"Le procedure della programmazione."
(B.U. 25 agosto 1977, n. 34)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Titolo I.
NORME GENERALI
Art. 1.
(Finalità)
La Regione Piemonte esercita la propria azione legislativa, regolamentare ed amministrativa con il metodo della programmazione, in base al disposto degli artt. 4 e 73 dello
Statuto
, secondo le norme della presente legge che ne individua gli strumenti e ne definisce le relative procedure.
L'azione della Regione è prioritariamente rivolta al superamento degli squilibri socio-economici e territoriali, sia a livello nazionale, sia nell'ambito generale.
A tal fine la Regione predispone il piano regionale di sviluppo di cui agli artt. 74, 75 dello
Statuto
e all'
art. 1 della legge n. 335 del 19-5-1976
, e provvede, in conformità con il piano regionale di sviluppo, attraverso gli organi comprensoriali alla formazione dei piani socio-economici territoriali dei comprensori di cui all'
art. 75 dello Statuto
.
Il piano regionale di sviluppo e le sue articolazioni in piani socio-economici-territoriali di Comprensorio costituiscono il complesso della programmazione regionale.
Art. 2.
(Soggetti della programmazione regionale)
La programmazione regionale è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Consiglio regionale, dalla Giunta e dai Comitati comprensoriali di cui alla
legge regionale n. 41 del 4-6-1975
.
Le Province, le Comunità montane ed i Comuni, singoli od associati, partecipano alla programmazione regionale attraverso i Comitati comprensoriali.
La Regione garantisce il concorso degli enti locali e l'autonomo apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, degli organismi economici e delle altre forze sociali alla definizione degli indirizzi e delle scelte del piano regionale di sviluppo dei piani socio-economici-territoriali dei comprensori e dei loro documenti di attuazione.
La partecipazione al processo di programmazione dei soggetti di cui al 2° e 3° comma, si attua nella fase di elaborazione delle proposte, nella loro formazione ed approvazione, e nella successiva gestione attraverso programmi di attuazione.
Titolo II.
PROCEDURE DI FORMAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO
Art. 3.
(Contenuti del piano regionale di sviluppo)
Il piano regionale di sviluppo definisce gli indirizzi generali di sviluppo economico e sociale, quelli concernenti l'assetto del territorio, le conseguenti scelte e priorità di intervento, i relativi tempi di attuazione, le modalità organizzative nonché le proposte per la programmazione nazionale.
Gli indirizzi, le scelte e le proposte di cui al comma precedente sono definiti per un periodo temporale non inferiore a tre anni sulla base di adeguate analisi socio-economiche e territoriali.
Il piano regionale di sviluppo stabilisce infine il termine entro il quale ciascun comitato comprensoriale deve formare il piano socio-economico territoriale.
Art. 4.
(Documenti del piano regionale di sviluppo)
Il piano regionale di sviluppo è costituito dai seguenti documenti:
a)
relazione sulla situazione socio-economica e territoriale della Regione e sui suoi prevedibili sviluppi per l'arco temporale di riferimento adottato;
b)
relazione sullo stato di attuazione dei piani precedenti;
c)
indirizzi socio-economici ed amministrativi di riferimento, generali e settoriali e loro articolazioni territoriali e temporali, con specifico riferimento alle risorse finanziarie ed ai soggetti erogatori;
d)
linee di assetto territoriale regionale;
e)
piani settoriali;
f)
le priorità di intervento della Regione, i principi e i criteri generali di cui al 1° comma del precedente art. 3.
Art. 5.
(Iniziativa ed elaborazione della proposta di piano regionale di sviluppo)
Entro quattro mesi dalla data della propria elezione la Giunta regionale predispone, in concorso con i soggetti di cui ai capoversi dell'articolo 2 della presente legge, la proposta di piano regionale di sviluppo.
A tal fine la Giunta regionale:
a)
acquisisce le proposte e le informazioni dei Comitati comprensoriali, dei soggetti di cui al 1° comma e delle altre pubbliche amministrazioni;
b)
si avvale dell'attività di elaborazione, studio e ricerca delle strutture regionali e di quella degli enti ed aziende direttamente od indirettamente dipendenti o collegati alla Regione;
c)
si avvale in particolare dell'Istituto ricerche economico sociali del Piemonte, IRES, ai sensi della
legge regionale 2-9-1974, n. 29
e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte, ESAP, ai sensi della
legge regionale 24-4-1974, n. 12
e successive modificazioni ed integrazioni;
d)
definisce, in collaborazione con il Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione di cui alla
legge regionale 4-9-1975, n. 48
, le direttive per una sistematica raccolta delle informazioni necessarie alla propria attività di programmazione.
