"Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alle Regioni con D.P.R. 15-1-1972, n. 8 in materia di interventi in dipendenza di calamità naturali."[1]
(B.U. 06 settembre 1977, n. 36)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
La Regione Piemonte, entro i limiti delle competenze fissate dal
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8
, e successive modificazioni, promuove interventi per la realizzazione di opere di prevenzione, soccorso e ripristino resesi necessarie a seguito di calamità naturali particolarmente gravi.
Art. 2.
Gli interventi di cui al precedente art. 1 possono riguardare:
a)
lavori di pronto intervento ai sensi del
D.L. 12-4-1948, n. 1010
, che possono essere eseguiti, anche a carattere definitivo, direttamente od a mezzo delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane. Le provvidenze di cui sopra possono essere estese agli interventi già iniziati od eseguiti, sia a cura della Regione che per iniziativa di Province, Comuni e Comunità Montane;
b)
lavori di ripristino e di sistemazione definitiva delle opere pubbliche di competenza regionale, danneggiate. Il ripristino delle opere può essere effettuato in sede più adatta e con strutture o dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche od urbanistiche. I lavori di cui al presente comma possono essere eseguiti dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità Montane o direttamente dalla Regione;
c)
concessione di contributi sulla spesa occorrente per assicurare la stabilità, per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura o destinazione:
1)
nella misura del 90% quando si tratta di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani e accessori;
2)
nella misura dell'80% quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani e accessori;
3)
nella misura del 70% negli altri casi.
L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di L. 10.000.000 per ciascuna unità immobiliare.
Le domande per la concessione di contributi, corredati dal computo metrico-estimativo dei lavori, debbono essere presentati entro 90 giorni dal provvedimento Statale che autorizza gli interventi, ai competenti Uffici Regionali del Genio Civile che provvedono agli accertamenti circa la natura ed entità del danno subito dall'immobile.
Art. 3.
Qualora i lavori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 vengano eseguiti dalle Province, dai Comuni o dalle Comunità Montane, la Regione, determinata la spesa necessaria per l'esecuzione di ciascun intervento, potrà concedere all'Ente medesimo un contributo forfettario in capitale commisurato alla spesa predetta.
Per l'erogazione di detto contributo le somme relative al finanziamento regionale sono poste a disposizione dell'Ente interessato nella misura del 50% dell'importo previsto in progetto a presentazione, da parte degli Enti interessati, del verbale di consegna dei lavori; per l'ulteriore 40%, previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 40% dei lavori, il 10% od il minor importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione debitamente approvati.
Le somme di cui al comma precedente dovranno essere introitate dagli enti sul titolo "Partite di giro" del rispettivo bilancio, vincolate al pagamento di quanto dovuto per l'opera cui si riferiscono ed a tale titolo gestite.
Per le opere realizzate direttamente dalla Regione, in sede di approvazione dei progetti: può essere disposta l'anticipazione in favore dei dirigenti degli Uffici Tecnici periferici delle somme previste, salvo l'obbligo di rendiconto.
I contributi di cui al punto c) dell'art. 2 saranno erogati in misura proporzionale, sulla base di apposita dichiarazione dell'Ufficio regionale del Genio Civile competente, che attesti l'avvenuta esecuzione di almeno il 50% dei lavori.
Il saldo verrà corrisposto a seguito di analoga certificazione di regolare esecuzione dei lavori.
Art. 4.
I programmi d'intervento sono approvati dalla Giunta Regionale sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 5.
Le opere pubbliche previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità ed i relativi lavori sono indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.
I progetti di dette opere saranno sottoposti ai pareri tecnici previsti dalle vigenti leggi regionali e, se realizzati a cura diretta della Regione, saranno approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 6.[2]
Per sopperire alle necessità derivanti dagli eventi alluvionali del maggio 1977 eccedenti l'apposito finanziamento statale, nonché per consentire la realizzazione di quelle opere, già ammesse a contributo regionale in annualità ai sensi della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28 e successive modificazioni, per le quali gli Enti interessati non possono ottenere il finanziamento per effetto della Legge 17 marzo 1977, n. 62 , la Regione Piemonte potrà concedere contributi in annualità nella misura e per la durata occorrenti al totale ammortamento, compresi gli oneri per le spese di interessi dei mutui da contrarsi con la Cassa Depositi e Prestiti. Qualora i mutui vengano contratti con altri Istituti di Credito, i contributi in annualità vengono concessi nella misura massima di cui al precedente comma e per la durata dell'ammortamento del mutuo.
Art. 7.
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge si provvede mediante utilizzo della somma che risulterà assegnata alla Regione Piemonte in base ad apposito provvedimento legislativo statale.
Nel bilancio per l'anno finanziario 1977 saranno iscritti: - il capitolo n. 375 di entrata, con la denominazione: "Assegnazione di fondi per la realizzazione di opere di prevenzione, soccorso e ripristino resesi necessarie a seguito di calamità naturali particolarmente gravi", nonché il capitolo n. 12180, con la denominazione: "Interventi per la realizzazione di opere di prevenzione, soccorso e ripristino resesi necessarie a seguito di calamità naturali particolarmente gravi" e con dotazione e stanziamento rispettivamente pari all'ammontare dell'assegnazione di cui al precedente comma.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8.
Al finanziamento degli oneri derivanti dai limiti di impegno, valutati ciascuno in 1600 milioni per l'anno finanziario 1977 e per l'anno finanziario 1978, relativi alla concessione dei contributi di cui al precedente articolo 6, si provvederà con la prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977 successiva all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 45 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 31 agosto 1977
Aldo Viglione
Note:
[1] Il primo comma dell'art. 11 della l.r. 79/1979 estende l'applicazione del disposto del 2° comma dell'art 12 della legge regionale 38/78 anche alla presente legge .
[2] L'articolo 6 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 21 del 1978.