Legge regionale n. 44 del 22 agosto 1977  ( Versione vigente )
"Legge generale sui trasporti e sulla viabilità ."
(B.U. 25 agosto 1977, n. 34)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
FINALITA' E PRINCIPI GENERALI
Art. 1. 
(Pianificazione del sistema dei trasporti)
 
La Regione riconosce al sistema dei trasporti e delle infrastrutture relative il carattere di servizio sociale e di strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione economica nazionale e regionale e dalla pianificazione territoriale.
 
Su tale presupposto, afferma la necessità di una pianificazione del trasporto di persone e di cose, integrato tra servizi e infrastrutture stradali, ferroviarie, lacuali e aeroportuali, tale da:
a) 
assicurare l'accessibilità delle persone alle occasioni di lavoro, di studio ed altre relazioni;
b) 
favorire la mobilità delle cose al servizio del sistema produttivo e distributivo dalla Regione;
c) 
promuovere lo sviluppo della ricerca tecnologica.
 
Riconosce inoltre ad un razionale assetto dell'intero sistema la funzione di stimolo per una qualificazione dell'apparato industriale produttivo regionale e nazionale.
Art. 2. 
(Scale funzionali di comunicazione)
 
I vari modi di trasporto individuale e collettivo, ricadenti nella competenza regionale, devono essere considerati come elementi di un sistema unitario, che tenga conto delle seguenti scale funzionali di comunicazione:
a) 
internazionale e nazionale, comprendente le strutture aeroportuali, le grandi direttrici ferroviarie e stradali di collegamento con i paesi confinanti e la restante parte del territorio nazionale contermine;
b) 
regionale, comprendente i collegamenti tra i comprensori e tra i poli di sviluppo;
c) 
comprensoriale, comprendente i collegamenti interni al comprensorio stesso e quelli che in parte ne fuoriescono;
d) 
locale, comprendente i collegamenti integrati ai precedenti.
Art. 3. 
(Controllo pubblico dei trasporti collettivi)
 
Per quanto concerne i trasporti collettivi la Regione riconosce nel controllo pubblico sull'esercizio e sulla formazione dei bilanci la forma più valida per adeguare il sistema dei trasporti alla necessità e finalità di cui all'art. 1.
 
Ogni gestione deve essere improntata a criteri di efficienza anche sotto il profilo economico e pertanto gli interventi finanziari di sostegno sono commisurati in modo da stimolare tale efficienza.
 
Gli interventi finanziari regionali sono ancorati a criteri di verifica degli obiettivi del Piano regionale dei trasporti e della viabilità di cui al successivo art. 7, mediante flussi informativi costanti tra i livelli programmatorio, amministrativo e gestionale.
Art. 4. 
(Criteri per gli interventi finanziari sulla viabilità)
 
Gli interventi finanziari della Regione sulla viabilità sono legati a programmi di attuazione secondo criteri e priorità previsti nel Piano regionale e nei Piani comprensoriali.
Titolo II 
PIANIFICAZIONE REGIONALE
Art. 5. 
(Compiti della Regione)
 
Allo scopo di perseguire le finalità di cui all'art. 1, la Regione:
a) 
redige il Piano regionale dei trasporti e della viabilità in armonia con gli indirizzi di politica nazionale, secondo le indicazioni e quale specificazione settoriale del Piano regionale di sviluppo, in stretta integrazione con gli obiettivi della pianificazione territoriale, e come guida ed indirizzo per i singoli Piani di trasporto e di viabilità comprensoriali;
b) 
svolge azione di coordinamento e di vigilanza sulle attività di trasporto nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e provvede all'approvazione dei Piani Comprensoriali di trasporto e della viabilità e delle relative previsioni economico-finanziarie;
c) 
fornisce al Comitato comprensoriale informazioni e strumenti per l'elaborazione dei piani e per il controllo della loro attuazione.
Art. 6. 
(Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti e della Viabilità)
 
E' istituito il Comitato Regionale di coordinamento dei trasporti e della viabilità quale organo consultivo della Regione.
 
Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o, per sua delega, dall'Assessore ai trasporti e alla viabilità, ed è composto dai seguenti membri effettivi con diritto di voto:
 
1) gli Assessori del Dipartimento per la gestione del territorio;
 
2) un rappresentante per ciascun Comitato comprensoriale;
 
3) un rappresentante per ciascuna Amministrazione provinciale;
 
4) un rappresentante dell'UNCEM regionale;
 
5) un rappresentante dell'ANCI regionale;
 
6) tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali regionali maggiormente rappresentative;
 
7) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative;
 
8) nove esperti di tecnica ed economia dei trasporti, designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a sei nominativi;
 
9) un rappresentante degli Automobile Clubs del Piemonte;
 
10) due rappresentanti degli operatori economici designati rispettivamente dall'Unione Industriale e dalla Confederazione Piccole e Medie Industrie - Sezioni Piemontesi;
 
11) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni Nazionali delle Aziende di trasporto;
 
12) un rappresentante dell'Associazione Italiana gestione aeroporti e società aeroportuali;
 
13) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni dell'autotrasporto delle merci, maggiormente rappresentative a livello regionale;
 
14) un rappresentante del Ministero dei Trasporti;
 
15) il Direttore del Compartimento di Torino delle Ferrovie dello Stato;
 
16) un rappresentante rispettivamente dell'ANAS, della Motorizzazione Civile e dell'Aviazione Civile.
 
Esercita le funzioni di Segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato competente. Intervengono, senza diritto di voto, funzionari regionali designati dagli Assessori di cui al numero 1).
 
Di volta in volta il Presidente potrà chiamare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, altri esperti in materie specifiche.
 
Per la validità del voto in caso di parere per atti amministrativi, occorre la presenza di almeno la metà dei membri oltre al Presidente il cui voto prevale in caso di parità.
 
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica quanto il Consiglio regionale.
 
Ai membri del Comitato spetta il compenso di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 .
 
Il Comitato regionale di coordinamento dei trasporti e della viabilità ha il compito di:
 
- contribuire ad elaborare le linee del Piano regionale dei trasporti e della viabilità;
 
- formulare pareri sui Piani e sui progetti elaborati dalla Giunta regionale, dagli Enti locali, dalle Aziende di Trasporto, dalle Ferrovie dello Stato, dall'ANAS e dall'Aviazione Civile e sulle proposte per una loro armonizzazione,
 
- svolgere la funzione consultiva di cui all' art. 12 della Legge 14 giugno 1949, n. 410 , all' art. 10 della Legge 2 agosto 1952, numero 1221 e all' art. 2 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1042 e successive integrazioni, nei confronti della Giunta regionale per le scelte amministrative che riguardano la rete dei servizi di interesse regionale;
 
- formulare proposte da avanzare nelle sedi competenti per migliorare le condizioni di integrazione e coordinamento tra i servizi di competenza regionale e i servizi che dipendono da Amministrazioni statali e da Enti locali;
 
- formulare proposte e pareri, da avanzare nelle sedi competenti, nei riguardi di infrastrutture interessanti la viabilità e la circolazione regionale nonché il trasporto merci;
 
- esprimere parere in merito alla classificazione e declassificazione di strade regionali e provinciali nonché di porti e vie navigabili.
 
Sono abrogate le leggi regionali 30 dicembre 1974, n. 41, 3 giugno 1975, n. 38 e i numeri 5 e 6, 1° comma, dell'art. 17 della Legge regionale 16 maggio 1975, n. 28 .
Art. 7. 
(Piano regionale dei trasporti e della viabilità)
 
Il Piano regionale dei trasporti e della viabilità è uno strumento dinamico di indicazione di sintesi della politica regionale nel settore secondo gli obiettivi del Piano di sviluppo e le indicazioni in proposito dei Piani comprensoriali.
 