La raccolta e l'utilizzazione delle informazioni si svolge con le modalità e le garanzie previste dall'
art. 19 del RDL n. 1285 del 27-5-1929
.
La proposta di piano regionale predisposta dalla Giunta è trasmessa al Consiglio ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Le proposte delle materie di cui alla presente legge dei soggetti di cui all'
art. 42 dello Statuto
sono messe all'ordine del giorno del Consiglio contestualmente con la proposta della Giunta.
Art. 6.
(Norme per l'approvazione del piano regionale di sviluppo)
Sulla base della proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale realizza le consultazioni di cui al successivo art. 7.
A conclusione delle consultazioni, ai sensi dell'
art. 22 dello Statuto
, la Commissione Bilancio e programmazione raccoglie le conclusioni delle altre Commissioni consiliari interessate e trasmette al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta regionale le sue conclusioni in merito alla proposta di Piano, agli esiti delle consultazioni, alle conseguenti proposte di integrazione e modifica.
La Giunta regionale predispone quindi il Piano regionale di sviluppo, tenendo conto delle proposte di integrazione e modifica di cui al comma precedente e, lo trasmette al Presidente del Consiglio regionale.
Il Consiglio regionale approva il piano regionale di sviluppo ai sensi dell'
art. 16 dello Statuto
.
Dopo la sua approvazione il Piano regionale di sviluppo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e ne è data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 7.
(Consultazioni)
Il Consiglio regionale provvede alla consultazione:
a)
dei Comitati comprensoriali;
b)
delle rappresentanze degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, degli organismi economici e delle altre forze sociali.
Le consultazioni di cui al punto b), a livello sub-regionale, vengono effettuate attraverso i Comitati comprensoriali.
Art. 8.
(Strumenti tecnici)
Per l'adempimento di quanto previsto ai precedenti articoli 6 e 7, il Consiglio regionale si avvale direttamente delle strutture e degli organismi di cui ai punti b) e c) del capoverso dell'art. 5 della presente legge e dell'apporto del Consorzio per il trattamento automatico della informazione.
Art. 9.
(Modifiche ed aggiornamento del piano regionale di sviluppo)
Alle modifiche ed all'aggiornamento del piano regionale di sviluppo, prima della sua scadenza, si provvede secondo le procedure di cui ai precedenti artt. 5, 6, 7 e 8.
Le modifiche che non incidono sugli indirizzi sostanziali e che si rendono necessarie in conseguenza dell'aggiornamento annuale del programma pluriennale di attività e di spesa, di cui al successivo art. 17, previo parere conforme della Commissione programmazione e bilancio, sono approvate con delibera del Consiglio regionale su proposta della Giunta.
Art. 10.
(Efficacia del piano regionale di sviluppo)
Il piano regionale di sviluppo ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per le attività proprie della Regione, dei Comitati comprensoriali, degli enti ed aziende direttamente o indirettamente dipendenti dalla Regione o ad essa collegati, degli enti locali per le materie delegate dalla Regione, e di ogni altro soggetto operante nel territorio regionale, nei limiti in cui la legislazione statale e regionale lo consenta. Ad esso si può derogare solo sulla base di specifiche previsioni legislative.
Il piano regionale di sviluppo inoltre costituisce il quadro di riferimento per le attività proprie degli enti locali, degli altri enti pubblici, delle aziende a partecipazione pubblica e dei privati.
Art. 11.
(Contenuti del piano socio-economico territoriale del Comprensorio)
Il piano socio economico territoriale del Comprensorio attua le previsioni del piano regionale di sviluppo e si configura come piano di sviluppo e piano territoriale in coerenza con l'
articolo 5 della legge regionale n. 41 del 4-6-1975
.
Esso costituisce il quadro di riferimento sul territorio dei programmi di intervento e di spesa della Regione e degli enti locali, delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici, nonché delle aziende a partecipazione pubblica e dei programmi delle aziende private per il periodo di validità del piano.
