Legge regionale n. 56 del 05 dicembre 1977  ( Versione vigente )
"Tutela ed uso del suolo."
(B.U. 24 dicembre 1977, n. 53)

Sommario:               

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
NORME GENERALI
Art. 1. 
(Finalità della legge)
 
La Regione esercita le proprie funzioni in materia di pianificazione del territorio disciplinando, con la presente legge la tutela ed il controllo dell'uso del suolo e gli interventi di conservazione e di trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi, con le seguenti finalità:
 
1) la crescita della sensibilità e della cultura urbanistica delle comunità locali;
 
2) la conoscenza del territorio e degli insediamenti in tutti gli aspetti, fisici, storici, sociali ed economici;
 
3) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale in genere e, in particolar modo, dei beni ambientali e culturali;
 
4) la piena e razionale utilizzazione delle risorse, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando ogni immotivato consumo del suolo;
 
5) il superamento degli squilibri territoriali attraverso il controllo quantitativo e qualitativo: degli insediamenti abitativi e produttivi, della rete infrastrutturale e dei trasporti degli impianti e delle attrezzature di interesse pubblico;
 
6) una diffusa ed equilibrata dotazione e distribuzione dei servizi sociali pubblici sul territorio e negli insediamenti, anche per una efficace ed unitaria organizzazione e gestione;
 
7) il conseguimento dell'interesse pubblico generale, con la subordinazione ad esso di ogni interesse particolare e settoriale;
 
8) la partecipazione democratica al processo decisionale e gestionale dell'uso del suolo urbano ed extraurbano;
 
9) l'attuazione d'una responsabile gestione dei processi di trasformazione del territorio ai vari livelli del governo locale, nel quadro dei principi di autonomia che li reggono;
 
10) la programmazione degli investimenti e della spesa pubblica sul territorio, a livello locale e Regionale;
 
11) la periodica verifica e l'assestamento continuo dei piani e programmi pubblici ai vari livelli, per una efficace e coerente integrazione tra iniziative e decisioni locali specifiche ed indirizzi generali regionali.
Art. 2. 
(Soggetti della pianificazione del territorio)
 
I soggetti della pianificazione del territorio sono:
a) 
la Regione, direttamente e con i Comitati Comprensoriali;
b) 
i Comuni, singoli o riuniti in consorzio, e le Comunità Montane.
Art. 3. 
(Strumenti e livelli di pianificazione)
 
Sono strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio:
a) 
a livello regionale - comprensoriale: i Piani Territoriali, formati dalla Regione e dai Comitati Comprensoriali, estesi al territorio dell'intera Regione o di comprensori;
b) 
a livello comunale: i Piani Regolatori Generali, aventi per oggetto il territorio di un singolo Comune, o di più Comuni riuniti in forme associate, ed i relativi strumenti di attuazione.
Titolo II. 
PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE - COMPRENSORIALE
Art. 4. 
(Il processo di pianificazione del territorio)
 
La Regione assicura su tutto il territorio regionale un processo continuo di pianificazione per la gestione pubblica del territorio secondo gli indirizzi generali programmatici definiti dal Piano Regionale di sviluppo e dalle sue articolazioni territoriali e nel rispetto delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, formulate dallo Stato in attuazione dell' art. 81, primo comma, lettera a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
 
A questo fine promuove:
a) 
la formazione dei Piani Territoriali estesi al territorio di uno o più comprensori e li coordina ed integra fino a costituire un quadro unitario esteso all'intero territorio Regionale;
b) 
la formazione dei Piani Regolatori Generali estesi ai territori dei Comuni, singoli o associati;
c) 
la riunificazione, negli strumenti urbanistici territoriali e comunali previsti dalla presente legge, degli studi e dei programmi settoriali e di quelli che hanno per oggetto la disciplina di particolari aree della Regione;
d) 
la costituzione di strumenti di assistenza tecnica ai Comuni, singoli o associati, per gli interventi di loro competenza.
 
Ai fini di cui al comma precedente, ed in particolare per gli obiettivi indicati alla lettera c), i Piani Territoriali ed i Piani Regolatori verificano i contenuti e le prescrizioni dei piani e dei programmi di settore, redatti in applicazione di leggi nazionali e regionali e provvedono al loro coordinamento nel rispetto delle competenze degli organi statali interessati.
Art. 5. 
(Contenuti del Piano Territoriale)
 
a) 
definisce l'organizzazione del territorio sulla base degli indirizzi programmatici formulati dalla Regione nel Piano di sviluppo regionale;
b) 
individua le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse naturali, agricole, produttive, storico-artistiche ed ambientali, della difesa del suolo e della prevenzione o della difesa dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri, i vincoli e le norme relative;
c) 
definisce i sistemi relativi alle infrastrutture ed ai servizi, alle opere pubbliche ed alle attrezzature di interesse regionale, ai parchi ed alle riserve naturali di interesse generale, alle aree di interesse paesaggistico e turistico, ai bacini sciistici, agli impianti produttivi - industriali, artigianali e commerciali, all'ingrosso e al dettaglio di interesse regionale, agli impianti per la produzione ed il trasporto di energia, nell'ambito delle competenze regionali definite dagli articoli 88, n. 4) e 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , oltreché alle sedi universitarie;
d) 
delimita le aree sub-comprensoriali, così come individuate alla lettera d) dell'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 , nonché le unità geografiche per l'adeguamento ed il coordinamento dei Piani Regolatori Generali rispetto alle previsioni del Piano Territoriale e per l'attuazione dei programmi pluriennali e di settore;
e) 
individua i fabbisogni quantitativi e qualitativi di occupazione, di alloggio e di servizi, disaggregandoli per unità geografiche;
f) 
stabilisce i criteri, gli indirizzi ed i principali parametri che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le prescrizioni e le norme immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;
g) 
coordina i programmi di intervento sul territorio delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, a partecipazione statale e concessionarie di pubblici servizi, nel rispetto delle competenze statali definite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n 616 .
 
Il Piano Territoriale costituisce quadro di riferimento per la programmata Attuazione degli interventi pubblici e privati sul territorio.
Art. 6. 
(Elaborati del Piano Territoriale)
 
Il Piano Territoriale è costituito dai seguenti elaborati:
 
1) la Relazione, che contiene l'illustrazione dei criteri e delle scelte di piano in riferimento alla situazione di fatto ed agli indirizzi programmatici formulati dalla Regione, con la precisazione dell'arco temporale assunto per gli interventi previsti dal piano;
 
2) gli Allegati, tecnici e statistici, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici del territorio, della distribuzione della popolazione, dei posti di lavoro e degli insediamenti, dell'uso del suolo in generale e di quant'altro necessario a definire lo stato di fatto;
 
3) Le Tavole di Piano, che definiscono:
 
a) la struttura generale del territorio urbano ed extra urbano;
 
b) i vincoli territoriali di carattere sovracomunale;
 
c) il sistema infrastrutturale generale;
 
d) Il sistema degli impianti produttivi-industriali, artigianali e commerciali con particolare riferimento alle aree attrezzate industriali ed artigianali ed ai relativi interventi infrastrutturali
[1]
 
e) il campo di variazione complessiva degli insediamenti, con riferimento alle loro dimensioni ed ai servizi di livello regionale e comprensoriale;
[2]
 
f) la delimitazione delle aree sub-comprensoriali;
[3]
 
4) le Norme di Attuazione, contenenti anche i criteri e le direttive per la predisposizione o l'adeguamento dei Piani di competenza comunale, con la specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente.
Art. 7. 
(Formazione e approvazione dei Piani Territoriali)
 
Il Piano Territoriale, di cui alla lettera c) dell'art. 12 della legge 19 agosto 1977, n 43 , è formato ed approvato secondo le procedure di cui ai seguenti commi.
 
I Comitati Comprensoriali, avvalendosi degli uffici regionali e comprensoriali, formano ed aggiornano i Piani Territoriali delle rispettive aree sulla base degli indirizzi programmatici, assunti in materia dalla Regione, e della valutazione dei problemi e dei fabbisogni locali.
 
La Giunta Regionale promuove la formazione e il coordinamento dei Piani Territoriali nei tempi fissati dal Piano di sviluppo o da deliberazioni del Consiglio regionale.
 
I Comitati Comprensoriali predispongono, come primo atto, uno schema di Piano Territoriale, coordinato con gli schemi dei documenti di cui alle lettere a) e b) dell' art. 12 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 , e lo trasmettono alla Giunta Regionale con deliberazione del Consiglio Comprensoriale, previa consultazione, di cui al terzo comma dell'art. 13 della citata legge.
 
La Giunta Regionale esprime, entro i successivi 90 giorni, le proprie osservazioni con motivato parere e trasmette gli atti al Comitato Comprensoriale. Il Comitato Comprensoriale, entro 120 giorni dal ricevimento e sulla base del parere espresso dalla Giunta Regionale, provvede alla redazione del progetto di piano, ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge, e lo trasmette alla Regione, previa deliberazione del Consiglio Comprensoriale.
[4]
 
La Giunta Regionale adotta i progetti di Piano Territoriale Comprensoriale e provvede congiuntamente alla loro integrazione e/od al coordinamento con gli altri Piani Territoriali vigenti o già adottati, apportandovi eventuali modifiche, ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con la indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
[5]
 
Entro 90 giorni dalla pubblicazione, i Comitati Comprensoriali non competenti per il territorio, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, gli Enti Pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonché le Amministrazioni dello Stato e le aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire alla Giunta Regionale le proprie osservazioni.
 
Entro 90 giorni dalla pubblicazione, i Comitati Comprensoriali non competenti per il territorio, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, gli Enti Pubblici, gli organismi istituiti da leggi nazionali o regionali aventi funzioni di programmazione territoriale le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonché le Amministrazioni dello Stato e le aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire alla Giunta Regionale le proprie osservazioni.
[6]
 
La Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui al comma precedente, esaminate le osservazioni, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del Piano Territoriale e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio regionale per la approvazione unitamente ai documenti di cui alle lettere a), b), d), e) dell' art. 12 della legge 19 agosto 1977, n. 43 , dopo che questi siano stati approvati dal Comitato Comprensoriale, a norma del quarto comma dell'art. 13 della citata legge regionale, ed adottati dalla Giunta a norma del 5° comma dell'articolo predetto.
 
Per la pubblicazione e la consultazione del Piano Territoriale si applicano i commi settimo e ottavo dell' art. 13 della legge 19 agosto 1977, n. 43 .
Art. 8. 
(Efficacia del Piano Territoriale)
 
Il Piano Territoriale ha validità a tempo indeterminato ed esplica la sua efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione statale.
 
Dalla data di adozione del Piano Territoriale si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della presente legge.
 
L'adeguamento, di cui all' art. 15, lettera a), della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 , viene effettuato secondo le modalità di cui ai successivi commi.
 
Entro 18 mesi dall'approvazione del Piano Territoriale i Comuni, singoli o riuniti in consorzio, adeguano i propri Piani Regolatori, con apposita variante, e li coordinano nell'ambito della propria area subcomprensoriale.
 
Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta Regionale assegna ai Comuni interessati un termine non superiore a 6 mesi per provvedere, scaduto il quale la Regione dispone le modifiche d'ufficio al Piano Regolatore Generale.
 
Le modifiche sono approvate secondo le procedure previste dal successivo art. 17, sostituendosi la Giunta Regionale agli organi dell'Amministrazione comunale.
 
Sino all'adeguamento dei Piani Regolatori Generali alle prescrizioni del Piano Territoriale, i finanziamenti di competenza regionale, destinati ai Comuni per la attuazione di opere pubbliche, sono concessi per le opere che siano coerenti o non contrastino con le prescrizioni del Piano Territoriale.
Art. 9.[7] 
(Provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio)
 
La Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative de legate dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , art. 82, lettera e), per particolari e rilevanti esigenze di tutela ambientale, naturale, paesaggistica e di beni culturali immobili di interesse ambientale, nonché in attuazione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui all' art. 2 della legge 4 giugno 1975, n. 4 , con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il Consiglio o in caso d'urgenza la competente Commissione Consiliare, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, atti a prevenire trasformazioni di destinazioni d'uso e la costruzione di opere pubbliche o private, o a sospendere opere in corso.
 
La deliberazione della Giunta Regionale deve essere motivata e contenere la identificazione dei beni e delle porzioni territoriali da tutelare, specificare la natura ed i criteri di tutela e prescrivere i relativi adempimenti comunali.
 
I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione hanno efficacia sino alla conclusione dell'istruttoria per l'inclusione del bene, ove occorra, negli elenchi previsti dalla legge 26 settembre 1939, n. 1497 , e alle eventuali prescrizioni del Piano Territoriale, oppure del Piano Regolatore Generale, che adottino al riguardo i provvedimenti definitivi per la tutela del bene.
 
Gli elenchi delle cose e delle località di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 , possono essere integrati con deliberazione della Giunta Regionale, anche su proposta dei Comuni e dei Comitati Comprensoriali, secondo le procedure di cui all'art. 91 bis.
[8]
 
Per le cose di cui ai numeri 1 e 2 dell' art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , comprese in elenco, il Sindaco, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta deliberazione, provvede alla notificazione, in via amministrativa, della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili.
[9]
 
Per le località di cui ai numeri 3 e 4 dell' art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , l'elenco è pubblicato all'albo dei Comuni interessati per un periodo di 30 giorni. Dalla data dell'avvenuta notificazione, per le cose, o della pubblicazione, per le località, si applica il disposto dell' art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 .
[10]
Art. 9 bis[11] 
Dissesti e calamità naturali.
 
La Regione, nel rispetto delle norme statali vigenti, può adottare i provvedimenti cautelari di cui al precedente art. 9, nelle aree colpite da calamità naturale riconosciute gravi ai sensi dell' art. 9 della L.R. 29 giugno 1978, n. 38 , e nelle aree soggette a dissesto, e pericolo di valanghe e di alluvioni o che, comunque, presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti, delimitata con deliberazione della Giunta Regionale, anche sulla scorta delle indagini e degli studi del Servizio Geologico Regionale. I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione hanno efficacia sino all'approvazione del Piano Territoriale, oppure del Piano Regolatore Generale, elaborati o modificati tenendo conto della calamità naturale, del dissesto e del pericolo di valanghe o di alluvioni, comunque non oltre i termini dell'art. 58.
Art. 10. 
(Variazioni del Piano Territoriale)
 
Il Piano Territoriale può essere modificato con il procedimento di cui all'art. 7 della presente legge nei casi previsti dall' art. 14 della legge 19 agosto 1977, n. 43 .
 
Le previsioni e le prescrizioni contenute nei Piani Territoriali sono verificate almeno ogni 10 anni in relazione al variare delle esigenze sociali ed economiche.
Titolo III. 
PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE
Art. 11. 
(Finalità del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale)
 
I Comuni, singoli od associati, esercitano le loro competenze in materia di pianificazione e gestione del territorio mediante la formazione e l'attuazione dei Piani Regolatori Generali, Comunali e intercomunali, finalizzati al soddisfacimento delle esigenze sociali delle comunità locali e aventi quali specifici obiettivi:
a) 
un equilibrato rapporto fra residenze e servizi, in relazione ai posti di lavoro individuati secondo le indicazioni del Piano Territoriale e delle sue articolazioni sub-comprensoriali ed intercomunali;
b) 
il recupero all'uso sociale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente;
c) 
la difesa attiva del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico-artistico ed ambientale;
d) 
la riqualificazione dei tessuti edilizi periferici e marginali e dei nuclei isolati di recente formazione;
e) 
l'equilibrata espansione dei centri abitati sulla base di previsioni demografiche ed occupazionali rapportate alle indicazioni del Piano Territoriale;
f) 
il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali e di attrezzature pubbliche;
g) 
la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati.
Art. 12. 
(Contenuti del Piano Regolatore Generale)
 
Il Piano Regolatore Generale si adegua alle previsioni del Piano Territoriale, che verifica e sviluppa, con riferimento alla organizzazione del territorio del Comune o dei Comuni interessati, per un arco temporale decennale.
 
Esso, pertanto, in questo quadro:
 
1) valuta il fabbisogno di posti di lavoro, di abitazioni, di servizi e di attrezzature, indicando la quota che può essere soddisfatta con il recupero del patrimonio insediativo esistente ed individuando la quantità di aree necessarie per la realizzazione dei nuovi insediamenti;
 
2) precisa le aree da sottoporre a speciali norme ai fini della difesa del suolo e della tutela dell'ambiente, o da destinare alla realizzazione e alla tutela di impianti di interesse pubblico;
 
3) distribuisce sul territorio le aree atte ad ospitare l'incremento di popolazione ipotizzato, in coerenza con le previsioni del Piano Territoriale;
 
4) individua e regolamenta le aree destinate ad attività agricole e quelle destinate ad usi insediativi, residenziali, produttivi, commerciali e turistici, ai servizi e al tempo libero;
 
5) determina per ogni parte del territorio comunale la disciplina di tutela e di utilizzazione del suolo, comprensiva delle destinazioni d'uso, dei tipi e dei modi di intervento di cui all'art. l3;
 
6) definisce l'organizzazione del territorio in relazione al sistema infrastrutturale e di trasporto, alle attività produttive, primarie, secondarie e terziarie, agli insediamenti, alle attrezzature ed ai servizi;
 
7) individua gli edifici ed i complessi di importanza storico-artistica ed ambientale e delimita i centri storici, garantendo la loro tutela e la loro utilizzazione sociale, nonché la qualificazione dell'ambiente urbano nel suo complesso;
 
7 bis) individua le parti del territorio ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, risanamento e ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette parti del territorio possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature pubbliche.
[12]
 
8) in particolare, nell'ambito degli insediamenti residenziali ammissibili, può individuare le aree per l'edilizia economica e popolare da realizzare in funzione delle reali esigenze locali per il decennio di validità del Piano Regolatore Generale;
[13]
 
9) indica gli indirizzi per una programmata Attuazione degli interventi pubblici e privati, nonché i criteri per le trasformazioni ammissibili rispetto alle dotazioni di opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, effettivamente fruibili;
 
10) fissa le norme generali e specifiche per l'applicazione delle prescrizioni e per la gestione amministrativa del piano.
Art. 13. 
(Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale)
 
Il Piano Regolatore Generale disciplina l'uso del suolo mediante prescrizioni, topograficamente e normativamente definite, che comprendono sia la individuazione delle aree inedificabili, sia le norme operative che precisano, per le singole aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia e per gli edifici esistenti e in progetto, le specifiche destinazioni ammesse per la loro utilizzazione, oltreché i tipi di intervento previsti, con i relativi parametri, e le modalità di attuazione.
 
I principali tipi di intervento per tutte le destinazioni d'uso, anche non residenziali, oltreché quelli in attuazione dell' art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , riguardano le operazioni di:
[14]
 
- conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
 
- ristrutturazione edilizia;
 
- ristrutturazione urbanistica;
 
- completamento;
 
- nuovo impianto.
 
- restauro e risanamento conservativo del patrimoni edilizio esistente;
 
Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti definizioni:
[15]
a) 
manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio;
b) 
manutenzione straordinaria; le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) 
restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) 
ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) 
ristrutturazione urbanistica: gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
f) 
completamento: gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonché alla tipologia ed alle caratteristiche planovolumetriche degli edifici;
g) 
nuovo impianto: gli interventi rivolti alla utilizzazione delle aree inedificate, da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche.
 
Nei centri storici, delimitati ai sensi dell'art. 19 della presente legge; nelle zone di tipo A nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato posteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle parti del territorio da salvaguardare ai sensi dell'art. 24, comprese nei Piani Regolatori Generali redatti in conformità della presente legge, sono ammessi soltanto interventi di cui alle lettere a), b), c), d), f) del 2° comma, con le precisazioni contenute nel successivo articolo 24.
[16]
 
Le definizioni di cui al 2° comma prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, fatti salvi i disposti del successivo art. 85. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939. n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni.
[17]
 
Sono inedificabili:
a) 
le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico o naturalistico o di interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico;
b) 
le aree che, ai fini della pubblica incolumità, presentano caratteristiche negative dei terreni o incombenti o potenziali pericoli;
c) 
le fasce ed aree di rispetto relative alla viabilità urbana ed extra urbana, alle ferrovie, ai cimiteri, alle piste sciistiche, agli impianti di risalita, alle industrie ed agli impianti nocivi o inquinanti, salvo quanto previsto all'art. 27.
il Piano Regolatore Generale identifica e delimita le aree inedificabili di cui al presente comma.
Art. 14. 
(Elaborati del Piano Regolatore Generale)
 
Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati:
 
1) la Relazione illustrativa, nella quale sono contenuti:
 
a) gli obiettivi e i criteri adottati dal Consiglio Comunale nella deliberazione programmatica, di cui al successivo art. 15, e posti a base della elaborazione del piano, con la precisazione del relativo arco temporale di riferimento;
 
b) le analisi demografiche e socio-economiche retrospettive, riferite ad un periodo di almeno 20 anni, con indicazione delle ipotesi di sviluppo assunte nell'arco temporale di riferimento adottato;
 
c) i dati quantitativi, relativi alle previsioni di recupero del patrimonio edilizio esistente, di nuovi insediamenti ed al reperimento delle aree, per i servizi e le attrezzature, necessarie per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti in relazione agli standards fissati dalla presente legge;
[18]
 
d) i criteri per la strutturazione generale degli insediamenti esistenti e previsti;
 
2) gli Allegati tecnici, comprendenti:
 
a) le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche del territorio; l'uso del suolo in atto a fini agricoli forestali ed estrattivi; lo stato di fatto degli insediamenti esistenti e dei relativi vincoli, con particolare riferimento ai complessi ed agli immobili di valore storico-artistico ed ambientale; le condizioni abitative; le dotazioni di attrezzature e di servizi pubblici; la struttura insediativa degli impianti industriali, artigianali e Commerciali e delle relative necessità di intervento;
[19]
 
b) la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza;
 
c) la scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello fornito dalla Regione;
 
3) le Tavole di piano, comprendenti:
 
a) una planimetria sintetica del piano alla scala 1:25.000. rappresentativa anche delle fasce marginali dei Comuni contermini, per le quali devono essere illustrate schematicamente le situazioni di fatto e le esistenti previsioni dei relativi Piani Regolatori Generali;
 
b) il Piano Regolatore Generale, in scala non inferiore a 1.10.000, comprendente l'intero territorio interessato dal piano;
 
c) gli sviluppi del Piano Regolatore Generale, in scala non inferiore a 1:2.000, relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi ed ai dintorni di pertinenza ambientale;
 
d) gli sviluppi del Piano Regolatore Generale, alla scala 1:1.000 o catastale, relativi ai centri storici;
 
4) le Norme di Attuazione, contenenti le definizioni e le prescrizioni generali e particolari relative alle classi di destinazione d'uso, ai tipi di intervento, ai modi di attuazione ed alla gestione del piano.
 
Per i Comuni con più di 10.000 abitanti, negli allegati tecnici, di cui al precedente punto 2), è altresì compresa la individuazione delle linee di soglia dei costi differenziali per l'urbanizzazione delle aree di espansione, ricavati in riferimento al sistema infrastrutturale esistente e previsto ed alle caratteristiche del sito.
Art. 15. 
(Formazione e approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale)
 
Il Consiglio Comunale adotta preliminarmente una deliberazione programmatica che, sulla base del Piano Territoriale e di una prima indagine conoscitiva sulla situazione locale esistente e sulle dinamiche in atto, individua gli obiettivi generali da conseguire e delinea i criteri di impostazione del Piano Regolatore Generale.
 
La deliberazione programmatica, divenuta esecutiva ai sensi dell' art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e successive modificazioni, viene inviata agli organi di decentramento dei Comuni alle Unità Sanitarie Competenti per territorio, alle Commissioni agricole zonali di cui alla legge regionale 27 aprile 1978, n. 20, alle organizzazioni sociali più rappresentative, al Comitato Comprensoriale e alla Comunità Montana competente per territorio; chiunque può presentare osservazioni e proposte secondo le modalità e i tempi indicati nella deliberazione.
[20]
 
Sulla base degli elementi acquisiti, delle indagini e degli studi svolti, il Comune elabora il progetto preliminare di Piano Regolatore.
 
Il Consiglio Comunale adotta il progetto preliminare di Piano Regolatore Generale non oltre un anno dopo la deliberazione programmatica; il progetto preliminare deve comprendere almeno lo schema della relazione di cui al punto l e gli elaborati di cui al punto 2a), 3a), 3b) e le relative Norme di attuazione dell'art. 14.
[21]
 
Il progetto preliminare è depositato presso la segreteria del Comune, pubblicato per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione, ed è messo a disposizione degli organi di decentramento comunale e delle organizzazioni sociali ed economiche più rappresentative. Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.
[22]
 
Entro 180 giorni dall'avvenuto deposito, il Consiglio Comunale adotta con deliberazione il Piano Regolatore Generale, costituito dagli elaborati di cui all'art. 14, motivando l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e delle proposte presentate.
 
Il Piano Regolatore adottato è depositato presso la segreteria e pubblicato all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione dell'avvenuto deposito è data notizia anche a mezzo stampa.
 
Il Piano Regolatore Generale è inviato nello stesso tempo al Comitato Comprensoriale che esprime, entro i 60 giorni successivi, il proprio parere, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli uffici del Servizio Urbanistico Regionale operanti nel Comprensorio, e lo trasmette alla Regione.
 
Il Piano Regolatore Generale è approvato entro 120 giorni dal suo ricevimento, sentito il parere del Comitato Urbanistico Regionale, con deliberazione della Giunta Regionale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 
In sede di approvazione del Piano Regolatore la Giunta Regionale può apportare d'ufficio, con le procedure di cui al successivo comma, modifiche che non mutino le caratteristiche essenziali quantitative e strutturali del piano ed i suoi criteri di impostazione, oltreché quelle necessarie per:
a) 
l'adeguamento del piano alle disposizioni del Piano Territoriale;
b) 
la razionale e coordinata organizzazione e realizzazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato e della Regione e per l'eventuale coordinamento con i Comuni contermini;
c) 
la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;
d) 
l'osservanza degli standards e delle norme di cui alla presente legge.
 