In quanto tale contiene:
 
1) le linee generali per l'assetto della rete e servizi regionali dei trasporti ed i riferimenti alla rete delle comunicazioni internazionali e nazionali, in accordo con la programmazione nazionale, nonché le relative priorità di attuazione;
 
2) i riferimenti, le indicazioni e gli strumenti per l'elaborazione dei Piani comprensoriali dei trasporti e della viabilità;
 
3) i criteri per il coordinamento e la razionalizzazione degli interventi finanziari tra i vari soggetti erogatori di finanziamento per le infrastrutture e per i servizi di trasporto (Stato, Regione, Enti locali, Aziende produttrici) considerando altresì i finanziamenti derivanti da contratti nazionali di categoria:
 
- contribuzioni sociali;
 
4) gli indirizzi per il programma pluriennale di investimento e i criteri di assegnazione dei contributi regionali, in stretta relazione con gli obiettivi del Piano di sviluppo regionale;
 
5) di indirizzi generali di politica tariffaria, i criteri per la determinazione del costo medio dei servizi, distintamente per zone a carattere socio-economico ed operativo diverso, ricercando una base tariffaria con carattere indicativo per la formulazione del relativo provvedimento riguardante i servizi regionali.
 
Tali criteri devono essere definiti previa verifica con le rappresentanze degli operatori economici e delle organizzazioni sindacali.
 
Il Piano regionale dei trasporti e della viabilità recepisce inoltre, per la formazione degli aggiornamenti progressivi, le indicazioni dei piani comprensoriali secondo i tempi e le modalità previsti dalla Legge regionale sulle procedure di programmazione di cui all' art. 75 dello Statuto regionale .
Art. 8. 
(Programma pluriennale di attuazione dei trasporti)
 
Il programma pluriennale di attuazione dei trasporti specifica in coerenza con le previsioni e gli indirizzi del Piano regionale dei trasporti, gli interventi nel settore, di competenza regionale e locale, precisandone l'ammontare e coordinandoli con quelli degli altri soggetti erogatori di finanziamento, pubblici e privati.
Titolo III. 
PIANIFICAZIONE COMPRENSORIALE
Art. 9. 
(Compiti del Comitato Comprensoriale)
 
Il Comitato comprensoriale, istituito dalla legge 4 giugno 1975, n. 41 :
a) 
provvede alla redazione e all'aggiornamento del Piano comprensoriale dei trasporti e della viabilità da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, in conformità ai criteri ed indirizzi contenuti nel Piano regionale dei trasporti e viabilità e alle linee di assetto territoriale previste, secondo obiettivi di massimo impiego delle infrastrutture esistenti, nonché attraverso la partecipazione degli Enti locali e l'autonomo apporto delle forze sociali;
b) 
partecipa alla formazione e all'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti e della viabilità;
c) 
promuove, per quanto attiene i servizi comprensoriali di trasporto, programmi unitari ed integrati di esercizio formulati dalle aziende ed approvati dalle autorità di gestione;
d) 
promuove i programmi annuali di pubblicizzazione e la costituzione dei consorzi tra gli Enti locali interessati secondo una o più unità territoriali di gestione;
e) 
definisce la ripartizione dei contributi regionali, provvede al coordinamento ed alla verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi pluriennali ed annuali di investimento e di esercizio delle Autorità di gestione o delle aziende, secondo i tempi e le modalità previste dalla legge regionale sulle procedure di programmazione di cui all' art. 75 dello Statuto regionale ;
f) 
individua le eventuali unità territoriali di gestione;
g) 
definisce la politica tariffaria secondo i criteri e gli indirizzi del Piano regionale dei trasporti e della viabilità di cui all'art. 7;
h) 
formula pareri in merito:
1) 
agli interventi proposti per adeguare le infrastrutture dei trasporti e la distribuzione delle merci (scali, interporti, aree di stoccaggio, stivaggio e containerizzazione) alle necessità di approvvigionamento e spedizione;
2) 
ai provvedimenti di carattere viabilistico interessanti il Comprensorio in ordine alla rete di comunicazione fissata dal Piano comprensoriale.
Art. 10. 
(Piano Comprensoriale dei trasporti e della viabilità)
 
Il Piano Comprensoriale dei trasporti e della viabilità costituisce lo strumento di indirizzo e verifica degli interventi previsti nel Comprensorio secondo le linee del Piano regionale dei trasporti e della viabilità e gli obiettivi della pianificazione socio-economica territoriale.
 
I riferimenti del Piano sono:
a) 
le indicazioni del Piano regionale dei trasporti e della viabilità;
b) 
le indicazioni del Piano territoriale socio-economico comprensoriale, di cui costituisce specificazione settoriale;
c) 
le analisi e gli studi sulle dotazioni infrastrutturali esistenti, sui livelli di servizio e sulle condizioni di sicurezza della rete, sulla mobilità delle persone e delle merci esistente nelle ipotesi di ripartizione modale.
 
