi per la programmazione degli interventi e per il prioritario allestimento di alloggi di rotazione, al fine di garantire il rialloggiamento agli abitanti preesistenti, soprattutto a coloro che svolgono attività economiche nell'agglomerato storico.
[81]
 
Il Piano Regolatore Generale indica i modi per la progettazione esecutiva con l'individuazione delle zone di recupero di cui al precedente art. 12, nonché delle porzioni di tessuto in cui è obbligatorio il ricorso preventivo ai piani particolareggiati e di quelle in cui è ammesso l'intervento singolo di cui al successivo articolo 48.
[82]
 
Spetta altresì al Piano Regolatore Generale individuare, nel rispetto delle competenze statali, le aree di interesse archeologico e fissare norme per la loro tutela preventiva; qualsiasi mutamento allo stato dei luoghi di queste aree deve essere previsto in sede di piano particolareggiato.
 
L'individuazione degli agglomerati, dei nuclei, degli edifici singoli e dei manufatti di interesse storico-artistico e/o ambientale, nonché delle aree di interesse archeologico, è svolta in sede di elaborazione di Piano Regolatore Generale e concorre alla formazione dell'inventario dei beni culturali ambientali, promosso dalla Regione, cui spettano le operazioni di verifica e di continuo aggiornamento.
[83]
 
Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre l'esecuzione delle opere necessarie per il rispetto dei valori ambientali compromessi da trascuratezza o da incauti interventi, anche per quanto concerne l'illuminazione pubblica e privata in aree pubbliche o di uso pubblico.
[84]
Art. 25.[85] 
(Norme per le aree destinate ad attività agricole)
 
Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli.
 
Il Piano Regolatore, in aderenza agli obiettivi di cui al precedente comma e sulla base dei piani zonali di sviluppo agricolo, ha lo specifico compito di:
a) 
individuare il territorio produttivo ai fini agricoli e silvo-pastorali e la sua ripartizione nelle grandi classi di: terreni messi a coltura (seminativi, prati, colture legnose specializzate, orticole e floricole), pascoli e prati-pascoli permanenti, boschi, incolti (produttivi e abbandonati);
b) 
attribuire gli indici di edificabilità per le residenze rurali, nei limiti fissati dal presente articolo;
c) 
individuare gli interventi diretti al recupero, alla conservazione ed al riuso del patrimonio edilizio esistente, nonchè fissare norme atte al potenziamento e all'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole.
d) 
individuare sul territorio agricolo le aree per eventuali annucleamenti rurali e fissarne i limiti e le relative prescrizioni, anche al fine dell'insediamento di servizi e di infrastrutture di supporto agli insediamenti agricoli e con essi compatibili;
e) 
individuare gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole e regolarne la possibile riutilizzazione anche per altre destinazioni comprese quelle di carattere agrituristico;
f) 
individuare gli edifici rurali e le attrezzature agricole ubicati in zone improprie, o comunque in contrasto con le destinazioni di Piano Regolatore, da normare con particolari prescrizioni per il loro mantenimento ed eventuale ampliamento o per il loro trasferimento ai sensi dell'art. 53 della presente legge;
g) 
disciplinare la costruzione delle infrastrutture, delle strutture, delle attrezzature per la produzione, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, con dimensionamento proporzionale alle esigenze delle aziende agricole singole e associate interessate e comunque configurabili come attività agricola ai sensi dell' art. 2135 del Codice Civile;
h) 
individuare apposite aree destinate alle infrastrutture, strutture ed attrezzature per allevamenti di animali di aziende non configurabili come attività agricola ai sensi dell' art. 2135 del Codice Civile e disciplinare la costruzione delle opere garantendo comunque una quota di superficie libera almeno pari ai due terzi dell'intero lotto;
i) 
stabilire le norme per gli interventi ammissibili per le aziende agricole esistenti, localizzate nelle fasce di rispetto e di salvaguardia di cui agli articoli 27, 29 e 30;
l) 
individuare gli edifici sorti in aree agricole ed adibiti ad usi non agricoli, dettando le relative prescrizioni ai fini del miglioramento igienico-sanitario e funzionale;
m) 
stabilire le norme operative per la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici rurali esistenti degli imprenditori non a titolo principale, riconosciuti ai sensi del penultimo e ultimo comma dell'articolo 2 della L.R. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni;
[86]
n) 
individuare e normare, ove se ne ravvisi l'esigenza, aree di proprietà pubblica all'interno o ai margini dei centri abitati, per la coltivazione di orti urbani, da assegnare in uso convenzionato a privati che nel facciano richiesta.
 
Le concessioni per la edificazione delle residenze rurali sono rilasciate:
a) 
agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e delle L.R. 12 maggio 1975, n. 27 e 23 agosto 1982, n. 18, anche quali soci di cooperative;
b) 
ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a ) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
c) 
agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma dell'articolo 2 della L.R. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni e della lettera m) del secondo comma del presente articolo, che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.
[87]
 
Tutte le altre concessioni previste dal presente articolo sono rilasciate ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo.
 
Il Piano Regolatore non può destinare ad usi extra-gricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue e quelli ad elevata produttività, o dotati di infrastrutture e di impianti a supporto dell'attività agricola, e quelli inclusi in piani di riordino fondiario ed irriguo di iniziativa pubblica in corso di attuazione e in piani aziendali o interaziendali di sviluppo o comunque componenti azienda accorpata, se non in via eccezionale, quando manchino le possibilità di localizzazione alternative, per interventi strettamente necessari alla realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici e di edilizia residenziale pubblica, nonchè alla riqualificazione edilizia, di cui alla lettera d) dell'art. 11, e per gli interventi di completamento di cui alla lettera f) del 3° comma dell'art. 13 della presente legge; ulteriori eventuali eccezioni devono essere circostanziatamente motivate.
 
La Regione con deliberazione della Giunta Regionale, può adottare provvedimenti cautelari di cui al precedente art. 9, nelle aree di particolare fertilità. I provvedimenti cautelari di inibizione o sospensione hanno efficacia sino alla approvazione del Piano Regolatore generale elaborato o modificato tenendo conto della particolare fertilità delle aree comprese nel provvedimento cautelare e comunque non oltre i termini di cui all'art. 58.
 
Il rilascio della concessione per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda:
a) 
il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola;
b) 
le classi di colture in atto e in progetto documentate a norma del 18° comma del presente articolo;
c) 
il vincolo del trasferimento di cubatura di cui al 17° comma;
d) 
le sanzioni, oltre a quelle del successivo art. 69, per l'inosservanza degli impegni assunti.
 
L'atto è trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese del concessionario su registri della proprietà immobiliare.
 
Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione di cui ai due commi precedenti gli interventi previsti dalle lettere d), e), f) dell' art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
 
È consentito il mutamento di destinazione d'uso, previa domanda e con il pagamento degli oneri relativi nei casi di morte, di invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore, accertate dalla Commissione Comunale per l'agricoltura di cui alla legge regionale 63/78 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Nei casi di cui al comma precedente non costituisce mutamento di destinazione la prosecuzione della utilizzazione dell'abitazione da parte del concessionario, suoi eredi o familiari, i quali conseguentemente non hanno l'obbligo di richiedere alcuna concessione.
 
Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali nelle zone agricole non possono superare i seguenti limiti:
a) 
terreni a colture protette in serre fisse: mc. 0,06 per mq.
b) 
terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc. 0,05 per mq.
c) 
terreni a colture legnose specializzate: mc. 0,03 per mq.
d) 
terreni a seminativo ed a prato: mc. 0,02 per mq.
e) 
terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc. 0,01 per mq. in misura non superiore a 5 ettari per azienda:
f) 
terreni a pascolo e prato-pascolo di aziende silvo-pastorali: mc. 0,001 per mq. per abitazioni non superiori a 500 mc. per ogni azienda. In ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell'azienda non devono nel complesso superare un volume di 1500 mc.
 
Entro i limiti stabiliti dal comma precedente sono consentiti gli interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 2 della L.R. 31 luglio 1984, n. 35 .
 
Il Piano Regolatore in casi eccezionali e motivati può, in deroga ai limiti di densità fondiaria stabiliti dal 12° comma del presente articolo, determinare le cubature massime ammissibili per l'ampliamento delle residenze rurali di imprenditori agricoli a titolo principale per le quali sia stato accertato il particolare disagio abitativo e la contemporanea insufficiente dotazione aziendale di superfici coltivate.
 
Il volume edificabile per le abitazioni rurali di cui al 12° comma del presente articolo è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni incolti ed abbandonati e al lordo degli edifici esistenti.
 
Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le strutture e le attrezzature di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo, anche se comprese nel corpo dell'abitazione.
 
È ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui ed in Comuni diversi, entro la distanza dal centro aziendale ritenuta congrua dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore.
 
Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di concessione, senza che costituiscano variante al Piano Regolatore.
 
Il trasferimento della cubatura edilizia ai fini edificatori, ai sensi del comma 17 del presente articolo non è ammesso tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori sono destinate a 'non aedificandì e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.
 
Analogamente, non sono ulteriormente utilizzabili per servire nuove strutture e attrezzature, di cui alla lettera g) del 2° comma del presente articolo, i terreni la cui capacità produttiva è già stata impegnata per dimensionare strutture ed attrezzature rurali.
Art. 26.[88] 
(Norme generali per la localizzazione ed il riuso di aree ed impianti industriali artigianali commerciali e terziari.)
 
Il Piano Regolatore individua:
a) 
le aree attrezzate di nuovo impianto, destinate a insediamenti artigianali ed industriali la cui estensione, ubicazione ed organizzazione deve garantire:
1) 
la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di eventuali impianti tecnici di uso comune, atti al conseguimento di idonee condizioni di lavoro, all'efficienza dei processi produttivi, alla salvaguardia ambientale ed alle misure antinquinamento;
2) 
idonei collegamenti e trasporti ed adeguata disponibilità idrica e di energia elettrica;
b) 
le aree di riordino e di completamento infrastrutturale da attrezzare, dove siano compresi insediamenti industriali esistenti da mantenere, ristrutturare in loco o ampliare, previa adeguata organizzazione dell'intera area di pertinenza e di quella circostante, della viabilità interna ed esterna, delle infrastrutture ed attrezzature, e nelle quali possono essere ricavati ulteriori lotti per insediamenti industriali o artigianali aggiuntivi;
[89]
c) 
gli impianti industriali esistenti che si confermano nella loro ubicazione, fissando le norme per la manutenzione straordinaria e gli ampliamenti ammessi, nonché per la eventuale dotazione di infrastrutture carenti;
d) 
le aree per impianti industriali o artigianali o tecnologici isolati, che debbano sorgere al di fuori delle aree attrezzate o di riordino, per esigenze tecniche o perché inquinanti, e le relative misure di salvaguardia;
e) 
gli impianti per i quali sono applicabili le norme di cui al successivo 3° comma;
[90]
f) 
le aree e gli edifici da riservare alle attività commerciali, con riferimento a quanto previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 , nonché gli impianti di commercializzazione all'ingrosso.
 
Per ciascuna di dette aree il Piano Regolatore Generale fissa le modalità di intervento, individuando quelle per le quali è prescritta la preventiva formazione dello strumento urbanistico esecutivo e quelle in cui è ammesso l'intervento diretto con singola concessione. In questo secondo caso il piano dovrà chiaramente specificare:
a) 
la viabilità di transito e di penetrazione interna, nonché le aree destinate ad attrezzature di servizio, in adempimento agli standards stabiliti dalla presente legge;
b) 
le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimento e/o allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi;
c) 
le fasce di protezione antinquinamento;
d) 
le norme e le condizioni atte a garantire l'attuazione delle opere necessarie per attrezzare le aree industriali e artigianali, nonché le aree per attrezzature funzionali relative agli impianti commerciali.
 
Per le aree e per gli edifici con insediamenti produttivi, attivi od inattivi, per i quali si rendano opportuni interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, ivi compresi il trasferimento delle attività produttive in aree attrezzate o da attrezzare, di riordino o di nuovo impianto, a destinazione industriale od artigianale, nel territorio dello stesso Comune o di altri Comuni, oltreché il riutilizzo per altre destinazioni d'uso delle aree dismesse, il Piano Regolatore definisce quali interventi siano da assoggettare a convenzionamento.
[91]
 
Gli interventi rivolti all'utilizzo di aree ed immobili abbandonati e impianti inattivi possono essere disciplinati con prescrizioni di durata anche limitata, sia per quanto concerne le destinazioni d'uso sia per le trasformazioni edilizie temporaneamente necessarie.
[92]
 
In ogni caso il rilascio di concessioni relative alla realizzazione di nuovi impianti industriali, che prevedano più di 200 addetti o l'occupazione di aree per una superficie eccedente i 40.000 metri quadrati, è subordinato alla preventiva autorizzazione della Regione, in conformità alle direttive del piano di sviluppo regionale e del Piano Territoriale. Il rilascio di concessioni relative alla realizzazione di nuovi insediamenti commerciali con superficie superiore ai 400 mq. (nei Comuni fino a 10.000 abitanti) e con superficie superiore a 1.500 mq. (negli altri Comuni) è subordinata al preventivo rilascio della prescritta autorizzazione della Regione ai sensi della legge 11 giugno 1971, n 426 .
Art. 27. 
(Fasce e zone di rispetto)
 
A protezione dei nastri e degli incroci stradali, attrezzati e non, all'esterno dei centri edificati deve essere prevista una adeguata fascia di rispetto, comunque non inferiore a quella disposta dal D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, che garantisca la visibilità, gli ampliamenti delle corsie e l'inserimento di ulteriori eventuali allacciamenti.
 
Nelle aree di espansione degli abitati la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a mt. 10,00; in particolari situazioni orografiche e di impianto urbanistico questa può essere ridotta a mt. 6,00.
 
Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi precedenti, è fatto divieto di nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali e commerciali; sono unicamente ammesse destinazioni a: percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici. La normativa del Piano Regolatore Generale può prevedere che in dette fasce, a titolo precario, possa essere concessa la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante opportunamente intervallati.
 
Nelle fasce di rispetto delle ferrovie previste nei Piani Regolatori, fermi restando i divieti e le eccezioni previsti dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 , non sono ammesse nuove costruzioni destinate ad abitazione o ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico.
[93]
 
Nelle zone di rispetto dei cimiteri, definite dal Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, che devono avere profondità non inferiore a metri 150, non sono ammesse nuove costruzioni né l'ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, oltreché la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati, o di colture arboree industriali.
 
Ove la situazione orografica, o l'assetto degli abitati e gli edifici esistenti, non consentano - anche ai fini dell'ampliamento degli impianti cimiteriali esistenti - fasce di rispetto della profondità di metri 150, il Piano Regolatore Generale, sulla base di adeguata documentazione, può prevedere con specifiche prescrizioni la parziale riduzione di tali profondità.
[94]
 
Il Piano Regolatore Generale determina le fasce di rispetto attorno agli edifici industriali, ai depositi di materiali insalubri e pericolosi, alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli acquedotti, agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto e le caratteristiche delle colture arboree da piantare in dette fasce. Il Piano Regolatore determina altresì, in sede di norme di attuazione, le distanze delle stalle dalle abitazioni del proprietario ed altrui, e dalle altre zone abitabili.
[95]
 
Le fasce di rispetto dei sistemi di piste sciistiche, degli impianti di risalita e delle attrezzature complementari, individuate nel Piano Regolatore Generale, devono avere una profondità non inferiore a mt. 50 dal confine delle aree asservite.
 
Le aree comprese nelle fasce o aree di rispetto e di protezione di cui ai commi precedenti possono essere computate, ai fini della edificabilità nelle aree limitrofe, in quanto ammesso dal Piano Regolatore Generale e nei limiti da esso prescritti.
[96]
 
Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità, può essere consentita la ricostruzione di uguale volume su area agricola adiacente, quand'anche questa risulti inferiore alle norme di edificabilità su dette aree e purchè non in contrasto con la legge 19 giugno 1939, n. 1497 e non si tratti di aree di particolare pregio ambientale
[97]
 
I Piani Regolatori prevedono le zone di rispetto per gli impianti aeroportuali nell'osservanza delle norme vigenti: in esse sono ammessi esclusivamente edifici al servizio diretto o indiretto dell'attività aeroportuale, con assoluta esclusione della residenza.
 
Gli edifici rurali, ad uso residenziale e non, esistenti nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti, possono essere autorizzati, in sede di normativa di Piano Regolatore Generale, ad aumenti di volume non superiori al 20% del volume preesistente, per sistemazioni igieniche e tecniche; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria o ferroviaria da salvaguardare.
[98]
 
Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, nonché le attrezzature di rete per la erogazione di pubblici servizi.
Art. 28. 
(Accessi a strade statali e provinciali)
 
I Comuni non possono autorizzare, di norma, opere relative ad accessi veicolari diretti sulle strade statali e provinciali, per tratti lungo i quali queste attraversano parti di territorio esterne al perimetro degli abitati. Tali accessi possono avvenire solo a mezzo di derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali statali e provinciali, di strade pubbliche, organicamente inserite nella rete viabilistica dei Piani Comunali ed opportunamente distanziate, a seconda delle caratteristiche dimensionali e di visibilità dell'arteria.
Art. 29. 
(Sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali)
 
Lungo le sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, nonché dei canali, dei laghi artificiali e delle zone umide di maggiore importanza, individuati nei Piani Regolatori Generali, è vietata ogni nuova edificazione, oltreché le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di profondità, dal limite del demanio o, in caso di canali privati, dal limite della fascia direttamente asservita, di almeno:
a) 
metri 15 per fiumi, torrenti e canali nei territori compresi nelle Comunità Montane;
b) 
metri 100 per fiumi, torrenti e canali non arginati nei restanti territori;
c) 
metri 25 dal piede esterno degli argini maestri, per i fiumi, torrenti e canali arginati;
d) 
metri 200 per i laghi naturali e artificiali e per le zone umide.
 
Qualora in sede di formazione del progetto preliminare di Piano Regolatore sia accertata, in relazione alle particolari caratteristiche oro-idrografiche ed insediative, la opportunità di ridurre le fasce di rispetto entro un massimo del 50% rispetto alle misure di cui al precedente comma, la relativa deliberazione del Consiglio Comunale è sottoposta al parere del Comitato Comprensoriale, che si esprime motivatamente entro 30 giorni. Ulteriori riduzioni alle misure di cui alle lettere b) ed d) del precedente comma, possono essere ammesse con motivata giustificazione ed autorizzazione della Giunta Regionale.
[99]
 
Nelle fasce di rispetto di cui al primo comma sono consentite le utilizzazioni di cui al 3° comma dell'art 27, nonché attrezzature sportive collegate con i corsi e specchi d'acqua principali.
 
Le norme suddette non si applicano negli abitati esistenti, e comunque nell'ambito della loro perimetrazione, se difesi da adeguate opere di protezione.
 
Il Piano territoriale può stabilire dimensioni diverse da quelle di cui al primo comma, in relazione alle caratteristiche oroidrografiche ed insediative esistenti.
[100]
Art. 30.[101] 
(Zone a vincolo idrogeologico e zone boscate)
 
Il Piano Territoriale dispone i vincoli idrogeologici ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 , ed ai sensi dell' art 5 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 , specificando la relativa disciplina di intervento e di uso del suolo.
 
Nelle more di formazione del Piano Territoriale i vincoli idrogeologici sono disposti o modificati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previo parere del dei Servizi regionali competenti e del Comitato Urbanistico Regionale. Qualora le suddette modificazioni siano proposte in sede di formazione del Piano Regolatore, sulla base di adeguate indagini morfologiche ed idrogeologiche, la deliberazione di approvazione del Piano Regolatore sostituisce il decreto del Presidente della Giunta.
[102]
 
Nelle porzioni di territorio soggette a vincolo idrogeologico non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alterarne l'equilibrio idrogeologico: ogni intervento, ivi compresi quelli di cui all' articolo 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 , è condizionato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, al rilascio di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Regionale.
 
Il rilascio della concessione o della autorizzazione da parte del Sindaco è subordinata alla presentazione del provvedimento autorizzativo di cui al comma precedente.
[103]
 
In ogni caso nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione sono vietate:
a) 
nelle aree di boschi di alto fusto o di rimboschimento; nei boschi che assolvono a funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni;
b) 
in tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di valanghe o di alluvioni o che comunque presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti.
Art. 31. 
(Opere di interesse pubblico nelle zone soggette a vincolo)
 
Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e sulle sponde di cui al 1° comma dell'art. 29 possono essere realizzate, su autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, previa verifica di compatibilità con la tutela dei valori ambientali e con i caratteri geomorfologici delle aree, le sole opere previste da Piano Territoriale quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità e quelle attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua o ad impianti di depurazione ad elettrodotti, ad impianti di telecomunicazione e ad altre attrezzature per la erogazione di pubblici servizi, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti.
[104]
Titolo V. 
ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
Art. 32. 
(Strumenti urbanistici ed amministrativi per l'attuazione del Piano Regolatore Generale)
 
Gli interventi relativi alla trasformazione degli immobili, aree ed edifici previsti o ammessi dal Piano Regolatore Generale, nonché delle loro destinazioni d'uso, sono subordinati a concessione od autorizzazione da parte del Sindaco, secondo le norme della presente legge.
 
Il Piano Regolatore Generale può definire le porzioni di territorio in cui è ammesso l'intervento diretto e quello in cui la concessione è subordinata alla formazione e all'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi. Ove non definite dal Piano Regolatore Generale, le porzioni di territorio da assoggettare alla preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi sono delimitate in sede di formazione del programma di attuazione, ai sensi dell'articolo 34, 1° comma, punto 1, e, per i Comuni non obbligati alla formazione del predetto programma, con specifiche deliberazioni consiliari motivate. Le suddette delimitazioni non costituiscono variante al Piano Regolatore Generale.
[105]
 
Gli strumenti urbanistici esecutivi sono esclusivamente:
 
1) i piani particolareggiati, di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni e all' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ;
 
2) i piani per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni;
 
3) I piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
[106]
 
4) i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata;
 
5) i piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'articolo 47 della presente legge.
 
Ai fini del superamento delle barriere architettoniche ai sensi del D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978 , i Comuni promuovono l'introduzione di idonei elementi progettuali, in particolare per quanto attiene l'arredo urbano e l'accessibilità ai pubblici servizi.
[107]
 
L'operatività nel tempo e nello spazio dei Piani Regolatori Generali, nonché dei loro strumenti urbanistici esecutivi è definita dai programmi pluriennali di attuazione.
Art. 33. 
(Programma di attuazione comunale o intercomunale)
 
I Comuni, singoli o riuniti in Consorzio, obbligati ai sensi dell'articolo 36, sono tenuti ad approvare un programma pluriennale di attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale vigente, della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, in cui sono comprese, in un unico atto amministrativo, le aree e le zone - incluse o meno in strumenti urbanistici esecutivi - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni.
[108]
 
Il programma di attuazione è formato dal Comune, o dal Consorzio di Comuni o dalla Comunità Montana, in riferimento al fabbisogno di infrastrutture, di attrezzature sociali, di insediamenti produttivi, di residenze, tenendo conto della presumibile disponibilità di risorse pubbliche e private.
 
Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i Comuni, singoli o riuniti in Consorzio, sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e valutarne l'incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.
[109]
 
Nei Comuni obbligati, ai sensi del successivo articolo 36, la inclusione nel programma di attuazione degli interventi di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, per i quali si richiede un contributo regionale, è vincolante ai fini della concessione del contributo stesso; l'approvazione del programma è altresì vincolante per l'autorizzazione alle spese destinate dai Comuni alla esecuzione di interventi per il risanamento di immobili di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del precedente articolo 24, nonché all'acquisizione delle aree da espropriare, attingendo ai fondi di cui all' articolo 12 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.
[110]
 
Fanno eccezione agli obblighi di cui al comma precedente le spese relative alle modeste opere di completamento o di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e dei servizi esistenti ed alle spese relative all'esecuzione di opere od impianti tecnologici di interesse sovracomunale, nonché quelle relative agli interventi previsti dall' articolo 9, lettera b), della Legge 28 gennaio 1979, n. 10 .
[111]
 
(...)
[112]
 
Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione da parte del Sindaco, è subordinato all'approvazione del programma di attuazione, ad eccezione dei casi di cui all' articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e nel rispetto delle norme della presente legge, salvo ulteriori limitazioni prescritte dai Piani Regolatori Generali.
[113]
 
Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione non è subordinato all'inclusione dell'intervento nel programma pluriennale di attuazione nè all'approvazione dello stesso, semprechè non in contrasto con le prescrizioni del P.R.G..e previo versamento dei contributi di cui all' art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , se dovuti, nei casi previsti dall' art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e nei seguenti casi:
[114]
a) 
interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 13 - 3° comma, lettera c).
b) 
modifiche interne necessarie per l'efficienza degli impianti produttivi, industriali, artigianali ed agricoli;
c) 
ampliamenti, fino al 50% della superficie coperta e comunque non superiore a 1.000 metri quadrati di solaio utile lordo, di edifici destinati ad attività produttive, purchè non nocive e moleste;
d) 
variazioni delle destinazioni d'uso di edifici esistenti consentite dal P.R.G.
e) 
modesti ampliamenti delle abitazioni, necessari al miglioramento degli impianti igienicosanitari o al miglioramento funzionale delle stesse, non eccedenti il 20% della superficie utile esistente; 25 mq. sono consentiti anche se eccedono tale percentuale.
f) 
interventi urgenti da realizzare a tutela della pubblica incolumità
 
Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione non è inoltre subordinato all'inclusione dell'intervento nel programma pluriennale di attuazione nei casi e nei limiti temporali previsti dall'art. 91/quinquies della presente legge.
[115]
 
La Regione promuove la formazione di Programmi di Attuazione consortili.
Art. 34. 
(Contenuto del programma di Attuazione)
 
Il programma di Attuazione, sulla base della valutazione dei fabbisogni pregressi e previsti da soddisfare e delle risorse disponibili, accertati anche mediante consultazione con le parti interessate, indica:
 
1) le aree e le zone in cui si intende procedere all'Attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale, sia mediante strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata da formare, o già formati e vigenti, in tutto o in parte ancora da attuare, sia mediante il rilascio di singola concessione;
 
2) le infrastrutture di carattere urbano ed intercomunale e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare;
 
3) gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione nei tessuti urbani esistenti, con particolare riguardo ai centri storici, che non rispondano ai requisiti richiesti per la concessione gratuita ai sensi dell' articolo 9, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che siano compresi nel perimetro di un piano di recupero o, più in generale, di uno strumento urbanistico esecutivo;
[116]
 
4) la previsione degli investimenti, con il loro riparto fra pubblici e privati;
 
5) i termini entro cui i proprietari, o aventi titolo, singolarmente o riuniti in consorzio, devono presentare la domanda di concessione, fatto salvo il disposto di cui al successivo articolo 43.
 
In particolare, per quanto concerne il numero 1) del precedente comma, il programma di Attuazione evidenzia:
[117]
a) 
le aree comprese o da comprendere nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modifiche e integrazioni, ai fini del rispetto delle proporzioni, stabilite ai sensi dell' articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 con le precisazioni di cui all'art. 41 della presente legge , in rapporto all'attività edilizia privata;gli interventi di edilizia convenzionata ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 , ricadenti su aree individuate dal Piano Regolatore Generale per interventi di completamento di cui alla lettera f) del 3° comma dell'art. 13 della presente legge, possono essere computati ai fini delle proporzioni di cui al comma precedente in misura non superiore al 10% del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato, purché le relative convenzioni prescrivano una congrua quota, preliminarmente determinata dal Comune; di alloggi in locazione per un periodo non inferiore ai 20 anni. Nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti detta percentuale può essere aumentata fino al 20%
[118]
b) 
le aree destinate ad impianti produttivi, da espropriare e da urbanizzare ai sensi dell' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ;
c) 
le parti di territorio, oggetto di piani esecutivi di iniziativa pubblica o privata già formati e vigenti, ma non ancora del tutto attuati, di cui il programma di Attuazione prevede la realizzazione nel periodo di validità del programma stesso, e quelle da sottoporre a piani esecutivi, con indicata la porzione da attuare nel periodo di validità del programma;
d) 
le eventuali aree con insediamenti produttivi da sottoporre alla disciplina di cui all'art. 53 della presente legge indicando le aree, interne ed esterne al Comune, di possibile rilocalizzazione;
[119]
e) 
le aree destinate ad attrezzature commerciali da attuare nel periodo di validità del programma
[120]
f) 
la eventuale delimitazione dei comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia ai sensi del successivo articolo 46;
[121]
g) 
le aree, gli edifici e le opere per cui è ammesso lo intervento diretto con singola concessione;
h) 
le aree destinate alle attrezzature commerciali e gli interventi da attuare sulla rete commerciale esistente.
 
Nel caso di Programmi di Attuazione intercomunali, formati da più Comuni riuniti in consorzio, le aree, gli interventi e le infrastrutture, di cui ai commi precedenti, sono determinati considerando globalmente fabbisogni e risorse dei Comuni che fanno parte del Consorzio. In particolare, nella formazione del programma di Attuazione intercomunale, deve essere complessivamente osservata la proporzione tra aree destinate ad edilizia economica e popolare e aree riservate ad attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell' articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 con le precisazioni di cui all'art. 41 della presente legge. Non è obbligatorio il rispetto della proporzione suddetta per i singoli Comuni.
[122]
Art. 35. 
(Elaborati del programma di Attuazione)
 
Il programma di Attuazione è costituito dai seguenti elaborati:
 
1) relazione illustrativa dello stato di fatto e dei criteri assunti per la determinazione dei fabbisogni e per l'individuazione delle aree di intervento, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi precedenti e degli strumenti urbanistici di attuazione vigenti;
 
2) elaborati grafici, redatti sulle planimetrie di Piano Regolatore Generale o di strumenti urbanistici esecutivi vigenti, che consentano una chiara individuazione delle scelte effettuate con la delimitazione delle aree interessate dal programma , specificando quelle utilizzabili per interventi di iniziativa privata, i cui proprietari o aventi titolo sono tenuti a presentare domanda di concessione a norma e con gli effetti di cui all' articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ;
[123]
 
3) elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui si prevede la realizzazione;
 
4) progetti di massima delle opere di urbanizzazione primaria, ove queste non siano comprese in progetti già approvati;
 
5) quantificazione analitica degli oneri conseguenti all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare, con il riparto tra operatori pubblici e privati;
 
6) stima disaggregata e complessiva degli investimenti occorrenti alla realizzazione del programma;
[124]
 
7) indicazione qualitativa e quantitativa degli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione compresi nel programma di Attuazione e di quanto può essere realizzato al di fuori di esso.
 
il Programma pluriennale di attuazione viene redatto utilizzando i modelli operativi approvati dalla Giunta Regionale
[125]
Art. 36.[126] 
(Programma di attuazione. Obbligo di formazione. Elenco dei Comuni obbligati. Aggiornamento dell'elenco)
 
Sono obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione tutti i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. La Regione individua, con motivazione specifica, i Comuni con popolazione inferiore o uguale a questa dimensione ricadenti in ambiti che presentino almeno uno dei seguenti caratteri:
a) 
territorio caratterizzato da interesse paesaggistico o ambientale ovvero da esigenze o previsioni di tutela ambientale o idrogeologica, particolarmente in presenza di consistenti dinamiche o previsioni insediative;
b) 
territorio caratterizzato da elevata ricettività turistica alberghiera ed extra-alberghiera o compreso in sub-aree di rilevante interesse turistico per le quali i Piani Regolatori Generali Intercomunali, i piani territoriali comprensoriali o, in fase di prima definizione, i loro schemi prevedano uno sviluppo turistico;
c) 
territorio caratterizzato dalla presenza di struttura industriale consolidata o da significative previsioni di sviluppo degli insediamenti produttivi ovvero compreso in sub-aree per le quali i Piani Regolatori Generali Intercomunali, i piani territoriali comprensoriali o, in fase di prima definizione, i loro schemi prevedano uno sviluppo industriale.
 
La Regione, sulla base dei criteri di cui al comma precedente, indica i Comuni obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione con elenco approvato ed aggiornato dal Consiglio Regionale con deliberazione motivata per ogni singolo Comune.
 
I Comuni non obbligati possono comunque dotarsi di programma pluriennale di attuazione secondo le norme della presente legge,
Art. 37.[127] 
(Approvazione ed efficacia del programma di attuazione)
 
Il programma pluriennale di attuazione è approvato dal Consiglio Comunale, previa consultazione degli Enti Pubblici, delle aziende e dei privati interessati, alla scadenza del precedente programma; se redatto da più Comuni riuniti in consorzio o dalla Comunità Montana, è approvato dall'Assemblea del consorzio o della Comunità, oltrechè dai singoli Comuni per la parte relativa al territorio di propria competenza.
 
Il programma pluriennale di attuazione, redatto secondo i modelli operativi approvati dalla Giunta Regionale e completo degli atti, è trasmesso in copia alla Regione e al Comprensorio unitamente alla deliberazione comunale di approvazione, non appena questa sia divenuta esecutiva.
 
Il programma pluriennale di attuazione può, entro i suoi termini di validità, essere modificato e integrato nei contenuti, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio comunale e comunque non più di una volta all'anno. In occasione di tale modificazione il programma di attuazione dovrà essere aggiornato in relazione a tutte le eventuali modificazioni di previsione di opere e di interventi oggetto di finanziamenti regionali o statali o di altri Enti pubblici. Sono ammesse in qualunque momento le modificazioni che si rendono necessarie per l'attuazione degli interventi finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo strumento urbanistico generale o di varianti, nel qual caso le modificazioni riguardano esclusivamente le parti interessate dalle varianti stesse. Possono inoltre essere consentite eventuali modifiche determinate dalla realizzazione di impianti industriali ed artigianali, purchè originate da esigenze straordinarie e di particolare urgenza e adeguatamente motivate dai Consigli Comunali con riferimento alle situazioni economiche e sociali del territorio di influenza. Le modificazioni del programma vengono trasmesse con le stesse modalità di cui al comma precedente.
 
Ove il Comune non provveda alla approvazione del nuovo programma pluriennale di attuazione alla scadenza del precedente, il Presidente della Giunta Regionale invita il Sindaco a provvedervi entro 90 giorni; trascorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta Regionale nomina, con proprio decreto, immediatamente esecutivo, un commissario per la predisposizione del programma pluriennale di attuazione e la convocazione del Consiglio Comunale per la relativa approvazione.
 
Scaduto il programma pluriennale di attuazione e fino alla approvazione del successivo sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 13 della presente legge semprechè non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti.
 
Qualora siano inseriti nel programma pluriennale di attuazione interventi edilizi sottoposti a strumento urbanistico esecutivo le disposizioni di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 28-1-1977, n. 10 si applicano solo a seguito dell'approvazione dello strumento urbanistico esecutivo; per i piani esecutivi convenzionati di cui all'art. 43, il sesto comma dell'art. 13 della legge 28-1-1977, n. 10 si applica qualora i proprietari interessati non abbiano presentato al Sindaco gli elaborati e lo schema di convenzione di cui all'art. 39 entro i termini fissati dal Programma Pluriennale di Attuazione.
Art. 37 bis[128] 
(Deliberazione sul Programma operativo delle opere e degli interventi pubblici)
 
Al fine di consentire l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per la formazione di programmi pluriennali di spesa della Regione e dei bilanci consolidati dei Comprensori, nonchè per il coordinamento degli interventi di competenza regionale con quelli dello Stato e degli Enti locali, in armonia con l' art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , tutti i Comuni debbono approvare congiuntamente al bilancio e con atto separato, il Programma operativo delle opere e degli interventi pubblici, di iniziativa comunale o consortile o di società a partecipazione comunale, con previsione pluriennale di tre o cinque anni.
 
Il Programma operativo deve contenere: la localizzazione e i caratteri tecnici, di massima, delle opere e degli interventi; la localizzazione e la dimensione delle aree da acquisire; l'entità degli investimenti e l'indicazione dei relativi mezzi finanziari.
 
Il Programma operativo è redatto secondo i modelli approvati dalla Giunta Regionale.
 
Per i Comuni obbligati alla redazione del programma pluriennale di attuazione, il Programma operativo costituisce stralcio del programma pluriennale di attuazione, limitatamente alle opere e agli interventi pubblici di cui al primo comma.
 
L'inclusione nel Programma operativo delle opere e degli interventi per i quali si richiede un contributo regionale, è vincolante ai fini della concessione del contributo stesso e sostitutiva della domanda di contributo.
 
Il Programma operativo dovrà essere trasmesso al Comprensorio e alla Regione non appena la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva e comunque non oltre il 31 luglio.
 
Il Programma operativo può essere modificato, congiuntamente all'approvazione del bilancio, in funzione dello stato di attuazione dei programmi di realizzazione delle opere e degli interventi pubblici. La modificazione viene trasmessa con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Art. 38. 
(Contenuto del piano particolareggiato)
 
Il piano particolareggiato contiene:
 
1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato;
 
2) l'individuazione degli immobili già espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli interventi pubblici con particolare riguardo alle attrezzature, infrastrutture, opere ed impianti di interesse generale;
 
3) la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree e l'individuazione delle unità di intervento con l'indicazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 
4) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi con le relative precisazioni planovolumetriche;
 
5) l'individuazione degli immobili, o di parte dei medesimi, da espropriare, o da sottoporre a occupazione temporanea, al fine di realizzare interventi di risanamento o di consolidamento;
 
6) i termini di attuazione del piano ed i tempi di attuazione degli interventi previsti, con l'indicazione delle relative priorità.
Art. 39. 
(Elaborati del piano particolareggiato)
 
Il piano particolareggiato è costituito dai seguenti elaborati:
 
1) la relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le previsioni del Piano Regolatore Generale, con riferimento all'area interessata dal piano particolareggiato, corredata dai seguenti allegati:
 
- le analisi e le ricerche svolte;
 
- la specificazione delle aree da acquisire per destinazioni pubbliche e di uso pubblico;
 
- la relazione finanziaria, con la stima sommaria degli oneri derivanti dalla acquisizione ed urbanizzazione delle aree e la loro ripartizione tra il Comune ed i privati;
 
- i tempi previsti per l'attuazione, con indicazione delle relative priorità;
 
- la scheda quantitativa dei dati del piano, secondo il modello fornito dalla Regione.
[129]
 
2) la planimetria delle previsioni del Piano Regolatore Generale relative al territorio oggetto del piano particolareggiato, estese anche ai tratti adiacenti, in modo che risultino le connessioni con le altre parti del Piano stesso;
 
3) la planimetria del piano particolareggiato, disegnata sulla mappa catastale aggiornata e dotata delle principali quote planoaltimetriche, contenenti i seguenti elementi:
 
- le strade e gli altri spazi riservati alla viabilità e parcheggi, con precisazione delle caratteristiche tecniche delle sedi stradali, con le relative quote altimetriche, oltreché delle fasce di rispetto e dei distacchi degli edifici esistenti dalle sedi stradali;
 
- gli edifici e gli impianti pubblici esistenti ed in progetto;
 
- le aree destinate all'edificazione o alla riqualificazione dell'edilizia esistente con l'indicazione delle densità edilizie, degli eventuali allineamenti, delle altezze massime, dei distacchi fra gli edifici, della utilizzazione e della sistemazione delle aree libere e di quelle non edificabili;
 
- l'eventuale delimitazione di comparti edificatori;
 
4) il progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti;
 
5) l'eventuale progetto plano-volumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni in scala adeguata e con indicazione delle tipologie edilizie;
 
6) gli elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dal piano particolareggiato, con indicazione di quelle soggette ad esproprio;
 
7) le norme specifiche di attuazione del piano particolareggiato;
 
8) la planimetria del piano particolareggiato ridotta alla scala delle tavole di Piano Regolatore Generale, al fine di verificarne l'inserimento e di garantire l'aggiornamento dello stesso.
 
Gli elaborati di cui ai punti 3) e 4) del precedente comma debbono inoltre contenere specifiche prescrizioni in ordine ai requisiti dell'arredo urbano anche ai fini del superamento delle barriere architettoniche, in applicazione del penultimo comma dell'art. 32 della presente legge.
[130]
Art. 40.[131] 
(Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato)
 
Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, è depositato presso la Segreteria e pubblicato per estratto all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi 30 giorni, osservazioni nel pubblico interesse. Il piano particolareggiato è inoltrato contemporaneamente al Comprensorio affinchè esprima le proprie eventuali osservazioni entro 60 giorni dall'avvenuto deposito.
 
Il Consiglio Comunale, decorsi i termini di cui al comma precedente, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche. Qualora non vengano presentate osservazioni la deliberazione di approvazione del piano dovrà farne espressa menzione.
 
Il piano particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge. Il piano è depositato presso la Segreteria del Comune e una copia della deliberazione del Consiglio Comunale, completa degli elaborati costituenti il piano particolareggiato, è trasmessa per conoscenza alla Regione.
 
La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel piano particolareggiato.
 
Le varianti al piano particolareggiato sono approvate con il procedimento previsto per il piano particolareggiato.
 
Il piano particolareggiato, che richieda per la formazione una variante al Piano Regolatore, è adottato dal Consiglio Comunale contestualmente alla variante del Piano Regolatore, con la procedura del primo comma. Il piano particolareggiato e la variante al P.R.G. sono inoltrati contemporaneamente al Comitato Comprensoriale, affinchè esprima il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento. Il piano, eventualmente modificato dalla deliberazione con la quale si controdeduce alle osservazioni e al parere del Comprensorio, viene inviato dal Comune alla Regione unitamente alla deliberazione di variante del Piano Regolatore.
 
Il piano particolareggiato è approvato contestualmente alla variante con deliberazione della Giunta Regionale entro 90 giorni dalla data di ricevimento, sentito il parere del Comitato Urbanistico Regionale. Con la deliberazione di approvazione possono essere apportate modifiche d'ufficio con la stessa procedura prevista per il Piano Regolatore Generale all'art. 15, anche in relazione alle osservazioni presentate ed alle proposte del Comitato Comprensoriale.
 
Il piano particolareggiato che comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della presente legge, è trasmesso subito dopo l'adozione alla Commissione Regionale per la tutela dei beni culturali ed ambientali la quale entro 60 giorni dal ricevimento, sentito il Comitato Comprensoriale, esprime il proprio parere vincolante ai fini della tutela dei beni culturali e ambientali. Il Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione adegua il piano particolareggiato al parere della Commissione Regionale. Avverso tale parere, il Comune può ricorrere alla Giunta Regionale che si deve esprimere nel termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso.
Art. 41. 
(Il Piano per l'edilizia economica e popolare)
 
Tutti gli immobili, aree ed edifici, compresi nel territorio comunale possono essere soggetti al Piano per l'edilizia economica e popolare, ai fini della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto del dimensionamento fissato dall' articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
 
Nell'ambito dei Comuni che abbiano adottato il Piano Regolatore Intercomunale con popolazione complessiva superiore a 20.000 abitanti è obbligatoria la formazione del Piano di cui al presente articolo. Sono altresì tenuti a formare il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare i Comuni che nello strumento urbanistico adottato o vigente prevedano almeno una delle seguenti condizioni:
[132]
 
- la realizzazione di nuove stanze con interventi di cui alle lettere f) e g) del 3° comma dell'art. 13, in misura superiore al 20% delle stanze esistenti, sempre che il volume relativo sia superiore a 60.000 mc., con esclusione delle residenze temporanee, e comunque ove sia prevista la realizzazione di più di 90.000 mc. per residenza temporanea o permanente;
 
- aree di nuovo impianto destinate ad insediamenti artigianali, industriali e commerciali, complessivamente superiori a 5 ettari. Sono inoltre tenuti alla formazione del PEEP i Comuni per i quali il Piano Territoriale o lo Schema o i Progetti Territoriali Operativi lo prevedano
 
(...)
[133]
 
I Comuni non obbligati, che si avvalgono della facoltà di formare il Piano, possono individuare le aree, nella misura necessaria, anche prescindendo dai limiti di cui all' art. 2, 3° comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10
[134]
 
La Regione, su proposta dei Comitati Comprensoriali o su richiesta di uno o più Comuni interessati, promuove la costituzione di consorzi volontari tra Comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili. I Comuni facenti parte di Comunità Montane o di Consorzi per la formazione del P.R.G.I. e quelli che intendono approvare il Programma Intercomunale di Attuazione possono formare il Piano di Zona consortile. In tal caso il Piano di Zona è dimensionato applicando le percentuali minime e massime di cui all' art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , al fabbisogno complessivo di edilizia abitativa dei Comuni consorziati. Qualora nessuno dei Comuni consorziati sia obbligato a dotarsi di Piano e questi non superino complessivamente i 20.000 abitanti, per la definizione del dimensionamento globale degli interventi di edilizia economica e popolare, si applica il disposto specifico di cui al precedente 3° comma
[135]
 
Per il contenuto, gli elaborati ed il procedimento di formazione e di approvazione del Piano si applicano le norme di cui agli articoli 38 39 e 40 della presente legge. Le varianti a piani di edilizia economica e popolare vigenti, che incidano sul dimensionamento globale di essi, assumono la validità temporale di un nuovo Piano di zona.
[136]
 
Valgono le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 51 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e delle relative successive modificazioni ed integrazioni.
[137]
 
Nei Comuni caratterizzati da notevole decremento demografico il Piano di zona dovrà prioritariamente considerare il risanamento ed il riuso del patrimonio edilizio esistente.
[138]
Art. 41 bis.[139] 
(Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente)
 
Nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'art. 12, ovvero, per i Comuni dotati di strumenti urbanistici, nelle zone di recupero individuate con deliberazione del Consiglio Comunale, i Comuni possono formare piani di recupero ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.
[140]
 
Nella individuazione delle zone di recupero o successivamente con le stesse modalità di approvazione della deliberazione di cui al comma precedente, il Comune definisce gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione del piano di recupero.
 
Il piano di recupero disciplina gli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, necessari per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati, delle aree compresi nelle zone di recupero.
[141]
 
Il piano di recupero contiene:
[142]
 
1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato;
 
2) la precisazione delle destinazioni d'uso degli immobili, aree ed edifici, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione esistenti e da realizzare secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale;
 
3) l'analisi dello stato di consistenza e di degrado degli immobili e delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie con l'indicazione degli interventi di recupero proposti;
 
4) la definizione progettuale degli interventi suddetti con la valutazione sommaria dei relativi costi;
 
5) la individuazione degli immobili da espropriare per la realizzazione di attrezzature pubbliche o comunque di opere di competenza comunale;
 
6) i tempi previsti per l'attuazione del piano, con l'indicazione delle relative priorità.
 
Gli elaborati del piano di recupero sono quelli stabiliti dall'art. 39 per il piano particolareggiato. In particolare nell'ambito degli insediamenti urbani e dei nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1 e 2 del 1° comma dell'art. 24:
[143]
 
- le analisi debbono documentare i valori storico-ambientali, le condizioni igienico-sanitarie e la consistenza statica degli edifici e delle loro strutture;
 
- il progetto deve documentare gli interventi edilizi previsti con indicazione delle tipologie edilizie e delle destinazioni d'uso con piante, profili e sanzioni nella scala adeguata a definire le caratteristiche degli interventi e dimostrare la loro fattibilità.
 