Le proposte di modifica, formulate previo parere del Comitato Urbanistico Regionale, sono comunicate al Comune che, entro 60 giorni, adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio Comunale; la deliberazione, pubblicata nelle forme previste dal precedente settimo comma, è trasmessa alla Regione nei successivi 15 giorni.
 
In caso di silenzio del Comune oltre i termini fissati per le controdeduzioni, le modifiche sono introdotte d'ufficio nel Piano Regolatore dalla Giunta Regionale.
 
Il Piano Regolatore approvato è pubblicato per estratto con gli elementi cartografici e normativi sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è esposto in pubblica e continua visione nella sede del Comune interessato, del Comune capoluogo di Comprensorio e dell'area sub-comprensoriale e della Comunità Montana di appartenenza.
 
I Piani, che su parere del Comitato Urbanistico Regionale richiedono sostanziali modificazioni di carattere quantitativo, strutturale e distributivo, sono restituiti dall'Assessore regionale competente ai Comuni per la rielaborazione.
 
In caso di mancata adozione del Piano Regolatore nei termini stabiliti la Giunta Regionale forma il progetto di piano secondo le procedure di cui ai commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° del presente articolo.
Art. 16. 
(Piani Regolatori intercomunali di Comuni consorziati e di Comunità Montane)
 
Due o più Comuni contermini, costituiti in consorzio volontario per la formazione congiunta dei Piani Regolatori, possono adottare un Piano Regolatore intercomunale sostitutivo, a tutti gli effetti, dei Piani Regolatori Comunali, con gli stessi contenuti di cui all'articolo 12.
 
Ai fini della formazione e pubblicazione di tali Piani si applicano le norme relative ai Piani Regolatori Generali, intendendosi sostituito il consorzio ai singoli Comuni. Il piano è adottato dall'assemblea del consorzio e dai singoli Comuni per il territorio di propria competenza.
 
Le Comunità Montane formano il Piano Regolatore Generale intercomunale esteso al loro territorio, eventualmente articolato in parti relative ad aree sub-comunitarie e con eventuali volontarie aggregazioni di Comuni contermini interessati ad un organico assetto urbanistico. Il piano intercomunale delle Comunità Montane è formato, unitamente al piano pluriennale di sviluppo economico-sociale di cui all' art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , in coerenza con gli indirizzi programmatici socio-economici ed amministrativi del piano socio-economico e territoriale del Comprensorio, di cui alla lettera b) dell'art. 12 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 , e con i programmi zonali di gestione dei servizi, di cui all' art. 12 della legge regionale 8 agosto 1977, n. 39 . Essi sono adottati dalla Comunità Montana che provvede a trasmettere entrambi alla Regione per l'approvazione contestuale da parte della Giunta Regionale, previo parere del Comitato Comprensoriale, che si esprime entro 60 giorni dal ricevimento degli atti. Si applicano i commi 10°, 11° e 12° dell'art. 15.
 
I criteri, gli indirizzi e le scelte di assetto del territorio fanno parte della delibera programmatica di cui all'art. 15.
 
La Regione, in caso di particolari esigenze ovvero su motivata richiesta di uno o più Comuni, stabilisce, con deliberazione di Giunta, l'obbligo della redazione del Piano Regolatore intercomunale, ne delimita il perimetro e fissa i termini per la sua adozione.
 
I Comuni inclusi nel Piano Regolatore intercomunale obbligatorio sono tenuti a partecipare alla formazione del piano stesso con l'assunzione dei relativi oneri e con l'apporto delle proprie strutture tecniche.
 
In caso di mancata adozione nei termini stabiliti ai sensi del precedente 6° comma la Giunta Regionale forma e adotta il progetto di Piano Regolatore intercomunale e lo espone in pubblicazione presso i Comuni interessati e presso la sede del Comprensorio per 90 giorni per le osservazioni.
 
La Giunta Regionale, esaminate le osservazioni, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, approva con propria deliberazione il Piano Regolatore intercomunale. Si applica il 13° comma dell'art. 15.
 
Nelle agglomerazioni urbane, comprendenti i Comuni con insediamenti ravvicinati e tra loro interconnessi, di cui almeno uno con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, le indicazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 14, sono estese all'intero ambito geografico dell'agglomerazione e costituiscono elemento di base nella formazione del relativo piano intercomunale.
 
La Regione promuove l'associazione dei Comuni non compresi nelle Comunità Montane ed inferiori a 10.000 abitanti per la formazione consortile dei relativi Piani Regolatori Generali intercomunali.
Art. 17. 
(Varianti e revisioni del Piano Regolatore Generale, comunale e intercomunale)
 
Il Piano Regolatore Generale è sottoposto a revisione periodica ogni 10 anni e, comunque, in occasione della revisione del Piano Territoriale. Esso mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive varianti parziali o generali.
[23]
 
Le varianti per l'adeguamento a Piani Territoriali vigenti, per la revisione periodica di cui al precedente comma, non sono soggette ad autorizzazione preventiva e sono adottate dal Consiglio Comunale secondo le norme di cui ai commi 4°, 5°, 6°, 7°, 8° e 9° dell'art. 15. Non è richiesta in tal caso la deliberazione programmatica.
[24]
 
Le varianti che prevedono un incremento della dotazione di spazi pubblici o una riduzione della edificazione, o che non comportano sostanziali modifiche, non sono soggette ad autorizzazione preventiva. Esse sono adottate dal Consiglio Comunale, depositate presso la segreteria del Comune, pubblicate per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione e sono messe a disposizione degli organi di decentramento comunale e delle organizzazioni sociali ed economiche più rappresentative. Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni alle quali il Comune controdeduce, apportando eventuali modifiche al Piano. Valgono le norme di cui ai commi 8° e successivi dell'art. 15.
[25]
 
Per le varianti generali diverse da quello di cui al precedente comma e per quelle che comportano sostanziali modifiche del Piano Regolatore vigente, il Consiglio Comunale adotta una deliberazione programmatica nella quale sono illustrati i motivi che rendono necessaria la variante, nonché gli obiettivi, le scelte ed i criteri di impostazione della variante stessa.
 
Tale deliberazione è trasmessa al Comitato Comprensoriale, il quale esprime osservazioni entro il termine di 60 giorni, trascorso il quale, senza osservazioni, la variante si intende autorizzata; essa è formata ed approvata secondo le procedure di cui all'art. 15.
 
Le varianti di Piano Regolatore occorrenti per la formazione di piani particolareggiati seguono nella formazione, adozione ed approvazione le stesse procedure del piano particolareggiato, di cui all'art. 40, e sono adottate ed approvate con atti contestuali.
 
Nei soli casi in cui la variante al Piano Regolatore sia richiesta dal Comune per l'applicazione dell'art. 53 in via preliminare alla formazione dei Programmi di Attuazione, l'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della relativa domanda.
Art. 18. 
(Efficacia del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale)
 
Dalla data di adozione del progetto preliminare del Piano Regolatore Generale e successivamente da quella relativa al Piano Regolatore Generale definitivo si applicano le rispettive misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della presente legge.
 
Le prescrizioni del Piano Regolatore Generale sono vincolanti nei confronti dei soggetti pubblici e privati, proprietari o utenti degli immobili.
Art. 19. 
(Obbligo dei Comuni a dotarsi del Piano Regolatore Generale: tempi e modalità di adeguamento)
 
Tutti i Comuni della Regione devono dotarsi di un Piano Regolatore Generale, redatto in conformità alla presente legge, entro i seguenti termini:
a) 
i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, o dotati di strumenti urbanistici approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sono obbligati, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a provvedere alla perimetrazione degli abitati e alla delimitazione dei centri storici, secondo i criteri di cui al successivo art. 81. Detti Comuni devono dotarsi entro 24 mesi di Piano Regolatore Generale;
b) 
i Comuni dotati di Regolamento Edilizio e dell'annesso programma di Fabbricazione approvato posteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n 1444 sono obbligati, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a provvedere alla delimitazione dei centri storici ed a dotarsi di Piano Regolatore Generale entro il termine di 18 mesi;
c) 
i Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato posteriormente all'entrata in vigore D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 devono provvedere all'adeguamento del Piano Regolatore entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
d) 
i Piani Regolatori Intercomunali sono formati entro il termine di cui alla lettera a) del presente comma.
[26]
 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni non possono adottare Programmi di Fabbricazione.
Titolo IV. 
NORME PER LA FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE O INTERCOMUNALE
Art. 20. 
(Capacità insediativa residenziale teorica)
 
La capacità insediativa residenziale teorica di piano risulta dalla somma delle capacità insediative di tutte le aree residenziali, o a parziale destinazione residenziale, previste dal Piano Regolatore Generale.
 
Per quanto riguarda la stima della capacità insediativa del tessuto edificato esistente, si procederà in base ad analisi dirette o, in assenza di esse, secondo i seguenti criteri:
[27]
a) 
per le zone residenziali esistenti nei centri storici, soggette a restauro ed a risanamento conservativo dal piano, si assume come capacità teorica un valore compreso tra 1 e 1,2 abitanti per vano, moltiplicato per il numero dei vani stimati come risultante delle operazioni di restauro e di risanamento conservativo;
b) 
per le zone residenziali esistenti, che il piano prevede di mantenere allo stato di fatto senza incrementi o riduzioni di volume e che siano comprese all'interno del perimetro degli abitati, al netto dei lotti ancora inedificati, si assume come capacità teorica il valore maggiore tra il numero di residenti insediati ed il numero dei vani abitabili esistenti, secondo i dati dell'ultimo censimento nazionale della popolazione, incrementato del numero di vani abitabili di posteriore edificazione.
 
Per i lotti liberi, esistenti all'interno dei perimetri degli abitati e resi edificabili dal piano, per le aree già edificate, nelle quali sia previsto o ammesso un incremento delle volumetrie esistenti, per le aree di ristrutturazione urbanistica, nonché per le aree di espansione residenziale, si assume come capacità teorica il valore ottenuto moltiplicando le relative superfici per i rispettivi indici di fabbricabilità massima consentita, volumetrica o superficiale, ed attribuendo mediamente ad ogni abitante 90 mc. di volume edificabile o 30 mq. di solaio al lordo delle murature. Per destinazioni d'uso esclusivamente residenziali le dotazioni medie per abitante sono ridotte rispettivamente a 75 mc. e 25 mq.
[28]
Art. 21. 
(Standards urbanistici: servizi sociali ed attrezzature a livello comunale)
 
Nel Piano Regolatore Generale deve essere assicurata una dotazione complessiva di aree per servizi sociali, comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico, esistenti ed in progetto, commisurata all'entità degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistici, sulla base dei seguenti parametri:
 
1) Aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali: la dotazione minima delle aree per servizi sociali, stabilita dall'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, nella misura di 18 mq. per abitante, è elevata a 25 mq. per abitante. Tale dotazione minima complessiva è da intendersi, in linea di massima, così ripartita:
 
a) 7 mq. per abitante di aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne scuole elementari, scuole medie dell'obbligo);
 
b) 3 mq. per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative);
 
c) 12,50 mq. per abitante di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport;
 
d) 2,50 mq. per abitante di aree per parcheggi pubblici.
 
La verifica dello standard urbanistico residenziale dei Piani Comunali è effettuata con riferimento alla capacità insediativa residenziale teorica, così come definita nel precedente articolo 20.
 
Nelle zone di esclusivo interesse turistico e per l'insediamento residenziale a carattere stagionale, i Piani Regolatori sono tenuti ad adeguare alla somma della popolazione residente e di quella turistica media annua prevista i valori di cui alle lettere c) e d), elevando la dotazione minima, di cui alla lettera c), a mq. 20 per abitante-vano, mentre i valori, di cui alle lettere a) e b), vanno riferiti esclusivamente alla popolazione residente. Nei Comuni, nei quali la popolazione prevista dai Piani Regolatori Generali non superi i 2.000 abitanti, la dotazione globale di aree può essere ridotta a 18 metri quadrati per abitante. In tal caso per i Comuni ricadenti in Comunità Montane, le stesse verificano e stabiliscono, Comune per Comune, come debbono essere articolati gli standards di cui ai precedenti punti a), b), c) e d).
[29]
 
2) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi: la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi, per parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense e attrezzature varie, stabilite dall'art. 5 sub 1) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, in misura del l0% della superficie destinata ai nuovi insediamenti industriali, è elevata al 20%, salvo che per i Comuni siti in territorio montano.
 
3) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali: la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali ai nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale o all'ampliamento di quelli esistenti, da destinare a parcheggi, verde, centri e servizi sociali ed attrezzature varie, stabilita dall'articolo 5 sub 2) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, in misura dell'80% della superficie lorda del pavimento degli edifici previsti, va elevata al l00%; di tali aree almeno la metà deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico.
 
Non sono computabili ai fini degli standards, di cui al precedente comma, le aree per le quali non siano previsti o l'acquisizione da parte della pubblica amministrazione o l'assoggettamento ad uso pubblico.
Art. 22. 
(Standards urbanistici: servizi sociali ed attrezzature di interesse generale)
 
Nei Piani Regolatori intercomunali e comunali, con popolazione complessiva prevista superiore 10.000 abitanti, deve essere assicurata una dotazione aggiuntiva di aree per attrezzature pubbliche di interesse generale in misura complessiva non inferiore ai 17,5 mq. per abitante del territorio interessato dal piano, di norma così distribuita:
 
- 1,5 mq. per abitante, per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo, con esclusione delle sedi universitarie;
 
- 1 mq. per abitante, per le attrezzature sociali, sanitarie ed ospedaliere;
 
- 15 mq. per abitante, per i parchi pubblici urbani e comprensoriali.
 
Le dotazioni minime di aree, di cui al presente articolo, devono essere garantite nell'ambito delle aree sub-comprensoriali e in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni del Piano Territoriale.
Art. 23. 
(Densità territoriali e densità fondiarie minime e massime nelle zone residenziali)
 
La media delle densità territoriali, calcolata per tutte le destinazioni residenziali nelle aree di completamento, di ristrutturazione urbanistica, nonché di espansione, previste dal Piano Regolatore Generale comunale per l'intero territorio comunale ed in quelli intercomunali per ogni singolo territorio comunale, non deve essere inferiore di norma a 10.000 mc. per ha e a 8.000 mc. per ha nei Comuni di interesse turistico e in quelli inferiori a 1.000 abitanti, ma non deve complessivamente superare i 20.000 mc. per ha. Dal computo delle superfici sono escluse le aree edificate non soggette a ristrutturazione urbanistica e quelle di cui all'art. 22, ma sono comprese quelle di cui all'art. 21, 1° comma, punto 1.
[30]
 
La densità fondiaria relativa ai singoli lotti liberi, di completamento, di ristrutturazione e di espansione residenziale, non deve superare:
a) 
nei Comuni fino a 10.000 abitanti: i 3 mc. su mq., pari a 1,0 mq. su mq;
b) 
nei Comuni compresi fra 10.000 e 20.000 abitanti: i 4 mc. su mq., pari a 1,35 mq. su mq;
c) 
nei Comuni oltre i 20.000 abitanti: i 5 mc. su mq., pari a 1,7 mq. su mq.
 
Eventuali prescrizioni di Piano Regolatore Generale, che si discostino dai suddetti valori, devono essere specificamente motivate, sia sotto il profilo dei costi insediativi e di urbanizzazione, sia sotto il profilo della qualità del paesaggio urbano risultante.
Art. 24. 
(Norme generali per i beni culturali ambientali)
 
Il Piano Regolatore Generale individua, sull'intero territorio comunale, i beni culturali ambientali da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti, comprendendo fra questi:
 
1) gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o ambientale e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti;
 
2) i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o ambientale o documentario;
 
3) le aree di interesse paesistico ambientale, di cui all'art. 13, 3° comma, lettera a) della presente legge.
 
Sulle carte di piano devono essere evidenziati, in particolare, gli edifici, gli spazi pubblici, i manufatti, gli agglomerati ed i nuclei di rilevante interesse, oltreché le aree esterne che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale.
 
Negli ambiti individuati ai sensi dei precedenti commi è fatto divieto di modificare, di norma, i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia ed i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale.
[31]
 
Gli interventi necessari alla migliore utilizzazione funzionale e sociale ed alla tutela del patrimonio edilizio esistente, sono disciplinati dal Piano Regolatore e dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui agli artt. 38, 39, 41, 41/bis e 43 della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi:
[32]
a) 
gli edifici di interesse storico-artistico, compresi negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e 1° giugno 1939, n. 1089 e di cui all'art. 9 della presente legge e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, sono soggetti esclusivamente a restauro e risanamento conservativo, secondo le prescrizioni di cui al successivo 8° comma;
b) 
in assenza di strumenti urbanistici esecutivi ed in attesa della loro approvazione, le parti di tessuto urbano di più recente edificazione e gli edifici privi di carattere storico, artistico e/o documentario sono suscettibili solo di interventi atti ad eliminare elementi deturpanti ed a migliorare la qualità del prodotto edilizio;
c) 
le aree libere di elevato valore ambientale devono restare inedificate con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici definiti dal Piano Regolatore;
d) 
non sono ammessi, di norma, interventi di ristrutturazione urbanistica, salvo casi eccezionali e motivati, sempreché disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica formati ed approvati secondo le procedure di cui al 1°, 2° e 3° comma dell'art. 40.
 
Il Piano Regolatore individua, fra gli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, quelli che sono ammissibili a concessione singola.
[33]
 
All'interno degli insediamenti di cui ai commi precedenti sono garantiti il riuso degli immobili idonei per i servizi sociali carenti e l'organizzazione della viabilità interna, al fine di favorire la mobilità pedonale ed il trasporto pubblico.
[34]
 
Le operazioni di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici devono essere eseguite con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti, senza modificare le quote, la posizione, la forma delle strutture stesse e delle scale.
[35]
 
Le operazioni di restauro conservativo hanno per obiettivo:
a) 
l'integrale recupero degli spazi urbani e del sistema viario storico, con adeguate sistemazioni del suolo pubblico, dell'arredo urbano e del verde e con la individuazione di parcheggi marginali;
b) 
il rigoroso restauro e risanamento statico ed architettonico degli edifici antichi ed il loro adattamento interno per il recupero igienico e funzionale, da attuare nel pieno rispetto delle strutture originarie esterne ed interne, con eliminazione delle successive aggiunte deturpanti e la sostituzione degli elementi strutturali degradati, interni ed esterni, con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti, senza alcuna modifica né volumetrica né del tipo di copertura;
[36]
c) 
la preservazione del tessuto sociale preesistente: a tale fine il Piano Regolatore Generale, nell'ambito dell'insediamento storico, non può prevedere, di norma, rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare residenziali, artigianali e di commercio al minuto, evitando la localizzazione di nuovi complessi direzionali.
 
Per favorire un'ordinata esecuzione delle opere di restauro conservativo, da attuare anche a mezzo delle leggi 18 aprile 1962, n 167, 22 ottobre 1971, n 865, e successive modificazioni e integrazioni e della legge 5 agosto 1978, n. 457, il Piano Regolatore Generale fissa i modi per la programmazione degli interventi e per il prioritario allestimento di alloggi di rotazione, al fine di garantire il rialloggiamento agli abitanti preesistenti, soprattutto a coloro che svolgono attività economiche nell'agglomerato storico.
[37]
 
Il Piano Regolatore Generale indica i modi per la progettazione esecutiva con l'individuazione delle zone di recupero di cui al precedente art. 12, nonché delle porzioni di tessuto in cui è obbligatorio il ricorso preventivo ai piani particolareggiati e di quelle in cui è ammesso l'intervento singolo di cui al successivo articolo 48.
[38]
 
Spetta altresì al Piano Regolatore Generale individuare, nel rispetto delle competenze statali, le aree di interesse archeologico e fissare norme per la loro tutela preventiva; qualsiasi mutamento allo stato dei luoghi di queste aree deve essere previsto in sede di piano particolareggiato.
 
L'individuazione degli agglomerati, dei nuclei, degli edifici singoli e dei manufatti di interesse storico-artistico e/o ambientale, nonché delle aree di interesse archeologico, è svolta in sede di elaborazione di Piano Regolatore Generale e concorre alla formazione dell'inventario dei beni culturali ambientali, promosso dalla Regione con apposito ufficio, facente parte del Servizio Urbanistico Regionale, cui spettano le operazioni di verifica e di continuo aggiornamento.
 
Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre l'esecuzione delle opere necessarie per il rispetto dei valori ambientali compromessi da trascuratezza o da incauti interventi, anche per quanto concerne l'illuminazione pubblica e privata in aree pubbliche o di uso pubblico.
[39]
Art. 25. 
(Norme generali per le aree destinate ad attività agricole)
 
Il Piano Regolatore, in aderenza agli obiettivi di cui al precedente comma, ha lo specifico compito di:
a) 
individuare, anche in riferimento ai piani zonali di sviluppo agricolo, il territorio produttivo ai fini agricoli e silvo-pastorali e la sua ripartizione nelle grandi classi di: terreni messi a coltura (seminativi, prati permanenti, colture legnose specializzate), pascoli e prati-pascoli permanenti, boschi, incolti produttivi;
[40]
b) 
attribuire gli indici di edificabilità per le residenze rurali, nei limiti di cui all'8° comma del presente articolo;
c) 
individuare gli interventi diretti al recupero, alla conservazione ed al riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché fissare norme atte al potenziamento e all'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole;
d) 
individuare sul territorio agricolo le aree per eventuali annucleamenti rurali e fissarne i limiti e le relative prescrizioni;
e) 
individuare sul territorio gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole e regolarne la possibile riutilizzazione, anche per altre destinazioni comprese quelle di carattere agrituristico;
[41]
f) 
individuare gli edifici rurali e le attrezzature agricole ubicati in zone improprie, e comunque in contrasto con le destinazioni di Piano Regolatore, da normare con particolari prescrizioni per il loro mantenimento o trasferimento, ai sensi degli artt. 88 e 53 ;
[42]
g) 
disciplinare l'eventuale costruzione di impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni degli imprenditori agricoli singoli o associati.
[43]
h) 
stabilire le norme per gli interventi ammissibili per le aziende agricole esistenti, localizzate nelle fasce di rispetto e di salvaguardia di cui agli articoli 27, 29 e 30;
[44]
i) 
individuare gli edifici sorti in aree agricole e adibiti ad usi extragricoli, da mantenere allo stato di fatto con particolari prescrizioni per l'uso e il riattamento funzionale.
[45]
 
Il Piano Regolatore non può destinare ad usi extragricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue e quelli ad elevata produttività, o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola e quelli inclusi in piani di riordino fondiario ed irriguo di iniziativa pubblica in corso di attuazione e in piani aziendali o interaziendali di sviluppo approvati ai sensi e con i benefici delle leggi vigenti, se non in via eccezionale, quando manchino le possibilità di localizzazioni alternative, per inteventi strettamente necessari alla realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici e di edilizia residenziale pubblica, nonché alla riqualificazione edilizia, di cui alla lettera d) dell'articolo 11, e per gli interventi di completamento, di cui alla lettera d) dell'articolo 13 della presente legge; ulteriori eventuali eccezioni devono essere circostanziatamente motivate.
[46]
 
La Regione, con deliberazione della Giunta Regionale, può adottare provvedimenti cautelari di cui al precedente art. 9, nelle aree di particolare fertilità anche sulla scorta degli studi compiuti dall'istituto di cui alla L.R. 8 marzo 1979, n. 12 . I provvedimenti cautelari di inibizione o sospensione hanno efficacia sino alla approvazione del Piano Regolatore Generale elaborato o modificato tenendo conto della particolare fertilità delle aree comprese nel provvedimento cautelare o comunque non oltre i termini di cui all'art. 58.
[47]
 
Nelle aree destinate ad attività agricola oltre agli interventi definiti dal Piano Regolatore ai sensi del 2° comma del presente articolo sono ammesse esclusivamente le opere destinate alla residenza rurale e le attrezzature e le infrastrutture quali: stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli in funzione della conduzione dei fondi degli imprenditori agricoli singoli o associati, secondo le norme regolamentari di cui all'articolo 87 ultimo comma.
[48]
 
Il rilascio della concessione per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda il mantenimento per 20 anni della destinazione dell'immobile a servizio di attività agricola e le sanzioni a norma del successivo art. 69 per inosservanza degli impegni assunti; l'atto è trascritto, a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del concessionario, sui registri della proprietà immobiliare.
[49]
 
E' consentito il mutamento di destinazione d'uso:
[50]
a) 
nei casi di morte o invalidità del concessionario;
b) 
nei casi di abbandono, imposto da motivi di forza maggiore dell'attività agricola da parte di chi ha sottoscritto l'atto di impegno;
c) 
nei casi in cui il concessionario abbia ottenuto la concessione dell'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola di cui all' art. 37 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15 .
 
Per il mutamento di destinazione predetto deve essere richiesta concessione, che verrà rilasciata a titolo oneroso.
[51]
 
Non comporta in ogni caso mutamento di destinazione ed obbligo di richiedere la concessione onerosa la prosecuzione nella utilizzazione della abitazione da parte di aventi causa del concessionario nella ipotesi di cui alla lettera a), e da parte del concessionario e suoi familiari nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c).
[52]
 
Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione di cui al 5° comma gli interventi previsti dalle lettere c), d, e) dell' art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
 
Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali nelle zone agricole non possono superare i limiti seguenti:
a) 
terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc. 0,05 per mq;
b) 
terreni a colture legnose specializzate: mc. 0,03 per mq;
c) 
terreni a seminativo ed a prato permanente: mc. 0,02 per mq;
d) 
terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc. 0,01 per mq. in misura non superiore a 5 ettari per azienda;
e) 
terreni a pascolo e prato-pascolo permanente di aziende silvo-pastorali: mc. 0,001 per mq. per abitazioni non superiori a 500 mc. per ogni azienda.
 
Il volume edificabile per le abitazioni rurali, di cui al comma precedente è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni classificati catastalmente come incolti e al lordo degli edifici esistenti.
 
Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture di cui al 4° comma del presente articolo.
 
E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui, entro la distanza dal centro aziendale ritenuta congrua ai fini delle norme sulla formazione della proprietà coltivatrice.
 
Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso, nell'ambito di aree a destinazione agricola, l'accorpamento dei volumi sull'area di un solo Comune, a condizione che l'edificio per residenza rurale non superi i 1.000 mc.
 
Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di concessione, senza che costituiscano variante al Piano Regolatore.
 
Le classi di colture in atto e in progetto, documentate a norma del precedente comma, fanno parte integrante dell'atto di impegno di cui al presente articolo, e la inosservanza degli impegni assunti costituisce, al fine della applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 69, modifica di destinazione d'uso.
[53]
 
Il trasferimento della cubatura edilizia a fini edificatori, ai sensi dei commi 11° e 12° del presente articolo, deve risultare da apposito atto di vincolo, trascritto nei registri della proprietà immobiliare. Non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori sono destinate a "non aedificandi" e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.
 
Non sono ammessi aumenti di volume per gli immobili classificati tra i beni culturali.
Art. 26. 
(Norme generali per la localizzazione di impianti industriali, artigianali e commerciali)
 
Il Piano Regolatore individua:
a) 
le aree attrezzate di nuovo impianto, destinate a insediamenti artigianali ed industriali la cui estensione, ubicazione ed organizzazione deve garantire:
1) 
la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di eventuali impianti tecnici di uso comune, atti al conseguimento di idonee condizioni di lavoro, all'efficienza dei processi produttivi, alla salvaguardia ambientale ed alle misure antinquinamento;
2) 
idonei collegamenti e trasporti ed adeguata disponibilità idrica e di energia elettrica;
b) 
le aree di riordino da attrezzare, dove siano compresi insediamenti industriali esistenti da mantenere, ristrutturare in loco o ampliare, previa adeguata organizzazione dell'intera area di pertinenza e di quella circostante, della viabilità interna ed esterna, delle infrastrutture ed attrezzature, e nelle quali possono essere eventualmente ricavati ulteriori lotti per insediamenti industriali o artigianali aggiuntivi;
c) 
gli impianti industriali esistenti che si confermano nella loro ubicazione, fissando le norme per la manutenzione straordinaria e gli ampliamenti ammessi, nonché per la eventuale dotazione di infrastrutture carenti;
d) 
le aree per impianti industriali o artigianali o tecnologici isolati, che debbano sorgere al di fuori delle aree attrezzate o di riordino, per esigenze tecniche o perché inquinanti, e le relative misure di salvaguardia;
e) 
gli impianti obsoleti o dichiarati in sede impropria, per i quali sono applicabili le norme di cui al successivo 3° comma;
f) 
le aree e gli edifici da riservare alle attività commerciali, con riferimento a quanto previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 , nonché gli impianti di commercializzazione all'ingrosso.
 
Per ciascuna di dette aree il Piano Regolatore Generale fissa le modalità di intervento, individuando quelle per le quali è prescritta la preventiva formazione dello strumento urbanistico esecutivo e quelle in cui è ammesso l'intervento diretto con singola concessione. In questo secondo caso il piano dovrà chiaramente specificare:
a) 
la viabilità di transito e di penetrazione interna, nonché le aree destinate ad attrezzature di servizio, in adempimento agli standards stabiliti dalla presente legge;
b) 
le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimento e/o allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi;
c) 
le fasce di protezione antinquinamento;
d) 
le norme e le condizioni atte a garantire l'attuazione delle opere necessarie per attrezzare le aree industriali e artigianali, nonché le aree per attrezzature funzionali relative agli impianti commerciali.
 
Per le aree e per gli edifici con insediamenti produttivi, attivi od inattivi, per i quali si rendano opportuni interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, ivi compresi il trasferimento delle attività produttive in aree attrezzate o da attrezzare, di riordino o di nuovo impianto, a destinazione industriale od artigianale, nel territorio dello stesso Comune o di altri Comuni, oltreché il riutilizzo per altre destinazioni d'uso delle aree dismesse, il Piano Regolatore assoggetta il complesso delle operazioni a convenzionamento, secondo le modalità fissate dalla convenzione-quadro regionale di cui all'articolo 53.
 
In ogni caso il rilascio di concessioni relative alla realizzazione di nuovi impianti industriali, che prevedano più di 200 addetti o l'occupazione di aree per una superficie eccedente i 40.000 metri quadrati, è subordinato alla preventiva autorizzazione della Regione, in conformità alle direttive del piano di sviluppo regionale e del Piano Territoriale. Il rilascio di concessioni relative alla realizzazione di nuovi insediamenti commerciali con superficie superiore ai 400 mq. (nei Comuni fino a 10.000 abitanti) e con superficie superiore a 1.500 mq. (negli altri Comuni) è subordinata al preventivo rilascio della prescritta autorizzazione della Regione ai sensi della legge 11 giugno 1971, n 426 .
Art. 27. 
(Fasce e zone di rispetto)
 
A protezione dei nastri e degli incroci stradali, attrezzati e non, all'esterno dei centri edificati deve essere prevista una adeguata fascia di rispetto, comunque non inferiore a quella disposta dal D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, che garantisca la visibilità, gli ampliamenti delle corsie e l'inserimento di ulteriori eventuali allacciamenti.
 
Nelle aree di espansione degli abitati la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a mt. 10,00; in particolari situazioni orografiche e di impianto urbanistico questa può essere ridotta a mt. 6,00.
 
Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi precedenti, è fatto divieto di nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali e commerciali; sono unicamente ammesse destinazioni a: percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici. La normativa del Piano Regolatore Generale può prevedere che in dette fasce, a titolo precario, possa essere concessa la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante opportunamente intervallati.
 
Nelle fasce di rispetto delle ferrovie, previste dai Piani Regolatori, fermi restando i divieti di cui all' art. 235 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 , e successive modifiche ed integrazioni, non sono ammesse nuove costruzioni destinate ad abitazioni o ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico.
 
Nelle zone di rispetto dei cimiteri, definite dal Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, che devono avere profondità non inferiore a metri 150, non sono ammesse nuove costruzioni né l'ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, oltreché la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati, o di colture arboree industriali. Ove la situazione orografica e gli edifici esistenti non consentono fasce di rispetto della profondità di mt. 150, il Piano Regolatore Generale, sulla base di una adeguata documentazione delle motivazioni, può prevedere con specifiche prescrizioni la parziale riduzione di tali profondità
[54]
 
Il Piano Regolatore Generale determina le fasce di rispetto attorno agli edifici industriali, ai depositi di materiali insalubri e pericolosi, alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli acquedotti, agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto e le caratteristiche delle colture arboree da piantare in dette fasce. Le aree di dette fasce di rispetto devono essere asservite alle proprietà degli impianti protetti. Il Piano Regolatore determina altresì, in sede di norme di attuazione, le distanze delle stalle dalle abitazioni del proprietario ed altrui, e dalle altre zone abitabili.
 
Le fasce di rispetto dei sistemi di piste sciistiche, degli impianti di risalita e delle attrezzature complementari, individuate nel Piano Regolatore Generale, devono avere una profondità non inferiore a mt. 50 dal confine delle aree asservite.
 
I Piani Regolatori prevedono le zone di rispetto per gli impianti aeroportuali nell'osservanza delle norme vigenti: in esse sono ammessi esclusivamente edifici al servizio diretto o indiretto dell'attività aeroportuale, con assoluta esclusione della residenza.
 
Gli edifici rurali, ad uso residenziale e non, esistenti nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti, possono essere autorizzati, in sede di normativa di Piano Regolatore Generale, ad aumenti di volume non superiori al 20% del volume preesistente, per sistemazioni igieniche e tecniche; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria o ferroviaria da salvaguardare.
[55]
 
Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, nonché le attrezzature di rete per la erogazione di pubblici servizi.
[56]
Art. 28. 
(Accessi a strade statali e provinciali)
 
I Comuni non possono autorizzare, di norma, opere relative ad accessi veicolari diretti sulle strade statali e provinciali, per tratti lungo i quali queste attraversano parti di territorio esterne al perimetro degli abitati. Tali accessi possono avvenire solo a mezzo di derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali statali e provinciali, di strade pubbliche, organicamente inserite nella rete viabilistica dei Piani Comunali ed opportunamente distanziate, a seconda delle caratteristiche dimensionali e di visibilità dell'arteria.
Art. 29. 
(Sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali)
 
Lungo le sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, nonché dei canali, dei laghi artificiali e delle zone umide di maggiore importanza, individuati nei Piani Regolatori Generali, è vietata ogni nuova edificazione, oltreché le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di profondità, dal limite del demanio o, in caso di canali privati, dal limite della fascia direttamente asservita, di almeno:
a) 
metri 15 per fiumi, torrenti e canali nei territori compresi nelle Comunità Montane;
b) 
metri 100 per fiumi, torrenti e canali non arginati nei restanti territori;
c) 
metri 25 dal piede esterno degli argini maestri, per i fiumi, torrenti e canali arginati;
d) 
metri 200 per i laghi naturali e artificiali e per le zone umide.
 
Qualora in sede di formazione del progetto preliminare di Piano Regolatore sia accertata, in relazione alle particolari caratteristiche oro-idrografiche ed insediative, la opportunità di ridurre le fasce di rispetto entro un massimo del 50% rispetto alle misure di cui al precedente comma, la relativa deliberazione del Consiglio Comunale è sottoposta al parere del Comitato Comprensoriale, che si esprime motivatamente entro 30 giorni. Ulteriori riduzioni alle misure di cui alle lettere b) ed d) del precedente comma, possono essere ammesse con motivata giustificazione ed autorizzazione della Giunta Regionale.
[57]
 
Nelle fasce di rispetto di cui al primo comma sono consentite le utilizzazioni di cui al 3° comma dell'art 27, nonché attrezzature sportive collegate con i corsi e specchi d'acqua principali.
 
Le norme suddette non si applicano negli abitati esistenti, e comunque nell'ambito della loro perimetrazione, se difesi da adeguate opere di protezione.
Art. 30.[58] 
(Zone a vincolo idrogeologico e zone boscate)
 
Il Piano Territoriale dispone i vincoli idrogeologici ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 , ed ai sensi dell' art 5 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 , specificando la relativa disciplina di intervento e di uso del suolo.
 
Nelle more di formazione del Piano Territoriale i vincoli idrogeologici sono disposti o modificati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previo parere del Servizio regionale delle foreste e del Comitato Urbanistico Regionale. Qualora le suddette modificazioni siano proposte in sede di formazione del Piano Regolatore, sulla base di adeguate indagini morfologiche ed idrogeologiche, la deliberazione di approvazione del Piano Regolatore sostituisce il decreto del Presidente della Giunta.
 
Nelle porzioni di territorio soggette a vincolo idrogeologico non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alterarne l'equilibrio idrogeologico: ogni intervento, ivi compresi quelli di cui all' articolo 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 , è condizionato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, al rilascio di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Regionale.
 
In ogni caso nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione sono vietate:
a) 
nelle aree di boschi di alto fusto o di rimboschimento; nei boschi che assolvono a funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni;
b) 
in tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di valanghe o di alluvioni o che comunque presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti.
Art. 31. 
(Opere di interesse pubblico nelle zone soggette a vincolo)
 
Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e sulle sponde di cui al 1° comma dell'art. 29 possono essere realizzate, su autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, previa verifica di compatibilità con la tutela dei valori ambientali e con i caratteri geomorfologici delle aree, le sole opere previste da Piano Territoriale quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità e quelle attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua o ad impianti di depurazione ad elettrodotti, ad impianti di telecomunicazione e ad altre attrezzature per la erogazione di pubblici servizi, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti.
[59]
Titolo V. 
ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
Art. 32. 
(Strumenti urbanistici ed amministrativi per l'attuazione del Piano Regolatore Generale)
 
Gli interventi relativi alla trasformazione degli immobili, aree ed edifici previsti o ammessi dal Piano Regolatore Generale, nonché delle loro destinazioni d'uso, sono subordinati a concessione od autorizzazione da parte del Sindaco, secondo le norme della presente legge.
 
Il Piano Regolatore Generale può definire le porzioni di territorio in cui è ammesso l'intervento diretto e quello in cui la concessione è subordinata alla formazione e all'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi. Ove non definite dal Piano Regolatore Generale, le porzioni di territorio da assoggettare alla preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi sono delimitate in sede di formazione del programma di attuazione, ai sensi dell'articolo 34, 1° comma, punto 1, o con specifiche deliberazioni consiliari, senza che queste delimitazioni costituiscano variante al Piano Regolatore Generale.
 
Gli strumenti urbanistici esecutivi sono esclusivamente:
 
1) i piani particolareggiati, di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni e all' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ;
 
2) i piani per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni;
 
3) I piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
[60]
 
4) i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata;
 
5) i piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'articolo 47 della presente legge.
 
L'operatività nel tempo e nello spazio dei Piani Regolatori Generali, nonché dei loro strumenti urbanistici esecutivi è definita dai programmi pluriennali di attuazione.
Art. 33. 
(Programma di attuazione comunale o intercomunale)
 
I Comuni, singoli o riuniti in Consorzio, salvo i casi di esonero previsti dall'articolo 36, sono tenuti ad adottare un programma pluriennale di attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale vigente, della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, in cui sono comprese, in un unico atto amministrativo, le aree e le zone - incluse o meno in strumenti urbanistici esecutivi - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni.
 
Il programma di attuazione è formato dal Comune, o dal Consorzio di Comuni o dalla Comunità Montana, in riferimento al fabbisogno di infrastrutture, di attrezzature sociali, di insediamenti produttivi, di residenze, tenendo conto della presumibile disponibilità di risorse pubbliche e private.
 
Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i Comuni, singoli o riuniti in Consorzio, sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e valutarne l'incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.
[61]
 
Nei Comuni obbligati, ai sensi del successivo articolo 36, la inclusione nel programma di attuazione degli interventi di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, per i quali si richiede un contributo regionale, è vincolante ai fini della concessione del contributo stesso; l'adozione del programma è altresì vincolante per l'autorizzazione alle spese destinate dai Comuni alla esecuzione di interventi per il risanamento di immobili di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del precedente articolo 24, nonché all'acquisizione delle aree da espropriare, attingendo ai fondi di cui all' articolo 12 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.
[62]
 
Fanno eccezione agli obblighi di cui al comma precedente le spese relative alle modeste opere di completamento o di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e dei servizi esistenti ed alle spese relative all'esecuzione di opere od impianti tecnologici di interesse sovracomunale, nonché quelle relative agli interventi previsti dall' articolo 9, lettera b), della Legge 28 gennaio 1979, n. 10 .
[63]
 
La Regione, a mezzo dei Comitati Comprensoriali, procede alla ripartizione dei finanziamenti e dei contributi regionali relativi alle opere pubbliche di interesse comunale ed intercomunale, in relazione alle previsioni dei Programmi di Attuazione dei Piani Regolatori Generali.
 
Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione da parte del Sindaco, è subordinato all'approvazione del programma di attuazione, ad eccezione dei casi di cui all' articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e nel rispetto delle norme della presente legge, salvo ulteriori limitazioni prescritte dai Piani Regolatori Generali.
 
Il rilascio della concessione non è subordinato all'inclusione dell'intervento nel programma di Attuazione, sempreché non in contrasto con le prescrizioni di Piano Regolatore Generale e previo versamento dei contributi di cui all' articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , nei seguenti casi:
[64]
a) 
modifiche interne necessarie per l'efficienza degli impianti produttivi, industriali, artigianali ed agricoli;
b) 
ampliamenti, fino al 50% della superficie coperta, di edifici destinati ad attività produttive, purché non nocive e moleste, che abbiano una superficie utile coperta non superiore a 1.000 mq. ed ampliamenti comunque non superiori a 500 mq. per le attività produttive di maggior dimensione;
c) 
variazioni delle destinazioni d'uso di edifici esistenti, autorizzate dal Piano Regolatore Generale;
d) 
modesti ampliamenti delle abitazioni, necessari al miglioramento degli impianti igienico-sanitari o al miglioramento funzionale delle stesse, non eccedenti il 20% della superficie utile esistente; 25 mq. di superficie utile sono comunque consentiti.
[65]
 
La Regione promuove la formazione di Programmi di Attuazione consortili.
Art. 34. 
(Contenuto del programma di Attuazione)
 
Il programma di Attuazione, sulla base della valutazione dei fabbisogni pregressi e previsti da soddisfare e delle risorse disponibili, accertati anche mediante consultazione con le parti interessate, indica:
 
1) le aree e le zone in cui si intende procedere all'Attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale, sia mediante strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata da formare, o già formati e vigenti, in tutto o in parte ancora da attuare, sia mediante il rilascio di singola concessione;
 
2) le infrastrutture di carattere urbano ed intercomunale e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare;
 
3) gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione nei tessuti urbani esistenti, con particolare riguardo ai centri storici, che non rispondano ai requisiti richiesti per la concessione gratuita ai sensi dell' articolo 9, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che siano compresi nel perimetro di un piano di recupero o, più in generale, di uno strumento urbanistico esecutivo;
[66]
 
4) la previsione degli investimenti, con il loro riparto fra pubblici e privati;
 
5) i termini entro cui i proprietari, o aventi titolo, singolarmente o riuniti in consorzio, devono presentare la domanda di concessione, fatto salvo il disposto di cui al successivo articolo 43.
 
In particolare, per quanto concerne il numero 1) del precedente comma, il programma di Attuazione evidenzia:
[67]
a) 
le aree comprese o da comprendere nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modifiche e integrazioni, ai fini del rispetto delle proporzioni, stabilite ai sensi dell' articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , in rapporto all'attività edilizia privata;gli interventi di edilizia convenzionata ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 , ricadenti su aree individuate dal Piano Regolatore Generale per interventi di completamento di cui alla lettera f) del 2° comma dell'art. 13 della presente legge, possono essere computati ai fini delle proporzioni di cui al comma precedente in misura non superiore al 10% del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato, purché le relative convenzioni prescrivano una congrua quota, preliminarmente determinata dal Comune; di alloggi in locazione per un periodo non inferiore ai 20 anni. Nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti detta percentuale può essere aumentata fino al 20%
[68]
b) 
le aree destinate ad impianti produttivi, da espropriare e da urbanizzare ai sensi dell' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ;
c) 
le parti di territorio, oggetto di piani esecutivi di iniziativa pubblica o privata già formati e vigenti, ma non ancora del tutto attuati, di cui il programma di Attuazione prevede la realizzazione nel periodo di validità del programma stesso, e quelle da sottoporre a piani esecutivi, con indicata la porzione da attuare nel periodo di validità del programma;
d) 
le eventuali aree con insediamenti produttivi da sottoporre alla disciplina di cui all'art. 53 della presente legge indicando le aree, interne ed esterne al Comune, di possibile rilocalizzazione;
[69]
e) 
le aree destinate ad attrezzature commerciali da attuare nel periodo di validità del programma
[70]
f) 
la eventuale delimitazione dei comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia ai sensi del successivo articolo 46;
[71]
g) 
le aree, gli edifici e le opere per cui è ammesso lo intervento diretto con singola concessione;
h) 
le aree destinate alle attrezzature commerciali e gli interventi da attuare sulla rete commerciale esistente.
 
Nel caso di Programmi di Attuazione intercomunali, formati da più Comuni riuniti in consorzio, le aree, gli interventi e le infrastrutture, di cui ai commi precedenti, sono determinati considerando globalmente fabbisogni e risorse dei Comuni che fanno parte del Consorzio. In particolare, nella formazione del programma di Attuazione intercomunale, deve essere complessivamente osservata la proporzione tra aree destinate ad edilizia economica e popolare e aree riservate ad attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell' articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 . Non è obbligatorio il rispetto della proporzione suddetta per i singoli Comuni.
Art. 35. 
(Elaborati del programma di Attuazione)
 
Il programma di Attuazione è costituito dai seguenti elaborati:
 
1) relazione illustrativa dello stato di fatto e dei criteri assunti per la determinazione dei fabbisogni e per l'individuazione delle aree di intervento, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi precedenti e degli strumenti urbanistici di attuazione vigenti;
 
2) elaborati grafici, redatti sulle planimetrie di Piano Regolatore Generale o di strumenti urbanistici esecutivi vigenti, che consentano una chiara individuazione delle scelte effettuate con la delimitazione delle aree interessate dal programma , specificando quelle utilizzabili per interventi di iniziativa privata, i cui proprietari o aventi titolo sono tenuti a presentare domanda di concessione a norma e con gli effetti di cui all' articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ;
[72]
 
3) elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui si prevede la realizzazione;
 
4) progetti di massima delle opere di urbanizzazione primaria, ove queste non siano comprese in progetti già approvati;
 
5) quantificazione analitica degli oneri conseguenti all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare, con il riparto tra operatori pubblici e privati;
 
6) stima disaggregata e complessiva degli investimenti occorrenti alla realizzazione del programma;
[73]
 
7) indicazione qualitativa e quantitativa degli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione compresi nel programma di Attuazione e di quanto può essere realizzato al di fuori di esso.
Art. 36. 
(Programma di Attuazione. Obbligo e tempi di formazione. Elenco dei Comuni esonerati. Aggiornamento dell'elenco)
 
Sono obbligati alla formazione del programma di Attuazione tutti i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e quelli con popolazione inferiore a questa dimensione ricadenti in almeno una delle seguenti classi:
a) 
Comuni che nel decennio precedente abbiano registrato un incremento di popolazione residente o di edilizia residenziale superiore al l0%, o che siano interessati da fenomeni tali da indurre incrementi demografici e/o edilizi consistenti;
b) 
Comuni che siano compresi in bacini geografici di sviluppo industriale, o nei quali siano previste aree industriali attrezzate di nuovo impianto e di riordino, o le operazioni di rilocalizzazione industriale previste dagli articoli 26, 3° comma, e 53;
c) 
Comuni che abbiano adottato un Piano Regolatore intercomunale e quelli obbligati alla formazione del Piano Regolatore intercomunale, ai sensi dell'articolo 16, sesto comma della presente legge;
d) 
Comuni con territorio caratterizzato dall'interesse paesaggistico ed ambientale, compresi in elenchi formati ai sensi dell' art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ;
e) 
Comuni che abbiano una capacità ricettiva turistica e alberghiera pari o superiore alla popolazione residente, o che siano interessati da iniziative di carattere turistico e quelli compresi in bacini geografici di interesse turistico;
f) 
Comuni obbligati alla formazione di piano di zona consortile ai sensi dell'art. 41, quarto comma della presente legge;
g) 
Comuni ai quali siano stati concessi contributi regionali per opere pubbliche di interesse sovracomunale o intercomunale;
h) 
Comuni per i quali i Piani Territoriali prevedano espressamente l'obbligo di formazione del programma di Attuazione.
 
La Regione, sulla base dei criteri di cui al comma precedente, individua i Comuni esonerati dalla formazione del programma di Attuazione. L'elenco dei Comuni esonerati è approvato con deliberazione del Consiglio regionale ed aggiornato periodicamente con la stessa procedura. Il primo elenco è formato entro i tempi fissati dall'art. 83.
 
I Comuni esonerati possono comunque dotarsi di programma di Attuazione secondo le norme della presente legge.
 
In ogni caso i Comuni esonerati sono tenuti a predisporre una deliberazione annuale contenente la previsione di impegno dei contributi percepiti e previsti ai sensi dell' art. 3, legge 28 gennaio 1977, n. 10 . La deliberazione, munita del relativo visto di esecutività, è trasmessa alla Regione per conoscenza.
[74]
Art. 37. 
(Approvazione ed efficacia del programma Attuazione)
 
Il programma di Attuazione è adottato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, previa consultazione degli Enti Pubblici, delle aziende e dei privati interessati, entro i termini di scadenza del precedente programma; se redatto da più Comuni, riuniti in consorzio, è adottato dall'assemblea del Consorzio e dai singoli Comuni per la parte relativa al territorio di propria competenza.
 
Il programma di attuazione, redatto secondo i modelli operativi deliberati dalla Giunta Regionale e completo degli atti, entro i 5 giorni successivi alla data di esecutività della deliberazione consiliare di adozione, è trasmesso dal Comune alla Regione che, verificata la completezza degli atti, li registra e, entro i 120 giorni successivi, procede alla istruttoria tecnico-finanziaria di compatibilità del programma con i disposti della presente legge e con gli indirizzi programmatici regionali relativi agli investimenti per le opere da ammettere a contributo regionale. Contestualmente il Comitato Comprensoriale, anche sulla base dell'istruttoria tecnica e finanziaria, formula il proprio parere con le eventuali proposte per l'adeguamento ai programmi pluriennali, di cui all' articolo 12, lettera d) della L.R. n. 43/77 . La Giunta Regionale, entro i successivi 60 giorni, anche ove il Comitato Comprensoriale non abbia trasmesso il proprio parere, sentito il Comitato Urbanistico Regionale e, ove occorra, la Commissione per il bilancio e la programmazione, di cui all' articolo 13, 4° comma, della legge 19 agosto 1977, n. 43 , può apportare motivate modifiche in relazione all'applicazione dei disposti della presente legge ed alle spese previste per le opere da ammettere a contributo regionale, con riferimento alle previsioni del programma pluriennale di attività e di spesa e del bilancio pluriennale ed annuale della Regione, nonché per la applicazione della convenzione-quadro di cui all'articolo 53.
[75]
 
Il programma di attuazione, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale conformemente alle indicazioni di cui al comma precedente, viene trasmesso alla Regione ed assume immediata efficacia con l'approvazione della deliberazione stessa da parte del Comitato Regionale di Controllo. Qualora, entro il termine di 180 giorni dalla data di registrazione, la Giunta Regionale non abbia inviato al Comune gli atti per le eventuali modifiche, il programma di attuazione assume efficacia esecutiva.
[76]
 
Nello stesso atto deliberativo la Giunta Regionale può indicare le opere di urbanizzazione ammesse a contributo regionale.
[77]
 
Ove il Comune non provveda alla formazione del programma di Attuazione entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il Presidente della Giunta Regionale invita il Sindaco a provvedervi entro 90 giorni; trascorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta Regionale nomina, con proprio decreto, immediatamente esecutivo, un commissario per la predisposizione del programma di Attuazione e la convocazione del Consiglio comunale per la relativa adozione.
 