Il Piano comprensoriale prevede:
a) 
l'assetto della rete infrastrutturale di trasporto d'interesse comprensoriale, tenendo conto delle comunicazioni di interesse sovracomprensoriale e nazionale e dei piani viabilistici indicati dagli strumenti urbanistici;
b) 
le ipotesi di utilizzazione delle linee e servizi comprensoriali di comunicazione su ferrovia e su strada;
c) 
le eventuali unità territoriali nelle quali si articola la gestione e la razionalizzazione della produzione del servizio, per quanto attiene il trasporto collettivo di persone;
d) 
l'analisi e la definizione dei costi e la previsione economico-finanziaria con l'ipotesi di ripartizione del finanziamento fra i vari soggetti di spesa per l'attuazione del Piano comprensoriale.
Art. 11. 
(Programmi unitari ed integrati di esercizio)
 
Allo scopo di attuare la riorganizzazione del sistema dei servizi di linea su gomma o ad impianto fisso, e conseguire gli obiettivi del Piano comprensoriale dei trasporti, il Comitato comprensoriale promuove nel suo ambito la realizzazione di programmi unitari ed integrati di esercizio attraverso i quali poter conseguire il miglioramento della qualità del servizio ed il controllo dei costi di produzione e degli oneri a carico della collettività.
 
Con riferimento ai raggruppamenti per unità territoriali di gestione nel Comprensorio, il programma unitario di esercizio deve definire i tracciati, le fermate, gli orari, le coincidenze e le opportunità di interscambio con ,gli altri mezzi di trasporto, le tariffe ordinarie e preferenziali, i tipi di documenti di viaggio adottati. Il programma deve essere finalizzato a realizzare:
a) 
l'eliminazione dei divieti di carico e di esercizio e il riconoscimento reciproco dei titoli di viaggio al fine di incrementare le frequenze e diversificare i servizi in modo aderente alle esigenze degli utenti;
b) 
l'unificazione tariffaria;
c) 
l'armonizzazione degli orari degli autoservizi tra loro e nei confronti di altri servizi di trasporto;
d) 
i collegamenti degli autoservizi con le stazioni ferroviarie.
 
Le aziende di gestione devono pubblicare a loro spese e diffondere l'orario generale dei servizi di trasporto nel Comprensorio nonché tutte le informazioni utili all'utenza.
 
I programmi unitari ed integrati sono redatti dalle aziende di gestione, preferibilmente attraverso conferenze annuali di produzione, e sottoposti, congiuntamente ai programmi finanziari annuali, all'esame del Comitato comprensoriale. La loro approvazione è di competenza dell'Autorità di gestione di cui all'art. 14.
Art. 12. 
(Classificazione dei servizi di linea)
 
Si intendono per servizi automobilistici di linea, quelli disposti a favore del pubblico, che si svolgono su itinerari e orari fissi, anche a carattere stagionale, e a offerta indiscriminata.
 
Sotto il profilo funzionale sono così classificati:
 
1) servizi urbani, caratterizzati da:
 
a) alte frequenze e brevi intervalli tra le fermate;
 
b) integrazione con i servizi di trasporto delle linee automobilistiche comprensoriali e con i servizi su rotaia;
 
c) prevalente funzione di servizio negli insediamenti continui, anche se in Comuni diversi e confinanti.
 
2) servizi suburbani, che si svolgono tra un centro ed altri minori ravvicinati tra loro, senza continuità di abitato, e per i quali l'avvicendamento dei passeggeri porti questi ad una permanenza sul mezzo relativamente breve.
 
3) servizi interurbani, i rimanenti.
 
4) servizi di linea, riservati a determinate categorie di utenti.
 
5) servizi di gran turismo, finalizzati alla valorizzazione turistica di determinati luoghi.
 
Il costo dei servizi di cui ai numeri 4) e 5) deve essere a completo carico del committente e/o dell'utente.
Art. 13. 
(Unità territoriale di gestione)
 
Ai fini della realizzazione del programma unitario ed integrato d'esercizio e per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 10 della presente legge, il territorio comprensoriale può essere articolato in una o più unità territoriali di gestione.
 