Il piano di recupero è approvato e attuato con le procedure stabilite agli artt. 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione comunale di approvazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge; ove il piano di recupero comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della presente legge, ovvero immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 , o soggetti a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , si applica l'ultimo comma dell'art. 40 della presente legge. Qualora il Piano di Recupero preveda interventi da finanziare per mezzo delle leggi vigenti in materia di edilizia pubblica residenziale o di altre leggi regionali, le procedure sopra indicate sono completate con l'inoltro, da parte del Comune, degli elaborati tecnici ed amministrativi al Comitato Comprensoriale ed alla Regione
[144]
 
Ove il piano di recupero non sia approvato entro 3 anni dalla deliberazione del Consiglio Comunale di cui al 2° comma ovvero la deliberazione di approvazione del piano di recupero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, la individuazione stessa decade ad ogni effetto.
[145]
 
Per gli immobili, aree ed edifici ricadenti nell'ambito delle zone di recupero di cui all' art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e non assoggettati al piano di recupero o per quelli per i quali siano trascorsi i termini di cui al precedente comma, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione edilizia come stabilito al secondo comma del precedente articolo 13 alle lettere a), b), c), d), e), fatte salve norme più restrittive relative a singoli immobili e complessi, stabilite dal Piano Regolatore Generale. Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia ammessi, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purché siano disciplinati da convenzione o da atti d'obbligo unilaterali, trascritti a cura del Comune e a spese dell'interessato, mediante i quali il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e degli artt. 51 e 52 della presente legge.
[146]
 
Gli interventi di cui al precedente comma sono consentiti anche su immobili e complessi ricadenti in zone di recupero per i quali è prescritta dal Piano Regolatore Generale la formazione del piano particolareggiato, nel solo caso in cui le norme di attuazione subordinano ogni intervento edilizio alla formazione del piano particolareggiato stesso.
 
(...)
[147]
Art. 42.[148] 
(Piano delle aree per insediamenti produttivi)
 
Il piano da destinare ad insediamenti produttivi, formato ai sensi dell' art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ha per oggetto porzioni di territorio destinate ad insediamenti produttivi del Piano Regolatore con le finalità specificate all'art. 26, sub a) e b) del 1° comma.
 
Per il contenuto, gli elaborati ed il procedimento di formazione del piano si applicano gli artt. 38, 39 e 40 della presente legge.
 
I piani di insediamenti produttivi riferiti ad aree di riordino e di completamento infrastrutturale possono comprendere al loro interno anche aree non assoggettabili a regime d'uso pubblico, purchè assoggettate ad uno dei regimi di cui ai successivi periodi del presente comma. Il Comune, qualora non intenda procedere alla formazione del comparto a norma dell'art. 46 della presente legge, prima di procedere all'espropriazione può, con deliberazione del Consiglio, invitare i proprietari degli immobili a realizzare direttamente le opere previste dal piano. Con la predetta deliberazione sono stabiliti i termini entro cui debbono essere presentati i progetti nonchè quelli per l'inizio e l'ultimazione delle opere. Il rilascio delle concessioni è subordinato alla stipulazione di una convenzione il cui contenuto è determinato a norma dell'art. 45. La convenzione deve prevedere altresì la destinazione degli immobili da costruire o da recuperare.
 
Il Comune può, nell'ambito delle zone di recupero formare piani di recupero anche su immobili a destinazione produttiva secondo le procedure di cui all'art. 41 bis.
 
I proprietari di immobili destinati ad insediamenti produttivi compresi in zone di recupero possono presentare proposte con progetti di piani di recupero a norma dell'ultimo comma dell'art. 43. I piani di recupero, qualora il Comune accolga la proposta, sono formati ai sensi dell'art. 41 bis e l'approvazione è subordinata alla stipulazione della convenzione di cui al 3° comma.
 
Le convenzioni, le concessioni ed autorizzazioni previste dal presente articolo vanno trascritte nei registri della proprietà immobiliare. Alle predette concessioni ed autorizzazioni non si applicano le norme di cui al 5° comma del successivo art. 56 e dal primo al quinto comma e dell' ottavo comma dell'art. 8 della legge 25 marzo 1982, n. 94 .
Art. 43.[149] 
(Piano esecutivo convenzionato e piano di recupero di libera iniziativa)
 
Nelle porzioni di territorio, non ancora dotate in tutto o in parte di opere di urbanizzazione, in cui, ai sensi del 2° comma dell'articolo 32, il Piano Regolatore Generale ammetta la realizzazione delle previsioni di Piano per intervento di iniziativa privata, i proprietari, singoli o riuniti in consorzio, possono presentare al Sindaco progetti di piani esecutivi convenzionati, con l'impegno di attuarli, anche per parti, nel rispetto di quanto per essi fissato dai Programmi di Attuazione ai sensi della lettera c) dell'articolo 34 della presente legge.
 
Il progetto di Piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'articolo 39 ed è presentato al Sindaco unitamente allo schema della convenzione da stipulare con il Comune.
 
Entro 90 giorni dalla presentazione del progetto di Piano esecutivo e dello schema di convenzione, il Sindaco decide l'accoglimento o il motivato rigetto. Il progetto di Piano esecutivo accolto ed il relativo schema di convenzione sono dal Comune messi a disposizione degli organi di decentramento amministrativo ed inviati al Comitato Comprensoriale, affinché esprimano le proprie osservazioni e proposte entro 30 giorni dal ricevimento; sono depositati presso la Segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione.
 
Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del deposito del Piano possono essere presentate osservazioni e proposte scritte.
 
Il progetto di Piano esecutivo e il relativo schema di convenzione sono approvati dal Consiglio Comunale.
 
La deliberazione di approvazione diviene esecutiva ai sensi di legge. .
[150]
 
Le destinazioni d'uso fissate nel Piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque.
 
I proprietari di immobili compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte con progetti di piani di recupero. I piani di recupero, qualora il Comune accolga la proposta, sono formati ed approvati a norma del precedente articolo 41 bis.
[151]
Art. 44. 
(Piano esecutivo convenzionato obbligatorio)
 
Nelle porzioni di territorio per le quali il programma di Attuazione preveda la formazione di Piano esecutivo convenzionato, i proprietari di immobili, singoli o riuniti in consorzio, ove non abbiano già provveduto alla presentazione di un progetto di Piano esecutivo, ai sensi del precedente articolo 43, sono tenuti a presentare al Comune il progetto di Piano esecutivo convenzionato entro 60 giorni dall'approvazione del programma di Attuazione.
 
Il progetto comprende gli elaborati, di cui all'articolo 39, con l'indicazione delle opere comprese nel programma di Attuazione e lo schema di convenzione da stipulare con il Comune, con l'eventuale concorso dei privati imprenditori interessati alla realizzazione degli interventi previsti.
 
Il progetto di Piano esecutivo ed il relativo schema di convenzione sono dal Comune messi a disposizione degli organi di decentramento amministrativo ed inviati al Comitato Comprensoriale, affinché esprimano le proprie osservazioni e proposte entro 30 giorni dal ricevimento; sono depositati presso la segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione.
 
Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del deposito del Piano possono essere presentate osservazioni e proposte scritte.
 
Il progetto di Piano esecutivo e il relativo schema di convenzione sono approvati dal Consiglio Comunale.
 
La deliberazione di approvazione diviene esecutiva ai sensi dell' articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530 . Le destinazioni d'uso fissate nel Piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque.
 
Decorso inutilmente il termine, di cui al primo comma del presente articolo, il Comune invita i proprietari di immobili alla formazione del Piano entro il termine di 30 giorni.
 
Ove i proprietari degli immobili non aderiscano all'invito, il Sindaco provvede alla compilazione d'ufficio del Piano.
 
Il progetto di Piano esecutivo e lo schema di convenzione sono notificati, secondo le norme del codice di procedura civile , ai proprietari degli immobili con invito di dichiarare la propria accettazione entro 30 giorni dalla data della notifica. In difetto di accettazione o su richiesta dei proprietari il Sindaco ha facoltà di variare il progetto e lo schema di convenzione.
 
Esperite le procedure di cui ai precedenti commi 7°, 8° e 9°, il Piano esecutivo viene approvato nei modi e nelle forme stabilite al 3°, 4°, 5° e 6° comma.
 
Ad approvazione avvenuta, il Comune procede alla espropriazione degli immobili dei proprietari che non abbiano accettato il progetto di Piano esecutivo convenzionato.
 
In tal caso il Comune cede in proprietà o in diritto di superficie gli immobili di cui sopra a soggetti privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari previa approvazione degli interventi da realizzare e previa stipula della convenzione di cui all' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .
 
La convenzione dovrà prevedere il rimborso al Comune delle spese sostenute per la compilazione d'ufficio del Piano esecutivo.
Art. 45. 
(Contenuto delle convenzioni relative ai piani esecutivi)
 
La convenzione prevede essenzialmente:
 
1 ) La cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 
2) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del Comune, secondo quanto disposto dall' articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , ed i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito; qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie, le modalità di controllo sulla esecuzione delle opere, nonché i criteri per lo scomputo totale o parziale della quota dovuta a norma dell' articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e le modalità per il trasferimento delle opere al Comune;
 
3) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, in accordo con i Programmi di Attuazione;
[152]
 
4) le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per la inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel Piano di intervento.
[153]
 
Qualora il Piano esecutivo preveda interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici destinati ad usi abitativi, con particolare riguardo ai centri storici, la convenzione, ove fissato dal programma pluriennale di Attuazione, può stabilire i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione degli edifici oggetto di intervento. In tal caso si applica il disposto del primo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e, ove del caso, gli esoneri di cui all'articolo 9, lettera b), della predetta legge.
 
La Regione provvede alla formazione ed al periodico aggiornamento della convenzione-tipo alla quale devono uniformarsi le convenzioni comunali di cui ai precedenti commi.
Art. 46. 
(Comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Esproprio ed utilizzazione degli immobili espropriati)
 
In sede di attuazione del Piano Regolatore e dei relativi strumenti urbanistici esecutivi e del programma di Attuazione, il Comune può procedere con propria deliberazione alla delimitazione di comparti costituenti unità di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immobili da trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei piani vigenti e del programma di Attuazione, anche al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati. La delimitazione dei comparti può avvenire anche su aree non soggette a disciplina di piano particolareggiato vigente.
 
Entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione, di cui al comma precedente, il Sindaco notifica ai proprietari delle aree e degli edifici ricadenti nel comparto lo schema di convenzione per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di Attuazione con l'invito a stipulare, riuniti in consorzio, la convenzione entro i termini fissati nell'atto di notifica. La notifica è eseguita a norma degli artt. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
[154]
 
Trascorso il suddetto termine si costituisce un Consorzio obbligatorio quando vi sia la sottoscrizione dell'atto costitutivo e della convenzione relativa all'intero comparto da parte degli aventi titolo alla concessione, che rappresentino almeno i tre quarti del valore degli immobili del comparto in base all'imponibile catastale, l'intervenuta costituzione costituisce titolo per il Sindaco per procedere all'occupazione temporanea degli immobili degli aventi titolo dissenzienti e mandarli al Consorzio per l'esecuzione degli interventi previsti con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo oppure per procedere all'espropriazione degli stessi immobili da cedere al Consorzio obbligatorio ai prezzi corrispondenti all'indennità di esproprio.
[155]
 
Decorso inutilmente il termine suddetto senza che sia intervenuta la costituzione del Consorzio obbligatorio, il Comune procede a norma del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , alla espropriazione degli immobili degli aventi titolo che non abbiano stipulato la convenzione.
[156]
 
Le aree e gli edifici espropriati sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune e sono utilizzati, secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale e i contenuti del Programma di Attuazione, direttamente dal Comune per le opere di sua competenza o cedute in diritto di superficie o in concessione convenzionata sulla base del prezzo di esproprio
[157]
 
(...)
[158]
 
(...)
[159]
 
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei casi di espropriazione effettuata a norma dell' art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
[160]
Art. 47. 
(Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche)
 
La progettazione esecutiva di opere, attrezzature o infrastrutture pubbliche, previste dai Piani Regolatori Generali approvati, può avvenire a mezzo di piani tecnici esecutivi, quando, si tratti di un complesso di opere, di varia natura e funzione, integrate fra loro, la cui progettazione unitaria comporti vantaggi economici e funzionali.
 
In tal caso il Comune, o il consorzio di Comuni, d'intesa con gli Enti Pubblici cui compete istituzionalmente la progettazione e l'esecuzione delle singole opere, forma un Piano d'insieme, contenente i progetti di massima delle varie opere, e ne redige il programma esecutivo, anche al fine di una ordinata attuazione.
 
Il Piano tecnico, comprensivo delle opere e delle aree di pertinenza, è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale ed è vincolante nei confronti degli Enti di cui al precedente comma, fatte salve le competenze delle Amministrazioni statali. La sua approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.
[161]
 
Il Piano tecnico esecutivo ha effetto di variante delle localizzazioni e delle destinazioni previste in qualsiasi strumento urbanistico di livello comunale, purché tale variante operi su aree destinate a servizi pubblici o collettivi dal Piano Regolatore Generale e sia assicurato il mantenimento degli standards di cui agli articoli 21 e 22 della presente legge.
[162]
Titolo VI. 
CONTROLLO DELLE MODIFICAZIONI DELL'USO DEL SUOLO
Art. 48. 
(Disciplina delle attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia, mantenimento degli immobili, modifica delle destinazioni di uso e utilizzazione delle risorse naturali)
 
Il proprietario, il titolare di diritto reale, e colui che - per qualsiasi altro valido titolo - abbiano l'uso o il godimento di entità immobiliari, devono richiedere al Sindaco, documentando le loro rispettive qualità, la concessione o l'autorizzazione a norma dei successivi articoli, per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio comunale, per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, per utilizzazione delle risorse naturali e per la manutenzione degli immobili. Non sono necessarie nè la concessione nè l'autorizzazione:
[163]
a) 
per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 mc. che siano compatibili con le norme di attuazione del P.R.G. e/o degli strumenti esecutivi;
b) 
per l'esercizio delle attività estrattive, fatte salve le prescrizioni delle leggi di settore che le disciplinano;
c) 
per l'impianto, la scelta o le modificazioni delle colture agricole;
d) 
per gli interventi di manutenzione ordinaria
 
Ogni Comune deve tenere in pubblica visione i registri delle domande e delle concessioni ed autorizzazioni rilasciate.
 
La domanda di concessione o di autorizzazione deve essere corredata da un adeguato numero di copie della documentazione da tenere a disposizione del pubblico per la visione e per il rilascio di copie.
 
(...)
[164]
 
Le domande di concessione relative ad insediamenti industriali e di attività produttive comprese negli elenchi formati a norma dell'art. 216 T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 , nonché quelle previste dagli artt. 54 e 55 della presente legge, debbono essere preventivamente sottoposte dall'interessato all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, perché provveda alla verifica di compatibilità di cui alla lettera f) dell'art. 20 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 , entro un termine di sessanta giorni dalla presentazione. Il parere dell'Unità Sanitaria Locale sostituisce ad ogni effetto il nulla-osta di cui all'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. l parere dell'Unità Sanitaria Locale è altresì obbligatorio nei casi di trasformazione dell'attività industriale o produttiva esistente in una di quelle comprese negli elenchi formati a norma dell'art. 216 T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
[165]
 
(...)
[166]
 
(...)
[167]
 
La convenzione o l'atto di impegno unilaterale, di cui agli articoli 25 e 49 della presente legge, debbono essere trascritti nei registri immobiliari.
 
(...)
[168]
 
(...)
[169]
Art. 48 bis.[170] 
(Certificato urbanistico)
 
Il Sindaco, su richiesta dell'avente titolo alla concessione o all'autorizzazione, rilascia il certificato urbanistico relativo all'area o all'edificio interessato.
 
Il certificato contiene le prescrizioni urbanistiche, edilizie ed amministrative riguardanti l'edificabilità e l'uso dell'immobile interessato ed è redatto secondo i modelli approvati dalla Giunta Regionale.
 
Il certificato è rilasciato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non intervengono modificazioni delle prescrizioni in esso riportate.
 
Nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti il certificato urbanistico è utilizzabile per gli effetti di cui all'art. 8, commi 9°, 10°, e 11°, della legge 25 marzo 1982, n. 94 .
Art. 49. 
(Caratteristiche e validità della concessione)
 
Fatti salvi i casi previsti dall' articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , per la concessione gratuita e quelli di cui all'articolo 7 per l'edilizia convenzionata, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione.
 
Qualora la concessione non venga utilizzata in conseguenza di annullamento d'ufficio o giurisdizionale il Comune, che abbia percepito il contributo previsto dal 1° comma del presente articolo, è tenuto a farne restituzione all'avente diritto.
[171]
 
Il Comune deve effettuare il rimborso, senza interessi, entro 60 giorni da quando gliene viene fatta richiesta mediante lettera raccomandata o notificazione; trascorso inutilmente il termine predetto, decorrono a favore dell'avente diritto gli interessi di mora, al tasso legale
[172]
 
In ogni caso le condizioni apposte alle concessioni devono essere accettate dal proprietario del suolo o dell'edificio con atto di impegno unilaterale accettato dal Comune.
 
La concessione, in casi di particolare complessità degli interventi previsti, e che richiedano opere infrastrutturali eccedenti al semplice allacciamento ai pubblici servizi o il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, può essere subordinata alla stipula di una convenzione, o di un atto di impegno unilaterale da parte del richiedente, che disciplini modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi
[173]
 
La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa. La voltura della concessione deve essere richiesta al Sindaco. Si applicano alla voltura le prescrizioni del 2°, 3°, 5° comma dell'articolo 48.
[174]
 
Ai fini dell'applicazione dell' articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , la Giunta Regionale, entro 4 mesi dall'approvazione della presente legge, predispone una convenzione-tipo, alla quale dovranno uniformarsi le convenzioni comunali e gli atti di impegno unilaterale sostitutivo della convenzione che dovranno essere sottoscritti dal concessionario e dal proprietario qualora la concessione venga rilasciata a persona diversa dal proprietario, contenente essenzialmente:
[175]
a) 
gli elementi progettuali delle opere da eseguire;
b) 
l'indicazione delle destinazioni d'uso vincolanti delle opere da eseguire e le loro caratteristiche tipologiche e costruttive;
c) 
il termine di inizio e di ultimazione delle opere;
d) 
la descrizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per cui è previsto l'impegno alla diretta esecuzione da parte del proprietario, con le relative garanzie finanziarie per l'importo pari al costo dell'opera maggiorato dei prevedibili aumenti nel periodo di realizzazione;
e) 
la determinazione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, dedotta la eventuale aliquota corrispondente alle opere di cui alla lettera d);
f) 
i prezzi di vendita ed i canoni di locazione;
g) 
norme a tutela dei diritti e della salute dei lavoratori;
[176]
h) 
le sanzioni convenzionali a carico dei privati stipulanti per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, nonché le modalità per la esecuzione in danno del proprietario in caso di suo inadempimento.
[177]
 
Le concessioni relative a singoli edifici non possono avere durata complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione.
 
Un periodo più lungo per ultimazione dei lavori può essere consentito dal Sindaco esclusivamente in considerazione della mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.
 
Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione.
 
Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, che non si riducano all'impianto di cantiere, alla esecuzione di scavi e di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.
 
Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermata con la presentazione della domanda per l'autorizzazione di abitabilità o di usabilità.
 
E' ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano soppravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
 
La proroga può sempre essere prevista nel provvedimento di concessione del Sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari.
 
Il rilascio della concessione relativa alle aree e agli immobili che nelle prescrizioni di Piano Regolatore Generale sono definiti di interesse storico-artistico, è subordinato al parere vincolante della Commissione Regionale per i beni culturali ambientali sentito il Comitato Comprensoriale che si esprime entro 60 giorni ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
[178]
Art. 50. 
(Poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio di concessione)
 
La pronuncia del Sindaco sulla domanda di concessione deve essere notificata al richiedente non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti per iscritto dalla Amministrazione comunale a integrazione dei progetti.
 
Scaduti tali termini senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'interessato può presentare ricorso al Presidente della Giunta Regionale. Il ricorso va proposto entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al primo comma
[179]
 
Nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso, il Presidente della Giunta Regionale invita il Sindaco a pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni; in caso di persistente silenzio, il Presidente della Giunta Regionale provvede con proprio decreto, immediatamente esecutivo, alla nomina di un commissario che deve pronunciare la propria motivata decisione sulla domanda di concessione nel termine di 30 giorni dalla data della pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 
(...)
[180]
Art. 51. 
(Opere di urbanizzazione primaria e secondaria)
 
Ai fini della determinazione e della destinazione del contributo di cui all' articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e della applicazione dei provvedimenti espropriativi, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 , le opere di urbanizzazione sono le seguenti:
[181]
 
1) Opere di urbanizzazione primaria:
 
a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all'insediamento;
 
b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l'accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico;
 
c) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica;
 
d) rete ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi;
 
e) sistema di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono;
 
f) spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere;
 
g) reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b);
 
2) Opere di urbanizzazione secondaria:
[182]
 
h) asili nido e scuole materne;
 
i) scuole dell'obbligo e attrezzature relative;
 
l) scuole secondarie superiori e attrezzature relative;
 
m) edifici per il culto;
 
n) centri sociali, civili, attrezzature pubbliche, culturali, sanitarie, annonarie, sportive;
 
o) giardini, parchi pubblici e spazi attrezzati per la sosta e lo svago;
Con apposito atto il Consiglio Regionale definisce i criteri di utilizzazione delle somme relative a opere di urbanizzazione secondaria che facciano carico a soggetti diversi dal Comune. Fino all'entrata in vigore di tale atto, i Comuni, in via provvisoria, possono determinare l'uso delle somme medesime, con deliberazione del Consiglio Comunale assunta sulla base delle proposte formulate dai soggetti interessati.
 
3) Opere di urbanizzazione indotta:
 
p) parcheggi in superficie, in soprasuolo e sottosuolo, soprapassi e sottopassi pedonali e veicolari;
 
q) impianti di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale;
 
r) mense pluriaziendali a servizio di insediamenti industriali o artigianali;
 
s) impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale;
 
t) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi;
 
u) sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi;
 
v) manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento del terreno.
Art. 52. 
(Definizione degli oneri di urbanizzazione e delle aliquote dei costi di costruzione. Adempimenti comunali)
 
In attuazione dei disposti degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , modificata ed integrata con la legge 25 marzo 1982, n. 94 , la Regione, con deliberazioni di Consiglio, periodicamente aggiornate, stabilisce le tabelle parametriche con le relative norme di applicazione e le aliquote che i Comuni, nei successivi 90 giorni, sono tenuti a rispettare nelle proprie deliberazioni consiliari, per la determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione da applicare alle concessioni onerose rilasciate per trasformazioni urbanistiche ed edilizie .
[183]
 
Le deliberazioni regionali, di cui al comma precedente, sono fondate sui seguenti criteri generali di metodo:
a) 
per la valutazione dei costi-base delle opere di urbanizzazione è da assumere prioritariamente il metodo della stima analitica diretta, ricavata, per ogni singolo Comune, dalle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e dei Programmi di Attuazione, mediante computi metrici estimativi eseguiti sull'insieme dei progetti di massima delle opere effettivamente occorrenti per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti. Solo in carenza di elementi che consentano la stima analitica diretta possono essere effettuate stime indirette o sintetiche, secondo le indicazioni metodologiche fornite dalla Regione;
b) 
nei piani esecutivi convenzionati i contributi per le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, o le relative garanzie in caso di costruzione diretta, sono computati sulla base di stime effettuate sui progetti delle opere, se trattasi di un complesso residenziale o industriale autosufficiente per quanto riguarda infrastrutture e servizi. Nel caso di realizzazione diretta da parte del concessionario di complessi residenziali o industriali incompleti, per motivi dimensionali, per quanto riguarda le opere di urbanizzazione secondaria e indotta, la convenzione con il Comune comprende la stima dei contributi integrativi corrispondenti alle infrastrutture ed ai servizi non realizzati direttamente dal concessionario, la cui realizzazione occorre in altra parte del territorio per garantire agli utenti del complesso gli standards della presente legge;
c) 
i contributi per le opere di urbanizzazione da versare per la concessione relativa ad edifici singoli, non soggetti a Piano esecutivo convenzionato, sono valutati in ogni Comune in base ai parametri delle deliberazioni regionali relative alle classi di Comuni ed alle classi di destinazioni d'uso e ai tipi di intervento;
d) 
i parametri regionali relativi agli oneri di urbanizzazione stabiliscono, per le varie classi di Comuni, nonché per le destinazioni d'uso e per i tipi di intervento, i coefficienti di equivalenza, maggiorazione o diminuzione, rispetto al valore-base delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta stimato secondo i metodi analitici o sintetici di cui alla lettera a). Nel caso dei Comuni che applicano coefficienti riduttivi, sulla base delle tabelle parametriche regionali, la Regione può intervenire a compensare i mancati introiti in sede di erogazione dei contributi per il finanziamento delle opere infrastrutturali;
[184]
e) 
nell'applicazione dei coefficienti riduttivi dei costi-base, là dove applicabili, i Comuni dovranno, in ogni caso, verificare che il contributo complessivo, richiesto per le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, per singoli edifici da costruire in aree di espansione, non scenda al di sotto del valore effettivo pro quota del costo delle opere di urbanizzazione primaria pertinente a ciascuno di essi, al fine di garantire per queste opere l'equivalenza tra monetizzazione ed esecuzione diretta da parte del concessionario.
 