Il programma di Attuazione, può, per motivate esigenze, essere dal Comune modificato ed integrato nei contenuti e nei tempi di validità prima della sua scadenza; la deliberazione consiliare di modifica o di integrazione di Programmi di Attuazione approvati equivale a nuova adozione.
 
Le modifiche del programma di attuazione relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di interesse comunale, previste dal Piano Regolatore Generale, e non coperte da contributo regionale, sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale. La deliberazione del Consiglio Comunale ha efficacia dal momento in cui la deliberazione stessa sia divenuta esecutiva ai sensi di legge. La deliberazione viene inviata per conoscenza al Comitato Comprensoriale ed alla Regione. Al fine dell'accelerazione delle procedure relative all'approvazione ed all'attuazione delle opere di urbanizzazione primaria, i Comuni in sede di formazione del programma pluriennale di attuazione ed in aggiunta agli elaborati di cui al punto 4) dell'articolo 35, possono presentare progetti esecutivi di opere dirette al soddisfacimento dei fabbisogni della popolazione residente alla data di formazione del programma di attuazione stesso. L'approvazione del P.P.A. contenente detti progetti esecutivi assume efficacia di approvazione a tutti gli effetti dei progetti stessi.
[78]
Art. 38. 
(Contenuto del piano particolareggiato)
 
Il piano particolareggiato contiene:
 
1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato;
 
2) l'individuazione degli immobili già espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli interventi pubblici con particolare riguardo alle attrezzature, infrastrutture, opere ed impianti di interesse generale;
 
3) la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree e l'individuazione delle unità di intervento con l'indicazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 
4) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi con le relative precisazioni planovolumetriche;
 
5) l'individuazione degli immobili, o di parte dei medesimi, da espropriare, o da sottoporre a occupazione temporanea, al fine di realizzare interventi di risanamento o di consolidamento;
 
6) i termini di attuazione del piano ed i tempi di attuazione degli interventi previsti, con l'indicazione delle relative priorità.
Art. 39. 
(Elaborati del piano particolareggiato)
 
Il piano particolareggiato è costituito dai seguenti elaborati:
 
1) la relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le previsioni del Piano Regolatore Generale, con riferimento all'area interessata dal piano particolareggiato, corredata dai seguenti allegati:
 
- le analisi e le ricerche svolte;
 
- la specificazione delle aree da acquisire per destinazioni pubbliche e di uso pubblico;
 
- la relazione finanziaria, con la stima sommaria degli oneri derivanti dalla acquisizione ed urbanizzazione delle aree e la loro ripartizione tra il Comune ed i privati;
 
- i tempi previsti per l'attuazione, con indicazione delle relative priorità;
 
- la scheda quantitativa dei dati del piano, secondo il modello fornito dalla Regione.
[79]
 
2) la planimetria delle previsioni del Piano Regolatore Generale relative al territorio oggetto del piano particolareggiato, estese anche ai tratti adiacenti, in modo che risultino le connessioni con le altre parti del Piano stesso;
 
3) la planimetria del piano particolareggiato, disegnata sulla mappa catastale aggiornata e dotata delle principali quote planoaltimetriche, contenenti i seguenti elementi:
 
- le strade e gli altri spazi riservati alla viabilità e parcheggi, con precisazione delle caratteristiche tecniche delle sedi stradali, con le relative quote altimetriche, oltreché delle fasce di rispetto e dei distacchi degli edifici esistenti dalle sedi stradali;
 
- gli edifici e gli impianti pubblici esistenti ed in progetto;
 
- le aree destinate all'edificazione o alla riqualificazione dell'edilizia esistente con l'indicazione delle densità edilizie, degli eventuali allineamenti, delle altezze massime, dei distacchi fra gli edifici, della utilizzazione e della sistemazione delle aree libere e di quelle non edificabili;
 
- l'eventuale delimitazione di comparti edificatori;
 
4) il progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti;
 
5) l'eventuale progetto plano-volumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni in scala adeguata e con indicazione delle tipologie edilizie;
 
6) gli elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dal piano particolareggiato, con indicazione di quelle soggette ad esproprio;
 
7) le norme specifiche di attuazione del piano particolareggiato;
 
8) la planimetria del piano particolareggiato ridotta alla scala delle tavole di Piano Regolatore Generale, al fine di verificarne l'inserimento e di garantire l'aggiornamento dello stesso.
Art. 40. 
(Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato)
 
Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, è depositato presso la segreteria e pubblicato per estratto all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi 30 giorni, osservazioni nel pubblico interesse alle quali il Comune controdeduce, apportando eventuali modifiche al Piano.
 
Il Piano è immediatamente inoltrato al Comitato Comprensoriale, unitamente alla deliberazione contenente le controdeduzioni del Comune sulle osservazioni presentate, e dal Comitato stesso inviato alla Regione con proprio parere entro i 30 giorni successivi.
 
Il piano particolareggiato è approvato con deliberazione della Giunta Regionale entro 90 giorni dalla data di ricevimento, sentito il parere del Comitato Urbanistico Regionale.
 
Con la deliberazione di approvazione possono essere apportate modifiche d'ufficio con la stessa procedura prevista per il Piano Regolatore Generale all'articolo 15, anche in relazione alle osservazioni presentate ed alle proposte del Comitato Comprensoriale.
 
La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel piano particolareggiato.
 
La deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il Piano è depositato presso la segreteria del Comune.
 
Le varianti al piano particolareggiato sono approvate con il procedimento previsto per il piano particolareggiato.
 
Il piano particolareggiato, qualora preveda un incremento della dotazione di spazi pubblici, anche in eccedenza alle dotazioni minime prescritte dagli articoli 21 e 22 della presente legge, o una riduzione delle quantità edificatorie, può costituire variante al Piano Regolatore Generale, senza che per essa occorra la preventiva autorizzazione.
 
Nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi dell'articolo 15 della presente Legge, i piani particolareggiati, di cui agli articoli 41, 42 e seguenti, qualora non comportino varianti al P.R.G., sono approvati, su parere conforme del Comitato Comprensoriale, con deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale vengono decise le opposizioni presentate al Piano. La deliberazione del Consiglio Comunale ha efficacia dal momento in cui la deliberazione stessa sia divenuta esecutiva ai sensi di legge; copia della deliberazione del Consiglio Comunale, completa degli elaborati Costituenti il piano particolareggiato, è trasmessa per conoscenza alla Regione.
[80]
 
Ai fini dell'applicazione delle procedure previste nel comma precedente, nelle parti del territorio da salvaguardare ai sensi dell'articolo 24 della presente legge, l'approvazione degli strumenti esecutivi di cui al comma precedente è altresì subordinata al parere conforme della Commissione Comprensoriale di cui al successivo articolo 91 bis
[81]
Art. 41. 
(Il Piano per l'edilizia economica e popolare)
 
Tutti gli immobili, aree ed edifici, compresi nel territorio comunale possono essere soggetti al Piano per l'edilizia economica e popolare, ai fini della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto del dimensionamento fissato dall' articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
 
Nei Comuni caratterizzati da notevole decremento demografico il Piano di zona dovrà prioritariamente considerare il risanamento ed il riuso del patrimonio edilizio esistente.
 
I Comuni che abbiano adottato il Piano Regolatore Intercomunale con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti sono tenuti a formare il Piano di cui al presente articolo. Sono altresì tenuti a formare il Piano per l'Edilizia Economico-Popolare i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che nello strumento urbanistico adottato o vigente prevedano almeno una delle seguenti condizioni:
[82]
 
- la realizzazione di nuovi alloggi per residenze permanenti e temporanee per una quantità complessiva superiore alle 1.000 stanze od a 90.000 mc.;
 
- aree di nuovo impianto destinate ad insediamenti artigianali, industriali, e commerciali;
 
- aree destinate ad attrezzature alberghiere in misura superiore al 5% della capacità ricettiva esistente.
Sono inoltre tenuti a formare il piano per l'Edilizia Economica e Popolare i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, qualora essi prevedano, nel programma pluriennale di attuazione, la realizzazione di nuovi alloggi per abitazione temporanea o permanente per una quantità superiore alle 150 stanze.
 
Per l'efficacia del Piano e le modalità di utilizzazione degli immobili in esso compresi si applicano le norme stabilite dalla legge 18 aprile l962, n. 167, e successive modificazioni e della legge 27 giugno 1974, n. 247 .
 
La Regione, su proposta dei Comitati Comprensoriali o su richiesta di uno o più Comuni interessati, promuove la costituzione di consorzi volontari tra Comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili. In tal caso il Piano di zona è dimensionato applicando le percentuali minime e massime, di cui all' articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , al fabbisogno complessivo di edilizia abitativa dei Comuni consorziati.
 
Per il contenuto ed il procedimento di formazione e di approvazione del Piano si applicano le norme di cui agli articoli 39 e 40 della presente legge. Le varianti a piani di edilizia economica e popolare vigenti, che incidano sul dimensionamento globale di essi, assumono la validità temporale di un nuovo Piano di zona.
 
Valgono le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 51 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e delle relative successive modificazioni ed integrazioni.
[83]
 
Nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti l' articolo 51 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni ed integrazioni, si applica fino alla data del 31 dicembre 1980.
[84]
Art. 41 bis.[85] 
(Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente)
 
Nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'art. 12, ovvero, per i Comuni dotati di strumenti urbanistici, nelle zone di recupero individuate con deliberazione del Consiglio Comunale sottoposta al controllo di cui all' art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , i Comuni possono formare piani di recupero.
 
Nella individuazione delle zone di recupero o successivamente con le stesse modalità di approvazione della deliberazione di cui al comma precedente, il Comune definisce gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione del piano di recupero.
 
Ove il piano di recupero non sia approvato entro 3 anni dalla deliberazione del Consiglio Comunale di cui al precedente comma ovvero la deliberazione di approvazione del piano di recupero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, la individuazione stessa decade ad ogni effetto.
 
Il piano di recupero disciplina gli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, necessari per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati, delle aree compresi nelle zone di recupero.
 
Il piano di recupero è approvato e attuato con le procedure stabilite agli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ; ove il piano di recupero comprenda immobili vincolati a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e dell'art. 9 della presente legge, o compresi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1 e 2 del 1° comma dell'art. 24 della presente legge, l'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale è subordinata al parere vincolante della Commissione Comprensoriale per la tutela dei beni culturali e ambientali di cui all'ultimo comma del successivo art. 91 bis. Avverso tale parere è ammesso ricorso alla Giunta Regionale, che si esprime nel termine di 60 giorni.
 
Il piano di recupero contiene:
 
1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato;
 
2) la precisazione delle destinazioni d'uso degli immobili, aree ed edifici, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione esistenti e da realizzare secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale;
 
3) l'analisi dello stato di consistenza e di degrado degli immobili e delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie con l'indicazione degli interventi di recupero proposti;
 
4) la definizione progettuale degli interventi suddetti con la valutazione sommaria dei relativi costi;
 
5) la individuazione degli immobili da espropriare per la realizzazione di attrezzature pubbliche o comunque di opere di competenza comunale;
 
6) i tempi previsti per l'attuazione del piano, con l'indicazione delle relative priorità.
 
Gli elaborati del piano di recupero sono quelli stabiliti dall'art. 39 per il piano particolareggiato. In particolare nell'ambito degli insediamenti urbani e dei nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1 e 2 del 1° comma dell'art. 24:
 
- le analisi debbono documentare i valori storico-ambientali, le condizioni igienico-sanitarie e la consistenza statica degli edifici e delle loro strutture;
 
- il progetto deve documentare gli interventi edilizi previsti con indicazione delle tipologie edilizie e delle destinazioni d'uso con piante, profili e sanzioni nella scala adeguata a definire le caratteristiche degli interventi e dimostrare la loro fattibilità.
 
Per gli immobili, aree ed edifici non assoggettati al piano di recupero o per quelli per i quali siano trascorsi i termini di cui al precedente terzo comma, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione edilizia come stabilito al secondo comma del precedente articolo 13 alle lettere a), b), c), d), e), fatte salve norme più restrittive relative a singoli immobili e complessi, stabilite dal Piano Regolatore Generale. Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia ammessi, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purché siano disciplinati da convenzione o da atti d'obbligo unilaterali, trascritti a cura del Comune e a spese dell'interessato, mediante i quali il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e degli artt. 51 e 52 della presente legge.
 
Gli interventi di cui al precedente comma sono consentiti anche su immobili e complessi ricadenti in zone di recupero per i quali è prescritta dal Piano Regolatore Generale la formazione del piano particolareggiato, nel solo caso in cui le norme di attuazione subordinano ogni intervento edilizio alla formazione del piano particolareggiato stesso.
 
Sugli immobili e i complessi non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi ammessi dal Piano Regolatore Generale.
Art. 42. 
(Il Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi)
 
Il Piano da destinare ad insediamenti produttivi, formato ai sensi dell' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , ha per oggetto porzioni di territorio destinate ad insediamenti produttivi dal Piano Regolatore con le finalità specificate all'articolo 26, sub a) e b) del 1° comma.
 
La formazione del Piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi è subordinata all'autorizzazione della Regione.
 
L'autorizzazione della Regione per la formazione del Piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi può costituire autorizzazione preventiva alla variante del Piano Regolatore Generale quando questo non preveda altre aree idonee per interventi di nuovo impianto. In tal caso il Piano approvato a norma del presente articolo costituisce altresì variante allo strumento urbanistico generale vigente.
[86]
 
Per il procedimento di formazione del Piano si applicano le norme di cui agli articoli 39 e 40 della presente legge.
Art. 43.[87] 
(Piano esecutivo convenzionato e piano di recupero di libera iniziativa)
 
Nelle porzioni di territorio, non ancora dotate in tutto o in parte di opere di urbanizzazione, in cui, ai sensi del 2° comma dell'articolo 32, il Piano Regolatore Generale ammetta la realizzazione delle previsioni di Piano per intervento di iniziativa privata, i proprietari, singoli o riuniti in consorzio, possono presentare al Sindaco progetti di piani esecutivi convenzionati, con l'impegno di attuarli, anche per parti, nel rispetto di quanto per essi fissato dai Programmi di Attuazione ai sensi della lettera c) dell'articolo 34 della presente legge.
 
Il progetto di Piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'articolo 39 ed è presentato al Sindaco unitamente allo schema della convenzione da stipulare con il Comune.
 
Entro 90 giorni dalla presentazione del progetto di Piano esecutivo e dello schema di convenzione, il Sindaco decide l'accoglimento o il motivato rigetto. Il progetto di Piano esecutivo accolto ed il relativo schema di convenzione sono dal Comune messi a disposizione degli organi di decentramento amministrativo ed inviati al Comitato Comprensoriale, affinché esprimano le proprie osservazioni e proposte entro 30 giorni dal ricevimento; sono depositati presso la Segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione.
 
Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del deposito del Piano possono essere presentate osservazioni e proposte scritte.
 
Il progetto di Piano esecutivo e il relativo schema di convenzione sono approvati dal Consiglio Comunale.
 
La deliberazione di approvazione diviene esecutiva ai sensi dell' articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n.530 .
 
Le destinazioni d'uso fissate nel Piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque.
 
I proprietari di immobili compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte con progetti di piani di recupero. I piani di recupero, qualora il Comune accolga la proposta, sono formati ed approvati a norma del precedente articolo 41 bis.
[88]
Art. 44. 
(Piano esecutivo convenzionato obbligatorio)
 
Nelle porzioni di territorio per le quali il programma di Attuazione preveda la formazione di Piano esecutivo convenzionato, i proprietari di immobili, singoli o riuniti in consorzio, ove non abbiano già provveduto alla presentazione di un progetto di Piano esecutivo, ai sensi del precedente articolo 43, sono tenuti a presentare al Comune il progetto di Piano esecutivo convenzionato entro 60 giorni dall'approvazione del programma di Attuazione.
 
Il progetto comprende gli elaborati, di cui all'articolo 39, con l'indicazione delle opere comprese nel programma di Attuazione e lo schema di convenzione da stipulare con il Comune, con l'eventuale concorso dei privati imprenditori interessati alla realizzazione degli interventi previsti.
 
Il progetto di Piano esecutivo ed il relativo schema di convenzione sono dal Comune messi a disposizione degli organi di decentramento amministrativo ed inviati al Comitato Comprensoriale, affinché esprimano le proprie osservazioni e proposte entro 30 giorni dal ricevimento; sono depositati presso la segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione.
 
Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del deposito del Piano possono essere presentate osservazioni e proposte scritte.
 
Il progetto di Piano esecutivo e il relativo schema di convenzione sono approvati dal Consiglio Comunale.
 
La deliberazione di approvazione diviene esecutiva ai sensi dell' articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530 . Le destinazioni d'uso fissate nel Piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque.
 
Decorso inutilmente il termine, di cui al primo comma del presente articolo, il Comune invita i proprietari di immobili alla formazione del Piano entro il termine di 30 giorni.
 
Ove i proprietari degli immobili non aderiscano all'invito, il Sindaco provvede alla compilazione d'ufficio del Piano.
 
Il progetto di Piano esecutivo e lo schema di convenzione sono notificati, secondo le norme del codice di procedura civile , ai proprietari degli immobili con invito di dichiarare la propria accettazione entro 30 giorni dalla data della notifica. In difetto di accettazione o su richiesta dei proprietari il Sindaco ha facoltà di variare il progetto e lo schema di convenzione.
 
Esperite le procedure di cui ai precedenti commi 7°, 8° e 9°, il Piano esecutivo viene approvato nei modi e nelle forme stabilite al 3°, 4°, 5° e 6° comma.
 
Ad approvazione avvenuta, il Comune procede alla espropriazione degli immobili dei proprietari che non abbiano accettato il progetto di Piano esecutivo convenzionato.
 
In tal caso il Comune cede in proprietà o in diritto di superficie gli immobili di cui sopra a soggetti privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari previa approvazione degli interventi da realizzare e previa stipula della convenzione di cui all' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .
 
La convenzione dovrà prevedere il rimborso al Comune delle spese sostenute per la compilazione d'ufficio del Piano esecutivo.
Art. 45. 
(Contenuto delle convenzioni relative ai piani esecutivi)
 
La convenzione prevede essenzialmente:
 
1 ) La cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 
2) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del Comune, secondo quanto disposto dall' articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , ed i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito; qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie, le modalità di controllo sulla esecuzione delle opere, nonché i criteri per lo scomputo totale o parziale della quota dovuta a norma dell' articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e le modalità per il trasferimento delle opere al Comune;
 
3) i progetti degli edifici e delle opere da realizzare, portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per la concessione di cui all' articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ;
 
4) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, in accordo con i Programmi di Attuazione;
 
5) le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per la inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel Piano di intervento.
 
Qualora il Piano esecutivo preveda interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici destinati ad usi abitativi, con particolare riguardo ai centri storici, la convenzione, ove fissato dal programma pluriennale di Attuazione, può stabilire i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione degli edifici oggetto di intervento. In tal caso si applica il disposto del primo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e, ove del caso, gli esoneri di cui all'articolo 9, lettera b), della predetta legge.
 
La Regione provvede alla formazione ed al periodico aggiornamento della convenzione-tipo alla quale devono uniformarsi le convenzioni comunali di cui ai precedenti commi.
Art. 46. 
(Comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Esproprio ed utilizzazione degli immobili espropriati)
 
In sede di attuazione del Piano Regolatore e dei relativi strumenti urbanistici esecutivi e del programma di Attuazione, il Comune può procedere con propria deliberazione alla delimitazione di comparti costituenti unità di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immobili da trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei piani vigenti e del programma di Attuazione, anche al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati. La delimitazione dei comparti può avvenire anche su aree non soggette a disciplina di piano particolareggiato vigente.
 
Entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione, di cui al comma precedente, il Sindaco notifica ai proprietari delle aree e degli edifici ricadenti nel comparto lo schema di convenzione per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di Attuazione con l'invito a stipulare, riuniti in consorzio, la convenzione entro i termini fissati nell'atto di notifica. La notifica è eseguita a norma degli artt. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
[89]
 
Decorso inutilmente il termine suddetto il Comune procede, a norma del Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , alla espropriazione degli immobili dei privati che non abbiano stipulato la convenzione.
 
Le aree e gli edifici espropriati sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune e sono utilizzati, secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale e i contenuti del programma di , direttamente dal Comune per le opere di sua competenza o cedute in diritto di superficie o in concessione convenzionata.
[90]
 
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei casi di espropriazione effettuata a norma dell' art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
[91]
Art. 47. 
(Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche)
 
La progettazione esecutiva di opere, attrezzature o infrastrutture pubbliche, previste dai Piani Regolatori Generali approvati, può avvenire a mezzo di piani tecnici esecutivi, quando, si tratti di un complesso di opere, di varia natura e funzione, integrate fra loro, la cui progettazione unitaria comporti vantaggi economici e funzionali.
 
In tal caso il Comune, o il consorzio di Comuni, d'intesa con gli Enti Pubblici cui compete istituzionalmente la progettazione e l'esecuzione delle singole opere, forma un Piano d'insieme, contenente i progetti di massima delle varie opere, e ne redige il programma esecutivo, anche al fine di una ordinata attuazione.
 
Il Piano tecnico, comprensivo delle opere e delle aree di pertinenza, è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale ed è vincolante nei confronti delle pubbliche Amministrazioni interessate, fatte salve le competenze delle Amministrazioni statali. La sua approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.
 
Il Piano tecnico esecutivo ha effetto di variante delle localizzazioni e delle destinazioni previste in qualsiasi strumento urbanistico di livello comunale, purché tale variante operi su aree destinate a servizi pubblici o collettivi dal Piano Regolatore Generale.
Titolo VI. 
CONTROLLO DELLE MODIFICAZIONI DELL'USO DEL SUOLO
Art. 48. 
(Disciplina delle attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia, mantenimento degli immobili, modifica delle destinazioni di uso e utilizzazione delle risorse naturali)
 
Il proprietario o l'avente titolo deve chiedere al Sindaco la concessione o l'autorizzazione, a norma dei successivi articoli, per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale; per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, salvo quelli relativi ad unità immobiliari non superiori a 700 mc., ritenuti compatibili dalle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale; per la utilizzazione delle risorse naturali salvo le modificazioni delle colture agricole in atto, e per la manutenzione degli immobili, salvo le esclusioni di cui all'ultimo comma del presente articolo.
 
Ogni Comune deve tenere in pubblica visione i registri delle domande e delle concessioni ed autorizzazioni rilasciate.
 
La domanda di concessione o di autorizzazione deve essere corredata da un adeguato numero di copie della documentazione da tenere a disposizione del pubblico per la visione e per il rilascio di copie.
 
Possono richiedere la concessione o l'autorizzazione anche coloro che, pur non essendo proprietari, dimostrino di avere un valido titolo che consenta l'uso del bene in relazione alla concessione od all'autorizzazione richiesta.
[92]
 
La qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata.
 
Le domande di concessione relative ad insediamenti industriali e di attività produttive comprese negli elenchi formati a norma dell'art. 216 T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 , nonché quelle previste dagli artt. 54 e 55 della presente legge, debbono essere preventivamente sottoposte all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, perché provveda alla verifica di compatibilità di cui alla lettera f) dell'art. 20 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 , entro un termine di novanta giorni dalla presentazione. Il parere dell'Unità Sanitaria Locale sostituisce ad ogni effetto il nulla-osta di cui all'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 .
[93]
 
Le modifiche di destinazione d'uso di immobili esistenti da destinare ad attività commerciali, sono soggette a convenzionamento obbligatorio, ai sensi dell' art. 7 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
[94]
 
La convenzione o l'atto di impegno unilaterale, di cui agli articoli 25 e 49 della presente legge, debbono essere trascritti nei registri immobiliari.
 
Non e richiesta concessione né autorizzazione per gli interventi di manutenzione ordinaria.
[95]
 
(...)
[96]
Art. 49. 
(Caratteristiche e validità della concessione)
 
Fatti salvi i casi previsti dall' articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , per la concessione gratuita e quelli di cui all'articolo 7 per l'edilizia convenzionata, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione.
 
In ogni caso le condizioni apposte alle concessioni devono essere accettate dal proprietario del suolo o dell'edificio con atto di impegno unilaterale accettato dal Comune.
 
La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa. La voltura della concessione deve essere richiesta al Sindaco. Si applicano alla voltura le prescrizioni del 2°, 3°, 5° comma dell'articolo 48.
[97]
 
Ai fini dell'applicazione dell' articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , la Giunta Regionale, entro 4 mesi dall'approvazione della presente legge, predispone una convenzione-tipo, alla quale dovranno uniformarsi le convenzioni comunali e gli atti di impegno unilaterale sostitutivo della convenzione che dovranno essere sottoscritti dal concessionario e dal proprietario qualora la concessione venga rilasciata a persona diversa dal proprietario, contenente essenzialmente:
[98]
a) 
gli elementi progettuali delle opere da eseguire;
b) 
l'indicazione delle destinazioni d'uso vincolanti delle opere da eseguire e le loro caratteristiche tipologiche e costruttive;
c) 
il termine di inizio e di ultimazione delle opere;
d) 
la descrizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per cui è previsto l'impegno alla diretta esecuzione da parte del proprietario, con le relative garanzie finanziarie per l'importo pari al costo dell'opera maggiorato dei prevedibili aumenti nel periodo di realizzazione;
e) 
la determinazione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, dedotta la eventuale aliquota corrispondente alle opere di cui alla lettera d);
f) 
i prezzi di vendita ed i canoni di locazione;
g) 
norme a tutela dei diritti e della salute dei lavoratori;
[99]
h) 
le sanzioni convenzionali a carico dei privati stipulanti per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, nonché le modalità per la esecuzione in danno del proprietario in caso di suo inadempimento.
[100]
 
Le concessioni relative a singoli edifici non possono avere durata complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione.
 
