Art. 11.
(Finalità del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale)
I Comuni, singoli od associati, esercitano le loro competenze in materia di pianificazione e gestione del territorio mediante la formazione e l'attuazione dei Piani Regolatori Generali, Comunali e intercomunali, finalizzati al soddisfacimento delle esigenze sociali delle comunità locali e aventi quali specifici obiettivi:
a)
un equilibrato rapporto fra residenze e servizi, in relazione ai posti di lavoro individuati secondo le indicazioni del Piano Territoriale e delle sue articolazioni sub-comprensoriali ed intercomunali;
b)
il recupero all'uso sociale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente;
c)
la difesa attiva del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico-artistico ed ambientale;
d)
la riqualificazione dei tessuti edilizi periferici e marginali e dei nuclei isolati di recente formazione;
e)
l'equilibrata espansione dei centri abitati sulla base di previsioni demografiche ed occupazionali rapportate alle indicazioni del Piano Territoriale;
f)
il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali e di attrezzature pubbliche;
g)
la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati.
Art. 12.
(Contenuti del Piano Regolatore Generale)
Il Piano Regolatore Generale si adegua alle previsioni del Piano Territoriale, che verifica e sviluppa, con riferimento alla organizzazione del territorio del Comune o dei Comuni interessati, per un arco temporale decennale.
Esso, pertanto, in questo quadro:
1) valuta il fabbisogno di posti di lavoro, di abitazioni, di servizi e di attrezzature, indicando la quota che può essere soddisfatta con il recupero del patrimonio insediativo esistente ed individuando la quantità di aree necessarie per la realizzazione dei nuovi insediamenti;
2) precisa le aree da sottoporre a speciali norme ai fini della difesa del suolo e della tutela dell'ambiente, o da destinare alla realizzazione e alla tutela di impianti di interesse pubblico;
3) distribuisce sul territorio le aree atte ad ospitare l'incremento di popolazione ipotizzato, in coerenza con le previsioni del Piano Territoriale;
4) individua e regolamenta le aree destinate ad attività agricole e quelle destinate ad usi insediativi, residenziali, produttivi, commerciali e turistici, ai servizi e al tempo libero;
5) determina per ogni parte del territorio comunale la disciplina di tutela e di utilizzazione del suolo, comprensiva delle destinazioni d'uso, dei tipi e dei modi di intervento di cui all'art. l3;
6) definisce l'organizzazione del territorio in relazione al sistema infrastrutturale e di trasporto, alle attività produttive, primarie, secondarie e terziarie, agli insediamenti, alle attrezzature ed ai servizi;
7) individua gli edifici ed i complessi di importanza storico-artistica ed ambientale e delimita i centri storici, garantendo la loro tutela e la loro utilizzazione sociale, nonché la qualificazione dell'ambiente urbano nel suo complesso;
8) in particolare, nell'ambito degli insediamenti residenziali ammissibili, può stabilire le quote di abitazione a carattere economico e popolare da realizzare in funzione delle reali esigenze locali per il decennio di validità del Piano Regolatore Generale;
9) indica gli indirizzi per una programmata Attuazione degli interventi pubblici e privati, nonché i criteri per le trasformazioni ammissibili rispetto alle dotazioni di opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, effettivamente fruibili;
10) fissa le norme generali e specifiche per l'applicazione delle prescrizioni e per la gestione amministrativa del piano.
Art. 13.
(Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale)
Il Piano Regolatore Generale disciplina l'uso del suolo mediante prescrizioni, topograficamente e normativamente definite, che comprendono sia la individuazione delle aree inedificabili, sia le norme operative che precisano, per le singole aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia e per gli edifici esistenti e in progetto, le specifiche destinazioni ammesse per la loro utilizzazione, oltreché i tipi di intervento previsti, con i relativi parametri, e le modalità di attuazione.
I principali tipi di intervento riguardano le operazioni di:
a)
conservazione di immobili allo stato di fatto con opere di manutenzione;
b)
restauro e risanamento del patrimonio edilizio esistente;
c)
ristrutturazione totale o parziale;
d)
completamento su parti di territorio già strutturate e quasi completamente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni, relative agli allineamenti, alle altezze massime, alla tipologia degli edifici ed alla densità fondiaria massima;
e)
nuovo impianto su aree inedificate, da disciplinare con indici, parametri e specificazioni tipologiche.