Con l'istituzione dei consorzi, di cui agli articoli 16 e 33, il corrispettivo delle opere di urbanizzazione secondaria di interesse sovracomunale è impiegato dai Comuni per la realizzazione delle relative opere previste dai Programmi di Attuazione consortili.
 
Qualora il Comune non provveda a fissare con propria deliberazione i contributi da corrispondere in base alle tabelle parametriche, contenute nella deliberazione del Consiglio regionale, di cui al primo comma, entro i termini in esso stabiliti, il Presidente della Giunta Regionale fissa al Comune un congruo termine, comunque non superiore a 60 giorni, per l'assunzione della propria deliberazione. Scaduto infruttuosamente tale termine, nomina, con proprio decreto, un commissario per la predisposizione della deliberazione e per la convocazione del Consiglio Comunale per l'adozione della stessa.
 
L'adozione non potrà avvenire oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del decreto di nomina del commissario.
 
I proventi delle concessioni possono essere destinati, oltrechè agli interventi di cui all' art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , ad opere dirette al superamento delle barriere architettoniche, ai sensi del D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978 .
[185]
 
I Comuni, con la deliberazione di cui al primo comma possono stabilire agevolazioni dirette alla conservazione e ripristino di elementi costruttivi e materiali d'opera ritenuti essenziali per la tutela ambientale e paesaggistica degli abitati e ritenuti particolarmente onerosi, nonchè agevolazioni per gli interventi edilizi diretti al superamento delle barriere architettoniche.
[186]
Art. 53.[187] 
(Convenzione-quadro regionale per la rilocalizzazione e la ristrutturazione di impianti produttivi di insediamenti commerciali e direzionali e per il riuso delle aree rese libere)
 
Le modalità operative per la ristrutturazione e per il trasferimento, anche in altri Comuni, di stabilimenti produttivi industriali o artigianali e di insediamenti commerciali e direzionali, obsoleti o inattivi, o la cui ubicazione sia in contrasto con le prescrizioni dei piani, e per il conseguente riuso ad altra destinazione dei relativi immobili dismessi, di cui al 3° comma dell'articolo 26, sono definite da uno schema di convenzione-quadro regionale di indirizzo per le singole convenzioni da stipulare tra i Comuni e le imprese interessate.
[188]
 
Lo schema di convenzione-quadro regionale, oltre ai contenuti di cui all'articolo 45, fissa:
a) 
le modalità per la definizione del valore delle singole proprietà immobiliari interessate.La definizione di tale valore deve essere indipendente dalle destinazioni che deriveranno dalle operazioni di riuso, e garantire condizioni di globale equilibrio economico delle operazioni stesse;
[189]
b) 
le modalità per l'attuazione dei trasferimenti e gli impegni e le garanzie assunti dalle imprese;
c) 
le modalità e i tempi per il passaggio al demanio comunale degli immobili dismessi, se destinati a servizi sociali pubblici;
d) 
i criteri e le modalità volte a garantire, in ognuna delle operazioni, se singolarmente progettate, o nel complesso di esse, se formano oggetto di una progettazione unitaria, l'equilibrato rapporto fra posti di lavoro e disponibilità di alloggi e di servizi sociali pubblici, con particolare riguardo ai trasporti pubblici.
 
Il primo schema di convenzione-quadro regionale è deliberato dal Consiglio regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e periodicamente aggiornato.
 
Le aree interessate dagli interventi per le finalità di cui al presente articolo devono essere inserite nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 34.
 
Ove le operazioni di rilocalizzazione di impianti industriali ed artigianali e di connesso riuso degli immobili dismessi siano conformi al Piano Regolatore Generale vigente, la progettazione urbanistica esecutiva delle aree interessate può avvenire a mezzo di piani esecutivi di cui all'articolo 43 della presente legge.
 
Se le operazioni comportano modifiche alle prescrizioni dei Piani Regolatori Generali o degli strumenti urbanistici di attuazione vigenti, la progettazione esecutiva avviene esclusivamente a mezzo di Piani particolareggiati, secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 40 della presente legge.
 
(...)
[190]
 
Le operazioni definite secondo i commi precedenti assumono efficacia dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione e, a quella stessa data, entrano a far parte integrante dei Programmi di Attuazione dei Comuni interessati, ove non in essi previste.
 
Con analoga convenzione-quadro, che definisce le specifiche agevolazioni, saranno regolati i trasferimenti in aree idonee di fabbricati, attrezzature ed impianti di aziende agricole ubicati in contrasto con le prescrizioni di Piani Regolatori Generali e le connesse riutilizzazioni delle aree rese libere.
 
Ai fini della tempestiva applicazione della convenzione-quadro di cui al presente articolo la Giunta Regionale ha la facoltà di provvedere, d'intesa con i Comuni interessati e nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti, alla formazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, ai sensi del precedente articolo 42 e all'eventuale variante del Piano Regolatore Generale. In tal caso per il procedimento di formazione e approvazione si applicano le norme di cui agli articoli 40 e 17, intendendosi sostituito il Consiglio Comunale con la Giunta Regionale, e per l'attuazione si applicano le norme del 3°, 4° e 5° comma dell'art. 42.
[191]
Art. 54. 
(Concessioni per costruzioni temporanee e campeggi)
 
Non è ammessa la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione e di campeggio o la predisposizione di aree per l'impiego continuativo di mezzi di qualsiasi genere, roulottes e case mobili, se non nelle aree destinate dai Piani Regolatori Generali a tale scopo, con le norme in esso espressamente previste, e previa concessione con la corresponsione di un contributo adeguato all'incidenza delle opere di urbanizzazione dirette e indotte, da computare in base ai disposti della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
Art. 55.[192] 
(Attività estrattive discariche, reinterri)
 
L'esercizio delle attività estrattive è consentito nel rispetto delle leggi statali e regionali che regolano il settore.
[193]
 
La concessione del Comune per la formazione di rilevati per accumulo di rifiuti solidi e l'apertura di nuove discariche, da ubicare in ogni caso il più lontano possibile dalle abitazioni e tenendo conto dei venti dominanti, è subordinata alla valutazione, a mezzo di adeguato studio idro-geologico, di assenza di pericolo per l'inquinamento delle acque superficiali e profonde e alla garanzia di adatto materiale di copertura.
 
I contributi per le concessioni relative agli interventi di cui al comma precedente vengono determinati a norma dell' articolo 10, 1° comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , tenendo conto dei costi delle opere di accesso e degli interventi atti a garantire, durante e dopo l'esercizio di queste attività, il ripristino o la ricomposizione del paesaggio naturale da esse alterato.
[194]
Art. 56.[195] 
(Interventi soggetti ad autorizzazione)
 
Sono soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi:
a) 
la manutenzione straordinaria degli edifici e delle singole unità immobiliari;
b) 
le opere di restauro e risanamento conservativo di edifici residenziali;
c) 
l'occupazione, solo temporanea, di suolo pubblico o privato, con depositi, serre, accumuli di rifiuti, relitti e rottami, attrezzature mobili, esposizioni a cielo libero di veicoli o merci in genere, coperture pressostatiche per attrezzature sportive, baracche e tettoie temporanee destinate ad usi diversi dall'abitazione;
d) 
la sosta prolungata di veicoli o rimorchi attrezzati per il pernottamento, e di attendamenti, fatta eccezione per quelli che avvengano in apposite aree attrezzate;
e) 
la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere, escluse quelle minerali e termali.
 
Sono altresì soggetti ad autorizzazione, purchè non relativi ad immobili sottoposti ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, i seguenti interventi:
f) 
gli impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;
g) 
le opere costituenti pertinenze: intendendosi per tali quelle costituenti a catasto servizio complementare e che siano funzionalmente connesse e di servizio esclusivo, nell'uso, all'edificio principale e alle unità immobiliari di cui è costituito, e che comunque non comportino aggravio sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate all'art. 51;
h) 
le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi, che non siano funzionali ad una successiva attività costruttiva.
 
L'istanza di autorizzazione è corredata da elaborati grafici che documentino lo stato di fatto e consentano una chiara lettura degli interventi previsti nonchè dai provvedimenti abilitativi richiesti da leggi e regolamenti; l'istanza di autorizzazione per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo è corredata inoltre dall'impegno alla conservazione della destinazione d'uso in atto e dall'eventuale dichiarazione che le opere stesse non richiedano il rilascio dell'immobile da parte del conduttore.
 
L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco agli aventi titolo, sentita la Commissione Edilizia e nel rispetto dei piani vigenti.
 
L'istanza di autorizzazione, conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nei casi di cui alle lettere a) e b) entro 90 giorni e nei casi di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed h) entro 60 giorni dalla presentazione, decorsi tali termini, il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio. Tale disposizione non si applica per gli interventi su immobili soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del 1° comma, che comportino il rilascio dell'immobile da parte del conduttore.
 
L'autorizzazione del Comune per l'apertura di pozzi destinati allo sfruttamento industriale di falde acquifere, può essere condizionata, a richiesta del Comune, alla presentazione di uno studio idrogeologico completo, che dimostri il razionale utilizzo della falda o delle falde che si intendono sfruttare, eseguito da un tecnico designato dal Comune e a spese del richiedente.
 
L'autorizzazione per l'apertura di pozzi ad uso domestico ed agricolo può essere condizionata ad uno studio idrogeologico generale del territorio comunale, eseguito da un tecnico incarico dal Comune a spese dello stesso.
 
Nell'autorizzazione possono essere impartite disposizioni circa la quantità massima d'acqua estraibile, i modi e i criteri di misurazione e di valutazione, con l'indicazione dei mezzi tecnici mediante i quali si intende procedere alla estrazione e alla eventuale installazione di apparecchiature e strumenti di prova. L'autorizzazione può essere revocata dall'amministrazione comunale, qualora si manifestino effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico.
 
Il taglio dei boschi, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi di particolare valore naturalistico sono regolati dalla legge regionale 4 settembre 1978, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 57. 
(Abitabilità ed usabilità delle costruzioni)
 
Nessuna nuova costruzione, ivi compresi gli ampliamenti, le sopraelevazioni le modificazioni e le ristrutturazioni di edifici preesistenti, può essere abitata o usata senza autorizzazione del Sindaco.
 
Il rilascio dell'autorizzazione, di cui al precedente comma, è subordinata alle seguenti condizioni:
a) 
che sia stata rilasciata dal Sindaco regolare concessione;
b) 
che la costruzione sia conforme al progetto approvato;
c) 
che siano state rispettate tutte le prescrizioni e condizioni apposte alla concessione, siano esse di carattere urbanistico, edilizio, igienico-sanitario o di altro genere;
d) 
che siano rispettate le destinazioni previste nel progetto approvato;
e) 
che siano rispettate le norme vigenti sulle opere in conglomerato cementizio semplice e armato;
f) 
che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità, sia nei confronti degli utilizzatori di essa, sia dell'ambiente, esterno ed interno;
g) 
che siano rispettate le norme antincendio, antisismiche e in genere di sicurezza delle costruzioni.
 
Gli accertamenti sono svolti dall'Ufficio Tecnico e dall'Ufficio Sanitario secondo le rispettive competenze.
Art. 58. 
(Misure di salvaguardia)
 
Dalla data di adozione del progetto di Piano Territoriale da parte della Giunta Regionale, i Sindaci dei Comuni interessati sospendono, fino all'approvazione del Piano, ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che siano in contrasto con le specifiche indicazioni contenute nel progetto di Piano Territoriale. Parimenti i Sindaci sospendono ogni determinazione sulle istanze in contrasto con le specifiche indicazioni contenute nei Progetti Territoriali Operativi adottati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 8 quinquies, 8° comma.
[196]
 
A decorrere dalla data della deliberazione di adozione, degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi per la pianificazione comunale previsti dalla legge, compresi i progetti preliminari, e fino alla emanazione del relativo atto di approvazione, il Sindaco, con motivata ordinanza notificata agli interessati, sospende ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione nei confronti di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con detti progetti e piani. Parimenti il Sindaco sospende ogni determinazione sulle istanze in contrasto con gli strumenti urbanistici intercomunali adottati dal Consorzio o dalla Comunità Montana ai sensi del 2° e 5° comma dell'art. 16.
[197]
 
(...)
[198]
 
Entro i dieci giorni successivi alla deliberazione di adozione di cui al 2° comma del presente articolo il Sindaco notifica agli aventi titolo la sospensione delle concessioni e autorizzazioni in contrasto, salvo che sia già stato comunicato nei modi e forme di legge, l'inizio dei lavori come definito all'10° comma del precedente art. 49.
[199]
 
Ove il Comune non provveda all'adozione del Piano Regolatore Generale nei tempi previsti dal 7° comma dell'articolo 15, la Giunta Regionale applica i poteri sostitutivi di cui l'ultimo comma dello stesso articolo. In tal caso la salvaguardia sul progetto preliminare si intende prorogata fino all'adozione del Piano Regolatore Generale deliberata dal commissario.
[200]
 
La Giunta Regionale, su richiesta del Comune o per iniziativa diretta, può, con provvedimento motivato da notificare all'interessato a norma del codice di procedura civile , ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione di proprietà private, autorizzati prima dell'adozione degli strumenti urbanistici, che siano in contrasto con le destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici adottati, ove ravvisi gravi impedimenti all'attuazione delle previsioni degli strumenti stessi
[201]
 
I provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, di cui all'articolo 9 della presente legge, e le sospensioni di cui al comma precedente non possono dispiegare la loro efficacia oltre i 36 mesi.
 
I provvedimenti sospensivi del 1°, 2° e 5° comma si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici. Le sospensioni non potranno comunque essere protratte, oltre i tre anni dalla data di adozione del progetto di Piano Territoriale o del Progetto Territoriale Operativo nonchè degli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e dei progetti preliminari.
[202]
Titolo VII. 
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 59. 
(Vigilanza sulle costruzioni e sulle opere di modificazione del suolo e del sottosuolo)
 
Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni, sulle opere di modificazione del suolo e del sottosuolo, sulle modifiche di destinazione degli immobili e sulle attività per le quali, a norma della presente legge, è necessaria la concessione o l'autorizzazione, per assicurarne la rispondenza alle leggi e ai regolamenti, alle previsioni e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ai contenuti e agli ambiti delle concessioni e delle autorizzazioni, alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle opere e delle costruzioni.
 
A tal fine il Sindaco si avvale dei funzionari ed agenti comunali ed organizza le forme di controllo ritenute più efficienti.
 
I funzionari, agenti o incaricati dei controlli, per esercitare le funzioni di vigilanza e verifica possono accedere ai cantieri, alle costruzioni ed ai fondi muniti di mandato del Sindaco.
Art. 60. 
(Controllo partecipativo)
 
Chiunque può prendere visione, presso gli uffici comunali, dei registri di cui all'articolo 48, nonché di tutti gli atti delle pratiche edilizie, comprese domande e progetti, ed ottenerne copia integrale, previo deposito delle relative spese.
 
Ogni cittadino singolarmente, o quale rappresentante di una associazione o di un'organizzazione sociale, può presentare ricorso al Presidente della Giunta Regionale, agli effetti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 , sul rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni alle modificazioni del suolo, del sottosuolo e delle destinazioni d'uso, che ritenga in contrasto con le disposizioni di legge o di regolamenti; può inoltre sollecitare gli interventi di vigilanza dei competenti uffici regionali e comunali.
[203]
Art. 61. 
(Sospensione di attività compiute con inosservanza di norme e prescrizioni)
 
Qualora sia constatata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di prescrizioni di strumenti urbanistici e dei loro Programmi di Attuazione, il Sindaco emette ordinanza con ingiunzione per l'immediata cessazione di ogni attività che risulti o possa risultare in violazione delle norme e delle prescrizioni suddette.
 
L'ordinanza viene notificata al proprietario e al titolare della concessione o dell'autorizzazione, qualora sia persona diversa dal proprietario, all'assuntore ed al direttore dei lavori, che risultano dalla domanda di concessione o di autorizzazione o dai documenti in possesso del Comune. La notifica è effettuata a norma dell' articolo 137 e seguenti del Codice di procedura civile , affissa all'albo pretorio, nonché in corrispondenza dei luoghi di svolgimento dell'attività vietata; è annotata nel registro delle concessioni e delle autorizzazioni di cui all'articolo 48 e comunicata, ai sensi dell' articolo 15, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , agli uffici competenti per la cessazione delle forniture o dei servizi pubblici, che siano stati ottenuti o che siano erogati in funzione della regolarità della posizione del titolare della concessione o dell' autorizzazione.
[204]
 
Allo scopo di attivare i provvedimenti di competenza, la ordinanza viene anche comunicata all'Intendenza di Finanza, agli enti, agli uffici ed alle aziende di credito competenti per la erogazione di contributi o di altre provvidenze e, nelle zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , anche alla Giunta Regionale.
[205]
Art. 62. 
(Attuazione del divieto di opere)
 
Effettuata la notificazione dell'ordinanza per la cessazione delle attività di cui all'articolo precedente, il Sindaco, qualora si verifichi inosservanza dell'ordine di cessazione delle opere, può disporre la apposizione di sigilli agli accessi ai luoghi di svolgimento delle attività abusive, al macchinario impiegato o alle cose e ai luoghi indispensabili per lo svolgimento dei lavori. Di tale operazione viene redatto apposito verbale da notificare ai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 61, non presenti alle operazioni.
 
I sigilli sono sottoposti a periodiche verifiche, anche a cura del custode, da nominare fra persone estranee alle attività abusive. Le spese per le misure cautelari e per la custodia sono addebitate in solido ai soggetti responsabili, cui sia stata notificata l'ordinanza. La somma viene riscossa a norma del R.D. 1° aprile 1910, n. 639 .
 
L'ordinanza ha efficacia sino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 63 e seguenti.
 
Ai fini della tutela dei terzi, il Sindaco dispone la trascrizione dell'ordinanza nei registri immobiliari. Ove il provvedimento venga revocato o perda comunque la sua efficacia il Sindaco adotta le misure necessarie per ottenere la cancellazione.
Art. 63. 
(Sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione)
 
Il mancato versamento del contributo per la concessione nei termini di cui al precedente articolo 52 comporta:
a) 
la corresponsione degli interessi legali di mora, se il versamento avviene nei successivi 30 giorni;
b) 
la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali, qualora il versamento avvenga negli ulteriori 30 giorni;
c) 
l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).
Art. 64. 
(Sanzioni amministrative per opere eseguite in totale difformità o assenza della concessione)
 
Le opere eseguite in totale difformità, o in assenza di concessione, debbono essere demolite a cura e a spese del proprietario entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza motivata. Il tempo non può essere superiore a 60 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza. Ove, per obiettive ragioni tecniche, occorra un maggior tempo, il Sindaco può emettere un provvedimento motivato di proroga.
 
L'ordinanza è notificata al proprietario, nonché ai soggetti di cui al 2° comma dell'articolo 61, con le formalità in esso previste.
 
Decorso tale termine le predette opere sono acquisite gratuitamente, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del Comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. L'esecuzione si effettua a norma dell'art. 15, 4°, 5°, 6° comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
 
Per area, su cui insiste l'opera abusiva, si intende l'area da essa coperta e le sue immediate pertinenze, valutate anche ai fini dell'accesso e tenuto conto del rapporto di copertura previsto dal Piano Regolatore Generale.
 
Il provvedimento di acquisizione non è ammesso qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali, oppure non sia suscettibile di utilizzazione a fini pubblici.
 
In questo caso, ove i soggetti, ai quali è stato notificata l'ordinanza di demolizione, non abbiano provveduto nei termini fissati, il Sindaco provvede alla demolizione o alla rimessione in pristino, fissando con ordinanza la data di inizio della esecuzione, comunque entro e non oltre il novantesimo giorno da quello della scadenza del termine di cui al 1° comma, ed attua la demolizione avvalendosi degli uffici comunali o mediante affidamento ad imprese private o ad aziende pubbliche.
 
Le spese sono a carico solidale dei soggetti responsabili, cui sia stata notificata l'ordinanza ed alla loro riscossione si provvede a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 .
 
Il provvedimento del Sindaco, di cui al 1° comma del presente articolo, viene emesso senza necessità di alcun parere di altri organi.
 
Si effettuano, in quanto applicabili, le comunicazioni di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 61.
Art. 65. 
(Sanzioni amministrative per opere in parziale difformità dalla concessione)
 
Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a 40 giorni dalla notifica dell'ordinanza e per la loro conclusione non può essere superiore a 6 mesi L'ordinanza è notificata al concessionario e ai soggetti, di cui al 2° comma dell'articolo 61, con le formalità in esso previste.
 
Nel caso in cui le opere predette non possano essere rimosse senza pregiudizio delle parti della costruzione conformi al progetto, il Sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore delle parti dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.
 
Sono considerati casi di difformità totale quelli in cui le costruzioni superino di oltre un quinto il volume o di un terzo l'altezza prevista nella concessione.
 
Il Sindaco può altresì procedere alla sanzione prevista dal l'articolo precedente nel caso in cui l'immobile abbia avuto un mutamento sostanziale della destinazione d'uso rispetto a quella prevista nella concessione e il concessionario o il proprietario non abbiano ripristinato la destinazione entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza, emessa a norma del primo e secondo comma del presente articolo.
 
Non si procede alla demolizione, ovvero all'applicazione della sanzione di cui ai commi precedenti, nel caso di realizzazioni con lievi difformità, purché le opere non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino l'altezza, la superficie utile e la destinazione d'uso delle costruzioni, per le quali è stata rilasciata la concessione, e purché prima della domanda del certificato di abitabilità sia stata rilasciata la concessione in sanatoria.
 
Si effettuano, in quanto utilmente applicabili, le comunicazioni di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 61.
Art. 66. 
(Sanzioni amministrative conseguenti all'annullamento della concessione)
 
In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione di vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o delle parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico Erariale.
 
La valutazione dell'Ufficio Tecnico Erariale è notificata dal Sindaco a norma dell' articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
Art. 67. 
(Poteri sostitutivi e relativi oneri)
 
Qualora il Sindaco non provveda agli adempimenti previsti dagli articoli 61 e seguenti, il Presidente della Giunta Regionale d'ufficio, o su proposta del Comitato Comprensoriale competente per territorio, gli notifica l'invito ad emettere, entro 60 giorni dal ricevimento, i provvedimenti di competenza. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta Regionale provvede direttamente.
 
Gli oneri relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni, disciplinati dalla presente legge, sono iscritti d'ufficio nel bilancio comunale, secondo le norme della legislazione statale e regionale.
Art. 68. 
(Annullamento di concessione e di autorizzazione)
 
Entro 10 anni dalla loro adozione, le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi alle norme ed alle prescrizioni delle leggi urbanistiche, dei regolamenti o degli strumenti urbanistici, o che costituiscono violazione delle norme e prescrizioni predette, possono essere annullati con deliberazione della Giunta Regionale.
[206]
 
Il provvedimento di annullamento è emesso entro 18 mesi dalla notifica dell'accertamento delle violazioni di cui al primo comma. La notifica dell'accertamento deve essere effettuata a norma dell' articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile al titolare della concessione o della autorizzazione, al proprietario della costruzione, al progettista e al Comune interessato, con invito a presentare controdeduzioni nel termine di 60 giorni.
 