Un periodo più lungo per ultimazione dei lavori può essere consentito dal Sindaco esclusivamente in considerazione della mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.
 
Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione.
 
Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, che non si riducano all'impianto di cantiere, alla esecuzione di scavi e di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.
 
Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermata con la presentazione della domanda per l'autorizzazione di abitabilità o di usabilità.
 
E' ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano soppravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
 
La proroga può sempre essere prevista nel provvedimento di concessione del Sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari.
 
Il rilascio della concessione relativa alle aree ed agli immobili che rientrano negli elenchi di cui all'articolo 9 della presente legge, o che nelle prescrizioni di P.R.G. sono definiti di interesse storico-artistico, è subordinato al parere vincolante della Commissione Comprensoriale per la tutela dei beni culturali e ambientali di cui al successivo articolo 91/bis.
[101]
Art. 50. 
(Poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio di concessione)
 
La pronuncia del Sindaco sulla domanda di concessione deve essere notificata al richiedente non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti per iscritto dalla Amministrazione comunale a integrazione dei progetti.
 
Scaduti tali termini senza che il Sindaco si sia pronunciato, I'interessato può presentare ricorso al Presidente della Giunta Regionale.
 
Nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso, il Presidente della Giunta Regionale invita il Sindaco a pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni; in caso di persistente silenzio, il Presidente della Giunta Regionale provvede con proprio decreto, immediatamente esecutivo, alla nomina di un commissario che deve pronunciare la propria motivata decisione sulla domanda di concessione nel termine di 30 giorni dalla data della pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 
Nei casi di cui agli artt. 11 e 13 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 , i poteri sostitutivi, in caso di mancato rilascio delle concessioni di cui al 1° comma dell'art. 55, vengono esercitati dalla Regione nelle forme e modalità di cui ai precedenti commi.
[102]
Art. 51. 
(Opere di urbanizzazione primaria e secondaria)
 
Ai fini della determinazione del contributo di cui all' articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e della applicazione dei provvedimenti espropriativi, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 , le opere di urbanizzazione sono le seguenti:
 
1) Opere di urbanizzazione primaria:
 
a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all'insediamento;
 
b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l'accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico;
 
c) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica;
 
d) rete ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi;
 
e) sistema di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono;
 
f) spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere;
 
g) reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b);
 
2) Opere di urbanizzazione secondaria:
 
h) asili nido e scuole materne;
 
i) scuole dell'obbligo e attrezzature relative;
 
l) scuole secondarie superiori e attrezzature relative;
 
m) edifici per il culto;
 
n) centri sociali, civili, attrezzature pubbliche, culturali, sanitarie, annonarie, sportive;
 
o) giardini, parchi pubblici e spazi attrezzati per la sosta e lo svago;
 
3) Opere di urbanizzazione indotta:
 
p) parcheggi in superficie, in soprasuolo e sottosuolo, soprapassi e sottopassi pedonali e veicolari;
 
q) impianti di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale;
 
r) mense pluriaziendali a servizio di insediamenti industriali o artigianali;
 
s) impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale;
 
t) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi;
 
u) sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi;
 
v) manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento del terreno.
Art. 52. 
(Definizione degli oneri di urbanizzazione e delle aliquote dei costi di costruzione. Adempimenti comunali)
 
In attuazione ai disposti degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , la Regione, con deliberazioni di Consiglio, periodicamente aggiornate, stabilisce le tabelle parametriche e le aliquote che i Comuni, nei successivi 60 giorni, sono tenuti a rispettare nelle proprie deliberazioni consiliari, per la determinazione dei contributi relativi alle opere di urbanizzazione e del costo di costruzione da applicare alle concessioni onerose rilasciate per trasformazioni urbanistiche ed edilizie.
 
Le deliberazioni regionali, di cui al comma precedente, sono fondate sui seguenti criteri generali di metodo:
a) 
per la valutazione dei costi-base delle opere di urbanizzazione è da assumere prioritariamente il metodo della stima analitica diretta, ricavata, per ogni singolo Comune, dalle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e dei Programmi di Attuazione, mediante computi metrici estimativi eseguiti sull'insieme dei progetti di massima delle opere effettivamente occorrenti per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti. Solo in carenza di elementi che consentano la stima analitica diretta possono essere effettuate stime indirette o sintetiche, secondo le indicazioni metodologiche fornite dalla Regione;
b) 
nei piani esecutivi convenzionati i contributi per le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, o le relative garanzie in caso di costruzione diretta, sono computati sulla base di stime effettuate sui progetti delle opere, se trattasi di un complesso residenziale o industriale autosufficiente per quanto riguarda infrastrutture e servizi. Nel caso di realizzazione diretta da parte del concessionario di complessi residenziali o industriali incompleti, per motivi dimensionali, per quanto riguarda le opere di urbanizzazione secondaria e indotta, la convenzione con il Comune comprende la stima dei contributi integrativi corrispondenti alle infrastrutture ed ai servizi non realizzati direttamente dal concessionario, la cui realizzazione occorre in altra parte del territorio per garantire agli utenti del complesso gli standards della presente legge;
c) 
i contributi per le opere di urbanizzazione da versare per la concessione relativa ad edifici singoli, non soggetti a Piano esecutivo convenzionato, sono valutati in ogni Comune in base ai parametri delle deliberazioni regionali relative alle classi di Comuni ed alle classi di destinazioni d'uso e ai tipi di intervento;
d) 
i parametri regionali relativi agli oneri di urbanizzazione stabiliscono, per le varie classi di Comuni, nonché per le destinazioni d'uso e per i tipi di intervento, i coefficienti di equivalenza, maggiorazione o diminuzione, rispetto al valore-base delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta stimato secondo i metodi analitici o sintetici di cui alla lettera a). Nel caso dei Comuni che applicano coefficienti riduttivi, sulla base delle tabelle parametriche regionali, la Regione può intervenire a compensare i mancati introiti in sede di erogazione dei contributi per il finanziamento delle opere infrastrutturali di cui al 4° comma dell'articolo 33;
e) 
nell'applicazione dei coefficienti riduttivi dei costi-base, là dove applicabili, i Comuni dovranno, in ogni caso, verificare che il contributo complessivo, richiesto per le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, per singoli edifici da costruire in aree di espansione, non scenda al di sotto del valore effettivo pro quota del costo delle opere di urbanizzazione primaria pertinente a ciascuno di essi, al fine di garantire per queste opere l'equivalenza tra monetizzazione ed esecuzione diretta da parte del concessionario.
 
Con l'istituzione dei consorzi, di cui agli articoli 16 e 33, il corrispettivo delle opere di urbanizzazione secondaria di interesse sovracomunale è impiegato dai Comuni per la realizzazione delle relative opere previste dai Programmi di Attuazione consortili.
 
Qualora il Comune non provveda a fissare con propria deliberazione i contributi da corrispondere in base alle tabelle parametriche, contenute nella deliberazione del Consiglio regionale, di cui al primo comma, entro i termini in esso stabiliti, il Presidente della Giunta Regionale fissa al Comune un congruo termine, comunque non superiore a 60 giorni, per l'assunzione della propria deliberazione. Scaduto infruttuosamente tale termine, nomina, con proprio decreto, un commissario per la predisposizione della deliberazione e per la convocazione del Consiglio Comunale per l'adozione della stessa.
 
L'adozione non potrà avvenire oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del decreto di nomina del commissario.
Art. 53. 
(Convenzione-quadro regionale per la rilocalizzazione e la ristrutturazione di impianti produttivi e per il riuso delle aree rese libere)
 
Le modalità operative per la ristrutturazione e per il trasferimento, anche in altri Comuni, di stabilimenti produttivi industriali o artigianali, obsoleti o inattivi, o la cui ubicazione sia in contrasto con le prescrizioni dei piani, e per il conseguente riuso ad altra destinazione dei relativi immobili dismessi, di cui al 3° comma dell'articolo 26, sono definite da uno schema di convenzione-quadro regionale di indirizzo per le singole convenzioni da stipulare tra i Comuni e le imprese interessate.
 
Lo schema di convenzione-quadro regionale, oltre ai contenuti di cui all'articolo 45, fissa:
a) 
le modalità per la definizione del valore delle singole proprietà immobiliari interessate, ad un valore di norma non superiore a quello risultante dall'applicazione del secondo titolo della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
b) 
le modalità per l'attuazione dei trasferimenti e gli impegni e le garanzie assunti dalle imprese;
c) 
le modalità e i tempi per il passaggio al demanio comunale degli immobili dismessi, se destinati a servizi sociali pubblici;
d) 
i criteri e le modalità volte a garantire, in ognuna delle operazioni, se singolarmente progettate, o nel complesso di esse, se formano oggetto di una progettazione unitaria, l'equilibrato rapporto fra posti di lavoro e disponibilità di alloggi e di servizi sociali pubblici, con particolare riguardo ai trasporti pubblici.
 
Il primo schema di convenzione-quadro regionale è deliberato dal Consiglio regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e periodicamente aggiornato.
 
Le aree interessate dagli interventi per le finalità di cui al presente articolo devono essere inserite nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 34.
 
Ove le operazioni di rilocalizzazione di impianti industriali ed artigianali e di connesso riuso degli immobili dismessi siano conformi al Piano Regolatore Generale vigente, la progettazione urbanistica esecutiva delle aree interessate può avvenire a mezzo di piani esecutivi di cui all'articolo 43 della presente legge.
 
Se le operazioni comportano modifiche alle prescrizioni dei Piani Regolatori Generali o degli strumenti urbanistici di attuazione vigenti, la progettazione esecutiva avviene esclusivamente a mezzo di Piani particolareggiati, secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 40 della presente legge.
 
In tal caso l'approvazione del programma di Attuazione da parte della Regione costituisce autorizzazione alla variante del Piano Regolatore Generale.
 
Le operazioni definite secondo i commi precedenti assumono efficacia dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione e, a quella stessa data, entrano a far parte integrante dei Programmi di Attuazione dei Comuni interessati, ove non in essi previste.
 
Con analoga convenzione-quadro, che definisce le specifiche agevolazioni, saranno regolati i trasferimenti in aree idonee di fabbricati, attrezzature ed impianti di aziende agricole ubicati in contrasto con le prescrizioni di Piani Regolatori Generali e le connesse riutilizzazioni delle aree rese libere.
 
Ai fini della tempestiva applicazione della convenzione-quadro di cui al presente articolo la Giunta Regionale ha la facoltà di provvedere, d'intesa con i Comuni interessati e nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti, alla formazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, ai sensi del precedente articolo 42. In tal caso, per il procedimento di formazione del piano, si applicano le norme di cui agli articoli 39 e 40 intendendosi sostituito il Consiglio Comunale con la Giunta Regionale.
[103]
Art. 54. 
(Concessioni per costruzioni temporanee e campeggi)
 
Non è ammessa la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione e di campeggio o la predisposizione di aree per l'impiego continuativo di mezzi di qualsiasi genere, roulottes e case mobili, se non nelle aree destinate dai Piani Regolatori Generali a tale scopo, con le norme in esso espressamente previste, e previa concessione con la corresponsione di un contributo adeguato all'incidenza delle opere di urbanizzazione dirette e indotte, da computare in base ai disposti della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
Art. 55. 
(Concessioni per discariche, rinterri, per attività estrattive)
 
L'esercizio delle attività estrattive è consentito nel rispetto delle leggi statali e regionali che regolano il settore. La concessione del Sindaco, previa verifica di compatibilità con le prescrizioni del Piano Territoriale, è rilasciata solo all'avente titolo munito dell'autorizzazione prevista dalla legge regionale del settore.
 
La concessione del Comune per la formazione di rilevati per accumulo di rifiuti solidi e l'apertura di nuove discariche, da ubicare in ogni caso il più lontano possibile dalle abitazioni e tenendo conto dei venti dominanti, è subordinata alla valutazione, a mezzo di adeguato studio idro-geologico, di assenza di pericolo per l'inquinamento delle acque superficiali e profonde e alla garanzia di adatto materiale di copertura.
 
I contributi per le concessioni relative agli interventi di cui ai due commi precedenti vengono determinati a norma dell' articolo 10, 1° comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , tenendo conto dei costi delle opere di accesso e degli interventi atti a garantire, durante e dopo l'esercizio di queste attività, il ripristino o la ricomposizione del paesaggio naturale da esse alterato.
Art. 56.[104] 
(Interventi soggetti ad autorizzazione)
 
Sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal Sindaco su richiesta degli aventi titolo e nel rispetto dei piani vigenti, i seguenti interventi:
a) 
l'occupazione, anche temporanea, di suolo pubblico o privato con depositi serre, accumuli di rifiuti, relitti e rottami, attrezzature mobili, esposizioni a cielo libero di veicoli e merci in genere e quelle per, baracche e tettoie temporanee destinate ad usi diversi dall'abitazione;
[105]
b) 
la manutenzione straordinaria degli edifici e delle singole unità immobiliari;
[106]
c) 
il taglio di boschi, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore naturalistico e ambientale;
d) 
la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere, escluse quelle minerali e termali;
e) 
la sosta prolungata di veicoli o rimorchi attrezzati per il pernottamento, e di attendamenti.
[107]
f) 
le opere e gli impianti necessari al rispetto della normativa in merito allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi ed aeriformi, nonché all'igienicità ed idoneità del posto di lavoro, purché tali da non comportare incrementi nelle superfici utili di calpestio.
[108]
g) 
le coperture pressostatiche per attrezzature sportive;
[109]
 
L'istanza di autorizzazione per interventi di manutenzione straordinaria è corredata da eventuali elaborati grafici che documentino lo stato di fatto e consentano una chiara lettura degli interventi previsti, oltreché dalla dichiarazione del proprietario che le opere stesse non richiedono il rilascio dell'immobile da parte del conduttore ed all'impegno alla conservazione della destinazione d'uso in atto.
[110]
 
Il Sindaco subordina il rilascio dell'autorizzazione al preventivo parere della Commissione Edilizia.
[111]
 
L'istanza di autorizzazione per lavori di manutenzione straordinaria si intende accolta, in regola con quanto disposto nel primo comma del presente articolo, qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di 90 giorni; in tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio. Tale disposizione non si applica per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle Leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939 n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni.
[112]
 
Nel caso in cui le opere eseguite risultino difformi dalla autorizzazione concessa e dalla richiesta di autorizzazione il Sindaco revoca le autorizzazioni di abitabilità e di usabilità dei locali interessati ed applica l'articolo 221, capoverso del T.U. Leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 .
[113]
 
L'autorizzazione del Comune per l'apertura di pozzi destinati allo sfruttamento industriale di falde acquifere, può essere condizionata, a richiesta del Comune, alla presentazione di uno studio idrogeologico completo, che dimostri il razionale utilizzo della falda o delle falde che si intendono sfruttare, eseguito da un tecnico designato dal Comune e a spese del richiedente.
 
La autorizzazione per l'apertura di pozzi ad uso domestico ed agricolo può essere condizionata ad uno studio idrogeologico generale del territorio comunale, eseguito da un tecnico incaricato dal Comune a spese dello stesso.
 
Nella autorizzazione possono essere impartite disposizioni circa la quantità massima d'acqua estraibile, i modi e i criteri di misurazione e di valutazione, con l'indicazione dei mezzi tecnici mediante i quali si intende procedere alla estrazione e alla eventuale installazione di apparecchiature e strumenti di prova. L'autorizzazione può essere revocata dall'amministrazione Comunale, qualora si manifestino effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico.
 
I tagli dei boschi devono ricevere preventiva autorizzazione dal Presidente della Regione, che potrà subordinarli all'obbligo della ripiantumazione e ad idonee cautele in relazione alla stabilità del suolo ed al mantenimento e allo sviluppo del patrimonio arboreo. Dalla disciplina prevista dal presente articolo sono esclusi i tagli di pioppi e delle altre colture industriali da legno, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole.
 
E' vietato, salvo motivata autorizzazione del Comune, lo abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico e di quelli specificamente individuati come tali dal Piano Regolatore Generale.
Art. 57. 
(Abitabilità ed usabilità delle costruzioni)
 
Nessuna nuova costruzione, ivi compresi gli ampliamenti, le sopraelevazioni le modificazioni e le ristrutturazioni di edifici preesistenti, può essere abitata o usata senza autorizzazione del Sindaco.
 
Il rilascio dell'autorizzazione, di cui al precedente comma, è subordinata alle seguenti condizioni:
a) 
che sia stata rilasciata dal Sindaco regolare concessione;
b) 
che la costruzione sia conforme al progetto approvato;
c) 
che siano state rispettate tutte le prescrizioni e condizioni apposte alla concessione, siano esse di carattere urbanistico, edilizio, igienico-sanitario o di altro genere;
d) 
che siano rispettate le destinazioni previste nel progetto approvato;
e) 
che siano rispettate le norme vigenti sulle opere in conglomerato cementizio semplice e armato;
f) 
che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità, sia nei confronti degli utilizzatori di essa, sia dell'ambiente, esterno ed interno;
g) 
che siano rispettate le norme antincendio, antisismiche e in genere di sicurezza delle costruzioni.
 
Gli accertamenti sono svolti dall'Ufficio Tecnico e dall'Ufficio Sanitario secondo le rispettive competenze.
Art. 58. 
(Misure di salvaguardia)
 
Dalla data di adozione del progetto di Piano Territoriale da parte della Giunta Regionale, i Sindaci dei Comuni interessati sospendono, fino all'approvazione del Piano, ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che siano in contrasto con le specifiche indicazioni contenute nel progetto di Piano Territoriale.
 
A decorrere dalla data della deliberazione di adozione, sia degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi per la pianificazione comunale previsti dalla legge, compresi i progetti preliminari, sia dei programmi pluriennali di attuazione di attuazione e dei regolamenti edilizi, e fino alla emanazione del relativo atto di approvazione, il Sindaco, con motivata ordinanza notificata agli interessati, sospende ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione nei confronti di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con detti progetti, Piani, Programmi e Regolamenti.
[114]
 
I termini di salvaguardia, nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi per l'adozione del progetto preliminare, restano fissati nella misura prevista dall'articolo 15.
 
Entro i dieci giorni successivi alla deliberazione di adozione di cui al 2° comma del presente articolo, anche nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al precedente comma, il Sindaco notifica agli aventi titolo la sospensione delle concessioni e autorizzazioni in contrasto, salvo che sia già stato comunicato nei modi e forme di legge, l'inizio dei lavori come definito all'8° comma del precedente art. 49.
[115]
 
Ove il Comune non provveda all'adozione del Piano Regolatore Generale nei tempi previsti dal 6° comma dell'articolo 15, la Giunta Regionale applica i poteri sostitutivi di cui al quindicesimo comma dello stesso articolo. In tal caso la salvaguardia sul progetto preliminare si intende prorogata fino all'adozione del Piano Regolatore Generale deliberata dal commissario e comunque non oltre il termine di un anno dall'adozione del progetto preliminare.
 
La Giunta Regionale, su richiesta del Comune o per iniziativa diretta, può, con provvedimento motivato da notificare all'interessato a norma del codice di procedura civile , ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione di proprietà private, autorizzati prima dell'adozione degli strumenti urbanistici, che siano in contrasto con le destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici adottati.
 
I provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, di cui all'articolo 9 della presente legge, e le sospensioni di cui al comma precedente non possono dispiegare la loro efficacia oltre i 36 mesi.
 
I provvedimenti sospensivi del 1°, 2° e 5° comma si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici. Le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre al periodo di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 , e successive modificazioni.
[116]
Titolo VII. 
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 59. 
(Vigilanza sulle costruzioni e sulle opere di modificazione del suolo e del sottosuolo)
 
Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni, sulle opere di modificazione del suolo e del sottosuolo, sulle modifiche di destinazione degli immobili e sulle attività per le quali, a norma della presente legge, è necessaria la concessione o l'autorizzazione, per assicurarne la rispondenza alle leggi e ai regolamenti, alle previsioni e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ai contenuti e agli ambiti delle concessioni e delle autorizzazioni, alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle opere e delle costruzioni.
 
A tal fine il Sindaco si avvale dei funzionari ed agenti comunali ed organizza le forme di controllo ritenute più efficienti.
 
I funzionari, agenti o incaricati dei controlli, per esercitare le funzioni di vigilanza e verifica possono accedere ai cantieri, alle costruzioni ed ai fondi muniti di mandato del Sindaco.
Art. 60. 
(Controllo partecipativo)
 
Chiunque può prendere visione, presso gli uffici comunali, dei registri di cui all'articolo 48, nonché di tutti gli atti delle pratiche edilizie, comprese domande e progetti, ed ottenerne copia integrale, previo deposito delle relative spese.
 
Ogni cittadino singolarmente, o quale rappresentante di una associazione o di un'organizzazione sociale, può presentare ricorso al Presidente della Giunta Regionale, agli effetti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 , sul rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni alle modificazioni del suolo, del sottosuolo e delle destinazioni d'uso, che ritenga in contrasto con le disposizioni della presente legge; può inoltre sollecitare gli interventi di vigilanza dei competenti uffici regionali e comunali.
Art. 61. 
(Sospensione di attività compiute con inosservanza di norme e prescrizioni)
 
Qualora sia constatata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di prescrizioni di strumenti urbanistici e dei loro Programmi di Attuazione, il Sindaco emette ordinanza con ingiunzione per l'immediata cessazione di ogni attività che risulti o possa risultare in violazione delle norme e delle prescrizioni suddette.
 
L'ordinanza viene notificata al proprietario e al titolare della concessione o dell'autorizzazione, qualora sia persona diversa dal proprietario, all'assuntore ed al direttore dei lavori, che risultano dalla domanda di concessione o di autorizzazione o dai documenti in possesso del Comune. La notifica è effettuata a norma dell' articolo 137 e seguenti del Codice di procedura civile , affissa all'albo pretorio, nonché in corrispondenza dei luoghi di svolgimento dell'attività vietata; è annotata nel registro delle concessioni e delle autorizzazioni di cui all'articolo 48 e comunicata, ai sensi dell' articolo 15, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , agli uffici competenti per la cessazione delle forniture o dei servizi pubblici, che siano stati ottenuti o che siano erogati in funzione della regolarità della posizione del titolare della concessione o dell' autorizzazione.
[117]
 
Allo scopo di attivare i provvedimenti di competenza, la ordinanza viene anche comunicata all'Intendenza di Finanza, agli enti, agli uffici ed alle aziende di credito competenti per la erogazione di contributi o di altre provvidenze e, nelle zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , anche alla Soprintendenza competente.
Art. 62. 
(Attuazione del divieto di opere)
 
Effettuata la notificazione dell'ordinanza per la cessazione delle attività di cui all'articolo precedente, il Sindaco, qualora si verifichi inosservanza dell'ordine di cessazione delle opere, può disporre la apposizione di sigilli agli accessi ai luoghi di svolgimento delle attività abusive, al macchinario impiegato o alle cose e ai luoghi indispensabili per lo svolgimento dei lavori. Di tale operazione viene redatto apposito verbale da notificare ai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 61, non presenti alle operazioni.
 
I sigilli sono sottoposti a periodiche verifiche, anche a cura del custode, da nominare fra persone estranee alle attività abusive. Le spese per le misure cautelari e per la custodia sono addebitate in solido ai soggetti responsabili, cui sia stata notificata l'ordinanza. La somma viene riscossa a norma del R.D. 1° aprile 1910, n. 639 .
 
L'ordinanza ha efficacia sino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 63 e seguenti.
 
Ai fini della tutela dei terzi, il Sindaco dispone la trascrizione dell'ordinanza nei registri immobiliari. Ove il provvedimento venga revocato o perda comunque la sua efficacia il Sindaco adotta le misure necessarie per ottenere la cancellazione.
Art. 63. 
(Sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione)
 
Il mancato versamento del contributo per la concessione nei termini di cui al precedente articolo 52 comporta:
a) 
la corresponsione degli interessi legali di mora, se il versamento avviene nei successivi 30 giorni;
b) 
la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali, qualora il versamento avvenga negli ulteriori 30 giorni;
c) 
l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).
Art. 64. 
(Sanzioni amministrative per opere eseguite in totale difformità o assenza della concessione)
 
Le opere eseguite in totale difformità, o in assenza di concessione, debbono essere demolite a cura e a spese del proprietario entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza motivata. Il tempo non può essere superiore a 60 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza. Ove, per obiettive ragioni tecniche, occorra un maggior tempo, il Sindaco può emettere un provvedimento motivato di proroga.
 
L'ordinanza è notificata al proprietario, nonché ai soggetti di cui al 2° comma dell'articolo 61, con le formalità in esso previste.
 
Decorso tale termine le predette opere sono acquisite gratuitamente, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del Comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. L'esecuzione si effettua a norma dell'art. 15, 4°, 5°, 6° comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
 
Per area, su cui insiste l'opera abusiva, si intende l'area da essa coperta e le sue immediate pertinenze, valutate anche ai fini dell'accesso e tenuto conto del rapporto di copertura previsto dal Piano Regolatore Generale.
 
Il provvedimento di acquisizione non è ammesso qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali, oppure non sia suscettibile di utilizzazione a fini pubblici.
 
In questo caso, ove i soggetti, ai quali è stato notificata l'ordinanza di demolizione, non abbiano provveduto nei termini fissati, il Sindaco provvede alla demolizione o alla rimessione in pristino, fissando con ordinanza la data di inizio della esecuzione, comunque entro e non oltre il novantesimo giorno da quello della scadenza del termine di cui al 1° comma, ed attua la demolizione avvalendosi degli uffici comunali o mediante affidamento ad imprese private o ad aziende pubbliche.
 
Le spese sono a carico solidale dei soggetti responsabili, cui sia stata notificata l'ordinanza ed alla loro riscossione si provvede a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 .
 
Il provvedimento del Sindaco, di cui al 1° comma del presente articolo, viene emesso senza necessità di alcun parere di altri organi.
 
