Legge regionale n. 49 del 20 ottobre 1977  ( Versione vigente )
"Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 8 novembre 1974, n. 32 e 29 aprile 1975, n. 23."
(B.U. 02 novembre 1977, n. 44)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
Art. 2. 
 
L' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1974 n. 32 è sostituito dal seguente: "
Art.2.
Il Presidente della Giunta Provinciale è competente a rilasciare l'autorizzazione per gli scarichi di cui al punto b) dell' articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 319 .
Il Sindaco o il Presidente del consorzio intercomunale è competente a rilasciare l'autorizzazione per gli scarichi di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 319.
"
Art. 3. 
 
L' articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 32 è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
L'autorizzazione di cui all'articolo precedente è subordinata:
a)
per i nuovi insediamenti produttivi, all'osservanza delle norme di cui all' articolo 12 della legge 10 maggio 1976 n. 319 , secondo le procedure del successivo articolo 4;
b)
per gli insediamenti produttivi esistenti, all'osservanza delle norme di cui agli articoli 13 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 .
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, qualsiasi scarico deve comunque rispettare i limiti transitori di accettabilità della tabella allegata.
Chiunque scarica senza osservare i limiti di accettabilità di cui al presente articolo è soggetto, secondo le modalità previste nel successivo articolo 8, ad una sanzione pecuniaria amministrativa da L. 200.000 a L. 4.000.000.
"
Art. 4. 
 
All' articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 32 l'espressione "
Presidente della Giunta Provinciale
" è sostituita da "
Autorità competente ad autorizzare lo scarico ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.
"
Art. 6. 
 
Il primo e il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 8 novembre 1974 , n . 32 sono sostituiti dal seguente: "
La Regione può stipulare apposite convenzioni con le Province al fine di potenziare i servizi di vigilanza, analisi e controllo sugli scarichi delle attività produttive.
"
Art. 7. 
 
L' articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 32 è sostituito dal seguente: "
Art. 8.
Salve le sanzioni penali contemplate nella legislazione vigente, le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla presente legge sono applicate dall'autorità competente ad autorizzare lo scarico ai sensi del precedente articolo 2, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 6.
L'ammontare delle sanzioni è determinata, nell'ambito dei limiti fissati dai precedenti articoli, tenuto conto della intensità e della durata dello scarico illegittimo, della gravità del danno arrecato, dell'eventuale inosservanza dei provvedimenti amministrativi precedentemente adottati dalle autorità competenti.
La decisione dell'autorità di cui al primo comma del presente articolo è impugnabile in via amministrativa, entro 30 giorni, con ricorso al Presidente della Giunta regionale.
Le somme introitate da Comuni e Consorzi di Comuni con la applicazione delle sanzioni saranno devolute alla Provincia competente per territorio. Tali somme, unitamente a quelle introitate al medesimo titolo dalle Province, dovranno essere utilizzate per il potenziamento dei servizi di vigilanza, analisi e controllo di cui all'articolo precedente.
"
Art. 9. 
 
Per l'espletamento dei servizi indicati nell' articolo 7 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 32 , è autorizzata per l'anno finanziario 1977 l'ulteriore spesa di 200 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante l'utilizzo di una quota di 200 milioni dell'avanzo finanziario stabilito dal rendiconto consuntivo per l'anno finanziario 1975 ed iscrivendo conseguentemente la somma di 200 milioni al capitolo n. 3810 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 in aumento allo stanziamento di 200 milioni autorizzato ai sensi dell' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 8 novembre 1974, n. 32 .
 
Ulteriori spese per gli anni finanziari 1978 e successivi saranno autorizzate con apposite leggi che ne stabiliranno il finanziamento.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 ottobre 1977
Aldo Viglione

Allegato A 
OMISSIS