La Giunta Regionale può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare al direttore dei lavori e alle persone di cui al precedente comma e con le formalità ivi indicate. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia, se entro 6 mesi dalla sua notificazione non sia stato disposto l'annullamento della concessione o della autorizzazione.
 
Entro 30 giorni dalla notificazione dell'annullamento il Comune deve provvedere a norma degli articoli 61 e seguenti; ove non provveda si applica l'articolo 67.
Art. 69. 
(Altre sanzioni amministrative)
 
Salvo quanto stabilito dalle leggi statali e dalle leggi regionali di settore e senza pregiudizio delle sanzioni penali e della sanzione prevista dall' articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , le violazioni delle prescrizioni e dei divieti della presente legge comportano le seguenti sanzioni amministrative:
a) 
per le opere soggette ad autorizzazione, qualora esse siano eseguite senza autorizzazione o in difformità, il pagamento da lire duecentomila a lire trenta milioni;
b) 
per il mutamento della destinazione d'uso, di edifici esistenti o di aree, prevista negli strumenti urbanistici, per il quale non sia stata conseguita la concessione a norma dell'articolo 48, il pagamento da lire cinquecentomila a lire un miliardo, non irrogabile qualora sia stata disposta l'acquisizione a norma del precedente articolo 64;
c) 
per l'apertura di strade senza concessione, il pagamento da lire un milione a lire cinquanta milioni;
d) 
per il taglio non autorizzato di boschi o per l'indebolimento o abbattimento di alberi di pregio ambientale o paesaggistico, il pagamento da lire centomila a lire cinquanta milioni;
e) 
per l'apertura di pozzi, senza autorizzazione, per le discariche abusive e/o inquinanti e per i prelievi da falde acquifere dannosi al razionale utilizzo delle falde, il pagamento da lire centomila a lire cento milioni. Nei casi di particolare gravità, sia per dimensione che per l'entità del danno, previo parere del Comitato Comprensoriale, la sanzione può essere elevata fino a lire 2 miliardi;
f) 
per la mancata richiesta di autorizzazione alla abitabilità o usabilità delle costruzioni, di cui al precedente articolo 57, o per l'uso delle costruzioni anteriormente al rilascio della relativa autorizzazione, il pagamento da lire il pagamento da lire diecimila a lire centomila;
[207]
g) 
per chi si sottrae agli obblighi di consentire l'accesso, di cui all'articolo 59, il pagamento da lire centomila a lire cinque milioni;
h) 
a chi rimuove i sigilli, apposti a norma dell'articolo 62 a seguito di violazione dell'ingiunzione di cessazione dei lavori, il pagamento da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.
 
Le sanzioni di cui al comma precedente, tra il minimo ed il massimo, sono commisurate:
[208]
 
- per la lettera a) ad una somma pari al 50% delle opere eseguite;
 
- per la lettera b) ad una somma pari al 50% del maggior valore conseguente la modifica della destinazione d'uso;
 
- per la lettera c) ad una somma pari all'80% del valore delle strade realizzate;
 
- per la lettera d) ad una somma pari all'80% del valore delle unità abbattute;
 
- per la lettera e) ad una somma pari al valore delle opere attuali o al valore del danno causato;
 
- per la lettera g) ad una somma pari al 10% del valore dell'edificio su cui è impedita la vigilanza;
 
- per la lettera h) ad una somma pari al 50% del valore dell'opera a cui sono stati apposti i sigilli.
 
La stima del valore corrente dei beni suddetti, necessaria per la determinazione della sanzione da parte del Presidente della Giunta Regionale, viene effettuata dall'Amministrazione Comunale interessata.
[209]
 
E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessioni e per quelle per cui sia stata notificata l'ordinanza di cui all'art. 61 della presente legge, ovvero di quelle di cui agli artt. 64, 65, 67.
[210]
Art. 70. 
(Procedimento per le sanzioni amministrative)
 
Qualora non sia differentemente disposto dalla presente legge, le infrazioni punite con sanzioni amministrative sono contestate a mezzo di verbale, compilato da funzionari e agenti comunali di cui al 2° comma dell'articolo 59, e notificato a norma del codice di procedura civile al trasgressore unitamente alla contestazione dell'infrazione, con l'invito a presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica.
 
La sanzione viene irrogata dal Presidente della Giunta Regionale con decreto contenente l'ingiunzione al pagamento entro 30 giorni dalla data della notifica.
 
La riscossione della somma prevista nell'ingiunzione di pagamento avviene a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 .
 
Le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa sono destinate al fondo di cui all' articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
Titolo VIII. 
DELEGA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Art. 71.[211] 
(Delega delle funzioni espropriative)
 
L'esercizio delle funzioni espropriative per quanto attiene alle opere di pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , art. 106, è delegato, per le opere di loro acquisizione e competenza ai Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, alle Province, alle Comunità Montane, ai Consorzi dei Comuni istituiti ai sensi dei precedenti artt. 8, 16 e 34.
 
I provvedimenti espropriativi previsti dal presente articolo sono comunicati alla Regione e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 72. 
(Funzioni espropriative non delegate)
 
Restano riservate alla Regione ed esercitate dal Presidente della Giunta Regionale le funzioni espropriative non delegate ai sensi del precedente articolo 71, nonché quelle attinenti alle opere regionali e quelle dello Stato, ove esse siano delegate alle Regioni, compresi in questo caso i provvedimenti di accesso e di occupazione temporanea ed urgente.
 
Dette funzioni amministrative possono essere delegate dal Presidente ad un componente della Giunta Regionale.
Art. 73. 
(Poteri sostitutivi)
 
In caso di inerzia degli organi delegati, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, invita gli stessi a provvedere entro 30 giorni, decorsi i quali la Giunta adotta in via sostitutiva i singoli atti.
Titolo IX. 
ORGANI TECNICI E CONSULTIVI
Art. 74.[212] 
(Individuazione e organizzazione delle funzioni. )
 
Ai fini dell'applicazione della presente legge l'organizzazione degli uffici e dei servizi è individuata sulla base delle seguenti funzioni:
a) 
verifica formale e istruttoria degli strumenti urbanistici generali sottoposti all'approvazione della Regione e parere sugli strumenti urbanistici attuativi sottoposti ad approvazione decentrata qualora richiesto dai Comuni;
b) 
verifica sostanziale degli strumenti urbanistici generali, dei Piani territoriali, dei Progetti territoriali operativi e dei Piani di settore;
c) 
raccolta sistematica delle informazioni e dei documenti sull'uso del suolo per la formazione della banca dei dati urbani e territoriali;
d) 
formazione delle cartografie di base e tematiche e loro aggiornamento in relazione alle trasformazioni d'uso del territorio e all'attuazione dei piani;
e) 
predisposizione degli strumenti urbanistici nell'esercizio del potere sostitutivo;
f) 
predisposizione degli atti tecnici e dei provvedimenti di competenza regionale per la definizione e l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, dell'aliquota del costo di costruzione, dell'elenco dei Comuni obbligati alla formazione del Programma pluriennale di attuazione, raccolta e memorizzazione dei dati tecnici e finanziari per la gestione;
g) 
memorizzazione delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione realizzate e di quelle ammesse a contributo;
h) 
vigilanza e predisposizione delle misure di salvaguardia e di controllo di competenza regionale;
i) 
consulenza tecnica e legale agli Enti locali per la pianificazione e la gestione urbanistica e per la promozione del processo di pianificazione a livello locale;
l) 
segreteria del Comitato Regionale Urbanistico, predisposizione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, esecuzione dei provvedimenti in materia urbanistica.
 
La struttura del Servizio Urbanistico Regionale è definita con legge regionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
 
La stessa legge definisce la struttura degli uffici regionali e comprensoriali per la redazione dei Piani Territoriali, in relazione anche alla legge regionale 19 agosto 1977, n. 43.
Art. 75.[213] 
(Uffici comunali e intercomunali di programmazione, di pianificazione e di gestione urbanistica)
 
In attuazione di quanto previsto dall' art. 43 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e della vigente legislazione regionale, i Comuni singoli o associati possono istituire uffici di programmazione, di pianificazione e di gestione del territorio.
 
La Regione può concedere, con propri provvedimenti legislativi, contributi per l'impianto e il funzionamento degli uffici di cui al precedente comma.
Art. 76.[214] 
(Comitato Urbanistico Regionale (C.U.R.))
 
È istituito il Comitato Urbanistico Regionale.
 
Il Comitato scade con lo scioglimento del Consiglio Regionale ed esercita, anche dopo la scadenza, le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge fino al suo rinnovo.
 
Il Comitato Urbanistico Regionale è composto da:
a) 
l'Assessore Regionale all'Urbanistica, che lo presiede;
b) 
gli Assessori preposti alla Pianificazione Territoriale, lavori pubblici e trasporti, eventualmente rappresentati, con specifica designazione, da un funzionario del proprio Assessorato; uno dei predetti Assessori è nominato vice presidente con decreto del Presidente della Giunta Regionale;
c) 
undici esperti con specifica e provata competenza nelle discipline che interessano la pianificazione territoriale ed urbanistica designati dal Consiglio Regionale, con voto limitato a sei nominativi;
d) 
undici funzionari regionali, designati dalla Giunta Regionale, tenendo conto dei criteri di cui alla precedente lettera c) e scelti, di norma, all'interno del Servizio Urbanistico Regionale;
e) 
tre esperti designati dalla Sezione Regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'ltalia (ANCI);
f) 
un esperto in rappresentanza delle Amministrazioni Provinciali, designato dalla Sezione Regionale dell'Unione Nazionale Province Italiane (URPP);
g) 
un esperto designato dalla Delegazione Regionale della Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (UNCEM).
 
Gli esperti di cui alle lettere e), f) e g) devono essere in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera c).
 
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di un terzo dei membri di cui al 3° comma del presente articolo ed i pareri espressi sono approvati quando vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, a norma dell' art. 9, 2° comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
 
Fanno altresì parte del Comitato senza diritto di voto:
a) 
il Soprintendente ai Beni Monumentali ed ambientali per il Piemonte;
b) 
il Soprintendente al Patrimonio Archeologico per il Piemonte;
c) 
il Provveditore alle Opere Pubbliche;
d) 
il Capo Compartimento ANAS;
e) 
il Capo Compartimento delle Ferrovie dello Stato;
f) 
tre esperti, indicati dalle Associazioni più rappresentative in materia urbanistica ed ambientale, designati dal Consiglio Regionale su terne proposte dalle singole associazioni;
g) 
un rappresentante dell'Unione dell'Edilizia del Piemonte;
h) 
un rappresentante della Federazione delle Associazioni Industriali del Piemonte.
 
La partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni statali è subordinata al consenso ed alla designazione delle stesse.
 
I componenti, di cui alle lettere c), e), f), g), del 3° comma, sono scelti fra esperti qualificati che si impegnino, per la durata del mandato, a non assumere, nell'ambito del territorio regionale, incarichi di progettazione di strumenti urbanistici.
 
Il Presidente del Comitato designa uno o più relatori sui singoli affari, tra gli esperti ed i funzionari del 3. comma, secondo le modalità previste nel regolamento per il funzionamento del Comitato.
 
Alle sedute sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati da esperti di fiducia, i rappresentanti degli Enti locali del Comprensorio e delle Amministrazioni pubbliche, direttamente interessati agli affari posti all'ordine del giorno.
 
Il Presidente del Comitato può invitare, di volta in volta, alle adunanze, studiosi e tecnici particolarmente esperti in speciali problemi, nonchè funzionari statali e regionali dei settori interessati.
 
Possono partecipare alle sedute i Consiglieri regionali.
 
I pareri del Comitato sono formulati in assenza dei soggetti indicati nei commi 10, 11 e 12 del presente articolo.
 
I membri del Comitato Urbanistico Regionale di cui alle lettere e), f) e g) di cui al 3° comma del presente articolo, possono essere revocati con decreto del Presidente della Giunta Regionale per gravi e ripetute inadempienze, su proposta motivata degli Organi o degli Enti che li hanno designati.
 
L'iniziativa per la proposta di revoca spetta altresì nei confronti di tutti i membri di cui alle lettere sopra citate alla Giunta Regionale e, anche per i membri di cui alla lettera c), al Consiglio Regionale. In questi casi, occorre il parere favorevole dell'Organo o dell'Ente che li ha designati. Resta salva la competenza della Giunta Regionale in merito alla nomina o alla revoca dei membri di cui alla lettera d).
 
Alle spese di funzionamento del Comitato Urbanistico Regionale si provvede a norma della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 .
[215]
Art. 77.[216] 
(Compiti del Comitato Urbanistico Regionale)
 
Il Comitato Urbanistico Regionale esprime parere obbligatorio non vincolante sui Piani territoriali sui Progetti territoriali operativi, sugli strumenti urbanistici generali e sulle relative varianti, la cui approvazione spetta ai sensi della presente legge, al Consiglio o alla Giunta Regionale.
 
Il Comitato può essere convocato dal Presidente in formazione ristretta, con la presenza, ai sensi dell' art. 9, 2° comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1 , di almeno un terzo dei membri delle classi c) e d) di cui al 3° comma dell'articolo precedente, per esprimere parere su:
a) 
le perimetrazioni dei centri abitati e dei centri storici;
b) 
i piani di zona di edilizia economica e popolare che comportino variante al Piano Regolatore Generale;
c) 
i piani particolareggiati ed i piani per gli insediamenti produttivi che comportino variante al Piano Regolatore Generale e quelli di cui al successivo art. 86;
d) 
i piani esecutivi convenzionati, quando il parere del Comitato Urbanistico Regionale sia richiesto dal Comitato Comprensoriale;
e) 
le varianti agli strumenti urbanistici predisposte ai sensi dell'art. 83 della presente legge;
f) 
i regolamenti edilizi;
g) 
le localizzazioni di edilizia ospedaliera, universitaria, scolastica, alberghiera e di poste e telecomunicazioni in attuazione delle vigenti leggi;
h) 
le violazioni delle leggi statali e regionali in materia di tutela ed uso del suolo.
 
Il parere del Comitato Urbanistico Regionale sulle materie di cui alle lettere f), g) e h) di cui al precedente comma è facoltativo.
 
Alle riunioni del Comitato in formazione ristretta sono convocati tutti i membri del Comitato.
 
l Presidente può delegare uno dei funzionari regionali di cui alla lettera c) del 3° comma dell'art. 76, a presiedere il Comitato in formazione ristretta.
 
I pareri del Comitato in formazione ristretta sono approvati quando vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione.
Art. 78.[217] 
(Efficacia dei pareri del Comitato Urbanistico Regionale)
 
Il Comitato Urbanistico Regionale è competente ad esprimere i pareri e a svolgere le attribuzioni, sostituendoli a tutti gli effetti, degli organi consultivi, singoli o collegiali, aventi sede presso le Amministrazioni centrali o periferiche dello Stato o degli altri Enti pubblici, nelle materie trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281 ; della legge 22 luglio 1975 n. 382 ; del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 ; del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
 
La comunicazione al Comune da parte della Giunta Regionale del parere del Comitato Urbanistico Regionale per la formulazione delle controdeduzioni di cui all'art. 15 della presente legge, vincola il Comune alla immediata salvaguardia per quanto attiene le osservazioni contenute nel parere.
Art. 79.[218] 
(Progettazione degli Strumenti Urbanistici)
 
Gli incarichi esterni per la progettazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti dai Comuni ad esperti laureati in urbanistica, in architettura ed in ingegneria, con specifica competenza nella disciplina urbanistica.
 
Per l'intera durata dell'incarico di progettazione dei piani generali e fino alla loro approvazione i progettisti non possono assumere incarichi di progettazione da parte di privati nell'ambito dei Comuni interessati.
 
Per la redazione degli allegati tecnici di cui all'art. 14, punti 2a e 2b e per gli accertamenti di cui al 2° comma dell'art. 29, gli incarichi debbono essere conferiti a laureati in urbanistica e ad esperti con specifica competenza iscritti ai rispettivi albi professionali, ed in particolare per gli allegati di cui al punto 2b di cui all'art. 14, a laureati in geologia o ingegneria.
Titolo X. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 80.[219] 
(Prima formazione dei Piani Socio-Economici e Territoriali.)
 
Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comitati Comprensoriali provvedono alla predisposizione congiunta degli schemi dei documenti, di cui alle lettere a) e b) dell' articolo 12 della legge 19 agosto 1977, n. 43 , e del primo schema di Piano Territoriale, di cui al sesto comma dell'articolo 7 della presente legge.
[220]
 
Nella fase preparatoria del primo schema di Piano Territoriale la Giunta Regionale, anche ai fini dell'applicazione degli indirizzi programmatici e del coordinamento, di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 7, presta la necessaria assistenza ai Comitati Comprensoriali, fornisce preliminarmente gli indirizzi metodologici e predispone, in particolare, le indagini conoscitive e gli occorrenti studi specifici.
[221]
 
Gli schemi di Piano Socio-Economico e Territoriale di cui al 1° comma, sono trasmessi alla Giunta Regionale con deliberazione del Comitato Comprensoriale; dell'avvenuta trasmissione è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
[222]
 
Gli schemi sono sottoposti alle consultazioni di cui all' art. 7 della legge regionale del 4 giugno 1975, n. 41 .
[223]
 
La Giunta Regionale, sentiti la Commissione Programmazione e Bilancio ed il Comitato Urbanistico Regionale, ed integrati gli schemi con le proprie osservazioni, entro i Successivi 60 giorni li adotta con propria deliberazione e trasmette immediatamente gli atti al Consiglio Regionale, che entro i successivi 30 giorni si esprime in merito.
[224]
 
I Comitati Comprensoriali, entro 180 giorni dalla deliberazione del Consiglio Regionale, provvedono, sulla base delle osservazioni formulate, alla elaborazione del Piano Socio-Economico e Territoriale con le procedure dell' art. 1 della legge regionale n. 43 del 19 agosto 1977 e dell'art. 7 della presente legge.
[225]
 
Dalla data di deliberazione della Giunta Regionale le indicazioni del Piano Socio-Economico concorrono a costituire i programmi e i progetti regionali di settore.
[226]
 
Dalla data di deliberazione della Giunta Regionale si applicano allo schema di Piano Territoriale le misure di salvaguardia di cui al 1° comma dell'art. 58 della presente legge, nella parte concernente le specificazioni delle prescrizioni immediatamente prevalenti nella disciplina comunale vigente.
[227]
Art. 80 bis[228] 
Interventi di interesse regionale nelle more di approvazione del primo Piano Territoriale.
 
Sino all'approvazione dei primi Piani Territoriali, e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le previsioni contenute negli Schemi di cui al precedente art. 80 possono essere attuate mediante:
 
1) i Progetti Territoriali Operativi che, per le aree delimitate ai sensi del 3° comma dell'art. 8 ter, specificano e sviluppano i contenuti e le individuazioni degli Schemi e sono formati e approvati ai sensi degli articoli 8 ter, 8 quater e 8 quinquies;
 
2) gli interventi e i progetti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 8 bis;
 
3) l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali. A tal fine, nei Piani Regolatori Generali, anche in variante agli stessi, possono essere destinati immobili, aree ed edifici per usi di interesse comunale, sovraccomunale e regionale, disciplinandone con prescrizioni normative e grafiche le trasformazioni urbanistiche ed edilizie consentite o prescritte.
 
Le previsioni relative ai suddetti immobili sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'art. 58 fino all'approvazione del Piano Territoriale, il quale dovrà dichiarare espressamente la congruità delle previsioni del P.R.G. relative a detti immobili; le misure di salvaguardia si applicano comunque sino all'approvazione del Piano Regolatore o delle varianti. Nella deliberazione di approvazione del P.R.G. da parte della Giunta Regionale può essere stabilita l'immediata operatività delle previsioni o prescrizioni suddette.
 
Sino all'approvazione dei primi Piani Territoriali, le previsioni dei Piani di settore approvati dal Consiglio Regionale in applicazione di leggi statali e regionali, nonchè le opere pubbliche e le infrastrutture di interesse regionale, possono costituire a tutti gli effetti, previa deliberazione del Consiglio Regionale, e per le parti e le aree in essa specificate, integrazione degli Schemi di cui al precedente art. 80 e per la loro attuazione si applicano i disposti del precedente comma.
Art. 81. 
(Perimetrazione degli abitati)
 
Ai fini della presente legge le perimetrazioni, di cui all' articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 , e all' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , coincidono in una unica perimetrazione, che, su mappe catastali aggiornate, delimita per ciascun centro o nucleo abitato le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, con esclusione delle aree libere di frangia, anche se già urbanizzate. Non possono essere compresi nella perimetrazione gli insediamenti sparsi.
 
La perimetrazione dei centri abitati e la delimitazione dei centri storici, ai fini e per gli effetti della presente legge e dell' articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , adottate dal Comune, sono approvate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, con deliberazione della Giunta Regionale resa immediatamente esecutiva.
[229]
 
Trascorso tale termine senza che siano intervenute osservazioni, la perimetrazione si intende approvata.
 
Con il provvedimento di approvazione la Giunta Regionale può apportare modifiche alle perimetrazioni adottate dal Comune, per l'osservanza del disposto del primo comma e per la tutela delle preesistenze storico-artistiche e ambientali.
 
(...)
[230]
Art. 82. 
(Previsioni insediative nella formazione e nell'adeguamento dei Piani Regolatori Generali fino all'approvazione del primo Piano Territoriale)
 
I Piani Regolatori Generali, fino all'approvazione del primo Piano Territoriale, sono finalizzati essenzialmente al recupero del patrimonio esistente, alla dotazione dei servizi sociali in misura adeguata almeno agli standards minimi previsti dalla presente legge, al riordino dei tessuti edilizi marginali e informi, alla dotazione di aree per edilizia economica e popolare ed al riordino delle aree per impianti produttivi esistenti.
 