Sono inedificabili:
a)
le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico o naturalistico o di interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico;
b)
le aree che, ai fini della pubblica incolumità, presentano caratteristiche negative dei terreni o incombenti o potenziali pericoli;
c)
le fasce ed aree di rispetto relative alla viabilità urbana ed extra urbana, alle ferrovie, ai cimiteri, alle piste sciistiche, agli impianti di risalita, alle industrie ed agli impianti nocivi o inquinanti, salvo quanto previsto all'art. 27.
il Piano Regolatore Generale identifica e delimita le aree inedificabili di cui al presente comma.
Art. 14.
(Elaborati del Piano Regolatore Generale)
Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati:
1) la Relazione illustrativa, nella quale sono contenuti:
a) gli obiettivi e i criteri adottati dal Consiglio Comunale nella deliberazione programmatica, di cui al successivo art. 15, e posti a base della elaborazione del piano, con la precisazione del relativo arco temporale di riferimento;
b) le analisi demografiche e socio-economiche retrospettive, riferite ad un periodo di almeno 20 anni, con indicazione delle ipotesi di sviluppo assunte nell'arco temporale di riferimento adottato;
c) i dati quantitativi, relativi alle previsioni di nuovi insediamenti ed al reperimento delle aree, per i servizi e le attrezzature, necessarie per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti in relazione agli standards fissati dalla presente legge;
d) i criteri per la strutturazione generale degli insediamenti esistenti e previsti;
2) gli Allegati tecnici, comprendenti:
a) le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche del territorio; l'uso del suolo in atto a fini agricoli forestali ed estrattivi; lo stato di fatto degli insediamenti esistenti e dei relativi vincoli, con particolare riferimento ai complessi ed agli immobili di valore storico-artistico ed ambientale; le condizioni abitative; le dotazioni di attrezzature e di servizi pubblici;
b) la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza;
c) la scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello fornito dalla Regione;
3) le Tavole di piano, comprendenti:
a) una planimetria sintetica del piano alla scala 1:25.000. rappresentativa anche delle fasce marginali dei Comuni contermini, per le quali devono essere illustrate schematicamente le situazioni di fatto e le esistenti previsioni dei relativi Piani Regolatori Generali;
b) il Piano Regolatore Generale, in scala non inferiore a 1.10.000, comprendente l'intero territorio interessato dal piano;
c) gli sviluppi del Piano Regolatore Generale, in scala non inferiore a 1:2.000, relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi ed ai dintorni di pertinenza ambientale;
d) gli sviluppi del Piano Regolatore Generale, alla scala 1:1.000 o catastale, relativi ai centri storici;
4) le Norme di Attuazione, contenenti le definizioni e le prescrizioni generali e particolari relative alle classi di destinazione d'uso, ai tipi di intervento, ai modi di attuazione ed alla gestione del piano.
Per i Comuni con più di 10.000 abitanti, negli allegati tecnici, di cui al precedente punto 2), è altresì compresa la individuazione delle linee di soglia dei costi differenziali per l'urbanizzazione delle aree di espansione, ricavati in riferimento al sistema infrastrutturale esistente e previsto ed alle caratteristiche del sito.
Art. 15.
(Formazione e approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale)
Il Consiglio Comunale adotta preliminarmente una deliberazione programmatica che, sulla base del Piano Territoriale e di una prima indagine conoscitiva sulla situazione locale esistente e sulle dinamiche in atto, individua gli obiettivi generali da conseguire e delinea i criteri di impostazione del Piano Regolatore Generale.
La deliberazione programmatica, divenuta esecutiva ai sensi dell'
art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530
, viene inviata agli organi di decentramento dei Comuni, alle organizzazioni sociali più rappresentative, al Comitato Comprensoriale e alla Comunità Montana competente per territorio; chiunque può presentare osservazioni e proposte secondo le modalità e i tempi indicati nella deliberazione.
Sulla base degli elementi acquisiti, delle indagini e degli studi svolti, il Comune elabora il progetto preliminare di Piano Regolatore.
Il Consiglio Comunale adotta il progetto preliminare di Piano Regolatore Generale non oltre un anno dopo la deliberazione programmatica; il progetto preliminare deve comprendere almeno lo schema della relazione di cui al punto l e gli elaborati di cui al punto 2a), 3a), 3b) dell'art. 14.
Il progetto preliminare è depositato presso la segreteria del Comune, pubblicato per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione, ed è messo a disposizione degli organi di decentramento comunale e delle organizzazioni sociali ed economiche più rappresentative. Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.