Si effettuano, in quanto applicabili, le comunicazioni di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 61.
Art. 65. 
(Sanzioni amministrative per opere in parziale difformità dalla concessione)
 
Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a 40 giorni dalla notifica dell'ordinanza e per la loro conclusione non può essere superiore a 6 mesi L'ordinanza è notificata al concessionario e ai soggetti, di cui al 2° comma dell'articolo 61, con le formalità in esso previste.
 
Nel caso in cui le opere predette non possano essere rimosse senza pregiudizio delle parti della costruzione conformi al progetto, il Sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore delle parti dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.
 
Sono considerati casi di difformità totale quelli in cui le costruzioni superino di oltre un quinto il volume o di un terzo l'altezza prevista nella concessione.
 
Il Sindaco può altresì procedere alla sanzione prevista dal l'articolo precedente nel caso in cui l'immobile abbia avuto un mutamento sostanziale della destinazione d'uso rispetto a quella prevista nella concessione e il concessionario o il proprietario non abbiano ripristinato la destinazione entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza, emessa a norma del primo e secondo comma del presente articolo.
 
Non si procede alla demolizione, ovvero all'applicazione della sanzione di cui ai commi precedenti, nel caso di realizzazioni con lievi difformità, purché le opere non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino l'altezza, la superficie utile e la destinazione d'uso delle costruzioni, per le quali è stata rilasciata la concessione, e purché prima della domanda del certificato di abitabilità sia stata rilasciata la concessione in sanatoria.
 
Si effettuano, in quanto utilmente applicabili, le comunicazioni di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 61.
Art. 66. 
(Sanzioni amministrative conseguenti all'annullamento della concessione)
 
In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione di vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o delle parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico Erariale.
 
La valutazione dell'Ufficio Tecnico Erariale è notificata dal Sindaco a norma dell' articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
Art. 67. 
(Poteri sostitutivi e relativi oneri)
 
Qualora il Sindaco non provveda agli adempimenti previsti dagli articoli 61 e seguenti, il Presidente della Giunta Regionale d'ufficio, o su proposta del Comitato Comprensoriale competente per territorio, gli notifica l'invito ad emettere, entro 60 giorni dal ricevimento, i provvedimenti di competenza. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta Regionale provvede direttamente.
 
Gli oneri relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni, disciplinati dalla presente legge, sono iscritti d'ufficio nel bilancio comunale, secondo le norme della legislazione statale e regionale.
Art. 68. 
(Annullamento di concessione e di autorizzazione)
 
Entro 10 anni dalla loro adozione, le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi alle norme ed alle prescrizioni delle leggi urbanistiche, dei regolamenti o degli strumenti urbanistici, o che costituiscono violazione delle norme e prescrizioni predette, possono essere annullati con deliberazione della Giunta Regionale.
[118]
 
Il provvedimento di annullamento è emesso entro 18 mesi dalla notifica dell'accertamento delle violazioni di cui al primo comma. La notifica dell'accertamento deve essere effettuata a norma dell' articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile al titolare della concessione o della autorizzazione, al proprietario della costruzione, al progettista e al Comune interessato, con invito a presentare controdeduzioni nel termine di 60 giorni.
 
La Giunta Regionale può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare al direttore dei lavori e alle persone di cui al precedente comma e con le formalità ivi indicate. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia, se entro 6 mesi dalla sua notificazione non sia stato disposto l'annullamento della concessione o della autorizzazione.
 
Entro 30 giorni dalla notificazione dell'annullamento il Comune deve provvedere a norma degli articoli 61 e seguenti; ove non provveda si applica l'articolo 67.
Art. 69. 
(Altre sanzioni amministrative)
 
Salvo quanto stabilito dalle leggi statali e dalle leggi regionali di settore e senza pregiudizio delle sanzioni penali e della sanzione prevista dall' articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , le violazioni delle prescrizioni e dei divieti della presente legge comportano le seguenti sanzioni amministrative:
a) 
per le opere soggette ad autorizzazione, qualora esse siano eseguite senza autorizzazione o in difformità, il pagamento da lire duecentomila a lire trenta milioni;
b) 
per il mutamento della destinazione d'uso, di edifici esistenti o di aree, prevista negli strumenti urbanistici, per il quale non sia stata conseguita la concessione a norma dell'articolo 48, il pagamento da lire cinquecentomila a lire un miliardo, non irrogabile qualora sia stata disposta l'acquisizione a norma del precedente articolo 64;
c) 
per l'apertura di strade senza concessione, il pagamento da lire un milione a lire cinquanta milioni;
d) 
per il taglio non autorizzato di boschi o per l'indebolimento o abbattimento di alberi di pregio ambientale o paesaggistico, il pagamento da lire centomila a lire cinquanta milioni;
e) 
per l'apertura di pozzi, senza autorizzazione, per le discariche abusive e/o inquinanti e per i prelievi da falde acquifere dannosi al razionale utilizzo delle falde, il pagamento da lire centomila a lire cento milioni. Nei casi di particolare gravità, sia per dimensione che per l'entità del danno, previo parere del Comitato Comprensoriale, la sanzione può essere elevata fino a lire 2 miliardi;
f) 
per la mancata richiesta di autorizzazione alla abitabilità o usabilità delle costruzioni, di cui al precedente articolo 57, o per l'uso delle costruzioni anteriormente al rilascio della relativa autorizzazione, il pagamento da lire il pagamento da lire diecimila a lire centomila;
[119]
g) 
per chi si sottrae agli obblighi di consentire l'accesso, di cui all'articolo 59, il pagamento da lire centomila a lire cinque milioni;
h) 
a chi rimuove i sigilli, apposti a norma dell'articolo 62 a seguito di violazione dell'ingiunzione di cessazione dei lavori, il pagamento da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.
 
Le sanzioni di cui al comma precedente, tra il minimo ed il massimo, sono commisurate:
[120]
 
- per la lettera a) ad una somma pari al 50% delle opere eseguite;
 
- per la lettera b) ad una somma pari al 50% del maggior valore conseguente la modifica della destinazione d'uso;
 
- per la lettera c) ad una somma pari all'80% del valore delle strade realizzate;
 
- per la lettera d) ad una somma pari all'80% del valore delle unità abbattute;
 
- per la lettera e) ad una somma pari al valore delle opere attuali o al valore del danno causato;
 
- per la lettera g) ad una somma pari al 10% del valore dell'edificio su cui è impedita la vigilanza;
 
- per la lettera h) ad una somma pari al 50% del valore dell'opera a cui sono stati apposti i sigilli.
 
La stima del valore corrente dei beni suddetti, necessaria per la determinazione della sanzione da parte del Presidente della Giunta Regionale, viene effettuata dall'Amministrazione Comunale interessata.
[121]
 
E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessioni e per quelle per cui sia stata notificata l'ordinanza di cui all'art. 61 della presente legge, ovvero di quelle di cui agli artt. 64, 65, 67.
[122]
Art. 70. 
(Procedimento per le sanzioni amministrative)
 
Qualora non sia differentemente disposto dalla presente legge, le infrazioni punite con sanzioni amministrative sono contestate a mezzo di verbale, compilato da funzionari e agenti comunali di cui al 2° comma dell'articolo 59, e notificato a norma del codice di procedura civile al trasgressore unitamente alla contestazione dell'infrazione, con l'invito a presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica.
 
La sanzione viene irrogata dal Presidente della Giunta Regionale con decreto contenente l'ingiunzione al pagamento entro 30 giorni dalla data della notifica.
 
La riscossione della somma prevista nell'ingiunzione di pagamento avviene a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 .
 
Le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa sono destinate al fondo di cui all' articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
Titolo VIII. 
DELEGA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Art. 71. 
(Delega delle funzioni espropriative)
 
Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 72, l'esercizio delle funzioni espropriative per quanto attiene alle opere di pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , articolo 106, è delegato, per le opere di loro acquisizione o competenza, ai Presidenti delle Comunità Montane, ai Presidenti dei consorzi dei Comuni istituiti ai sensi dei precedenti articoli 8, 16 e 34, oltreché ai Sindaci dei Comuni con oltre 10.000 abitanti.
 
I provvedimenti espropriativi previsti dal presente e dal successivo articolo sono comunicati alla Regione e pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 72. 
(Funzioni espropriative non delegate)
 
Restano riservate alla Regione ed esercitate dal Presidente della Giunta Regionale le funzioni espropriative non delegate ai sensi del precedente articolo 71, nonché quelle attinenti alle opere regionali e quelle dello Stato, ove esse siano delegate alle Regioni, compresi in questo caso i provvedimenti di accesso e di occupazione temporanea ed urgente.
 
Dette funzioni amministrative possono essere delegate dal Presidente ad un componente della Giunta Regionale.
Art. 73. 
(Poteri sostitutivi)
 
In caso di inerzia degli organi delegati, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, invita gli stessi a provvedere entro 30 giorni, decorsi i quali la Giunta adotta in via sostitutiva i singoli atti.
Titolo IX. 
ORGANI TECNICI E CONSULTIVI
Art. 74. 
(Servizio Urbanistico Regionale e Uffici dei Piani Territoriali)
 
Per l'applicazione della presente legge è istituito il Servizio Urbanistico Regionale, formato da uffici e servizi centrali e da uffici articolati per comprensorio, con i seguenti compiti:
a) 
istruttoria degli strumenti urbanistici sottoposti all'approvazione della Regione;
b) 
raccolta sistematica delle informazioni e dei documenti sull'uso del suolo per la formazione della banca dei dati urbani e territoriali;
c) 
formazione delle cartografie di base e tematiche e loro aggiornamento in relazione alle trasformazioni d'uso del territorio, ed all'attuazione dei piani;
d) 
predisposizione degli strumenti urbanistici nei casi di esercizio del potere sostitutivo;
e) 
memorizzazione delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione realizzate e di quelle ammesse a contributo;
f) 
inventario dei beni culturali ambientali;
g) 
vigilanza e predisposizione delle misure di salvaguardia e di controllo di competenza regionale;
h) 
consulenza tecnica e legale agli Enti Locali per la pianificazione e la gestione urbanistica.
 
La struttura del Servizio Urbanistico Regionale è definita con legge regionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
 
La stessa legge definisce la struttura degli uffici regionali e comprensoriali per la redazione dei Piani Territoriali, in relazione anche alla legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 .
Art. 75. 
(Uffici comunali o intercomunali di programmazione, di pianificazione e di gestione urbanistica)
 
In attuazione di quanto previsto all' articolo 43 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e per l'adempimento delle incombenze della presente legge e della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 , i Comuni, singoli o in consorzio, istituiscono uffici di programmazione, pianificazione e gestione del territorio.
 
La Regione, con propri provvedimenti, anche ai sensi della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34 , e successive modifiche e integrazioni, concede contributi per l'impianto degli uffici di cui al precedente comma.
 
Con la costituzione dei Consorzi, di cui all'art. 16 della presente legge, gli uffici comunali e intercomunali di pianificazione e di gestione del territorio diventano organi consortili dei Comuni compresi nell'area.
[123]
Art. 76. 
(Comitato Urbanistico Regionale (~C.U.R.~))
 
E' istituito il Comitato Urbanistico Regionale con funzioni di consulenza del Consiglio e della Giunta Regionale nonché dei Comitati Comprensoriali, nella materia di cui alla presente legge.
 
Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica due anni ed ha sede nel capoluogo della Regione. I componenti sono rieleggibili.
 
Il Comitato Urbanistico regionale è composto:
a) 
dagli Assessori del Dipartimento per l'organizzazione e la gestione del territorio, uno dei quali, designato dalla Giunta Regionale, con funzioni di Presidente;
b) 
da nove esperti delle materie di competenza, nominati dal Consiglio regionale con votazione limitata a cinque nominativi;
c) 
da undici funzionari regionali, designati dalla Giunta Regionale tenendo conto della specifica competenza;
[124]
d) 
da tre esperti, designati dalla Sezione Regionale della Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (~A.N.C.I.~);
e) 
da un esperto in rappresentanza delle Amministrazioni Provinciali, designato dalla Sezione Regionale dell'Unione Province Italiane (~U.P.I.~.);
f) 
da un esperto, designato dalla Unione delle Comunità Montane (~U.N.C.E.M.~);
g) 
dal Soprintendente ai Beni monumentali ed ambientali o da un suo rappresentante e dal Soprintendente al patrimonio archeologico per il Piemonte o da un suo rappresentante;;
[125]
h) 
dal Provveditore alle Opere Pubbliche;
i) 
dal Capo Compartimento ~ANAS~ o da un suo rappresentante;
l) 
dal Capo Compartimento ~FF.SS.~ o da un suo rappresentante;
m) 
da tre esperti, designati dalle associazioni più rappresentative in materia urbanistica, naturalistica ed ecologica, nominati dal Consiglio regionale.
 
La partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni statali è subordinata al consenso ed alla designazione degli stessi.
 
Il Presidente fa intervenire di volta in volta, con diritto di voto, il Presidente del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, od un suo delegato, per la verifica di compatibilità dei Piani Urbanistici di cui all' art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
[126]
 
Il Presidente può fare intervenire, di volta in volta, alle adunanze, senza diritto di voto, studiosi e tecnici particolarmente esperti in speciali problemi, nonché funzionari statali e regionali di settore interessati. Partecipa altresì alle sedute, senza diritto di voto, un rappresentante designato dall'Unione dell'Edilizia del Piemonte.
 
I componenti, di cui alle lettere b), d), e), f) e m) del 3° comma, sono scelti fra esperti qualificati che si impegnino, per la durata del mandato, a non assumere, nell'ambito del territorio regionale, incarichi di progettazione di strumenti urbanistici.
 
Il Presidente designa, tra i componenti del Comitato, uno o più relatori sui singoli affari. Funge altresì da correlatore il funzionario regionale cui sia stata affidata dal Presidente medesimo l'istruttoria dell'affare.
 
Alle sedute sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati da esperti di fiducia, i rappresentanti degli Enti locali, del Comprensorio e delle Amministrazioni pubbliche, direttamente interessati agli affari posti all'ordine del giorno.
 
Possono partecipare alle sedute i Consiglieri regionali.
 
I pareri del Comitato vengono formulati in assenza dei soggetti indicati nei commi 8° e 9° del presente articolo.
 
Le adunanze del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; i pareri sono validi quando siano adottati con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
 
Alle spese di funzionamento del Comitato Urbanistico Regionale si provvede a norma della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 .
[127]
Art. 77. 
(Compiti del Comitato Urbanistico Regionale)
 
Il Comitato Urbanistico Regionale esprime parere obbligatorio non vincolante sui Piani Territoriali, sugli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché sulle relative varianti, la cui approvazione spetta, secondo la presente legge, al Consiglio e alla Giunta Regionale.
 
Il Comitato può essere convocato dal Presidente in formazione ristretta, con la presenza di almeno la metà dei membri delle classi b) e c) di cui al 3. comma dell'articolo precedente, per esprimere parere su:
a) 
le perimetrazioni dei centri abitati e dei centri storici;
b) 
i piani di zona di edilizia economica e popolare e relative varianti;
c) 
i piani particolareggiati di esecuzione dei Piani Regolatori Generali Comunali, ivi compresi i piani per insediamenti produttivi di cui all' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e quelli di cui all'articolo 42 della presente legge;
d) 
i piani esecutivi convenzionati, sottoposti dai Comuni all'approvazione dei Comitati Comprensoriali, quando il parere del Comitato Urbanistico Regionale sia richiesto dal Comitato Comprensoriale;
e) 
i programmi poliennali di attuazione, che comportino particolari verifiche; le varianti agli strumenti urbanistici predisposti ai sensi dell'articolo 83 della presente legge
[128]
f) 
i regolamenti edilizi;
g) 
le localizzazioni di edilizia ospedaliera, universitaria, scolastica, alberghiera e di poste e telecomunicazioni, in attuazione delle vigenti leggi;
h) 
le materie di cui agli articoli 26, 27, 29, 30, 31, 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni e integrazioni e sulle violazioni, in genere, delle leggi statali e regionali in materia di tutela ed uso del suolo.
[129]
 
Il Presidente può delegare uno dei funzionari, di cui alla lettera c) del 3° comma dell' art. 76., a presiedere le adunanze del Comitato in formazione ristretta; sono invitati anche i restanti componenti del Comitato.
[130]
Art. 78. 
(Efficacia dei pareri del Comitato Urbanistico Regionale)
 
Il Comitato Urbanistico Regionale è competente ad esprimere i pareri ed a svolgere le attribuzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Comitato Tecnico Amministrativo, degli Ingegneri Capi degli Uffici del Genio Civile, dei Comitati provinciali e regionali dell'edilizia scolastica, della Soprintendenza ai Beni Monumentali ed Ambientali, dei Comitati provinciali per la bonifica, del Consiglio Provinciale di Sanità, nonché quelli di qualsiasi altro organo consultivo, singolo o collegiale, aventi sede presso qualsiasi Amministrazione centrale o periferica dello Stato o di altro Ente Pubblico, ai quali sia demandato dalla vigente legislazione di esprimere pareri sulle materie trasferite o delegate con i decreti emanati ai sensi dell' articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
 
I pareri del Comitato Urbanistico Regionale sostituiscono a tutti gli effetti i pareri preventivi e le attribuzioni dei sopraccitati organi, singoli o collegiali.
 
L'invio da parte dell'Assessore competente del parere del Comitato Urbanistico Regionale al Comune per la formulazione delle controdeduzioni, di cui all'articolo 15, vincola il Comune alla immediata salvaguardia per quanto attiene le osservazioni contenute nel parere.
Art. 79. 
(Progettazione degli strumenti urbanistici)
 
Gli incarichi esterni per la progettazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti dai Comuni ad esperti che siano laureati in urbanistica, nonché in architettura ed in ingegneria con specifica competenza nella disciplina urbanistica.
 
La deliberazione di conferimento dell'incarico deve contenere la illustrazione dell'attività scientifica e professionale svolta in campo urbanistico dall'incaricato.
 
Per l'intera durata dell'incarico di progettazione dei piani generali e fino alla loro approvazione i progettisti non possono assumere incarichi di progettazione da parte di privati nell'ambito dei Comuni interessati.
 
Per la redazione degli allegati tecnici di cui all'art. 14, punti 2a e 2b e per gli accertamenti di cui al 2° comma dell'art. 29, gli incarichi debbono essere conferiti ad esperti con specifica competenza quali: laureati in geologia od ingegneria.
[131]
Titolo X. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 80.[132] 
(Prima formazione dei Piani Socio-Economici e Territoriali.)
 
Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comitati Comprensoriali provvedono alla predisposizione congiunta degli schemi dei documenti, di cui alle lettere a) e b) dell' articolo 12 della legge 19 agosto 1977, n. 43 , e del primo schema di Piano Territoriale, di cui al quarto comma dell'articolo 7 della presente legge.
[133]
 
Nella fase preparatoria del primo schema di Piano Territoriale la Giunta Regionale, anche ai fini dell'applicazione degli indirizzi programmatici e del coordinamento, di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7, presta la necessaria assistenza ai Comitati Comprensoriali, fornisce preliminarmente gli indirizzi metodologici e predispone, in particolare, le indagini conoscitive e gli occorrenti studi specifici.
 
Gli schemi di Piano Socio-Economico e Territoriale di cui al 1° comma, sono trasmessi alla Giunta Regionale con deliberazione del Comitato Comprensoriale; dell'avvenuta trasmissione è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
[134]
 
Gli schemi sono sottoposti alle consultazioni di cui all' art. 7 della legge regionale del 4 giugno 1975, n. 41 .
[135]
 
La Giunta Regionale, sentiti la Commissione Programmazione e Bilancio ed il Comitato Urbanistico Regionale, ed integrati gli schemi con le proprie osservazioni, entro i Successivi 60 giorni li adotta con propria deliberazione e trasmette immediatamente gli atti al Consiglio Regionale, che entro i successivi 30 giorni si esprime in merito.
[136]
 
I Comitati Comprensoriali, entro 180 giorni dalla deliberazione del Consiglio Regionale, provvedono, sulla base delle osservazioni formulate, alla elaborazione del Piano Socio-Economico e Territoriale con le procedure dell' art. 1 della legge regionale n. 43 del 19 agosto 1977 e dell'art. 7 della presente legge.
[137]
 
Dalla data di deliberazione della Giunta Regionale le indicazioni del Piano Socio-Economico concorrono a costituire i programmi e i progetti regionali di settore.
[138]
 
Dalla data di deliberazione della Giunta Regionale si applicano allo schema di Piano Territoriale le misure di salvaguardia di cui al 1° comma dell'art. 58 della presente legge, nella parte concernente le specificazioni delle prescrizioni immediatamente prevalenti nella disciplina comunale vigente.
[139]
Art. 81. 
(Perimetrazione degli abitati)
 
Ai fini della presente legge le perimetrazioni, di cui all' articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 , e all' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , coincidono in una unica perimetrazione, che, su mappe catastali aggiornate, delimita per ciascun centro o nucleo abitato le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, con esclusione delle aree libere di frangia, anche se già urbanizzate. Non possono essere compresi nella perimetrazione gli insediamenti sparsi.
 
La perimetrazione dei centri abitati e la delimitazione dei centri storici, ai fini e per gli effetti della presente legge e dell' articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , adottate dal Comune nei termini stabiliti al precedente articolo 19, sono approvate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, con deliberazione della Giunta Regionale resa immediatamente esecutiva.
 
Trascorso tale termine senza che siano intervenute osservazioni, la perimetrazione si intende approvata.
 
Con il provvedimento di approvazione la Giunta Regionale può apportare modifiche alle perimetrazioni adottate dal Comune, per l'osservanza del disposto del primo comma e per la tutela delle preesistenze storico-artistiche e ambientali.
 
Ove i Comuni non provvedano alle perimetrazioni nei termini stabiliti all'articolo 19, il Presidente della Giunta Regionale invita il Sindaco a provvedere entro 20 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione provvede d'ufficio alla redazione delle perimetrazioni ed alla loro approvazione, sostituendosi la Giunta Regionale all'Amministrazione Comunale.
Art. 82. 
(Previsioni insediative nella formazione e nell'adeguamento dei Piani Regolatori Generali fino all'approvazione del primo Piano Territoriale)
 
I Piani Regolatori Generali, fino all'approvazione del primo Piano Territoriale, sono finalizzati essenzialmente al recupero del patrimonio esistente, alla dotazione dei servizi sociali in misura adeguata almeno agli standards minimi previsti dalla presente legge, al riordino dei tessuti edilizi marginali e informi, alla dotazione di aree per edilizia economica e popolare ed al riordino delle aree per impianti produttivi esistenti.
 
Per quanto riguarda il dimensionamento complessivo del Piano da prevedere in questa fase, secondo i disposti degli articoli 20 e 21, sono da rispettare i seguenti criteri:
 
1) per quanto riguarda gli insediamenti residenziali:
 
a) nell'ambito del perimetro degli abitati, di cui all'articolo 81, deve essere prioritariamente soddisfatta la duplice necessità di reperire aree per spazi ed attrezzature pubbliche e collettive, in misura adeguata almeno al rispetto degli standards minimi previsti dalla presente legge, e di eliminare le situazioni di sovraffollamento e di insalubrità. Ove non lo consentano una soddisfacente accessibilità ed una corretta localizzazione, le aree integrative per servizi ed attrezzature pubbliche possono essere ubicate all'esterno del perimetro;
 
b) in complesso, la capacità insediativa di Piano va commisurata al fabbisogno abitativo arretrato, emergente dalla necessità di eliminare situazioni di sovraffollamento e di insalubrità, ed a quello addizionale relativo agli incrementi riferiti ad un periodo massimo di cinque anni, calcolato dalla data della deliberazione programmatica;
 
2) per quanto concerne gli impianti produttivi, devono essere prioritariamente previsti interventi di riordino e di completamento degli impianti produttivi esistenti, industriali, artigianali e commerciali, ed aree attrezzate di nuovo impianto, commisurate alle esigenze di trasferimento degli impianti non compatibili con il tessuto urbano, anche con applicazione dell'articolo 53, e alle esigenze delle aree insufficientemente sviluppate;
 
3) nei Comuni con interessi turistici consolidati ed in quelli che abbiano una capacità ricettiva turistica ed alberghiera pari o superiore alla popolazione residente, la previsione di nuove aree da destinare ad attrezzature alberghiere ed a residenza temporanea per vacanze, deve essere valutata nell'ambito di aree geografiche aventi affinità paesistiche e non può prevedere complessivamente un incremento superiore al 10% della documentata capacità ricettiva delle attrezzature turistiche, alberghiere ed extra alberghiere, esistenti alla data della deliberazione programmatica.
 
Con l'approvazione del Piano Territoriale, il Piano Regolatore Generale è adeguato alle previsioni dimensionali e strutturali da esso indicate.
Art. 83. 
(Primo programma di Attuazione: contenuto e tempi di formazione. Approvazione)
 
Il primo elenco dei Comuni esonerati, formato secondo i disposti del 1° comma dell'articolo 36, è approvato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 
La durata del primo programma di Attuazione è per tutti i Comuni di tre anni.
 
Il contenuto del primo programma di Attuazione è quello definito dall'articolo 34 della presente legge, eventualmente ridotto, per i Comuni inferiori a 3.000 abitanti, agli elementi essenziali richiesti dalle particolari situazioni locali; in particolare, per questi Comuni, può non essere presentato l'elaborato di cui al punto 4) dell'art. 35, ma solo l'indicazione e la stima di massima delle opere di urbanizzazione primaria.
[140]
 
I tempi da rispettare per la formazione del primo programma di Attuazione sono i seguenti:
 
1) i Comuni dotati di Piano Regolatore Generale o di programma di Fabbricazione vigente, approvato dopo il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sono tenuti a formare e adottare il primo programma di Attuazione anche a mezzo di variante specifica entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
[141]
 
2) i Comuni dotati di Piano Regolatore Generale o di programma di Fabbricazione, approvato precedentemente al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, provvedono, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a dotarsi del primo programma di Attuazione, da adottare congiuntamente ad una variante specifica di adeguamento dello strumento urbanistico generale agli standards di cui alla presente legge; la variante riguarda essenzialmente le aree e le infrastrutture che entrano a far parte del di Attuazione e per la sua formazione i Comuni sono esentati dalla richiesta di preventiva autorizzazione regionale;
 
3) i Comuni, i cui Piani Regolatori Generali e i Programmi di Fabbricazione, all'entrata in vigore della presente legge, risultano adottati e trasmessi alla Regione, nei termini di cui all'articolo 90 della presente legge, e che entro i 90 giorni successivi alla loro trasmissione non vengano rinviati al Comune per la rielaborazione totale, ma eventualmente solo per la presentazione di controdeduzioni, formano il primo programma di Attuazione entro 30 giorni dal decreto di approvazione del relativo strumento urbanistico. In caso di rinvio per controdeduzioni, il decreto è emanato entro 90 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni del Comune.
 