Per quanto riguarda il dimensionamento complessivo del Piano da prevedere in questa fase, secondo i disposti degli articoli 20 e 21, sono da rispettare i seguenti criteri:
 
1) per quanto riguarda gli insediamenti residenziali:
 
a) nell'ambito del perimetro degli abitati, di cui all'articolo 81, deve essere prioritariamente soddisfatta la duplice necessità di reperire aree per spazi ed attrezzature pubbliche e collettive, in misura adeguata almeno al rispetto degli standards minimi previsti dalla presente legge, e di eliminare le situazioni di sovraffollamento e di insalubrità. Ove non lo consentano una soddisfacente accessibilità ed una corretta localizzazione, le aree integrative per servizi ed attrezzature pubbliche possono essere ubicate all'esterno del perimetro;
 
b) in complesso, la capacità insediativa di Piano va commisurata al fabbisogno abitativo arretrato, emergente dalla necessità di eliminare situazioni di sovraffollamento e di insalubrità, ed a quello addizionale relativo agli incrementi riferiti ad un periodo massimo di cinque anni, calcolato dalla data della deliberazione programmatica;
 
2) per quanto concerne gli impianti produttivi, devono essere prioritariamente previsti interventi di riordino e di completamento degli impianti produttivi esistenti, industriali, artigianali e commerciali, ed aree attrezzate di nuovo impianto, commisurate alle esigenze di trasferimento degli impianti non compatibili con il tessuto urbano, anche con applicazione dell'articolo 53, e alle esigenze delle aree insufficientemente sviluppate;
 
3) Nei Comuni con interessi turistici consolidati ed in quelli che abbiano una capacità ricettiva turistica ed alberghiera pari o superiore alla popolazione residente devono essere prioritariamente previsti interventi motivati da esigenze di riordino, completamento e funzionalità economica degli impianti e delle attrezzature turistiche esistenti; la previsione di nuove aree da destinare ad attrezzature alberghiere ed a residenza temporanea per vacanze non può essere superiore a quella prevista negli schemi di PTC o nei PTO; in assenza di Piano di settore, nell'ambito di aree aventi affinità paesistiche, si può prevedere complessivamente un incremento non superiore al 10% della documentata capacità ricettiva, alberghiera ed extraalberghiera, esistente alla data della deliberazione programmatica. Nei Comuni con limitata capacità turistica, fino all'approvazione del PTC, possono essere previsti limitati interventi motivati da esigenze di riordino, completamento ed integrazione rispetto alla situazione esistente.
[231]
 
Dalla data di avvenuta approvazione degli schemi di Piano Territoriale non si applica la limitazione temporale prevista per la definizione della capacità insediativa alla lettera b) del precedente 2° comma dovendosi in ogni caso commisurare detta capacità insediativa alle effettive e dimostrate necessità locali.
[232]
 
Fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali, i Piani Regolatori possono comprendere previsioni ad attuazione differita secondo quanto stabilito al punto 3 del 1° comma del precedente articolo 80 bis.
[233]
 
(...)
[234]
 
(...)
[235]
 
(...)
[236]
 
Con l'approvazione del Piano Territoriale, il Piano Regolatore Generale è adeguato alle previsioni dimensionali e strutturali da esso indicate.
Art. 83.[237] 
(Primo programma pluriennale di attuazione: tempi di formazione e limitazioni in caso di inadempienza. Secondo programma di attuazione per Comuni non dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi del titolo III della presente legge)
 
(...)
[238]
 
I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale o di Programma di Fabbricazione approvato precedentemente al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 approvano il primo o il secondo programma pluriennale di attuazione, previa adozione di una variante specifica di adeguamento dello strumento urbanistico generale agli standards di cui alla presente legge, solo qualora abbiano adottato il Progetto Preliminare di Piano Regolatore Generale di cui al quarto comma dell'articolo 15. Il primo programma pluriennale di attuazione dovrà comunque essere approvato entro e non oltre il termine di cui al successivo sesto comma, decorso il quale continuano ad applicarsi le limitazioni di cui all'art. 85, 1° comma sino all'approvazione del Piano Regolatore Generale. La variante specifica riguarda essenzialmente le aree e le infrastrutture comprese nel programma di attuazione; i contenuti della variante devono essere conformi alle previsioni del progetto preliminare di Piano Regolatore Generale. Qualora il Comune non trasmetta alla Regione il Piano Regolatore Generale entro un anno dall'approvazione della variante specifica, il programma di attuazione decade e si applicano nuovamente le limitazioni di cui al primo comma dell'art. 85. Fino all'approvazione delle suddette varianti specifiche da parte della Regione si applicano le limitazioni di cui al primo comma dell'art. 85. Dopo la scadenza del primo e del secondo Programma Pluriennale di attuazione sono consentiti i soli interventi di cui al primo comma dell'art. 85.
[239]
 
I Comuni dotati di Programma di Fabbricazione approvato posteriormente al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, approvano il primo o il secondo programma pluriennale di attuazione, con ricorso, ove opportuno, a variante specifica riferita alle aree e alle infrastrutture comprese nel programma pluriennale di attuazione, solo qualora abbiano adottato il Progetto Preliminare di Piano Regolatore Generale di cui al quarto comma dell'art. 15. I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato posteriormente al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 approvano il primo o il secondo Programma Pluriennale di attuazione con ricorso, ove opportuno, a variante specifica riferita alle aree e alle infrastrutture comprese nel Programma Pluriennale di Attuazione. Le suddette varianti, per le parti interessate, dovranno comunque prevedere l'adeguamento dello strumento urbanistico generale agli standards di cui alla presente legge. Per le parti interessate dalla variante, le previsioni del programma di attuazione non si attuano fino all'approvazione della stessa da parte della Regione. Fino all'approvazione del primo programma pluriennale di attuazione e, alla sua scadenza, fino all'approvazione del secondo, i Comuni possono rilasciare concessioni o autorizzazioni solo per gli interventi di cui all'art. 33 della presente legge, semprechè non siano in contrasto con le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente.
 
Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al titolo I della legge 5 agosto 1978, n. 457 , i Comuni dotati di Programma di Fabbricazione possono formare i piani di recupero di cui all'art. 41/bis ed inserirli nel programma di attuazione previo adeguamento, mediante variante specifica da approvarsi da parte della Regione, alle norme relative ai tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui agli artt. 13 e 24 della presente legge.
 
La formazione delle varianti specifiche agli strumenti urbanistici generali di cui al primo, secondo e terzo comma non è subordinata alla preventiva autorizzazione regionale. La Regione, acquisito il parere del Comitato Comprensoriale, approva le suddette varianti entro 180 giorni dal loro ricevimento. Il Comitato Comprensoriale esprime il proprio parere entro 90 giorni dall'invio degli atti da parte della Regione, che provvederà comunque all'approvazione qualora il Comprensorio non si esprima entro tale termine.
[240]
 
Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi del titolo III della presente legge provvedono, se obbligati, ad approvare il primo programma di attuazione o a modificare quello vigente, se necessario a seguito dell'approvazione del Piano Regolatore Generale. Fino al termine di cui al successivo sesto comma, tali Comuni, qualora non dotati in precedenza di programma pluriennale di attuazione approvato, possono rilasciare concessioni o autorizzazioni solo per gli interventi di cui all'art. 33 della presente legge, sempre che non siano in contrasto con le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente. Decorso tale termine, fino alla approvazione del programma pluriennale di attuazione, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 13, sempre che non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive dello strumento urbanistico vigente.
[241]
 
I Comuni approvano il programma pluriennale di attuazione entro 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'elenco dei Comuni obbligati o dei suoi successivi aggiornamenti.
 
In caso di mancata formazione del primo programma di attuazione entro i termini indicati al presente articolo, la Regione applica i disposti di cui al quarto comma dell'art. 37.
Art. 84.[242] 
(Limitazioni della capacità insediativa nel primo e nel secondo programma di attuazione)
 
Il primo programma di attuazione e il secondo, se approvato ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 83, sono formati tenendo conto delle seguenti limitazioni:
[243]
a) 
la capacità insediativa teorica complessiva delle aree residenziali di ristrutturazione, di completamento e di espansione dovrà essere rapportata alle effettive necessità insediative per il periodo di validità del programma ;
[244]
b) 
nelle aree di espansione devono essere rispettati i parametri, di cui all'articolo 21 della presente legge;
[245]
c) 
non è ammessa l'utilizzazione a scopo edificatorio delle aree libere all'interno dei centri storici, se non per servizi pubblici;
d) 
gli interventi relativi agli insediamenti industriali ed artigianali hanno per oggetto il riordino e la riqualificazione degli impianti esistenti, nonché l'attrezzatura di nuove aree in misura strettamente proporzionata al fabbisogno accertato. Qualora il Comune sia dotato di Piano degli insediamenti produttivi, ai sensi dell' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , o di Piani Particolareggiati vigenti, nel programma di attuazione è inserita una aliquota dei piani suddetti, determinata sulla base delle effettive richieste;
[246]
e) 
nei Comuni con interessi turistici, di cui all'articolo 82, 2° comma, punto 3, in aggiunta alla capacità residenziale teorica di cui alla precedente lettera a) è ammessa l'inclusione nel programma di attuazione di aree destinate ad attrezzature alberghiere ed a residenza temporanea per vacanze, in misura non eccedente il 5% della capacità ricettiva esistente comprendendo in tale percentuale tutte le concessioni rilasciate dopo il 31 dicembre 1978, per le quali non sia stata rilasciata la licenza di abitabilità alla data di adozione del primo programma di attuazione.
[247]
 
Eventuali scostamenti dai parametri limitativi del precedente comma, richiesti da particolari esigenze locali, dovranno essere motivati nella deliberazione comunale di adozione del programma .
Art. 85.[248] 
(Disciplina transitoria dell'attività costruttiva)
 
Nei Comuni che all'entrata in vigore della presente legge siano sprovvisti di strumenti urbanistici generali vigenti o dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti:
a) 
nell'ambito dei perimetri dei centri storici; gli interventi di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 13 e quelli di consolidamento statico; non sono comunque consentite maggiorazioni delle volumetrie preesistenti ed alterazioni degli orizzontamenti; è fatto divieto di apportare modifiche allo stato dei luoghi;
b) 
nell'ambito del perimetro degli abitati; gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 13 e quelli di consolidamento statico, oltrechè le opere di risanamento igienico anche se queste comportano modifiche alle destinazioni d'uso;
c) 
fuori dal perimetro degli abitati:
 
c1) l'edificazione a scopo abitativo entro un limite massimo pari a 0,03 mc. su metro quadrato dell'area interessata; le relative concessioni possono essere rilasciate solo ai soggetti di cui agli artt. 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ed all' articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352 ;
 
c2) modesti ampliamenti delle abitazioni necessari al miglioramento funzionale delle stesse non eccedenti il 20% della superficie utile esistente; 25 mq sono consentiti anche se eccedono tale percentuale;
 
c3) l'ampliamento di impianti industriali ed artigianali esistenti, non superiore a 2000 metri quadrati di solaio utile lordo; la concessione è rilasciata con le procedure e nei limiti temporali di cui all'art. 88 e non può essere concessa più di una volta per lo stesso impianto;
 
c4) la costruzione di attrezzature strettamente necessarie all'attività di aziende agricole come: stalle, silos, serre, magazzini, complessivamente non superiore a 1/3 dell'area ad esse strettamente asservite;
 
c5) gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del 3° comma dell'art. 13, nonchè le modifiche interne necessarie per l'efficienza degli impianti produttivi, industriali, artigianali ed agricoli;
 
c6) le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.
 
Nei Comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di cui al 1° comma possono essere concessi purchè non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti.
 
Nelle zone classificate sismiche in caso di ristrutturazione sono consentiti gli interventi volti ad adeguare gli edifici esistenti alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64 , nel rispetto dell'art. 16 della legge suddetta.
 
Le limitazioni di cui al 1° comma, non si applicano:
a) 
per gli impianti tecnici di interesse generale per la erogazione di pubblici servizi e di servizi di interesse pubblico e per gli interventi relativi alle opere pubbliche realizzate dai Comuni e dagli Enti istituzionalmente competenti, quando esse siano conseguenti a pubbliche calamità o servano a soddisfare fabbisogni pregressi degli abitati esistenti e siano finanziati con mezzi propri dagli Enti suddetti;
b) 
all'interno dei piani per l'edilizia economica e popolare, formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni e integrazioni, o nelle aree predisposte ai sensi dell' art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni e integrazioni.
 
Nei Comuni che abbiano adottato il Piano Regolatore Generale, ai sensi del Titolo III della presente legge, dalla data di trasmissione alla Regione sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 13, nonchè alla lettera f) dello stesso articolo in aree dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, come definite dall'art. 91 quinquies, 1° comma, lettera b), per destinazioni anche non residenziali, nel rispetto delle previsioni del Piano Regolatore Generale adottato.
 
In ogni caso, i Comuni obbligati alla formazione del Programma di Attuazione, non possono approvare piani esecutivi convenzionati, formati ai sensi del precedente art. 43, fino all'approvazione del primo Programma di Attuazione.
Art. 86.[249] 
(Piani particolareggiati in attuazione di Piani Regolatori approvati prima del 5 dicembre 1977 o approvati a norma dell'art. 90 della presente legge e Adeguamento degli strumenti urbanistici esecutivi vigenti al 5 dicembre 1977)
 
I piani particolareggiati in attuazione di Piani Regolatori vigenti alla data del 5 dicembre 1977 o approvati a norma dell'art. 90 della presente legge sono adottati con le procedure di cui al 1° e 2° comma dell'art. 40 e trasmessi alla Regione che li approva con deliberazione della Giunta Regionale entro 90 giorni dalla data di ricevimento, sentito il parere del Comitato Urbanistico Regionale. Con la deliberazione di approvazione possono essere apportate modifiche con la stessa procedura prevista per il Piano Regolatore Generale all'art. 15. La deliberazione di approvazione della Giunta Regionale assume l'efficacia di cui al 4° comma dell'art. 40 ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione; il Piano è depositato presso la Segreteria del Comune.
[250]
 
I Piani particolareggiati vigenti sono adeguati alle norme della presente legge entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore. La loro realizzazione nel tempo è disciplinata dai Programmi di Attuazione di cui agli articoli 34 e seguenti.
[251]
 
Sono fatte salve le lottizzazioni convenzionate approvate dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 , e conformi ad essa. La loro attuazione è distribuita nel tempo all'interno dei Programmi di Attuazione comunali.
[252]
 
Nei Comuni obbligati alla formazione dei Programmi di Attuazione e fino all'approvazione degli stessi non è ammesso il rilascio di concessioni in attuazione di lottizzazioni convenzionate vigenti, se non per le aree che all'entrata in vigore della presente legge risultino dotate di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria o per le quali esista l'impegno della realizzazione.
[253]
 
Nell'attesa della formazione del primo programma di attuazione, i Comuni dotati di Piano Regolatore Generale vigente e conforme al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, possono formare e adottare piani particolareggiati relativi a aree attrezzate o da attrezzare di nuovo impianto o di riordino per insediamenti produttivi, nonché alle aree interessate per l'attuazione delle operazioni di rilocalizzazione, previste dall'art. 53.
[254]
Art. 87.[255] 
(Regolamenti edilizi e criteri regionali per l'edificazione)
 
Il regolamento edilizio detta le norme che disciplinano l'attività edilizia in conformità della presente legge e definisce la composizione ed il funzionamento della Commissione, che esprime pareri obbligatori sulle domande di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
 
Ogni Comune deve adottare il regolamento edilizio entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
 
Il regolamento edilizio è trasmesso alla Regione, che lo approva, con deliberazione della Giunta, entro 120 giorni dal ricevimento, apportando eventuali modifiche per adeguarlo alle norme di legge ed agli orientamenti regionali, di cui agli ultimi due commi del presente articolo.
[256]
 
Decorso il termine, di cui al 2° comma, senza che i Comuni abbiano provveduto, la Giunta Regionale, con proprio provvedimento sostitutivo, delibera il regolamento edilizio.
 
I regolamenti edilizi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, per quanto non in contrasto con la presente legge e con la legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e successive modificazioni ed integrazioni, sino a quando non siano approvati i nuovi regolamenti. I Comuni sprovvisti di regolamento edilizio e fino all'approvazione dello stesso, provvedono, in via transitoria, alla nomina della Commissione Igienico Edilizia, formata da non meno di cinque membri eletti dal Consiglio Comunale di cui almeno due tecnici. La deliberazione del Consiglio Comunale diventa esecutiva a norma dell' art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530 , e successive modificazioni ed integrazioni
[257]
 
La Giunta Regionale, sentiti il parere della Commissione Consiliare competente e del Comitato Urbanistico Regionale, può definire e proporre criteri ed indirizzi omogenei per la redazione dei regolamenti edilizi e per l'edificazione a destinazione residenziale, commerciale, industriale, artigianale e agricola anche al fine del contenimento dei costi insediativi e dei costi di costruzione, mediante l'adozione di opportuni tipi di impianto urbanistici, di tipologie e componenti edilizie.
[258]
 
Con i suddetti criteri ed indirizzi sono altresì definite le provvidenze progettuali ed esecutive da assumere per il raggiungimento di più elevati requisiti di qualità dell'ambiente edificato e non, con particolare riferimento all'arredo urbano e del paesaggio, nonchè al fine del superamento diffuso delle barriere architettoniche.
[259]
Art. 88. 
(Impianti produttivi ubicati in zone improprie)
 
Agli edifici a destinazione industriale sorti in zona agricola di strumento urbanistico generale vigente ed approvato dopo l'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, eseguiti con licenza non successivamente annullata e non in contrasto con essa, che non siano nocivi o molesti e che ospitino attività produttive funzionanti, possono, per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, essere concessi ampliamenti in misura non superiore al 50% della superficie di calpestio, per impianti fino a 1.000 mq., ed a 500 mq. nel caso in cui la superficie complessiva superi i 1.000 mq., anche se gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prevedano diversa normativa; in ogni caso la superficie coperta non dovrà eccedere il 50% dell'area di proprietà.
[260]
 
Nello stesso periodo di 5 anni possono essere concesse sistemazioni interne ed ampliamenti, in misura non superiore al 30% della superficie complessiva coperta, e comunque non superiore a 1.000 mq., di aziende agricole esistenti negli abitati e in zona impropria, in attesa di definitiva sistemazione anche se gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prevedono diversa normativa.
[261]
 
Per le opere realizzate in applicazione dei precedenti commi, la concessione viene data dal Consiglio Comunale, su parere conforme del Comitato Comprensoriale.
 
Le norme relative agli ampliamenti di cui ai commi precedenti non si applicano dopo l'adozione del progetto preliminare di P.R.G. formato ai sensi della presente legge.
[262]
Art. 89. 
(Norme transitorie per l'approvazione dei piani di sviluppo economico e sociale delle Comunità Montane fino all'approvazione dei Piani Territoriali)
 
Fino all'approvazione dei piani socio-economici e territoriali, di cui all' articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 , le Comunità Montane formano con distinti elaborati e distinte procedure di formazione e di approvazione il Piano Regolatore intercomunale ed il Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale, di cui all' articolo 5 della legge 31 dicembre 1971, n. 1102 .
 
Per la formazione e l'approvazione del Piano di sviluppo economico e sociale di Comunità Montana si applicano le norme di cui all' articolo 25 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 , mentre per la formazione ed approvazione del Piano intercomunale adottato anche per sub-aree si applicano le norme di cui ai commi 6°, 7°, 8°, 10° e 11° , dell'articolo 16 della presente legge.
[263]
 
Spetta alla Giunta Regionale verificare in questa fase le coerenze e le compatibilità delle previsioni contenute nel Piano di sviluppo economico e sociale della Comunità Montana con le direttive di sviluppo regionale e con le previsioni di Piano Regolatore intercomunale, e viceversa.
 
Ove si rilevino incoerenze ed incompatibilità, la Giunta Regionale formula le osservazioni e rinvia entrambi i piani alla Comunità Montana per il loro adeguamento.
Art. 90. 
(Approvazione degli strumenti urbanistici generali adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge)
 
I Piani Regolatori, adottati e posti in pubblicazione prima della data di entrata in vigore della presente legge e trasmessi alla Regione entro e non oltre 120 giorni dalla predetta data, sono verificati e approvati con le procedure della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Con le modalità di cui al comma precedente sono verificati e approvati i Programmi di Fabbricazione adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge e trasmessi alla Regione entro 30 giorni dalla data di cui sopra.
 
I Comuni, i cui Piani Regolatori sono approvati ai sensi del 1° comma, debbono provvedere all'adeguamento del Piano Regolatore alla presente legge entro il termine di 12 mesi dalla sua avvenuta approvazione.
 
(...)
[264]
 
In caso di inosservanza dei termini stabiliti dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 15.
[265]
Art. 91. 
(Approvazione degli Statuti dei consorzi)
 
Gli Statuti dei consorzi di Comuni per la formazione dei Piani Regolatori Generali e dei loro strumenti di attuazione sono approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Il decreto di approvazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 91 bis.[266] 
(Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali)
 
È istituita la Commissione Regionale per i beni culturali e ambientali la quale è investita della competenza e delle attribuzioni delle Commissioni Provinciali di cui all' art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , modificato dall' art. 3 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805.
[267]
 
La Commissione inoltre svolge attività di consulenza a favore del Consiglio e della Giunta Regionale, nonchè dei Comitati Comprensoriali, in materia di beni ambientali. Essa fornisce pure indirizzi alle Sezioni Comprensoriali di cui al successivo 9° comma promuovendone il coordinamento e l'armonizzazione dei criteri operativi.
 
La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica tre anni ed ha sede nel capoluogo della Regione. I componenti sono rieleggibili.
 
La Commissione regionale per i beni culturali e ambientali è composta da:
[268]
a) 
l'Assessore regionale competente per delega nella materia, con funzioni di Presidente;
b) 
il Presidente del CUR o suo delegato;
c) 
tre esperti nella materia di competenza, nominati dal Consiglio Regionale di comprovata specifica esperienza scientifica e professionale;
d) 
il Responsabile del Servizio Regionale competente in materia di legge 1497/39 ;
e) 
tre funzionari regionali, designati dalla Giunta Regionale tenendo conto della specifica competenza;
f) 
il Soprintendente per i beni ambientali e architettonici del Piemonte;
g) 
il Soprintendente Archeologico del Piemonte.
 
Quali membri aggregati, aventi voto limitatamente agli oggetti che ne determinano la convocazione, alle riunioni della Commissione sono invitati di volta in volta il Responsabile Regionale del Corpo delle Miniere, il Magistrato del Po e il Responsabile Regionale del Corpo Forestale dello Stato o loro delegati. Devono inoltre essere convocati, ad esprimere un parere consultivo, i Sindaci dei Comuni nel cui territorio si trovano i beni ambientali dei quali si discute.
 
La partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni Statali è subordinata al consenso e alla designazione degli stessi.
 
Il Presidente può far intervenire di volta in volta alle riunioni, senza diritto di voto, studiosi e tecnici, esperti in specifici problemi, nonchè rappresentanti designati da associazioni e sodalizi culturali
 
Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
 
Sono Sezioni decentrate della Commissione regionale le Sezioni Comprensoriali per la tutela dei beni culturali e ambientali costituite presso ogni Comprensorio.
 
La Sezione Comprensoriale promuove il censimento dei beni ambientali e culturali nel territorio di sua competenza; propone la istituzione di vincoli e forme diverse di tutela su specifici beni o parti del territorio; svolge attività consultiva a favore del Comprensorio in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali; ad essa può essere, dalla Commissione regionale, attribuita la formulazione dei pareri previsti agli artt. 40, 41 bis 49 della presente legge, sulla base degli indirizzi e dei compiti forniti ai sensi del 2° comma del presente articolo.
 
La Sezione Comprensoriale dura in carica tre anni.
 
Essa è composta da:
a) 
il Presidente del Comitato Comprensoriale, o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) 
quattro esperti eletti dal Consiglio Regionale, due dei quali, di norma scelti in terne proposte dalle associazioni culturali maggiormente attive nel territorio del Comprensorio. La qualifica di esperto nella materia deve essere comprovata da specifica esperienza scientifica e professionale.
 
Per lo svolgimento dell'attività delle Sezioni Comprensoriali valgono le norme di cui ai precedenti 5°, 6°, 7° e 8° comma.
 
Alle spese di funzionamento della Commissione regionale e delle Sezioni Comprensoriali si provvede a norma della legge regionale n. 33/76 .
Art. 91 ter.[269] 
(Proroga dei termini)
 
Trascorsi i termini previsti dall'articolo 19 della presente legge, su richiesta motivata del Comune, la Regione, con decreto del Presidente, può concedere una proroga non superiore a 18 mesi.
Art. 91 quater.[270] 
(Tutela dello strato attivo del suolo coltivato)
 
Al fine di preservare o ricostituire le risorse del suolo coltivabile ed in particolare i terreni agricoli distrutti per effetto delle espansioni urbane, delle attività edificatorie e della costruzione di infrastrutture, i piani di tutti i livelli previsti dalla presente legge dettano norme:
a) 
per l'individuazione di aree incolte, a bassa o nulla fertilità, o comunque suscettibili di bonifica e miglioramento;
b) 
per il conseguente trasferimento sulle stesse aree, agli indicati fini di recupero e bonifica, dello strato di terreno agricolo asportabile dalle aree investite con interventi edificatori, infrastrutturali o di urbanizzazione inaridente.
 
A tali effetti il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni può essere condizionato all'assunzione degli impegni e all'adempimento delle prescrizioni relative.
Art. 91 quinquies[271] 
(Interventi ammessi in aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione in regime transitorio.)
 