Entro 180 giorni dall'avvenuto deposito, il Consiglio Comunale adotta con deliberazione il Piano Regolatore Generale, costituito dagli elaborati di cui all'art. 14, motivando l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e delle proposte presentate.
Il Piano Regolatore adottato è depositato presso la segreteria e pubblicato all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione dell'avvenuto deposito è data notizia anche a mezzo stampa.
Il Piano Regolatore Generale è inviato nello stesso tempo al Comitato Comprensoriale che esprime, entro i 60 giorni successivi, il proprio parere, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli uffici del Servizio Urbanistico Regionale operanti nel Comprensorio, e lo trasmette alla Regione.
Il Piano Regolatore Generale è approvato entro 120 giorni dal suo ricevimento, sentito il parere del Comitato Urbanistico Regionale, con deliberazione della Giunta Regionale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In sede di approvazione del Piano Regolatore la Giunta Regionale può apportare d'ufficio, con le procedure di cui al successivo comma, modifiche che non mutino le caratteristiche essenziali quantitative e strutturali del piano ed i suoi criteri di impostazione, oltreché quelle necessarie per:
a)
l'adeguamento del piano alle disposizioni del Piano Territoriale;
b)
la razionale e coordinata organizzazione e realizzazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato e della Regione e per l'eventuale coordinamento con i Comuni contermini;
c)
la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;
d)
l'osservanza degli standards e delle norme di cui alla presente legge.
Le proposte di modifica, formulate previo parere del Comitato Urbanistico Regionale, sono comunicate al Comune che, entro 60 giorni, adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio Comunale; la deliberazione, pubblicata nelle forme previste dal precedente settimo comma, è trasmessa alla Regione nei successivi 15 giorni.
In caso di silenzio del Comune oltre i termini fissati per le controdeduzioni, le modifiche sono introdotte d'ufficio nel Piano Regolatore dalla Giunta Regionale.
Il Piano Regolatore approvato è pubblicato per estratto con gli elementi cartografici e normativi sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è esposto in pubblica e continua visione nella sede del Comune interessato, del Comune capoluogo di Comprensorio e dell'area sub-comprensoriale e della Comunità Montana di appartenenza.
I Piani, che su parere del Comitato Urbanistico Regionale richiedono sostanziali modificazioni di carattere quantitativo, strutturale e distributivo, sono restituiti dall'Assessore regionale competente ai Comuni per la rielaborazione.
In caso di mancata adozione del Piano Regolatore nei termini stabiliti la Giunta Regionale forma il progetto di piano secondo le procedure di cui ai commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° del presente articolo.
Art. 16.
(Piani Regolatori intercomunali di Comuni consorziati e di Comunità Montane)
Due o più Comuni contermini, costituiti in consorzio volontario per la formazione congiunta dei Piani Regolatori, possono adottare un Piano Regolatore intercomunale sostitutivo, a tutti gli effetti, dei Piani Regolatori Comunali, con gli stessi contenuti di cui all'articolo 12.
Ai fini della formazione e pubblicazione di tali Piani si applicano le norme relative ai Piani Regolatori Generali, intendendosi sostituito il consorzio ai singoli Comuni. Il piano è adottato dall'assemblea del consorzio e dai singoli Comuni per il territorio di propria competenza.
Le Comunità Montane formano il Piano Regolatore Generale intercomunale esteso al loro territorio, eventualmente articolato in parti relative ad aree sub-comunitarie e con eventuali volontarie aggregazioni di Comuni contermini interessati ad un organico assetto urbanistico. Il piano intercomunale delle Comunità Montane è formato, unitamente al piano pluriennale di sviluppo economico-sociale di cui all'
art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102
, in coerenza con gli indirizzi programmatici socio-economici ed amministrativi del piano socio-economico e territoriale del Comprensorio, di cui alla
lettera b) dell'art. 12 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43
, e con i programmi zonali di gestione dei servizi, di cui all'
art. 12 della legge regionale 8 agosto 1977, n. 39
. Essi sono adottati dalla Comunità Montana che provvede a trasmettere entrambi alla Regione per l'approvazione contestuale da parte della Giunta Regionale, previo parere del Comitato Comprensoriale, che si esprime entro 60 giorni dal ricevimento degli atti. Si applicano i commi 10°, 11° e 12° dell'art. 15.
I criteri, gli indirizzi e le scelte di assetto del territorio fanno parte della delibera programmatica di cui all'art. 15.
La Regione, in caso di particolari esigenze ovvero su motivata richiesta di uno o più Comuni, stabilisce, con deliberazione di Giunta, l'obbligo della redazione del Piano Regolatore intercomunale, ne delimita il perimetro e fissa i termini per la sua adozione.