La Regione dispone le delimitazioni dell'ambito territoriale di ciascuna unità di gestione su indicazione dei Comitati comprensoriali.
 
Per unità territoriale di gestione si intende un bacino di trasporto comprendente la rete dei servizi di linea di ciascun Comprensorio e la cui dimensione risulti più conveniente per economicità, efficienza e produttività, fattori tra loro razionalmente combinati.
Titolo IV. 
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DI GESTIONE
Art. 14. 
(Autorità di gestione e regime di delega)
 
Per ciascuna unità territoriale di gestione i Comuni, le Comunità Montane, le Province che vi appartengono, si costituiscono in consorzi facoltativi, ai sensi del T.U. della legge comunale e provinciale approvata con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 .
 
I consorzi di cui al comma precedente svolgono per delega della Regione le funzioni amministrative relative ai trasporti pubblici locali che si svolgono nell'ambito del proprio territorio, purché siano formati almeno da tutti i Comuni serviti dalle attuali linee di trasporto interurbano.
 
Lo statuto del Consorzio deve prevedere l'eventualità di gestione dei relativi servizi.
 
L'Autorità dell'unità territoriale di gestione è individuata nell'assemblea del consorzio.
 
Le spese strumentali per l'avvio e l'esercizio delle funzioni delegate fanno capo al bilancio regionale e sono attribuite ai consorzi in proporzione al servizio erogato nelle singole unità di gestione.
 
Per l'esercizio delle deleghe previste dalla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a disporre il comando del personale.
Art. 15. 
(Funzioni amministrative delegabili)
 
Le funzioni amministrative delegabili all'Autorità di gestione di cui all'art. 14 sono:
 
1) in materia di tranvie, filovie e linee automobilistiche compresi i servizi sostitutivi:
 
a) la concessione all'impianto e all'esercizio, l'approvazione degli orari e delle tariffe secondo le indicazioni del Comitato regionale di coordinamento dei trasporti e della viabilità;
 
b) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio;
 
c) l'erogazione di sovvenzioni e di contributi;
 
d) la concessione di autostazioni di servizi di linea.
 
2) in materia di navigazione lacuale, fluviale, e in materia di porti lacuali e di navigazione interna:
 
a) l'esercizio del trasporto per conto proprio e l'autorizzazione del trasporto in conto terzi;
 
b) l'esercizio dei servizi pubblici di linea;
 
c) la vigilanza sulla regolarità e l'esercizio dei pubblici servizi di linea;
 
d) il noleggio da banchina ed i servizi pubblici di traino;
 
e) l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi.
 
L'esercizio delle funzioni delegate riguardanti l'organizzazione e l'effettuazione dei servizi avverrà in conformità del programma unitario ed integrato d'esercizio di cui all'art. 11 della presente legge.
 
Tale programma dovrà essere redatto in conformità alle direttive del Piano comprensoriale dei trasporti e della viabilità.
Art. 16. 
(Compiti dell'Autorità di gestione)
 
L'Autorità di gestione provvede:
 
a) alla definizione della natura giuridica dell'azienda, alla quale verrà affidata la gestione dell'intera rete del Comprensorio o delle unità territoriali in cui è suddiviso;
 
b) alla determinazione delle tariffe dei servizi in conformità degli indirizzi della Regione;
 
c) alla definizione, in coerenza con la previsione economico-finanziaria per l'attuazione del Piano comprensoriale dei trasporti, di programmi pluriennali ed annuali di investimento e di esercizio per i servizi di competenza;
 
d) all'approvazione dei programmi annuali di esercizio predisposti dalle aziende secondo unità di gestione, congiuntamente ai loro bilanci annuali, dell'esercizio precedente e alla previsione economico-finanziaria per l'esercizio successivo, avuto riguardo ai costi medi di riferimento ed alle forcelle tariffarie, indicati nel Piano regionale;
 
e) in coordinamento con il programma pluriennale ed annuale di investimento e di esercizio, alla determinazione di eventuali disavanzi massimi compatibili con le risorse disponibili ed all'adeguamento ad esse del programma d'esercizio, nel quadro della massima economicità;
 
f) alla vigilanza nell'applicazione delle norme di Legge e delle prescrizioni d'esercizio da parte delle aziende di gestione.
Art. 17. 
(Competenze dirette)
 