In conformità al penultimo comma dell'art. 6 del D.L. 23-1-1982, n. 9 così come modificato dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e nei limiti temporali ivi prescritti sono rilasciate, purchè conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, concessioni o autorizzazioni anche in aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione nei seguenti casi:
[272]
a) 
interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 13, terzo comma, lettere b), c), d), della presente legge; gli interventi di cui alla lettera d) possono essere assentiti solo qualora siano definiti normativamente dagli strumenti urbanistici generali o esecutivi;
b) 
interventi da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. Per interventi da realizzare su aree di completamento si intendono: interventi residenziali compresi nelle parti del territorio parzialmente edificato, di cui all'articolo 2, lettera b), del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, indicate come territoriali omogenee di tipo 'B' negli strumenti urbanistici approvati dopo l'entrata in vigore del citato Decreto Ministeriale; interventi residenziali di completamento, di cui all'articolo 13, terzo comma, lettera f), della presente legge, definiti normativamente e/o individuati cartograficamente nei Piani Regolatori Generali approvati ai sensi del Titolo III. Tali interventi residenziali possono comprendere attività di servizio alla residenza, in misura ordinaria. Nei Comuni dotati di strumenti urbanistici approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto Ministeriale e dotati di variante specifica approvata ai sensi dell'articolo 83, tali interventi devono essere compresi in zone territoriali omogenee di tipo 'B', se individuati nella variante, o, qualora queste non siano individuate, devono essere compresi all'interno della perimetrazione del centro abitato approvata ai sensi dell'articolo 81, con esclusione comunque delle aree comprese nel centro storico. Per aree dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, si devono intendere quelle in cui sia riscontrata l'esistenza di tutte le seguenti infrastrutture: idoneo sistema viario pedonale e veicolare; idonea rete di distribuzione idrica; idonea rete per lo smaltimento dei rifiuti liquidi; reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica e della pubblica illuminazione;
[273]
c) 
da realizzare su aree comprese nei piani di zona. Fino al 31 dicembre 1984, in conformità con il 3° comma dell'articolo 6 del D.L. 23-1-1982, n. 9 , così come modificato dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 , i contenuti dell'articolo 34 della presente legge, del primo comma numero 3), del secondo comma lett. a) e il rispetto della proporzione tra aree destinate ad edilizia economica popolare ed aree riservate ad attività edilizia privata di cui al terzo comma, non sono obbligatori.
 
In conformità con il 3° comma dell'articolo 6 del D.L. 23-1-1982, n. 9 , così come modificato dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 e nei limiti temporali ivi prescritti, i contenuti dell'articolo 34 della presente legge, del primo comma numero 3), del secondo comma lett. a) e il rispetto della proporzione tra aree destinate ad edilizia economica popolare ed aree riservate ad attività edilizia privata di cui al terzo comma, non sono obbligatori.
[274]
Art. 91 sexies[275] 
Obbligo del rilascio del certificato urbanistico
 
Per i Comuni che non hanno popolazione superiore a 30.000 abitanti le disposizioni di cui all'art. 48 bis si applicano dal 1° gennaio 1986.
Art. 91 septies[276] 
Installazioni di impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni
 
L'installazione o la modifica di impianti per le teleradiocomunicazioni è subordinata alla autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, sentiti i competenti organi regionali, nel rispetto delle competenze statali nella materia, ed alla concessione edilizia di cui all'art. 48 nel caso in cui si prevedano opere eccedenti quelle necessarie per la semplice installazione delle attrezzature tecniche costituenti l'impianto.
 
La Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, con provvedimento da assumere entro il 30 giugno 1986, definirà i criteri di tutela sanitaria ed ambientale ai quali dovrà attenersi il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo e con successivi provvedimenti la Giunta Regionale provvederà all'aggiornamento dei criteri stessi.
[277]
 
Entro i successivi 120 giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui al precedente comma, i titolari di impianti esistenti dovranno richiedere l'autorizzazione e la concessione, ove necessaria, secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo i.
[278]
Art. 92. 
(Disposizioni finali)
 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l' articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n 291 .
 
Le prescrizioni di precedenti leggi regionali in contrasto con la presente sono abrogate.
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entre in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 5 dicembre 1977
Aldo Viglione

Note:

[1] Alla lettera a) di questo comma le parole "o di aree sub-comprensoriali di particolare interesse ambientale ed economico; i Progetti Territoriali Operativi di cui all'art. 8 bis." sono state aggiunte ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 61 del 1984.

[2] La lettera a) del secondo comma dell'articolo 4 è stata sostituita dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 61 del 1984.

[3] La lettera b) del secondo comma dell'articolo 4 è stata inserita dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 61 del 1984.

[4] Questa lettera è stata rinominata da b) a c) ad opera del secondo comma dell'art. 2 della l.r. 61/1984

[5] Questa lettera è stata rinominata da c) a d) ad opera del terzo comma dell'art. 2 della l.r. 61/1984

[6] Questa lettera è stata rinominata da d) a e) ad opera del quarto comma dell'art. 2 della l.r. 61/1984

[7] In questo comma dell'articolo 4 la lettera c) è stata sostituita dalla lettera d) ad opera del quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 61 del 1984.

[8] Questo comma dell'articolo 4 è stato inserito dal sesto comma dell'articolo 2 della legge regionale 61 del 1984.

[9] L'articolo 5 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 61 del 1984.

[10] L'articolo 6 è stato sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 61 del 1984.

[11] Questo comma dell'articolo 7 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 61 del 1984.

[12] Questo comma dell'articolo 7 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 61 del 1984.

[13] Questo comma dell'articolo 7 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 61 del 1984.

[14] In questo comma dell'articolo 7 dopo le parole " atti al Comitato Comprensoriale " il testo fino a ine comma è stato sostituito dalle parole "Decorso tale termine il Comitato Comprensoriale provvede alla redazione del progetto di piano, ai sensi degli articoli 5° e 6° della presente legge e sulla base del parere espresso dalla Giunta Regionale, ove pervenuto, e lo trasmette, entro i successivi 120 giorni alla Regione, previa deliberazione del Consiglio Comprensoriale " ad opera del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 61 del 1984.

[15] In questo comma dell'articolo 7 le parole "La Giunta Regionale adotta il progetto di Piano Territoriale " sono state sostituite dalle parole "La Giunta Regionale adotta i progetti di Piano Territoriale Comprensoriale e provvede congiuntamente alla loro integrazione e/od al coordinamento con gli altri Piani Territoriali vigenti o gia' adottati, apportandovi eventuali modifiche" ad opera dael secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 50 del 1980.

[16] Questo comma dell'articolo 7 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 61 del 1984.

[17] In questo comma dell'articolo 7 le parole "90 giorni" sono state sostituite dalle parole "60 giorni" ad opera del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 61 del 1984.

[18] In questo comma dell'articolo 7 le parole "entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui al comma precedente esaminate le osservazioni" sono state sostituite dalle parole "nei successivi 90 giorni esaminate le osservazioni pervenute entro i termini indicati nel precedente comma, con provvedimento motivato" ad opera dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 61 del 1984.

[19] Questo comma dell'articolo 8 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 61 del 1984.

[20] Questo comma dell'articolo 8 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 61 del 1984.

[21] Nel comma 5 dell'articolo 8 le parole "6 mesi" sono state sostituite dalle parole "3 mesi" ad opera del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 61 del 1984.

[22] L'articolo 8 bis è stato inserito dal primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 61 del 1984.

[23] L'articolo 8 ter è stato inserito dal primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 61 del 1984.

[24] L'articolo 8 quater è stato inserito dal primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 61 del 1984.

[25] L'articolo 8 quinquies è stato inserito dal primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 61 del 1984.

[26] L'articolo 8 sexies è stato inserito dal primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 61 del 1984.

[27] Il quarto comma del presente articolo è stato rinumerato come primo ad opera del primo comma dell'art. 12 della l.r. 61/1984, che ha inoltre soppresso le parole "secondo le procedure di cui all'art. 91 bis"

[28] Il quinto comma del presente articolo è stato rinumerato come secondo ad opera del primo comma del'art. 12 della l.r. 61/1984

[29] Il sesto comma del presente articolo è stato rinumerato come terzo ad opera del primo comma dell'art. 12 della l.r. 61/1984

[30] Il primo comma del presente articolo è stato rinumerato come quarto ad opera del primo comma del'art. 12 della l.r. 61/1984, sostituendo le parole "lettera e)" con le parole "provvede alla redazione dei piani paesistici inoltre " e le parole "sentito il Consiglio o, in caso di urgenza, la competente Commissione Consigliare"con le parole "e per le". E' stato inoltre aggiunto alla fine del comma il testo "Tali provvedimenti perdono in ogni caso efficacia decorsi i termini di cui all'art. 58."

[31] Il secondo comma del presente articolo è stato rinumerato come quinto ad opera del primo comma dell'art. 12 della l.r. 61/1984

[32] Il terzo comma del presente articolo è stato rinumerato come sesto ad opera del primo comma dell'art. 12 della l.r. 61/1984, che ha inoltre aggiunto dopo le parole "ove occorra" le parole "nei piani paesistici o ", sostituito le parole " e alle " con le parole "e per le" e aggiunto al fondo le parole "Tali provvedimenti perdono in ogni caso efficacia decorsi i termini di cui all'art. 58."

[33] L'articolo 9 bis è stato inserito dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 50 del 1980.

[34] In questo comma dell'articolo 9 bis la parola "Regione" è stata sostituita dalle parole "Giunta Regionale", le parole "della Giunta Regionale" sono state sostituite dalle parole "del Consiglio Regionale su proposta della Giunta", sono state aggiunte le parole " e sentito il Comune interessato", le parole: "all'approvazione" sono state sostituite dalle parole: "all'adozione" e alla fine sono state aggiunte le parole "ultimo comma." ad opera del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 61 del 1984.

[35] L'articolo 10 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 61 del 1984.

[36] In questo comma dell'articolo 12 le parole "il fabbisogno di posti di lavoro, di abitazioni, di servizi e di attrezzature" sono state sostituite dalle parole "le esigenze di sviluppo delle attività produttive, degli insediamenti residenziali dei servizi e delle attrezzature" ad opera del primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 61 del 1984.

[37] In questo comma dell'articolo 12 le parole "distribuisce sul territorio" sono state sostituite dalla parola "individua" ad opera del primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 61 del 1984.

[38] In questo comma dell'articolo 12 dopo le parole "individua e regolamenta" sono state aggiunte le parole "sulla base dei piani agricoli zonali ove operanti" e dopo le parole "tempo libero" sono state aggiunte le parole "definendo le aree destinate agli standards, di cui agli articoli 21 e 22, oppure individuando gli strumenti esecutivi che devono provvedere a tale specificazione" ad opera del primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 61 del 1984.

[39] In questo comma dell'articolo 12 dopo le parole "di trasporto" sono state aggiunte le parole "e di traffico" e le parole "primarie, secondarie e terziarie" sono state sostituite dalle parole "articolate con riferimento ai caratteri dell'economia locale" ad opera del primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 61 del 1984.

[40] Questo punto del secondo comma dell'articolo 12 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 50 del 1980.

[41] In questo punto dell'articolo 12 il testo è stato sostituito dalle parole "può individuare nell'ambito degli insediamenti residenziali, nel caso in cui il Comune sia obbligato a formare il piano di cui al successivo art. 41, le aree per l'edilizia economica e popolare da realizzare in funzione delle reali esigenze locali per il decennio di validità del Piano Regolatore Generale" ad opera del primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 61 del 1984.

[42] In questo comma dell'articolo 12 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 61 del 1984.

[43] Questo comma dell'articolo 13 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 50 del 1980.

[44] In questo comma dell'articolo 13 dopo le parole "destinazioni d'uso" sono state aggiunte le parole "anche parzialmente o totalmente nuove" ad opera del primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 61 del 1984.

[45] Questo comma dell'articolo 13 è stato scorporato dal comma precedente ad opera del rpimo comma dell'articolo 16 della legge regionale 61 del 1984.

[46] Questo comma è stato rinumerato dal primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 61 del 1984.. Lo stesso ha inoltre disposto la soppressione delle parole "dell'art. 19" e la sostituzione della parola "soltanto" con la parola "gli" dopo le parole "sono ammessi".

[47] Queuto comma è stato rinumerato e le parole "2° comma" sono state sostituite dalle parole "3° comma" ad opera del primo comma dell'art. 16 della l.r. 61 del 1984.

[48] In questo comma dell'articolo 14 dopo le parole "i dati quantitativi, relativi alle previsioni" sono state aggiunte le parole "di recupero del patrimonio edilizio esistente" ad opera dell'articolo 7 della legge regionale 50 del 1980.

[49] In questo comma dell'articolo 14 le parole "la struttura insediativa degli impianti industriali, artigianali e Commerciali e delle relative necessita' di intervento." sono state aggiunte ad opera dell'articolo 7 della legge regionale 50 del 1980.

[50] Questo punto del primo comma dell'articolo 14 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 61 del 1984.

[51] Questo articolo è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 61 del 1984.

[52] L'articolo 16 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 61 del 1984.

[53] In questo comma dell'articolo 17 sono state aggiunte le parole "Esso mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive varianti parziali o generali" ad opera del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 50 del 1980.

[54] Questo comma dell'articolo 17 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 20 della legge regionale 61 del 1984.

[55] In questo comma dell'articolo 17 dopo le parole "sostanziali modifiche" sono state soppresse le parole "non sono soggette ad autorizzazione preventiva. Esse" e dopo le parole "presentare osservazioni" sono state aggiunte le parole "nel pubblico interesse" ad opera del primo comma dell'articolo 20 della legge regionale 61 del 1984.

[56] Al termine di questo comma dell'articolo 17 sono state aggiunte le parole "Esse sono formate ed approvate secondo le procedure di cui all'art. 15, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 sexies " ad opera del primo comma dell'articolo 20 della legge regionale 61 del 1984.

[57] Questo comma dell'articolo 17 è stato abrogato del primo comma dell'articolo 20 della legge regionale 61 del 1984.

[58] Questo comma dell'articolo 17 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 20 della legge regionale 61 del 1984.

[59] Questo comma dell'articolo 18 è stato inserito del primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 61 del 1984.

[60] Questo comma dell'articolo 18 è stato inserito del primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 61 del 1984.

[61] Questo comma dell'articolo 18 è stato inserito del primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 61 del 1984.

[62] L'articolo 19 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 22 della legge regionale 61 del 1984.

[63] L'articolo 20 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 23 della legge regionale 61 del 1984.

[64] Nel comma 3 dell'articolo 20 le parole "di cui al 3° comma dell'art. 21" sono state sostituite dalle parole "nei quali la popolazione prevista dal Piano Regolatore Generale non superi i 2000 abitanti" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[65] L'articolo 21 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 61 del 1984.

[66] In questo commma dell'articolo 21 la lettera "b)" è stata sostituita dalla lettera "d)" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[67] Nel comma 1 dell'articolo 22 dopo le parole "superiore a" la cifra "10.000" è stata sostituita dalla cifra "20.000" ad opera del primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 61 del 1984.

[68] Questo comma dell'articolo 22 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 61 del 1984.

[69] Questo comma dell'articolo 22 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 61 del 1984.

[70] Questo comma dell'articolo 22 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 61 del 1984.

[71] In questo comma dell'articolo 23 le parole "totale con modifiche dei volumi preesistenti" sono state sostituite dalle parole "urbanistica", dopo le parole "non deve essere inferiore" sono state aggiunte le parole "di norma" e dopo le parole "le aree edificate non soggette a ristrutturazione" è stata inserita la parola "urbanistica" ad opera del primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 50 del 1980.

[72] Questo comma dell'articolo 24 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 50 del 1980.

[73] Questo comma dell'articolo 24 è stato sostituito dal secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 50 del 1980.

[74] In questo punto del comma 4 dell'articolo 24 le parole "e di cui all'art. 9 della presente legge" sono state abrogate ad opera del primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 61 del 1984.

[75] In questo punto del comma 4 dell'articolo 24 dopo le parole " e/o documentario sono" il testo è stato sostituito da "disciplinati da specifiche norme, anche ai fini dell'eliminazione degli elementi deturpanti ed atte a migliorare la qualità del prodotto edilizio" ad opera del primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 61 del 1984.

[76] In questo punto del comma 4 dell'articolo 24 il testo è stato sostituito ad opera dell'enumerazione 3 della lettera a del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 61 del 1984.

[77] Questo comma dell'articolo 24 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 50 del 1980.

[78] In questo comma dell'articolo 24 dopo le parole "insediamenti" sono state aggiunte le parole "di cui ai commi precedenti" ad opera del terzo comma dell'articolo 14 della legge regionale 50 del 1980.

[79] Questo comma dell'articolo 24 è stato inserito dal quarto comma dell'articolo 14 della legge regionale 50 del 1980.

[80] In questo comma dell'articolo 24 le parole "e risanamento" sono state aggiunte dopo la parola "restauro" ad opera del quinto comma dell'articolo 14 della legge regionale 50 del 1980.

[81] In questo comma dell'articolo 24 dopo le parole "successive modificazioni e integrazioni" sono state aggiunte le parole "e della legge 5 agosto 1978, n. 457 " ad opera del sesto comma dell'articolo 14 della legge regionale 50 del 1980.

[82] In questo comma dell'articolo 24 dopo le parole "con l'individuazione" sono state aggiunte le parole "delle zone di recupero di cui al precedente art. 12, nonche'" ad opera del settimo comma dell'articolo 14 della legge regionale 50 del 1980.

[83] In questo comma dell'articolo 24 le parole "con apposito ufficio facente parte del Servizio Urbanistico Regionale." sono state abrogate ad opera del primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 61 del 1984.

[84] Questo comma dell'articolo 24 è stato inserito dal'ottavo comma dell'articolo 14 della legge regionale 50 del 1980.

[85] L'articolo 25 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 27 della legge regionale 61 del 1984.

[86] In questo punto dell'articolo 25 dopo le parole "penultimo ed ultimo comma" sono state inserite le parole " dell'articolo 2" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[87] In questo punto dell'articolo 25 dopo le parole "penultimo ed ultimo comma" sono state inserite le parole "dell'articolo 2" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[88] La rubrica dell'articolo è stata sostituita con "Norme generali per la localizzazione ed il riuso di aree ed impianti industriali artigianali commerciali e terziari." ad opera del primo comma dell'articolo 28 della legge regionale 61 del 1984.

[89] In questa lettera dell'articolo 26 dopo le parole "le aree di riordino" sono state inserite le parole "e di completamento infrastrutturale" e dopo le parole "possono essere " è stata soppressa la parola "eventualmente" ad opera del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 61 del 1984.

[90] La lettera e) del primo comma dell'articolo 26 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 28 della legge regionale 61 del 1984.

[91] In questo comma dell'articolo 26 dopo le parole "Il Piano Regolatore" il testo è stato sostituito con "definisce quali interventi siano da assoggettare a convenzionamento" ad opera del primo comma dell'articolo 28 della legge regionale 61 del 1984.

[92] Questo comma dell'articolo 26 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 28 della legge regionale 61 del 1984.

[93] Questo comma dell'articolo 27 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 29 della legge regionale 61 del 1984.

[94] Comma separato dal precedente e sostituito ad opera del primo comma dell'art. 29 della l.r. 61/1984.

[95] In questo comma dell'articolo 27 dopo le parole "dette fasce " sono state soppresse le parole "Le aree di dette fasce di rispetto devono essere asservite alle proprietà degli impianti protetti." ad opera del primo comma dell'articolo 29 della legge regionale 61 del 1984.

[96] Questo comma dell'articolo 27 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 29 della legge regionale 61 del 1984.

[97] Questo comma dell'articolo 27 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 29 della legge regionale 61 del 1984.

[98] In questo comma dell'articolo 27 dopo le parole "ad uso residenziale" sono state soppresse le parole "e non" e le parole "igieniche e tecniche" sno state sostituite dalle parole "igieniche o tecniche" ad opera del primo comma dell'articolo 29 della legge regionale 61 del 1984.

[99] In questo comma dell'articolo 29 sono state aggiunte le parole "Ulteriori riduzioni alle misure di cui alle lettere b) ed d) del precedente comma, possono essere ammesse con motivata giustificazione ed autorizzazione della Giunta Regionale." ad opera del primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 50 del 1980.

[100] Questo comma dell'articolo 29 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 30 della legge regionale 61 del 1984.

[101] L'articolo 30 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 50 del 1980.

[102] In questo comma dell'articolo 30 le parole "del Servizio Regionale delle foreste" sono state sostituite dalle parole "dei Servizi regionali competenti" ad opera del primo comma dell'articolo 31 della legge regionale 61 del 1984.

[103] Questo comma dell'articolo 30 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 31 della legge regionale 61 del 1984.

[104] In questo articolo dell'articolo 31 dopo la parola "sponde" sono state aggiunte le parole "di cui al 1° comma dell'art. 29", soppresse le parole "dei laghi e dei fiumi", dopo le parole "Piano Territoriale sono state aggiunte le parole "quelle" e dopo le parole "impianti di depurazione" son state inserite le parole "ad elettrodotti, ad impianti di telecomunicazione e ad altre attrezzature per la erogazione di pubblici servizi, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti" ad opera dell'articolo 19 della legge regionale 50 del 1980.

[105] In questo comma dell'articolo 32 le parole "o con specifiche deliberazioni consiliari..." fino a fine comma sono state sostituite dalle parole "e, per i Comuni non obbligati alla formazione del predetto programma, con specifiche deliberazioni consiliari motivate. Le suddette delimitazioni non costituiscono variante al Piano Regolatore Generale" ad opera del primo comma dell'articolo 32 della legge regionale 61 del 1984.

[106] Il punto 3) del terzo comma dell'articolo 32 è stato inserito e i punti precedentemente definiti come 3 e 4 sono stati rinominati rispettivamente in 4) e 5) ad opera e dell'articolo 20 della legge regionale 50 del 1980.

[107] Il comma 3 bis dell'articolo 32 è stato inserito dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 61 del 1984.

[108] Nel comma 1 dell'articolo 33 le parole "salvo i casi di esonero previsti dall'art. 36" sono state sostituite dalle parole "obbligati ai sensi dell'articolo 36," e la parola °adottare° è stata sostituita dalla parola "approvare" ad opera dal secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 1982.

[109] Questo comma dell'articolo 33 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 50 del 1980.

[110] In questo comma dell'articolo 33 la parola "adozione" è stata sostituita dalla parola dalle parole "approvazione" ad opera del terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 1982.

[111] Questo comma dell'articolo 33 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 50 del 1980.

[112] Questo comma dell'articolo 33 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 33 della legge regionale 61 del 1984.

[113] In questo comma dell'articolo 33 le parole ", ad eccezione dei casi di cui all' art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e" sono state soppresse ad opera del quarto comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 1982.

[114] Questo comma dell'articolo 33 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 33 della legge regionale 61 del 1984.

[115] Questo comma dell'articolo 33 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 33 della legge regionale 61 del 1984.

[116] In questo punto dell'articolo 34 le parole "o che, in ogni caso, siano" sono state sostituite dalle parole "e che siano" e le parole "di uno strumento urbanistico esecutivo necessario al fine di un ordinato assetto urbanistico" sono state sostituite dalle parole "di un piano di recupero o, piu' in generale, di uno strumento urbanistico esecutivo" ad opera del primo comma dell'articolo 22 della legge regionale 50 del 1980.

[117] In questo comma dell'articolo 34 la parola "presente" è stata sostituita dalla parola "precedente" ad opera dal secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale 50 del 1980.

[118] In questo punto dell'articolo 34 le parole "2° comma" sono state sostituite dalle parole "3° comma" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[119] La lettera d) del secondo comma dell'articolo 34 è stata sostituita dal quarto comma dell'articolo 22 della legge regionale 50 del 1980.

[120] La lettera e) del secondo comma dell'articolo 34 è stato inserita dal quarto comma dell'articolo 22 della legge regionale 50 del 1980.

[121] Le lettere e) f) g) del secondo comma dell' art. 34 sono state rinominate rispettivamente in f), g) e h) dall' art. 22 della l.r. 50 del 1980

[122] In questo comma dell'articolo 34 dopo le parole "legge 28 gennaio 1977, n. 10 " sono state aggiunte le parole "con le precisazioni di cui all'art. 41 della presente legge." ad opera del primo comma dell'articolo 34 della legge regionale 61 del 1984.

[123] In questo punto del primo comma dell'articolo 35 dopo le parole "i cui proprietari" sono state inserite le parole "o aventi titolo" ad opera del primo comma dell'articolo 23 della legge regionale 50 del 1980.

[124] In questo punto del primo comma dell'articolo 35 dopo la parola "stima" sono state aggiunte le parole "disaggregata e" ad opera dal comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 50 del 1980.

[125] Questo comma dell'articolo 35 è stato inserito dal settimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 1982.