I Comuni inclusi nel Piano Regolatore intercomunale obbligatorio sono tenuti a partecipare alla formazione del piano stesso con l'assunzione dei relativi oneri e con l'apporto delle proprie strutture tecniche.
In caso di mancata adozione nei termini stabiliti ai sensi del precedente 6° comma la Giunta Regionale forma e adotta il progetto di Piano Regolatore intercomunale e lo espone in pubblicazione presso i Comuni interessati e presso la sede del Comprensorio per 90 giorni per le osservazioni.
La Giunta Regionale, esaminate le osservazioni, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, approva con propria deliberazione il Piano Regolatore intercomunale. Si applica il 13° comma dell'art. 15.
Nelle agglomerazioni urbane, comprendenti i Comuni con insediamenti ravvicinati e tra loro interconnessi, di cui almeno uno con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, le indicazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 14, sono estese all'intero ambito geografico dell'agglomerazione e costituiscono elemento di base nella formazione del relativo piano intercomunale.
La Regione promuove l'associazione dei Comuni non compresi nelle Comunità Montane ed inferiori a 10.000 abitanti per la formazione consortile dei relativi Piani Regolatori Generali intercomunali.
Art. 17.
(Varianti e revisioni del Piano Regolatore Generale, comunale e intercomunale)
Il Piano Regolatore Generale è sottoposto a revisione periodica ogni 10 anni e, comunque, in occasione della revisione del Piano Territoriale.
Le varianti per l'adeguamento a Piani Territoriali vigenti, per la revisione periodica di cui al precedente comma e quelle che prevedono un incremento della dotazione di spazi pubblici o una riduzione della edificazione, o che non comportano sostanziali modifiche, non sono soggette ad autorizzazione preventiva e sono adottate dal Consiglio Comunale secondo le norme di cui ai commi 5°, 6°, 7°, 8° e 9° dell'art. 15.
Per le varianti generali diverse da quello di cui al precedente comma e per quelle che comportano sostanziali modifiche del Piano Regolatore vigente, il Consiglio Comunale adotta una deliberazione programmatica nella quale sono illustrati i motivi che rendono necessaria la variante, nonché gli obiettivi, le scelte ed i criteri di impostazione della variante stessa.
Tale deliberazione è trasmessa al Comitato Comprensoriale, il quale esprime osservazioni entro il termine di 60 giorni, trascorso il quale, senza osservazioni, la variante si intende autorizzata; essa è formata ed approvata secondo le procedure di cui all'art. 15.
Le varianti di Piano Regolatore occorrenti per la formazione di piani particolareggiati seguono nella formazione, adozione ed approvazione le stesse procedure del piano particolareggiato, di cui all'art. 40, e sono adottate ed approvate con atti contestuali.
Nei soli casi in cui la variante al Piano Regolatore sia richiesta dal Comune per l'applicazione dell'art. 53 in via preliminare alla formazione dei Programmi di Attuazione, l'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della relativa domanda.
Art. 18.
(Efficacia del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale)
Dalla data di adozione del progetto preliminare del Piano Regolatore Generale e successivamente da quella relativa al Piano Regolatore Generale definitivo si applicano le rispettive misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della presente legge.
Le prescrizioni del Piano Regolatore Generale sono vincolanti nei confronti dei soggetti pubblici e privati, proprietari o utenti degli immobili.
Art. 19.
(Obbligo dei Comuni a dotarsi del Piano Regolatore Generale: tempi e modalità di adeguamento)
Tutti i Comuni della Regione devono dotarsi di un Piano Regolatore Generale, redatto in conformità alla presente legge, entro i seguenti termini:
a)
i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, o dotati di strumenti urbanistici approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sono obbligati, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a provvedere alla perimetrazione degli abitati e alla delimitazione dei centri storici, secondo i criteri di cui al successivo art. 81. Detti Comuni devono dotarsi entro 24 mesi di Piano Regolatore Generale;
b)
i Comuni dotati di Regolamento Edilizio e dell'annesso programma di Fabbricazione approvato posteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n 1444 sono obbligati, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a provvedere alla delimitazione dei centri storici ed a dotarsi di Piano Regolatore Generale entro il termine di 18 mesi;
c)
i Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato posteriormente all'entrata in vigore D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 devono provvedere all'adeguamento del Piano Regolatore entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni non possono adottare Programmi di Fabbricazione.