La disciplina amministrativa delle linee di trasporto terrestre, a norma della legislazione attuale e dell'esercizio di deleghe previste dalla Costituzione, è la seguente:
 
1) per i trasporti terrestri:
 
a) è competente il Comune per le linee che si svolgono nell'ambito del territorio comunale o che ne debordano senza effettuare fermate, oppure quando interessano un Comune contiguo, per una tratta inferiore, previo accordo con questo;
 
b) è competente l'Autorità di gestione per le linee interurbane e suburbane interessanti la stessa unità territoriale od anche altre per una tratta inferiore. Le modalità d'esercizio per la parte che interessa l'unità vicina devono essere concordate con tale unità; ove manchi l'accordo la decisione è assunta dall'Assessorato regionale competente;
 
c) è competente la Regione negli altri casi.
 
2) per i trasporti su via d'acqua:
 
a) è competente il Comune per le linee che si svolgono nell'ambito del territorio comunale;
 
b) è competente l'Autorità di gestione secondo i criteri di cui al precedente punto b);
 
c) è competente la Regione negli altri casi.
 
Ciascuna categoria di servizio deve avere mezzi di trasporto di tipo ritenuto ammissibile dall'Assessorato regionale competente, in conformità con la legislazione nazionale vigente, in relazione a parametri di idoneità funzionale con le condizioni operative delle aziende sul territorio.
Art. 18. 
(Gestione dei servizi comprensoriali)
 
L'esercizio dei servizi di trasporto interurbani e suburbani interessanti ogni unità di gestione è affidato in gestione diretta ad azienda speciale di cui al T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, ovvero è affidata in concessione ad azienda pubblica o privata, coerentemente al programma unitario ed integrato di esercizio.
 
Per le linee di nuova istituzione ha titolo di preferenza l'azienda di gestione operante nell'ambito dell'unità, cui la linea compete territorialmente e per finitimità, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 3.
 
Le aziende private devono possedere adeguati requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria ed accettare di svolgere il servizio secondo le prescrizioni del programma unitario ed integrato di esercizio con l'osservanza delle condizioni tecniche amministrative e finanziarie stabilite.
 
Le aziende pubbliche possono svolgere servizi di gran turismo con il vincolo di cui all'art. 12.
Titolo V. 
NORME DI ATTUAZIONE
Art. 19. 
(Formazione del Piano regionale)
 
La Giunta regionale predispone un documento di obiettivi ed indirizzi, alla scala regionale con i riferimenti contenuti all'art. 7, in ordine a punti fondamentali per lo sviluppo e l'uso delle infrastrutture e dei servizi di trasporto.
 
Il documento, che è specificazione settoriale e parte integrante del Piano regionale di sviluppo, è sottoposto per l'approvazione al Consiglio regionale, secondo le procedure previste dalla legge regionale di cui all' art. 75 dello Statuto regionale .
 
Le indicazioni di cui al 1° comma del presente articolo costituiscono riferimento per l'elaborazione e per l'approvazione dei Piani comprensoriali di trasporto e della viabilità.
Art. 20. 
(Formazione del Piano comprensoriale)
 
Il Comitato comprensoriale, mediante gli uffici di pianificazione regionali e comprensoriali, elabora i Piani dei trasporti e della viabilità, recependo le indicazioni del Piano regionale e sottoponendolo nell'ambito del Piano socio-economico territoriale alla verifica degli Enti locali, delle Autorità di gestione dei servizi, degli operatori pubblici e privati del settore, delle forze sociali, secondo quanto previsto dall' art. 7 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41 .
 
Il Comitato comprensoriale, secondo i tempi e le modalità previsti dalla legge regionale sulle procedure di programmazione di cui all' art. 75 dello Statuto regionale , presenta alla Giunta regionale il proprio Piano comprensoriale.
 
La Giunta regionale lo approva, verificandone la compatibilità con gli indirizzi del Piano regionale dei trasporti e del Piano socio-economico territoriale per il Comprensorio.
 