4) I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale formato ed approvato a norma del titolo III della presente legge, provvedono, se non esonerati, entro 120 giorni dalla data di approvazione, a formare il primo programma di attuazione o a modificare, ove necessario. quello formato sulla base di precedenti strumenti urbanistici.
[142]
 
Il primo programma di attuazione, redatto secondo i modelli operativi deliberati dalla Giunta Regionale e completo degli atti, entro i 5 giorni successivi alla data di esecutività della deliberazione consiliare di adozione, è trasmesso dal Comune alla Regione che, verificata la completezza degli atti, li registra e entro i 120 giorni successivi, procede alla istruttoria tecnico-finanziaria di compatibilità del programma con i disposti della presente legge e con gli indirizzi programmatici regionali relativi agli investimenti per le opere da ammettere a contributo regionale. Contestualmente il Comitato Comprensoriale, anche sulla base della istruttoria tecnica e finanziaria, formula il proprio parere con le eventuali proposte per l'adeguamento ai Programmi pluriennali, di cui all' art. 12 lettera d) della L.R. 43/77 . La Giunta Regionale, entro i successivi 60 giorni, anche ove il Comitato Comprensoriale non abbia trasmesso il proprio parere, sentito il Comitato Urbanistico Regionale e, ove occorra la Commissione per il bilancio e la programmazione, di cui all' articolo 13, 4° comma, della legge 19 agosto 1977, n. 43 , può apportare motivate modifiche in relazione all'applicazione dei disposti della presente legge ed alle spese previste per le opere da ammettere a contributo regionale.
[143]
 
Nello stesso atto deliberativo la Giunta Regionale può indicare le opere di urbanizzazione ammesse a contributo regionale.
[144]
 
Il programma di attuazione, modificato entro il termine di 30 giorni con deliberazione del Consiglio Comunale viene trasmesso alla Regione ed assume immediata efficacia con l'approvazione della deliberazione stessa da parte del Comitato Regionale di Controllo, solo se conforme alle indicazioni di cui al comma precedente. La parte del programma di attuazione non modificata in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale non si intende approvata. Per le modifiche del primo programma valgono le procedure previste dai precedenti commi del presente articolo. La deliberazione della Giunta Regionale vincola il Comune alla immediata salvaguardia per quanto attiene le modifiche apportate. Qualora entro il termine di 180 giorni dalla data di registrazione, il Comune non abbia ricevuto comunicazione dell'avvenuta deliberazione della Giunta Regionale, il programma di attuazione assume efficacia esecutiva.
[145]
 
In caso di mancata formazione del primo programma di attuazione entro i termini indicati al presente articolo, la Regione applica i disposti dell'art. 37 .
[146]
 
Il primo programma di attuazione non può essere modificato prima che sia trascorso un anno dalla data della sua approvazione, se non per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di interesse comunale, provinciale, regionale previste dal Piano Regolatore Generale e per gli interventi in attuazione della Legge 5 agosto 1978, n. 457 . Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al Titolo I della Legge 5 agosto 1978, n. 457 , i Comuni dotati di programma di fabbricazione, possono formare i piani di recupero di cui all'art. 41 bis ed inserirli nel Primo Programma di Attuazione, previo adeguamento, mediante variante specifica alle norme relative ai tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui agli artt. 13 e 24 della presente legge.
[147]
Art. 84. 
(Limitazioni della capacità insediativa nel primo programma di Attuazione)
 
Il primo programma di attuazione è formato tenendo conto delle seguenti limitazioni:
a) 
la capacità insediativa teorica complessiva delle aree residenziali di ristrutturazione, di completamento e di espansione dovrà essere rapportata alle effettive necessità insediative del triennio di validità del programma ;
b) 
nelle aree di espansione devono essere rispettati i parametri, di cui all'articolo 21 della presente legge;
[148]
c) 
non è ammessa l'utilizzazione a scopo edificatorio delle aree libere all'interno dei centri storici, se non per servizi pubblici;
d) 
gli interventi relativi agli insediamenti industriali ed artigianali hanno per oggetto il riordino e la riqualificazione degli impianti esistenti, nonché l'attrezzatura di nuove aree in misura strettamente proporzionata al fabbisogno accertato. Qualora il Comune sia dotato di Piano degli insediamenti produttivi, ai sensi dell' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , o di Piani Particolareggiati vigenti, nel primo programma di attuazione è inserita una aliquota dei piani suddetti, determinata sulla base delle effettive richieste;
e) 
nei Comuni con interessi turistici, di cui all'articolo 82, 2° comma, punto 3, in aggiunta alla capacità residenziale teorica di cui alla precedente lettera a) è ammessa l'inclusione nel programma di attuazione di aree destinate ad attrezzature alberghiere ed a residenza temporanea per vacanze, in misura non eccedente il 5% della capacità ricettiva esistente comprendendo in tale percentuale tutte le concessioni rilasciate dopo il 31 dicembre 1978, per le quali non sia stata rilasciata la licenza di abitabilità alla data di adozione del primo programma di attuazione.
[149]
 
Eventuali scostamenti dai parametri limitativi del precedente comma, richiesti da particolari esigenze locali, dovranno essere motivati nella deliberazione comunale di adozione del programma .
Art. 85. 
(Limitazioni transitorie all'attività costruttiva)
 
Nei Comuni che, all'entrata in vigore della presente legge, siano sprovvisti di strumenti urbanistici generali fino all'approvazione del Piano Regolatore redatto secondo i disposti della presente legge, e, ove gli stessi non siano esonerati dalla formazione del programma di attuazione, fino all'approvazione del primo programma di attuazione stesso, si applicano le seguenti limitazioni:
[150]
a) 
nell'ambito del perimetro degli abitati sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b). c) dell'art. 13 e quelli di consolidamento statico, oltreché le opere di risanamento igienico anche se queste comportano modifiche delle destinazioni d'uso;
[151]
b) 
nell'ambito dei perimetri dei centri storici è fatto divieto di apportare modifiche allo stato dei luoghi; sono consentite le sole opere di manutenzione e di risanamento conservativo e quesono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 13 e quelli di consolidamento statico; non sono consentite maggiorazioni delle volumetrie preesistenti od alterazioni degli orizzontamenti;
[152]
c) 
fuori dal perimetro degli abitati:
[153]
 
c1) l'edificazione a scopo abitativo non può superare l'indice di metri cubi 0,03 per metro quadrato dell'area interessata; le relative concessioni possono essere rilasciate solo ai soggetti di cui agli artt. 12 e 13 della Legge 9 maggio 1975, n. 153 e di cui all' articolo 8 della Legge 10 maggio 1976, n. 952 ;
 
c2) l'ampliamento di impianti industriali e artigianali esistenti non potrà essere superiore al 50% della superficie coperta e comunque non superiore a 2.000 metri quadrati di solaio utile lordo. La concessione è rilasciata con le procedure e nei limiti temporali di cui all'ultimo comma del seguente art. 88 e non può essere concessa più di una volta allo stesso impianto;
 
c3) la superficie coperta per la costruzione di attrezzature strettamente necessarie all'attività di aziende agricole, come stalle, silos, serre, magazzini, non può essere superiore ad un terzo dell'area ad esse strettamente asservita;
 
c4) gli interventi previsti dall' art. 9 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dall'art. 33 della presente legge.
d) 
(...)
[154]
e) 
(...)
[155]
 
Le limitazioni di cui al precedente comma si applicano altresì nei Comuni obbligati alla formazione del programma di Attuazione e dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e non adeguati con varianti approvate successivamente alla predetta data, fino all'approvazione del primo programma di Attuazione, formato nei modi previsti dal punto 2) dell'articolo 83. Gli interventi di cui al 1° comma possono essere concessi sempre che non siano in contrasto con prescrizioni più ristrettive degli strumenti urbanistici vigenti.
[156]
 
Le limitazioni di cui al 1° comma non si applicano:
[157]
a) 
per gli impianti tecnici di interesse generale per la erogazione di pubblici servizi e per gli interventi relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché alle opere pubbliche realizzate dai Comuni e dagli Enti istituzionalmente competenti, quando esse servano a soddisfare fabbisogni pregressi degli abitanti esistenti e siano finanziati con mezzi propri dagli Enti suddetti;
b) 
all'interno dei piani per l'edilizia economica e popolare, formati ai sensi della Legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni e integrazioni, o nelle aree predisposte ai sensi dell' art. 51 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni e integrazioni.
 
Nei Comuni esonerati dalla formazione del programma di attuazione, le limitazioni di cui al primo comma non si applicano a partire dalla data di ricevimento del voto del Comitato Urbanistico Regionale sul Piano Regolatore Generale. Valgono comunque, fino alla data di approvazione di esso, le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni e integrazioni.
[158]
 
Nei Comuni che abbiano adottato il Piano Regolatore Generale, dalla data di invio al Comitato Comprensoriale, è consentito il rilascio delle concessioni all'interno del perimetro degli abitati, per le opere di ristrutturazione edilizia e di ampliamento nei limiti di cui alla lettera d) dell'art. 9 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 , nel rispetto delle previsioni del Piano Regolatore Generale adottato a norma del 6° comma dell'art. 15.
[159]
 
Nei Comuni obbligati alla formazione del programma di attuazione e dotati di strumenti urbanistici generali approvati posteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e fino all'approvazione del primo programma di attuazione se adottato ai sensi della presente legge, sono ammesse nuove costruzioni unicamente su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.
[160]
 
Allo scadere dei termini di cui sopra, ove il Comune non abbia provveduto alla adozione del programma di attuazione, entrano in vigore le limitazioni di cui al primo comma del presente articolo.
[161]
 
I Comuni obbligati alla formazione del programma di attuazione, sprovvisti di strumenti urbanistici generali e dotati di sola perimetrazione, possono formare e adottare il programma stesso in conformità del progetto definitivo del Piano Regolatore Generale adottato, a partire dalla data di invio di esso al Comitato Comprensoriale. Il programma di attuazione è approvato con le procedure previste dal 5° e 6° comma dell'art. 83 della presente legge; al programma è allegata copia del progetto definitivo del Piano Regolatore Generale. Quando detto programma di attuazione risulti approvato prima del Piano Regolatore Generale esso può essere modificato dalla Giunta Regionale, senza comunicazioni al Comune, con la deliberazione di approvazione del Piano al fine di rendere il programma di attuazione, precedentemente approvato, conforme al Piano Regolatore Generale.
[162]
 
In ogni caso, i Comuni obbligati alla formazione del programma di attuazione non possono approvare piani esecutivi convenzionati, formati ai sensi del precedente articolo 43, fino all'approvazione del primo programma di attuazione.
Art. 86. 
(Adeguamento dei Piani particolareggiati vigenti)
 
I Piani particolareggiati vigenti sono adeguati alle norme della presente legge entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore. La loro realizzazione nel tempo è disciplinata dai Programmi di Attuazione di cui agli articoli 34 e seguenti.
 
Sono fatte salve le lottizzazioni convenzionate approvate dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 , e conformi ad essa. La loro attuazione è distribuita nel tempo all'interno dei Programmi di Attuazione comunali.
 
Nei Comuni obbligati alla formazione dei Programmi di Attuazione e fino all'approvazione degli stessi non è ammesso il rilascio di concessioni in attuazione di lottizzazioni convenzionate vigenti, se non per le aree che all'entrata in vigore della presente legge risultino dotate di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria o per le quali esista l'impegno della realizzazione.
 
Nell'attesa della formazione del primo programma di attuazione, i Comuni dotati di Piano Regolatore Generale vigente e conforme al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, possono formare e adottare piani particolareggiati relativi a aree attrezzate o da attrezzare di nuovo impianto o di riordino per insediamenti produttivi, nonché alle aree interessate per l'attuazione delle operazioni di rilocalizzazione, previste dall'art. 53. Si applica, se del caso, l'ultimo comma dell'art. 17.
[163]
Art. 87.[164] 
(Regolamenti edilizi e criteri regionali per l'edificazione)
 
Il regolamento edilizio detta le norme che disciplinano l'attività edilizia in conformità della presente legge e definisce la composizione ed il funzionamento della Commissione, che esprime pareri obbligatori sulle domande di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
 
Ogni Comune deve adottare il regolamento edilizio entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
 
Il regolamento edilizio è trasmesso alla Regione, che lo approva, con deliberazione della Giunta, entro 120 giorni dal ricevimento, apportando eventuali modifiche per adeguarlo alle norme di legge ed agli orientamenti regionali, di cui all'ultimo comma del presente articolo.
 
Decorso il termine, di cui al 2° comma, senza che i Comuni abbiano provveduto, la Giunta Regionale, con proprio provvedimento sostitutivo, delibera il regolamento edilizio.
 
I regolamenti edilizi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, per quanto non in contrasto con la presente legge e con la legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e successive modificazioni ed integrazioni, sino a quando non siano approvati i nuovi regolamenti. I Comuni sprovvisti di regolamento edilizio e fino all'approvazione dello stesso, provvedono, in via transitoria, alla nomina della Commissione Igienico Edilizia, formata da non meno di cinque membri eletti dal Consiglio Comunale di cui almeno due tecnici. La deliberazione del Consiglio Comunale diventa esecutiva a norma dell' art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530 , e successive modificazioni ed integrazioni
[165]
 
La Giunta Regionale, sentiti il parere della Commissione Consiliare competente e del Comitato Urbanistico Regionale, può definire e proporre criteri ed indirizzi omogenei per la redazione dei regolamenti edilizi e per l'edificazione a destinazione residenziale, commerciale, industriale, artigianale e agricola.
[166]
Art. 88. 
(Impianti produttivi ubicati in zone improprie)
 
Agli edifici a destinazione industriale sorti in zona agricola di strumento urbanistico generale vigente ed approvato dopo l'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, eseguiti con licenza non successivamente annullata e non in contrasto con essa, che non siano nocivi o molesti e che ospitino attività produttive funzionanti, possono, per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, essere concessi ampliamenti in misura non superiore al 50% della superficie di calpestio, per impianti fino a 1.000 mq., ed a 500 mq. nel caso in cui la superficie complessiva superi i 1.000 mq., anche se gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prevedano diversa normativa; in ogni caso la superficie coperta non dovrà eccedere il 50% dell'area di proprietà.
[167]
 
Nello stesso periodo di 5 anni possono essere concesse sistemazioni interne ed ampliamenti, in misura non superiore al 30% della superficie complessiva coperta, e comunque non superiore a 1.000 mq., di aziende agricole esistenti negli abitati e in zona impropria, in attesa di definitiva sistemazione anche se gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prevedono diversa normativa.
[168]
 
Per le opere realizzate in applicazione dei precedenti commi, la concessione viene data dal Consiglio Comunale, su parere conforme del Comitato Comprensoriale.
 
Le norme relative agli ampliamenti di cui ai commi precedenti non si applicano dopo l'adozione del progetto preliminare di P.R.G. formato ai sensi della presente legge.
[169]
Art. 89. 
(Norme transitorie per l'approvazione dei piani di sviluppo economico e sociale delle Comunità Montane fino all'approvazione dei Piani Territoriali)
 
Fino all'approvazione dei piani socio-economici e territoriali, di cui all' articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 , le Comunità Montane formano con distinti elaborati e distinte procedure di formazione e di approvazione il Piano Regolatore intercomunale ed il Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale, di cui all' articolo 5 della legge 31 dicembre 1971, n. 1102 .
 
Per la formazione e l'approvazione del Piano di sviluppo economico e sociale di Comunità Montana si applicano le norme di cui all' articolo 25 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 , mentre per la formazione ed approvazione del Piano intercomunale adottato anche per sub-aree si applicano le norme di cui ai commi 6°, 7°, 8°, e 9°, dell'articolo 16 della presente legge.
[170]
 
Spetta alla Giunta Regionale verificare in questa fase le coerenze e le compatibilità delle previsioni contenute nel Piano di sviluppo economico e sociale della Comunità Montana con le direttive di sviluppo regionale e con le previsioni di Piano Regolatore intercomunale, e viceversa.
 
Ove si rilevino incoerenze ed incompatibilità, la Giunta Regionale formula le osservazioni e rinvia entrambi i piani alla Comunità Montana per il loro adeguamento.
Art. 90. 
(Approvazione degli strumenti urbanistici generali adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge)
 
I Piani Regolatori, adottati e posti in pubblicazione prima della data di entrata in vigore della presente legge e trasmessi alla Regione entro e non oltre 120 giorni dalla predetta data, sono verificati e approvati con le procedure della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Con le modalità di cui al comma precedente sono verificati e approvati i Programmi di Fabbricazione adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge e trasmessi alla Regione entro 30 giorni dalla data di cui sopra.
 
I Comuni, i cui Piani Regolatori sono approvati ai sensi del 1° comma, debbono provvedere all'adeguamento del Piano Regolatore alla presente legge entro il termine di 12 mesi dalla sua avvenuta approvazione.
 
Per i Comuni, il cui programma di Fabbricazione è approvato ai sensi del 2° comma, si applica l'articolo 19, lettera b), della presente legge.
 
In caso di inosservanza dei termini stabiliti dal presente articolo si applicano le disposizioni del 15° comma dell'articolo 15.
Art. 91. 
(Approvazione degli Statuti dei consorzi)
 
Gli Statuti dei consorzi di Comuni per la formazione dei Piani Regolatori Generali e dei loro strumenti di attuazione sono approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Il decreto di approvazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 91 bis.[171] 
(Commissione per l'esercizio dei poteri trasferiti ai sensi dell' articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616)
 
In attuazione dei poteri trasferiti ai sensi dell' articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e fino all'emanazione di una legge organica in materia, in ogni Comprensorio è costituita una Commissione Comprensoriale per la tutela dei beni culturali.
 
La Commissione, da costituire entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è presieduta dal Presidente del Comitato Comprensoriale o da un suo delegato ed è composta da almeno quattro esperti eletti dal Comitato Comprensoriale tra persone di riconosciuta competenza in materia, due dei quali prescelti in terne proposte rispettivamente da Italia Nostra e dall'Associazione Centri Storici e Artistici.
 
La Giunta Regionale stabilisce criteri ed indirizzi e coordina l'attività delle Commissioni Comprensoriali avvalendosi a tal fine di una sezione speciale del Comitato Urbanistico Regionale, composta da tre membri della classe b), quattro della classe c), uno della classe m) del 3° comma del precedente articolo 76 e dai rappresentanti di cui alla lettera g) dello stesso articolo.
 
Ai lavori della sezione speciale sono invitati i Presidenti delle Commissioni Comprensoriali per la tutela dei beni culturali ambientali.
 
La sezione speciale del Comitato Urbanistico Regionale è costituita nei modi stabiliti al 2° comma dell'articolo 76, ed è presieduta da un Assessore del Dipartimento per l'organizzazione e la gestione del territorio.
 
Il funzionamento della Commissione e della sezione speciale è disciplinato dal 12° e 13° comma dell'articolo 76. La sezione speciale del Comitato Urbanistico di cui al presente articolo per quanto non definito ai precedenti articoli 9 e 49 è inoltre competente a svolgere le attribuzioni delle Commissioni Provinciali di cui all' articolo 2 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 , modificato dall' articolo 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 .
Art. 91 ter.[172] 
(Proroga dei termini)
 
Trascorsi i termini previsti dall'articolo 19 della presente legge, su richiesta motivata del Comune, la Regione, con decreto del Presidente, può concedere una proroga non superiore a 18 mesi.
Art. 91 quater.[173] 
(Tutela dello strato attivo del suolo coltivato)
 
Al fine di preservare o ricostituire le risorse del suolo coltivabile ed in particolare i terreni agricoli distrutti per effetto delle espansioni urbane, delle attività edificatorie e della costruzione di infrastrutture, i piani di tutti i livelli previsti dalla presente legge dettano norme:
a) 
per l'individuazione di aree incolte, a bassa o nulla fertilità, o comunque suscettibili di bonifica e miglioramento;
b) 
per il conseguente trasferimento sulle stesse aree, agli indicati fini di recupero e bonifica, dello strato di terreno agricolo asportabile dalle aree investite con interventi edificatori, infrastrutturali o di urbanizzazione inaridente.
 
A tali effetti il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni può essere condizionato all'assunzione degli impegni e all'adempimento delle prescrizioni relative.
Art. 92. 
(Disposizioni finali)
 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l' articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n 291 .
 
Le prescrizioni di precedenti leggi regionali in contrasto con la presente sono abrogate.
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entre in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 5 dicembre 1977
Aldo Viglione

Note:

[1] Questo punto del primo comma dell'articolo 6 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 50 del 1980.

[2] Il punto d) è diventato punto e) ad opera del secondo comma dell' articolo 1 della l.r. 1980 n. 50.

[3] Il punto e) è diventato punto f) ad opera del secondo comma dell' articolo 1 della l.r. 1980 n. 50.

[4] In questo comma dell'articolo 7 le parole "180 giorni"" sono state sostituite dalle parole "120 giorni" ad opera dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 50 del 1980.

[5] In questo comma dell'articolo 7 le parole "La Giunta Regionale adotta il progetto di Piano Territoriale " sono state sostituite dalle parole "La Giunta Regionale adotta i progetti di Piano Territoriale Comprensoriale e provvede congiuntamente alla loro integrazione e/od al coordinamento con gli altri Piani Territoriali vigenti o gia' adottati, apportandovi eventuali modifiche" ad opera dael secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 50 del 1980.

[6] In questo comma dell'articolo 7 le parole "gli Enti Pubblici" sono state aggiunte le parole "gli organismi istituiti da leggi nazionali o regionali aventi funzioni di programmazione territoriale" ad opera del terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 50 del 1980.

[7] LA rubrica dell' articolo 9 è stata modificata in "Provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio" ad opera del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 50 del 1980.

[8] Questo comma dell'articolo 9 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 50 del 1980.

[9] Questo comma dell'articolo 9 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 50 del 1980.

[10] Questo comma dell'articolo 9 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 50 del 1980.

[11] L'articolo 9 bis è stato inserito dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 50 del 1980.

[12] Questo punto del secondo comma dell'articolo 12 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 50 del 1980.

[13] In questo punto del secondo comma dell'articolo 12 le parole "stabilire le quote di abitazione a carattere economico " sono state sostituite dalle parole "individuare le aree per l'edilizia economica" ad opera del secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 50 del 1980.

[14] Questo comma dell'articolo 13 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 50 del 1980.

[15] Questo comma dell'articolo 13 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 50 del 1980.

[16] Questo comma dell'articolo 13 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 50 del 1980.

[17] Questo comma dell'articolo 13 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 50 del 1980.

[18] In questo comma dell'articolo 14 dopo le parole "i dati quantitativi, relativi alle previsioni" sono state aggiunte le parole "di recupero del patrimonio edilizio esistente" ad opera dell'articolo 7 della legge regionale 50 del 1980.

[19] In questo comma dell'articolo 14 le parole "la struttura insediativa degli impianti industriali, artigianali e Commerciali e delle relative necessita' di intervento." sono state aggiunte ad opera dell'articolo 7 della legge regionale 50 del 1980.

[20] Nel comma 2 dell'articolo 15 dopo le parole "legge 9 giugno 1947 . n. 530" sono state aggiunte le parole "e successive modificazioni" e dopo le parole "organi di decentramento del Comune" sono state aggiunte le parole "alle Unita' Sanitarie Competenti per territorio, alle Commissioni agricole zonali di cui alla legge regionale 27 aprile 1978, n. 20" ad opera del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 50 del 1980.

[21] In questo commadell'articolo 15 le paroledi cui al punto 2a), 3a), 3b)" sono state aggiunte le parole "e le relative Norme di attuazione" ad opera del secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 50 del 1980.

[22] In questo comma dell'articolo 15 dopo le parole "organi di decentramento comunale" sono state aggiunte le parole "delle Unita' Sanitarie competenti per territorio, delle Commissioni agricole zonali di cui alla legge regionale 27 aprile 1978, n. 20 ." ad opera del terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 50 del 1980.

[23] In questo comma dell'articolo 17 sono state aggiunte le parole "Esso mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive varianti parziali o generali" ad opera del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 50 del 1980.

[24] In questo comma dell'articolo 17 le parole "e quelle che prevedono un incremento della dotazione di spazi pubblici o una riduzione della edificazione o che non comportano sostanziali modifiche" sono state abrogate, il numero "4°" è stato aggiunto dopo le parole "secondo le norme di cui ai commi" e dopo il n. 15 sono state aggiunte le parole "Non e' richiesta in tal caso la deliberazione programmatica" ad opera dell'articolo 9 della legge regionale 50 del 1980.

[25] Questo comma dell'articolo 17 è stato inserito dal quarto comma dell'articolo 9 della legge regionale 50 del 1980.

[26] Questo punto del primo comma dell'articolo 19 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 50 del 1980.

[27] In questo comma dell'articolo 20 le parole "analisi diretta, o secondo" sono state sostituite dalle parole "analisi dirette o, in assenza di esse, secondo" ad opera del primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 50 del 1980.

[28] In questo comma dell'articolo 20 le parole "zone di ristrutturazione nonche' per le zone" sono state sostituite dalle parole "aree di ristrutturazione urbanistica, nonche' per le aree" ad opera del secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 50 del 1980.