[126] L'articolo 36 è stato sostituito dall'ottavo comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 1982.

[127] L'articolo 37 è stato sostituito dal nono comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 1982.

[128] L'articolo 37 bis è stato inserito dal decimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 1982.

[129] Questo punto del primo comma dell'articolo 39 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 50 del 1980.

[130] Questo comma dell'articolo 39 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 35 della legge regionale 61 del 1984.

[131] L'articolo 40 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 36 della legge regionale 61 del 1984.

[132] Questo comma dell'articolo 41 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 37 della legge regionale 61 del 1984.

[133] Il comma 2 bis dell'articolo 41 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 61 del 1984.

[134] Questo comma dell'articolo 41 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 37 della legge regionale 61 del 1984.

[135] In questo comma dell'articolo 41 il secondo periodo è stato sostituito dalle parole "I Comuni facenti parte di Comunità Montane o di Consorzi per la formazione del P.R.G.I. e quelli che intendono approvare il Programma Intercomunale di Attuazione possono formare il Piano di Zona consortile. In tal caso il Piano di Zona è dimensionato applicando le percentuali minime e massime di cui all' art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , al fabbisogno complessivo di edilizia abitativa dei Comuni consorziati. Qualora nessuno dei Comuni consorziati sia obbligato a dotarsi di Piano e questi non superino complessivamente i 20.000 abitanti, per la definizione del dimensionamento globale degli interventi di edilizia economica e popolare, si applica il disposto specifico di cui al precedente 3° comma" ad opera del primo comma dell'articolo 37 della legge regionale 61 del 1984.

[136] In questo comma dell'articolo 41 dopo la parola "contenuto" sono state aggiunte le parole ", gli elaborati" e dopo la parola "articoli" è stato aggiunto il numero "38" ad opera del primo comma dell'articolo 37 della legge regionale 61 del 1984.

[137] Questo comma dell'articolo 41 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 28 della legge regionale 50 del 1980.

[138] Questo comma dell'articolo 41 è stato abrogato e sostituito dal primo comma dell'articolo 37 della legge regionale 61 del 1984.

[139] L'articolo 41 bis è stato inserito dal primo comma dell'articolo 29 della legge regionale 50 del 1980.

[140] In questo comma dell'articolo 41 bis le parole "sottoposta al controllo di cui all' art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62" sono state soppresse e sono state aggiunte a fine comma le parole "ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457" ad opera del primo comma dell'articolo 38 della legge regionale 61 del 1984.

[141] In questo comma dell'articolo 41 bis il testo è stato sostituito dal testo del quarto comma dello stesso articolo ad opera del primo comma dell'articolo 38 della legge regionale 61 del 1984.

[142] In questo comma dell'articolo 41 bis il testo è stato sostituito dal testo del sesto comma dello stesso articolo ad opera del primo comma dell'articolo 38 della legge regionale 61 del 1984.

[143] In questo comma dell'articolo 41 bis il testo è stato sostituito dal testo del settimo comma dello stesso articolo ad opera del primo comma dell'articolo 38 della legge regionale 61 del 1984.

[144] Questo comma dell'articolo 41 bis è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 38 della legge regionale 61 del 1984.

[145] In questo comma dell'articolo 41 bis il testo è stato sostituito dal testo del terzo comma dello stesso articolo e dopo le parole "di cui" le parole "al precedene comma" sono state sostituite dalle parole "al 2° comma" ad opera del primo comma dell'articolo 38 della legge regionale 61 del 1984.

[146] In questo comma dell'articolo 41 bis dopo le parole "Per gli immobili, aree ed edifici" sono state aggiune le parole "ricadenti nell'ambito delle zone di recupero di cui all' art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e " e dopo le parole "al precedente" è stata soppressa la parola "terzo" ad opera del primo comma dell'articolo 38 della legge regionale 61 del 1984.

[147] Questo comma dell'articolo 41 bis è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 38 della legge regionale 61 del 1984.

[148] L'articolo 42 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 39 della legge regionale 61 del 1984.

[149] Nella rubrica dell'articolo 43 sono state aggiunte le parole "e piano di recupero" ad opera del primo comma dell'articolo 31 della legge regionale 50 del 1980.

[150] In questo comma dell'articolo 43 le parole "dell' articolo 3 della legge 7 giugno 1947, n. 530" sono state sostituite dalle parole "di legge" ad opera dal primo comma dell'articolo 40 della legge regionale 61 del 1984.

[151] Questo comma dell'articolo 43 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 31 della legge regionale 50 del 1980.

[152] Questo punto dell'art. 45 è stato spostato da 4) a 3) ad opera del primo comma dell'articolo 41 della legge regionale 61 del 1984.

[153] Questo punto dell'art. 45 è stato spostato da 5) a 4) ad opera del primo comma dell'articolo 41 della legge regionale 61 del 1984.

[154] In questo comma dell'articolo 46 sono state aggiunte le parole "La notifica e' eseguita a norma degli artt. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile " ad opera del primo comma dell'articolo 32 della legge regionale 50 del 1980.

[155] Questo comma dell'articolo 46 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 42 della legge regionale 61 del 1984.

[156] Questo comma dell'articolo 46 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 42 della legge regionale 61 del 1984.

[157] Questo comma dell'articolo 46 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 42 della legge regionale 61 del 1984.

[158] Questo comma dell'articolo 46 è stato abrogato dal secondo comma dell'articolo 42 della legge regionale 61 del 1984.

[159] Questo comma dell'articolo 46 è stato abrogato dal secondo comma dell'articolo 42 della legge regionale 61 del 1984.

[160] Questo comma dell'articolo 46 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 32 della legge regionale 50 del 1980.

[161] In questo comma dell'articolo 47 le parole "delle pubbliche amministrazioni interessate" sono state sostituite dalle parole " degli Enti di cui al precedente comma" ad opera del primo comma dell'articolo 43 della legge regionale 61 del 1984.

[162] In questo comma dell'articolo 47 le parole "e sia assicurato il mantenimento degli standards di cui agli articoli 21 e 22 della presente legge" sono state aggiunte ad opera del primo comma dell'articolo 43 della legge regionale 61 del 1984.

[163] Questo comma dell'articolo 48 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 44 della legge regionale 61 del 1984.

[164] Questo comma dell'articolo 48 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 44 della legge regionale 61 del 1984.

[165] Questo comma dell'articolo 48 è stato spostato dal primo comma dell'articolo 44 della legge regionale 61 del 1984. Dopo le parole "preventivamente sottoposte" sono inoltre state inserite le parole "dall'interessato", dopo le paole "termine di" la parola "novanta" è stata sostituita dalla parola "sessanta" e a;;a fine del comma stesso è stato aggiunto il periodo "Il parere dell'Unità Sanitaria Locale è altresì obbligatorio nei casi di trasformazione dell'attività industriale o produttiva esistente in una di quelle comprese negli elenchi formati a norma dell'art. 216 T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265" sempre ad opera dello stesso comma.

[166] Questo comma dell'articolo 48 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 44 della legge regionale 61 del 1984.

[167] Questo comma dell'articolo 48 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 44 della legge regionale 61 del 1984.

[168] Questo comma dell'articolo 48 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 44 della legge regionale 61 del 1984.

[169] Questo comma dell'articolo 48 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 50 del 1980.

[170] L'articolo 48 bis è stato inserito dal primo comma dell'articolo 45 della legge regionale 61 del 1984.

[171] Questo comma dell'articolo 49 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 46 della legge regionale 61 del 1984.

[172] Questo comma dell'articolo 49 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 46 della legge regionale 61 del 1984.

[173] Questo comma dell'articolo 49 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 46 della legge regionale 61 del 1984.

[174] In questo comma dell'articolo 49 sono state aggiunte le parole "La voltura della concessione deve essere richiesta al Sindaco. Si applicano alla voltura le prescrizioni del 2°, 3°, 5° comma dell'articolo 48." ad opera del primo comma dell'articolo 34 della legge regionale 50 del 1980.

[175] In questo comma dell'articolo 49 le parole "che dovranno essere sottoscritti dal concessionario e dal proprietario qualora la concessione venga rilasciata a persona diversa dal proprietario" sono state aggiunte dopo le parole "sostitutivo della convenzione" ad opera dal secondo comma dell'articolo 34 della legge regionale 50 del 1980.

[176] La lettera g) del quarto comma dell'articolo 49 è stata inserita dal terzo comma dell'articolo 34 della legge regionale 50 del 1980.

[177] Questa lettera dell' art. 49 è stata rinominata da g) in h) ad oepra dell' art. 34 della l.r. 50 del 1980.

[178] Questo comma dell'articolo 49 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 46 della legge regionale 61 del 1984.

[179] In questo comma dell'articolo 50 le parole "Il ricorso va proposto entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al primo comma" sono state aggiunte ad opera del primo comma dell'articolo 47 della legge regionale 61 del 1984.

[180] Questo comma dell'articolo 50 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 47 della legge regionale 61 del 1984.

[181] In questo comma dell'articolo 51 dopo la parola "determinazione" sono state aggiunte le parole "e della destinazione" ad opera del primo comma dell'articolo 48 della legge regionale 61 del 1984.

[182] In questo punto dell'articolo 51 le parole "Con apposito atto il Consiglio Regionale definisce i criteri di utilizzazione delle somme relative a opere di urbanizzazione secondaria che facciano carico a soggetti diversi dal Comune. Fino all'entrata in vigore di tale atto, i Comuni, in via provvisoria, possono determinare l'uso delle somme medesime, con deliberazione del Consiglio Comunale assunta sulla base delle proposte formulate dai soggetti interessati. " sono state aggiunte ad opera del primo comma dell'articolo 48 della legge regionale 61 del 1984.

[183] Questo comma dell'articolo 52 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 49 della legge regionale 61 del 1984.

[184] In questo punto dell'articolo 52 le parole "di cui al 6° comma dell'art. 33" sono state abrogate ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[185] Questo comma dell'articolo 52 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 49 della legge regionale 61 del 1984.

[186] Questo comma dell'articolo 52 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 61 del 1984.

[187] Nella rubrica dell'articolo 53 dopo le parole "impianti produttivi" sono state inserite le parole "di insediamenti commerciali e direzionali" ad opera del primo comma dell'articolo 50 della legge regionale 61 del 1984.

[188] In questo comma dell'articolo 53 dopo le parole "o artigianali" sono state aggiunte le parole "e di insediamenti commerciali e direzionali" ad opera del primo comma dell'articolo 50 della legge regionale 61 del 1984.

[189] La lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 è stata sostituita dal primo comma dell'articolo 50 della legge regionale 61 del 1984.

[190] Questo comma dell'articolo 53 è stato abrogato dall'undicesimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 1982.

[191] In questo comma dell'articolo 53 dopo le parole "precedente art. 42" sono state aggiunte le parole "e all'eventuale variante del Piano Regolatore Generale. In tal caso per il procedimento di formazione e approvazione si applicano le norme di cui agli articoli 40 e 17, intendendosi sostituito il Consiglio Comunale con la Giunta Regionale, e per l'attuazione si applicano le norme del 3°, 4° e 5° comma dell'art. 42." ad opera del primo comma dell'articolo 50 della legge regionale 61 del 1984.

[192] In questo articolo la rubrica è stata sostituita ad opera del primo comma dell'articolo 51 della legge regionale 61 del 1984.

[193] In questo comma dell'articolo 55 le parole "La concessione del Sindaco, previa verifica di compatibilità con le prescrizioni del Piano Territoriale, è rilasciato solo all'avente titolo munito dell'autorizzazione prevista dalla legge regionale del settore" sono state abrogate ad opera del primo comma dell'articolo 51 della legge regionale 61 del 1984.

[194] In questo comma dell'articolo 55 le parole " ai due commi precedenti" sono state sostituite dalle parole " al comma precedente" ad opera del primo comma dell'articolo 51 della legge regionale 61 del 1984.

[195] L'articolo 56 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 61 del 1984.

[196] In questo comma dell'articolo 58 al termine del primo comma " sono state aggiunte le parole "Parimenti i Sindaci sospendono ogni determinazione sulle istanze in contrasto con le specifiche indicazioni contenute nei Progetti Territoriali Operativi adottati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 8 quinquies, 8° comma" ad opera del primo comma dell'articolo 53 della legge regionale 61 del 1984.

[197] In questo comma dell'articolo 58 sono state soppresse le parole "sia" e "sia dei regolamenti edilizi. Inoltre al termine del secondo comma le parole le parole ", piani e regolamenti" sono state sostituite dalle parole "e piani. Parimenti il Sindaco sospende ogni determinazione sulle istanze in contrasto con gli strumenti urbanistici intercomunali adottati dal Consorzio o dalla Comunità Montana ai sensi del 2° e 5° comma dell'art. 16" ad opera del primo comma dell'articolo 53 della legge regionale 61 del 1984.

[198] Questo comma dell'articolo 58 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 53 della legge regionale 61 del 1984.

[199] In questo comma 58 le parole "anche nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al precedente comma" sono state abrogate e le parole "8° comma" sono state sostituite dalle parole "10° comma" ad opera del primo comma dell'articolo 53 della legge regionale 61 del 1984.

[200] In questo comma dell'articolo 58 le parole "6° comma" sono state sostituite dalle parole "7° comma", le parole "al 15° comma " sono state sostituite dalle parole " l'ultimo comma" e le parole "e comunque non oltre il termine di un anno dall'adozione del progetto preliminare" sono state abrogate ad opera del primo comma dell'articolo 53 della legge regionale 61 del 1984.

[201] Al termine di questo comma dell'articolo 58 sono state aggiunte le parole ", ove ravvisi gravi impedimenti all'attuazione delle previsioni degli strumenti stessi " ad opera del primo comma dell'articolo 53 della legge regionale 61 del 1984.

[202] Questo comma dell'articolo 58 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 53 della legge regionale 61 del 1984.

[203] In questo comma dell'articolo 60 le parole "della presente legge" sono state sostituite dalle parole "di legge o di regolamenti" ad opera del primo comma dell'articolo 54 della legge regionale 61 del 1984.

[204] In questo comma dell'articolo 61 dopo le parole "nel registro delle concessioni" sono state aggiunte le parole "e delle autorizzazioni" e dopo le parole "del titolare della concessione" sono state aggiunte le parole "o dell'autorizzazione" ad opera dall'articolo 39 della legge regionale 50 del 1980.

[205] In questo comma dell'articolo 61 le parole "sopraintendenza compentente" sono state sostituite dalle parole " Giunta Regionale" ad opera del primo commma dell'articolo 55 della legge regionale 61 del 1984.

[206] Questo comma dell'articolo 68 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 40 della legge regionale 50 del 1980.

[207] Nella lettera f) del primo comma dell'articolo 69 le parole "il pagamento da lire centomila a lire dieci milioni" sono state sostituite dalle parole "il pagamento da lire diecimila a lire centomila" ad opera del primo comma dell'articolo 41 della legge regionale 50 del 1980.

[208] Questo comma dell'articolo 69 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 41 della legge regionale 50 del 1980.

[209] Questocomma dell'articolo 69 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 41 della legge regionale 50 del 1980.

[210] Questo comma dell'articolo 69 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 41 della legge regionale 50 del 1980.

[211] L'articolo 71 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 56 della legge regionale 61 del 1984.

[212] L'articolo 74 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 57 della legge regionale 61 del 1984.

[213] L'articolo 75 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 58 della legge regionale 61 del 1984.

[214] L'articolo 76 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 59 della legge regionale 61 del 1984.

[215] In questo comma dell'articolo 76 le parole "2 luglio 1977, n. 33" sono state sostituite dalle parole "2 luglio 1976, n. 33" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[216] L'articolo 77 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 60 della legge regionale 61 del 1984.

[217] L'articolo 78 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 61 della legge regionale 61 del 1984.

[218] L'articolo 79 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 62 della legge regionale 61 del 1984.

[219] La rubrica dell'articolo 80 è stata modificata in "Prima formazione dei Piani Socio-Economici e Territoriali." ad opera del primo comma dell'articolo 46 della legge regionale 50 del 1980.

[220] In questo comma dell'articolo 80 le parole "quarto comma" sono state sostituite dalle parole "sesto comma" ad opera del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[221] \in questo comma dell'articolo 80 le parole "secondo e terzo comma" sono state sostituite dalle parole "quarto e quinto comma" ad opera del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[222] Questo comma dell'articolo 80 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 46 della legge regionale 50 del 1980.

[223] Questo comma dell'articolo 80 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 46 della legge regionale 50 del 1980.

[224] Questo comma dell'articolo 80 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 46 della legge regionale 50 del 1980.

[225] Questo comma dell'articolo 80 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 46 della legge regionale 50 del 1980.

[226] Questo comma dell'articolo 80 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 46 della legge regionale 50 del 1980.

[227] Questo comma dell'articolo 80 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 46 della legge regionale 50 del 1980.

[228] L'articolo 80 bis è stato inserito dal primo comma dell'articolo 63 della legge regionale 61 del 1984.

[229] In questo comma dell'articolo 81 dopo le parole " adottate dal Comune " sono state soppresse le parole "nei termini stabiliti al precedente art. 19" ad opera del primo comma dell'articolo 64 della legge regionale 61 del 1984.

[230] Questo comma dell'articolo 81 è stato abrogato del primo comma dell'articolo 64 della legge regionale 61 del 1984.

[231] Questo punto dell'articolo 82 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 65 della legge regionale 61 del 1984.

[232] Questo comma dell'articolo 82 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 65 della legge regionale 61 del 1984.

[233] Questo comma dell'articolo 82 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 65 della legge regionale 61 del 1984.

[234] Questo comma dell'articolo 82 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[235] Questo comma dell'articolo 82 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[236] Questo comma dell'articolo 82 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[237] L'articolo 83 è stato sostituito dal quattodicesimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 1982.

[238] Questo comma dell'articolo 83 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 66 della legge regionale 61 del 1984.

[239] In questo comma le parole "di cui al successivo settimo comma" sono state sostituite dalle parole "di cui al successivo sesto comma" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[240] In questo comma dell'articolo 83 le parole "di cui al 2°, 3° e 4° comma" sono state sostituite dalle parole "di cui al primo, secondo e terzo comma" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[241] In questo comma dell'articolo 83 le parole "i cui al successivo settimo comma" sono state sostituite dalle parole "i cui al successivo sesto comma" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[242] Nell'articolo 84 le parole della rubrica sono state sostituite dalle parole "Limitazioni della capacità insediativa nel primo e nel secondo programma di attuazione " ad opera del quindicesimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 1982.

[243] In questo comma dell'articolo 84 le parole "secondo e del terzo comma" sono state sostituite dalle parole "primo e del secondo comma" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[244] In questo punto dell'articolo 84 le parole "del triennio" sono state sostituite dalle parole "per il periodo" ad opera del primo comma dell'articolo 67 della legge regionale 61 del 1984.

[245] Questo punto del primo comma è stato sostituito ad opera del primo comma dell'art. 1 della l.r. 4/1978.

[246] Nella lettera d) dell'articolo 84 la parola "primo" sè stata soppressa ad opera del diciassettesimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 1982.

[247] Nel punto e) del primo comma dell'articolo 84 le parole "comprendendo in tale percentuale tutte le concessioni rilasciate dopo il 31 dicembre 1978, per le quali non sia stata rilasciata la licenza di abitabilita' alla data di adozione del primo programma di attuazione." sono state aggiunte ad opera del primo comma dell'articolo 48 della legge regionale 50 del 1980.

[248] L'articolo 85 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 62 del 1984.

[249] Nell'articolo 86 la rubrica è stata sostituita ad opera del primo comma dell'articolo 69 della legge regionale 61 del 1984.

[250] Questo comma dell'articolo 86 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 69 della legge regionale 61 del 1984.

[251] Questo comma dell'articolo 86 è stato spostato ad opera del primo comma dell'art. 69 della l.r. 61/1984.

[252] Questo comma dell'articolo 86 è stato spostato ad opera del primo comma dell'art. 69 della l.r. 61/1984.

[253] Questo comma dell'articolo 86 è stato spostato ad opera del primo comma dell'art. 69 della l.r. 61/1984.

[254] Questo comma dell'articolo 86 è stato spostato e modificato ad opera del primo comma dell'art. 69 della l.r. 61/1984.

[255] Nella rubrica dell' art. 87 sono state aggiunte le parole "e criteri regionali per l'edificazione" ad opera del primo comma dell'articolo 50 della legge regionale 50 del 1980.

[256] In questo comma dell'articolo 87 le parole "di cui all'ultimo comma del presente articolo" sono state sostituite dalle parole " di cui agli ultimi due commi del presente articolo" ad opera del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[257] In questo comma dell'articolo 87 le parole "I Comuni sprovvisti di regolamento edilizio e fino all'approvazione dello stesso, provvedono, in via transitoria, alla nomina della Commissione Igienico Edilizia, formata da non meno di cinque membri eletti dal Consiglio Comunale di cui almeno due tecnici. La deliberazione del Consiglio Comunale diventa esecutiva a norma dell' art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530 , e successive modificazioni ed integrazioni" sono state aggiunte ad opera del terzo comma dell'articolo 50 della legge regionale 50 del 1980.

[258] Nel comma 6 dell'articolo 87 le parole "anche al fine del contenimento dei costi insediativi e dei costi di costruzione, mediante l'adozione di opportuni tipi di impianto urbanistici, di tipologie e componenti edilizie" sono state aggiunte ad opera del primo comma dell'articolo 70 della legge regionale 61 del 1984.

[259] Questo comma dell'articolo 87 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 70 della legge regionale 61 del 1984.

[260] In questo comma dell'articolo 88 dopo le parole "in zona agricola" sono state aggiunte le parole "di strumento urbanistico generale vigente ed approvato dopo l'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444" ad opera del primo comma dell'articolo 51 della legge regionale 50 del 1980.

[261] In questo comma dell'articolo 88 sono state aggiunte le parole "anche se gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prevedono diversa normativa" ad opera del secondo comma dell'articolo 51 della legge regionale 50 del 1980.

[262] Questo comma dell'articolo 88 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 51 della legge regionale 50 del 1980.

[263] In questo comma dell'articolo 89 il numero "9°" è stato sostituito dal numero "10° e 11°" ad opera del primo comma dell'articolo 71 della legge regionale 61 del 1984.

[264] Questo comma dell'articolo 90 è stato abrogato dal secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[265] In questo comma dell'articolo 90 le parole "del 15° comma" sono state sostituite dalle parole "dell'ultimo comma" ad opera del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[266] Nell'articolo 91 bis la rubrica è stata sostituita ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[267] Nel comma 1 dell'articolo 91 bis le parole "culturali e" sono state aggiunte dopo le parole "per i beni" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[268] In questo comma dell'articolo 91 bis le parole "culturali e" sono state aggiunte dopo dalle parole "per i beni" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[269] L'articolo 91 ter è stato inserito dal primo comma dell'articolo 53 della legge regionale 50 del 1980.

[270] L'articolo 91 quater è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 50 del 1980.

[271] L'articolo 91 quinquies è stato inserito dal ventiduesimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 1982.

[272] In questo comma dell'articolo 91 quinquies le parole "Fino al 31 dicembre 1984" sono state soppresse e dopo le parole "25 marzo 1982, n. 94," sono state aggiune le parole "e nei limiti temporali ivi prescritti"ad opera del primo comma dell'articolo 73 della legge regionale 61 del 1984.

[273] In questo comma dell'articolo 91 quinquies le parole "degli articoli 19 e 81" sono state sostituite dalle parole "dell'articolo 81" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[274] In questo comma dell'articolo 91 quinquies le parole "Fino al 31 dicembre 1984," sono state soppresse e dopo le parole "25 marzo 1982, n. 94" sono state inserite le parole "e nei limiti temporali ivi prescritti" ad opera dal primo comma dell'articolo 73 della legge regionale 61 del 1984.

[275] L'articolo 91 sexies è stato inserito dal primo comma dell'articolo 74 della legge regionale 61 del 1984.

[276] L'articolo 91 septies è stato inserito dal primo comma dell'articolo 75 della legge regionale 61 del 1984.

[277] Questo comma dell'articolo 91 septies è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 1986.

[278] Questo comma dell'articolo 91 septies è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 1986.