Il Piano comprensoriale dei trasporti e della viabilità ha la stessa validità temporale del Piano socio-economico territoriale. Prima dello scadere di tale periodo la Regione deve aver approvato il successivo Piano, con analogo procedimento.
Art. 21. 
(Formazione dei programmi unitari ed integrati d'esercizio)
 
Le aziende di gestione predispongono i programmi unitari e integrati d'esercizio, la cui formazione viene promossa dal comitato comprensoriale secondo l'art. 11 della presente legge.
 
I programmi d'esercizio devono essere predisposti congiuntamente ai bilanci annuali o pluriennali delle aziende e devono contenere le modalità d'esercizio dei servizi, i costi di gestione, gli introiti con l'indicazione delle tariffe relative.
 
I programmi unitari ed integrati d'esercizio, congiuntamente ai programmi finanziari annuali, sono approvati dall'Autorità di gestione competente per territorio, ed inviati al Comitato comprensoriale per la verifica di coerenza con la previsione economico-finanziaria per l'attuazione del Piano comprensoriale.
Art. 22. 
(Contributi finanziari regionali)
 
La Regione interviene nelle spese di investimento e in quelle di esercizio con contributi determinati con apposite leggi che ripartiscono le risorse regionali per la viabilità e i trasporti secondo i seguenti criteri:
 
1) gli investimenti relativi alla viabilità, di cui all'art. 4, sono ammessi a contributo commisurato a percentuale della spesa sostenuta e riconosciuta congrua dalla Regione;
 
2) gli investimenti relativi ai trasporti sono ammessi a contributo commisurato a percentuale della spesa sostenuta e riconosciuta congrua dalla Regione; i contributi per le spese d'esercizio saranno riferiti al sistema dei costi individuato dalla Regione ed ai ricavi derivanti dalla struttura tariffaria proposta.
 
Gli interventi previsti dalle suddette leggi sostituiscono tutti gli interventi fino al momento effettuati dalla Regione.
Art. 23. 
(Fondo regionale dei trasporti e della viabilità)
 
La Regione, a partire dal 1978, classifica gli adempimenti finanziari derivanti dal precedente art. 22 nel bilancio di previsione di ciascun anno, definendo un fondo annuale per i trasporti e la viabilità suddiviso per i capitoli di spesa inerenti la viabilità ed i trasporti e le voci d'investimento e di gestione, secondo quanto previsto dall' art. 9 della legge 19 maggio 1976, n. 335 .
 
NORME TRANSITORIE
Art. 24. 
 
In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale adotta entro il 31-12-1977 la prima proposta di Piano regionale dei trasporti, come documento di obiettivi e di indirizzi conformi al Piano regionale di sviluppo, in ordine a punti fondamentali del sistema regionale dei trasporti e la trasmette al Presidente del Consiglio regionale.
 
Entro 90 giorni dalla trasmissione, il Consiglio approva con propria deliberazione la proposta di piano.
Art. 25. 
 
I Comitati comprensoriali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, proporranno alla Giunta regionale, l'aggregazione dei servizi comprensoriali di linea secondo una o più unità territoriali di gestione, ai sensi di quanto previsto all'art. 13.
 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotterà la delimitazione con decreto del Presidente della Giunta regionale.
 
Ogni successiva delimitazione dell'unità territoriale di gestione e dei servizi di trasporto ad essa assegnati, deve avvenire in fase di aggiornamento del Piano comprensoriale dei trasporti e della viabilità.
Art. 26. 
 
In attesa del Piano comprensoriale dei trasporti e della viabilità, gli Enti locali, le Autorità dell'unità territoriale di gestione già costituite ai sensi dell'art. 14 della presente legge, e le aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico della Regione, presentano ogni anno al Comitato comprensoriale il programma unitario ed integrato d'esercizio con le relative ipotesi finanziarie.
 
La Regione, sulla base delle indicazioni dei Comitati comprensoriali, procede per ogni Comprensorio alla ripartizione dei contributi di competenza propria.
 
L'erogazione dei contributi di cui al comma precedente viene operata annualmente alle aziende di trasporto dalla Giunta Regionale in caso di assenza di delega alle Autorità di gestione.
 
Le apposite leggi di cui all'art. 22 stabiliscono tempi e procedure amministrative per l'erogazione dei contributi, in conformità ai tempi ed alle procedure per la formazione del bilancio di previsione della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 agosto 1977
Aldo Viglione