[29] In questo comma dell'articolo 21 dopo le parole "In tal caso" sono state aggiunte le parole "per i Comuni ricadenti in Comunita' Montane, le stesse" e le parole "Comunita' Montane" sono state soppresse ad opera del primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 50 del 1980.

[30] In questo comma dell'articolo 23 le parole "totale con modifiche dei volumi preesistenti" sono state sostituite dalle parole "urbanistica", dopo le parole "non deve essere inferiore" sono state aggiunte le parole "di norma" e dopo le parole "le aree edificate non soggette a ristrutturazione" è stata inserita la parola "urbanistica" ad opera del primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 50 del 1980.

[31] Questo comma dell'articolo 24 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 50 del 1980.

[32] Questo comma dell'articolo 24 è stato sostituito dal secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 50 del 1980.

[33] Questo comma dell'articolo 24 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 50 del 1980.

[34] In questo comma dell'articolo 24 dopo le parole "insediamenti" sono state aggiunte le parole "di cui ai commi precedenti" ad opera del terzo comma dell'articolo 14 della legge regionale 50 del 1980.

[35] Questo comma dell'articolo 24 è stato inserito dal quarto comma dell'articolo 14 della legge regionale 50 del 1980.

[36] In questo comma dell'articolo 24 le parole "e risanamento" sono state aggiunte dopo la parola "restauro" ad opera del quinto comma dell'articolo 14 della legge regionale 50 del 1980.

[37] In questo comma dell'articolo 24 dopo le parole "successive modificazioni e integrazioni" sono state aggiunte le parole "e della legge 5 agosto 1978, n. 457 " ad opera del sesto comma dell'articolo 14 della legge regionale 50 del 1980.

[38] In questo comma dell'articolo 24 dopo le parole "con l'individuazione" sono state aggiunte le parole "delle zone di recupero di cui al precedente art. 12, nonche'" ad opera del settimo comma dell'articolo 14 della legge regionale 50 del 1980.

[39] Questo comma dell'articolo 24 è stato inserito dal'ottavo comma dell'articolo 14 della legge regionale 50 del 1980.

[40] Nella lettera a) del secondo comma dell'articolo 25 le parole "a ripartizione del territorio produttivo a fini agricoli e silvo-pastorali" sono state sostituite dalle parole "il territorio produttivo ai fini agricoli e silvo-pastorali e la sua ripartizione" ad opera del primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 50 del 1980.

[41] Nella lettera e) del secondo comma dell'articolo 25 le parole "per altre destinazioni" sono state aggiunte le parole "comprese quelle di carattere agrituristico" ad opera del secondo commma dell'articolo 15 della legge regionale 50 del 1980.

[42] La lettera f del secondo comma dell'articolo 25 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 4 del 1978.

[43] La lettera g) del secondo comma dell'articolo 25 è stata inserita dal terzo comma dell'articolo 15 della legge regionale 50 del 1980.

[44] Il punto g) è diventato punto h) ad opera del quarto comma dell' art. 15 della l.r. n. 50 del 1980.

[45] Il punto h) è diventato punto i) ad opera del quarto comma dell' art. 15 della l.r. 50/1980.

[46] In questo comma dell'articolo 25 dopo le parole "dell'attivita' agricola" sono state aggiunte le parole "e quelli inclusi in piani di riordino fondiario ed irriguo di iniziativa pubblica in corso di attuazione e in piani aziendali o interaziendali di sviluppo approvati ai sensi e con i benefici delle leggi vigenti" e dopo le parole "alla realizzazione di" sono state aggiunte le parole "infrastrutture e" ad opera dell'articolo 15 della legge regionale 50 del 1980.

[47] Questo comma dell'articolo 25 è stato inserito dal settimo comma dell'articolo 15 della legge regionale 50 del 1980.

[48] In questo comma dell'articolo 25 dopo le parole "Nelle aree destinate ad attivita' agricola" sono state aggiunte le parole "oltre agli interventi definiti dal Piano Regolatore ai sensi del 2° comma del presente articolo", dopo la parola "lavorazione" sono state aggiunte le parole "e trasformazione", e le parole "del fondo" sono state sostituite dalle parole "dei fondi degli imprenditori agricoli singoli o associati" ad opera dell'articolo 15 della legge regionale 50 del 1980.

[49] In questo comma dell'articolo 25 dopo la parola "mantenimento" sono state aggiunte le parole "per 20 anni" e dopo le parole "e le sanzioni" sono state aggiunte le parole "a norma del successivo art. 69" ad opera dell'articolo 15 della legge regionale 50 del 1980.

[50] Questo comma dell'articolo 25 è stato sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 50 del 1980.

[51] Questo comma dell'articolo 25 è stato inserito dall'articolo 15 della legge regionale 50 del 1980.

[52] Questo comma dell'articolo 25 è stato inserito dall'articolo 15 della legge regionale 50 del 1980.

[53] Questo comma dell'articolo 25 è stato inserito dall'articolo 15 della legge regionale 50 del 1980.

[54] In questo comma dell'articolo 27 dopo le parole "colture arboree industriali" sono state aggiunte le parole "Ove la situazione orografica e gli edifici esistenti non consentono fasce di rispetto della profondita' di mt. 150, il Piano Regolatore Generale, sulla base di una adeguata documentazione delle motivazioni, puo' prevedere con specifiche prescrizioni la parziale riduzione di tali profondita'" ad opera del primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 50 del 1980.

[55] In questo comma dell'articolo 27 dopo le parole "dell'infrastruttura" sono state aggiunte le parole "viaria o ferroviaria" ad opera dael secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 50 del 1980.

[56] Questo comma dell'articolo 27 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 16 della legge regionale 50 del 1980.

[57] In questo comma dell'articolo 29 sono state aggiunte le parole "Ulteriori riduzioni alle misure di cui alle lettere b) ed d) del precedente comma, possono essere ammesse con motivata giustificazione ed autorizzazione della Giunta Regionale." ad opera del primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 50 del 1980.

[58] L'articolo 30 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 50 del 1980.

[59] In questo articolo dell'articolo 31 dopo la parola "sponde" sono state aggiunte le parole "di cui al 1° comma dell'art. 29", soppresse le parole "dei laghi e dei fiumi", dopo le parole "Piano Territoriale sono state aggiunte le parole "quelle" e dopo le parole "impianti di depurazione" son state inserite le parole "ad elettrodotti, ad impianti di telecomunicazione e ad altre attrezzature per la erogazione di pubblici servizi, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti" ad opera dell'articolo 19 della legge regionale 50 del 1980.

[60] Il punto 3) del terzo comma dell'articolo 32 è stato inserito e i punti precedentemente definiti come 3 e 4 sono stati rinominati rispettivamente in 4) e 5) ad opera e dell'articolo 20 della legge regionale 50 del 1980.

[61] Questo comma dell'articolo 33 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 50 del 1980.

[62] Questo comma dell'articolo 33 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 50 del 1980.

[63] Questo comma dell'articolo 33 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 50 del 1980.

[64] In questo comma dell'articolo 33 le parole "puo' non essere subordinato all'approvazione del" sono state sostituite dalle parole "non e' subordinato all'inclusione dell'intervento nel" ad opera del secondo comma dell'articolo 21 della legge regionale 50 del 1980.

[65] La lettera d) è stata sostituita dal terzo comma dell'articolo 21 della legge regionale 50 del 1980.

[66] In questo punto dell'articolo 34 le parole "o che, in ogni caso, siano" sono state sostituite dalle parole "e che siano" e le parole "di uno strumento urbanistico esecutivo necessario al fine di un ordinato assetto urbanistico" sono state sostituite dalle parole "di un piano di recupero o, piu' in generale, di uno strumento urbanistico esecutivo" ad opera del primo comma dell'articolo 22 della legge regionale 50 del 1980.

[67] In questo comma dell'articolo 34 la parola "presente" è stata sostituita dalla parola "precedente" ad opera dal secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale 50 del 1980.

[68] Nella lettera a) del secondo comma dell'articolo 34 le parole "gli interventi di edilizia convenzionata ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 , ricadenti su aree individuate dal Piano Regolatore Generale per interventi di completamento di cui alla lettera f) del 2° comma dell'art. 13 della presente legge, possono essere computati ai fini delle proporzioni di cui al comma precedente in misura non superiore al 10% del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato, purche' le relative convenzioni prescrivano una congrua quota, preliminarmente determinata dal Comune; di alloggi in locazione per un periodo non inferiore ai 20 anni. Nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti detta percentuale puo' essere aumentata fino al 20%" sono state aggiunte ad opera del terzo comma dell'articolo 22 della legge regionale 50 del 1980.

[69] La lettera d) del secondo comma dell'articolo 34 è stata sostituita dal quarto comma dell'articolo 22 della legge regionale 50 del 1980.

[70] La lettera e) del secondo comma dell'articolo 34 è stato inserita dal quarto comma dell'articolo 22 della legge regionale 50 del 1980.

[71] Le lettere e) f) g) del secondo comma dell' art. 34 sono state rinominate rispettivamente in f), g) e h) dall' art. 22 della l.r. 50 del 1980

[72] In questo punto del primo comma dell'articolo 35 dopo le parole "i cui proprietari" sono state inserite le parole "o aventi titolo" ad opera del primo comma dell'articolo 23 della legge regionale 50 del 1980.

[73] In questo punto del primo comma dell'articolo 35 dopo la parola "stima" sono state aggiunte le parole "disaggregata e" ad opera dal comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 50 del 1980.

[74] Questo comma dell'articolo 36 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 50 del 1980.

[75] Questo comma dell'articolo 37 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 50 del 1980.

[76] Questo comma dell'articolo 37 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 50 del 1980.

[77] Questo comma dell'articolo 37 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 50 del 1980.

[78] Questo comma dell'articolo 37 è stato inserito dal secondo dell'articolo 25 della legge regionale 50 del 1980.

[79] Questo punto del primo comma dell'articolo 39 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 50 del 1980.

[80] Questo comma dell'articolo 40 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 27 della legge regionale 50 del 1980.

[81] Questo comma dell'articolo 40 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 27 della legge regionale 50 del 1980.

[82] Questo comma dell'articolo 41 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 28 della legge regionale 50 del 1980.

[83] Questo comma dell'articolo 41 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 28 della legge regionale 50 del 1980.

[84] Questo comma dell'articolo 41 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 28 della legge regionale 50 del 1980.

[85] L'articolo 41 bis è stato inserito dal primo comma dell'articolo 29 della legge regionale 50 del 1980.

[86] Il comma 2 bis dell'articolo 42 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 30 della legge regionale 50 del 1980.

[87] Nella rubrica dell'articolo 43 sono state aggiunte le parole "e piano di recupero" ad opera del primo comma dell'articolo 31 della legge regionale 50 del 1980.

[88] Questo comma dell'articolo 43 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 31 della legge regionale 50 del 1980.

[89] In questo comma dell'articolo 46 sono state aggiunte le parole "La notifica e' eseguita a norma degli artt. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile " ad opera del primo comma dell'articolo 32 della legge regionale 50 del 1980.

[90] In questo comma dell'articolo 46 le parole "e i contenuti del programma di " sono state aggiunte ad opera del secondo comma dell'articolo 32 della legge regionale 50 del 1980.

[91] Questo comma dell'articolo 46 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 32 della legge regionale 50 del 1980.

[92] In questo comma dell'articolo 48 le parole "od all'autorizzazione" sono state inserite dopo le parole "in relazione alla concessione" ad opera del primo comma dell'articolo 33 della legge regionale 50 del 1980.

[93] Questo comma dell'articolo 48 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 33 della legge regionale 50 del 1980.

[94] Questo comma dell'articolo 48 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 33 della legge regionale 50 del 1980.

[95] Questo comma dell'articolo 48 è stato sostituito dal terzo comma dell'articolo 33 della legge regionale 50 del 1980.

[96] Questo comma dell'articolo 48 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 50 del 1980.

[97] In questo comma dell'articolo 49 sono state aggiunte le parole "La voltura della concessione deve essere richiesta al Sindaco. Si applicano alla voltura le prescrizioni del 2°, 3°, 5° comma dell'articolo 48." ad opera del primo comma dell'articolo 34 della legge regionale 50 del 1980.

[98] In questo comma dell'articolo 49 le parole "che dovranno essere sottoscritti dal concessionario e dal proprietario qualora la concessione venga rilasciata a persona diversa dal proprietario" sono state aggiunte dopo le parole "sostitutivo della convenzione" ad opera dal secondo comma dell'articolo 34 della legge regionale 50 del 1980.

[99] La lettera g) del quarto comma dell'articolo 49 è stata inserita dal terzo comma dell'articolo 34 della legge regionale 50 del 1980.

[100] Questa lettera dell' art. 49 è stata rinominata da g) in h) ad oepra dell' art. 34 della l.r. 50 del 1980.

[101] Questo comma dell'articolo 49 è stato inserito dal quinto comma dell'articolo 34 della legge regionale 50 del 1980.

[102] Questo comma dell'articolo 50 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 35 della legge regionale 50 del 1980.

[103] Questo comma dell'articolo 53 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 36 della legge regionale 50 del 1980.

[104] Quanto previsto dal 1° comma, lettera c), e dal 5° e 6° del presente articolo è stato diversamente disciplinato dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del Titolo III della l.r. 57/1979.

[105] Nella lettera a) del primo comma dell'articolo 56 dopo le parole "in genere" sono state inserite le parole "e quelle per", dopo la parola "depositi" le parole "serre" e dopo la parola "tettoie" la parola "temporanee" ad opera del primo comma dell'articolo 37 della legge regionale 50 del 1980.

[106] La lettera b) del primo comma dell'articolo 56 è stata sostituita dal secondo comma dell'articolo 37 della legge regionale 50 del 1980.

[107] Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 56 dopo la parola "sosta la parola "continuativa è stata sostituita dalla parola "prolungata", e sono state eliminate le parole "di case mobili" ad opera del terzo comma dell'articolo 37 della legge regionale 50 del 1980.

[108] La lettera f) del comma 1 dell'articolo 56 è stata inserita dal quarto comma dell'articolo 37 della legge regionale 50 del 1980.

[109] La lettera g del comma 1 dell'articolo 56 è stata inserita dal comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 50 del 1980.

[110] Questo comma dell'articolo 56 è stato inserito dal quinto comma dell'articolo 37 della legge regionale 50 del 1980.

[111] Questo comma dell'articolo 56 è stato inserito dal quinto comma dell'articolo 37 della legge regionale 50 del 1980.

[112] Questo comma dell'articolo 56 è stato inserito dal quinto comma dell'articolo 37 della legge regionale 50 del 1980.

[113] Questo comma dell'articolo 56 è stato inserito dal quinto comma dell'articolo 37 della legge regionale 50 del 1980.

[114] In questo comma dell'articolo 58 dopo le parole "urbanistici generali" sono state aggiunte le parole "ed esecutivi" e le parole "degli strumenti urbanistici ed amministrativi" sono state sostituite dalle parole "dei programmi pluriennali di attuazione" ad opera del primo comma dell'articolo 38 della legge regionale 50 del 1980.

[115] Questo comma dell'articolo 58 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 38 della legge regionale 50 del 1980.

[116] Questo comma dell'articolo 58 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 38 della legge regionale 50 del 1980.

[117] In questo comma dell'articolo 61 dopo le parole "nel registro delle concessioni" sono state aggiunte le parole "e delle autorizzazioni" e dopo le parole "del titolare della concessione" sono state aggiunte le parole "o dell'autorizzazione" ad opera dall'articolo 39 della legge regionale 50 del 1980.

[118] Questo comma dell'articolo 68 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 40 della legge regionale 50 del 1980.

[119] Nella lettera f) del primo comma dell'articolo 69 le parole "il pagamento da lire centomila a lire dieci milioni" sono state sostituite dalle parole "il pagamento da lire diecimila a lire centomila" ad opera del primo comma dell'articolo 41 della legge regionale 50 del 1980.

[120] Questo comma dell'articolo 69 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 41 della legge regionale 50 del 1980.

[121] Questocomma dell'articolo 69 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 41 della legge regionale 50 del 1980.

[122] Questo comma dell'articolo 69 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 41 della legge regionale 50 del 1980.

[123] In questo comma dell'articolo 75 le parole "art. 18" sono state sostituite dalle parole "art. 16" ad opera dal primo comma dell'articolo 42 della legge regionale 50 del 1980.

[124] Nella lettera c) del terzo comma dell'articolo 76 la parola "sette" è stata sostituita dalla parola "undici" ad opera del primo comma dell'articolo 43 della legge regionale 50 del 1980.

[125] Nella lettera g del comma 3 dell'articolo 76 le parole "e dal Soprintendente al patrimonio archeologico per il Piemonte o da un suo rappresentante;" sono state aggiunte ad opera del secondo comma dell'articolo 43 della legge regionale 50 del 1980.

[126] Questo comma dell'articolo 76 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 43 della legge regionale 50 del 1980.

[127] Si veda anche quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 77 del 1978.

[128] Nella lettera e) del secondo comma dell'articolo 77 le parole "le varianti agli strumenti urbanistici predisposti ai sensi dell'articolo 83 della presente legge" sono state aggiunte ad opera del primo comma dell'articolo 44 della legge regionale 50 del 1980.

[129] Nella lettera h) del secondo comma dell'articolo 77 dopo le parole "gli articoli 26, 27, 29" è stata aggiunta la parola 30 ad opera del secondo comma dell'articolo 44 della legge regionale 50 del 1980.

[130] Nel comma 3 dell'articolo 77 dopo le parole "del 3° comma" sono state aggiunte le parole "dell'art. 76." ad opera del terzo comma dell'articolo 44 della legge regionale 50 del 1980.

[131] Questo comma dell'articolo 79 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 45 della legge regionale 50 del 1980.

[132] La rubrica dell'articolo 80 è stata modificata in "Prima formazione dei Piani Socio-Economici e Territoriali." ad opera del primo comma dell'articolo 46 della legge regionale 50 del 1980.

[133] In questo comma dell'articolo 80 le parole "di cui al terzo comma" sono state sostituite dalle parole "di cui al quarto comma" ad opera del secondo comma dell'articolo 46 della legge regionale 50 del 1980.

[134] Questo comma dell'articolo 80 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 46 della legge regionale 50 del 1980.

[135] Questo comma dell'articolo 80 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 46 della legge regionale 50 del 1980.

[136] Questo comma dell'articolo 80 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 46 della legge regionale 50 del 1980.

[137] Questo comma dell'articolo 80 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 46 della legge regionale 50 del 1980.

[138] Questo comma dell'articolo 80 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 46 della legge regionale 50 del 1980.

[139] Questo comma dell'articolo 80 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 46 della legge regionale 50 del 1980.

[140] In questo comma dell'articolo 83 il punto finale è tstato trasformato da un punto e virgola, e sono state aggiunte le parole "n particolare, per questi Comuni, puo' non essere presentato l'elaborato di cui al punto 4) dell'art. 35, ma solo l'indicazione e la stima di massima delle opere di urbanizzazione primaria" ad opera del primo comma dell'articolo 47 della legge regionale 50 del 1980.

[141] In questo punto del quarto comma dell'articolo 83 dopo le parole "primo programma di attuazione" sono state aggiunte le parole "anche a mezzo di variante specifica" ad opera del secondo comma dell'articolo 47 della legge regionale 50 del 1980.

[142] Questo punto del quarto comma dell'articolo 83 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 47 della legge regionale 50 del 1980.

[143] In questo comma dell'articolo 83 le parole fino a "la Commissione per il bilancio e la programmazione"" sono state sostituite dalle parole "Il primo programma di attuazione, redatto secondo i modelli operativi deliberati dalla Giunta Regionale e completo degli atti, entro i 5 giorni successivi alla data di esecutivita' della deliberazione consiliare di adozione, e' trasmesso dal Comune alla Regione che, verificata la completezza degli atti, li registra e entro i 120 giorni successivi, procede alla istruttoria tecnico-finanziaria di compatibilita' del programma con i disposti della presente legge e con gli indirizzi programmatici regionali relativi agli investimenti per le opere da ammettere a contributo regionale. Contestualmente il Comitato Comprensoriale, anche sulla base della istruttoria tecnica e finanziaria, formula il proprio parere con le eventuali proposte per l'adeguamento ai Programmi pluriennali, di cui all' art. 12 lettera d) della L.R. 43/77 . La Giunta Regionale, entro i successivi 60 giorni, anche ove il Comitato Comprensoriale non abbia trasmesso il proprio parere, sentito il Comitato Urbanistico Regionale e, ove occorra" ad opera del quarto comma dell'articolo 47 della legge regionale 50 del 1980.

[144] Questo comma dell'articolo 83 è stato inserito dal quinto comma dell'articolo 47 della legge regionale 50 del 1980.

[145] Questo comma dell'articolo 83 è stato sostituito dal sesto comma dell'articolo 47 della legge regionale 50 del 1980.

[146] Questo comma dell'articolo 83 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 4 del 1978.

[147] Questo comma dell'articolo 83 è stato inserito dal settimo comma dell'articolo 47 della legge regionale 50 del 1980.

[148] Questo punto del primo comma è stato sostituito ad opera del primo comma dell'art. 1 della l.r. 4/1978.

[149] Nel punto e) del primo comma dell'articolo 84 le parole "comprendendo in tale percentuale tutte le concessioni rilasciate dopo il 31 dicembre 1978, per le quali non sia stata rilasciata la licenza di abitabilita' alla data di adozione del primo programma di attuazione." sono state aggiunte ad opera del primo comma dell'articolo 48 della legge regionale 50 del 1980.

[150] In questo comma dell'articolo 85 la congiunzione "e" tra le parole "generali" e "fino" è stata abrogata, le parole "e in quelli non" sono state sostituite dalle parole ", ove gli stessi non siano" ed è stata introdotta una virgola tra le parole "attenzione" e "fino" ad opera dell'articolo 49 della legge regionale 50 del 1980.

[151] La lettera a) del primo comma dell'articolo 85 è stata sostituita dal terzo comma dell'articolo 49 della legge regionale 50 del 1980.

[152] Nella lettera b) del primo comma dell'articolo 85 il testo dopo le parole "stato dei luoghi" è stato sostituito dalle parole "sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 13 e quelli di consolidamento statico; non sono consentite maggiorazioni delle volumetrie preesistenti od alterazioni degli orizzontamenti" ad opera del quarto comma dell'articolo 49 della legge regionale 50 del 1980.

[153] La lettera c) del primo comma dell'articolo 85 è staa sostituita dal quinto comma dell'articolo 49 della legge regionale 50 del 1980.

[154] La lettera d) del primo comma dell'articolo 85 è stata abrogata dal quinto comma dell'articolo 49 della legge regionale 50 del 1980.

[155] La lettera e del comma 1 dell'articolo 85 è stato abrogato dal comma 5 dell'articolo 49 della legge regionale 50 del 1980.

[156] In questo comma dell'articolo 85 la frase che inizia con le parole "Per i Comuni esonerati ......" fino alle parole "...... presente legge" è stata sostituita dalle parole "Gli interventi di cui al 1° comma possono essere concessi sempre che non siano in contrasto con prescrizioni piu' ristrettive degli strumenti urbanistici vigenti" ad opera del sesto comma dell'articolo 49 della legge regionale 50 del 1980.

[157] Questo comma dell'articolo 85 è stato inserito dal settimo comma dell'articolo 49 della legge regionale 50 del 1980.

[158] Questo comma dell'articolo 85 è stato inserito dal settimo comma dell'articolo 49 della legge regionale 50 del 1980.

[159] Questo comma dell'articolo 85 è stato inserito dal settimo comma dell'articolo 49 della legge regionale 50 del 1980.

[160] In questo comma dell'articolo 85 dopo le parole "primo programma di attuazione" sono state aggiunte le parole "se adottato ai sensi della presente legge" ad opera dell'ottavo comma dell'articolo 49 della legge regionale 50 del 1980.

[161] Questo comma dell'articolo 85 è stato inserito dall'ottavo comma dell'articolo 49 della legge regionale 50 del 1980.

[162] Questo comma dell'articolo 85 è stato inserito dall'ottavo comma dell'articolo 49 della legge regionale 50 del 1980.

[163] Questo comma dell'articolo 86 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 4 del 1978.

[164] Nella rubrica dell' art. 87 sono state aggiunte le parole "e criteri regionali per l'edificazione" ad opera del primo comma dell'articolo 50 della legge regionale 50 del 1980.

[165] In questo comma dell'articolo 87 le parole "I Comuni sprovvisti di regolamento edilizio e fino all'approvazione dello stesso, provvedono, in via transitoria, alla nomina della Commissione Igienico Edilizia, formata da non meno di cinque membri eletti dal Consiglio Comunale di cui almeno due tecnici. La deliberazione del Consiglio Comunale diventa esecutiva a norma dell' art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530 , e successive modificazioni ed integrazioni" sono state aggiunte ad opera del terzo comma dell'articolo 50 della legge regionale 50 del 1980.

[166] Questo comma dell'articolo 87 è stato sostituito dal quarto comma dell'articolo 50 della legge regionale 50 del 1980.

[167] In questo comma dell'articolo 88 dopo le parole "in zona agricola" sono state aggiunte le parole "di strumento urbanistico generale vigente ed approvato dopo l'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444" ad opera del primo comma dell'articolo 51 della legge regionale 50 del 1980.

[168] In questo comma dell'articolo 88 sono state aggiunte le parole "anche se gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prevedono diversa normativa" ad opera del secondo comma dell'articolo 51 della legge regionale 50 del 1980.

[169] Questo comma dell'articolo 88 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 51 della legge regionale 50 del 1980.

[170] In questo comma dell'articolo 89 dopo le parole "Piano Intercomunale" sono state inserite le parole "adottato anche per sub-aree" e dopo la parola "commi" è stato soppresso il numero "2°" ad opera del primo comma dell'articolo 52 della legge regionale 50 del 1980.

[171] L'articolo 91 bis è stato inserito dal primo comma dell'articolo 53 della legge regionale 50 del 1980.

[172] L'articolo 91 ter è stato inserito dal primo comma dell'articolo 53 della legge regionale 50 del 1980.

[173] L'articolo 91 quater è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 50 del 1980.