Il piano socio-economico territoriale del Comprensorio:
a)
definisce gli indirizzi di sviluppo economico e sociale del Comprensorio e la organizzazione del territorio in conformità col piano regionale di sviluppo;
b)
definisce i conseguenti criteri e le relative priorità e localizzazioni per gli interventi della Regione e degli enti ed aziende da essa direttamente o indirettamente dipendenti o ad essa collegati, e degli enti locali per le materie delegate, nonché i relativi tempi di attuazione;
c)
stabilisce, nel quadro della legislazione nazionale e regionale, i criteri e gli indirizzi che devono essere osservati nella formazione dei piani di sviluppo, dei piani urbanistici e dei piani di settore degli enti locali, che interessano il territorio del Comprensorio, precisando le prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina locale vigente;
d)
individua, in armonia con la legislazione regionale e tenendo conto delle attività delegate agli Enti territoriali o a loro consorzi, la delimitazione delle aree subcomprensoriali;
e)
definisce ogni altro aspetto della programmazione regionale che il piano regionale di sviluppo assegni esplicitamente ai piani socio-economici territoriali di Comprensorio.
Art. 12.
(Documenti del piano socio-economico territoriale del Comprensorio)
Il piano socio-economico territoriale del Comprensorio è costituito dai seguenti documenti:
a)
relazione sulla situazione socio-economica e territoriale del Comprensorio e sui suoi prevedibili sviluppi per l'arco temporale di riferimento adottato, insieme con la rappresentazione cartografica dei fenomeni;
b)
indirizzi programmatici socio-economici ed amministrativi;
c)
piano territoriale, secondo quanto prescritto dalla normativa statale e regionale;
d)
programmi pluriennali consolidati di intervento e di spesa della Regione e degli enti locali;
e)
eventuali norme di attuazione del piano socio-economico territoriale del Comprensorio.
Art. 13.
(Formazione ed approvazione del piano socio-economico territoriale del Comprensorio)
Il Piano socio-economico territoriale esteso al territorio di ciascun Comprensorio, è formato dal Comitato comprensoriale sulla base degli indirizzi del piano regionale di sviluppo.
Qualora le indicazioni del P.R.S. o particolari esigenze di attuazione richiedano la formazione unitaria di un piano socio-economico-territoriale esteso a più aree comprensoriali, la Giunta regionale ne promuove la formazione da parte dei relativi Comitati comprensoriali e ne assicura il coordinamento.
Il Comitato comprensoriale predispone ed approva uno schema di piano socio-economico territoriale, sottoponendolo alle consultazioni di cui allo
art. 7 della legge regionale n. 41 del 4-6-1975
, e lo trasmette alla Giunta regionale per l'adozione.
La Giunta regionale previo parere della C. Prog. e B., esprime le proprie osservazioni con motivato parere e trasmette gli atti al Comitato comprensoriale, che provvede alla redazione ed approvazione della proposta di Piano con i contenuti e gli elaborati di cui ai precedenti articoli 11 e 12.
La Giunta regionale, qualora la proposta di piano non sia in contrasto con il piano regionale di sviluppo e con le disposizioni della presente legge, adotta il piano socio-economico territoriale del Comprensorio, lo trasmette al Consiglio regionale, e dà notizia del provvedimento di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione, indicando le sedi ove chiunque può prendere visione dei relativi atti.
Il Consiglio regionale approva il Piano socio-economico-territoriale con propria deliberazione.
Il piano approvato è pubblicato integralmente come supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione e ne è data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli elaborati del Piano socio-economico territoriale del Comprensorio sono esposti continuamente nelle sedi della Regione e del Comprensorio interessato.
Art. 14.
(Variazione del Piano socio-economico territoriale del Comprensorio)
Il Piano socio-economico territoriale del Comprensorio può essere modificato con il procedimento di cui al precedente art. 13 nei seguenti casi:
a)
su iniziativa della Regione, nel caso di approvazione di nuovi indirizzi programmatici di sviluppo socio-economico e di assetto territoriale, anche in relazione alle scelte della programmazione nazionale, o per eventi naturali eccezionali;
b)
su iniziativa dei Comitati comprensoriali.
Le modifiche che non incidono sugli indirizzi e indicazioni di cui allo schema previsto dal 3° comma del precedente articolo 13, o quelle che si rendono necessarie per adeguamento ad altri strumenti regionali di attuazione del piano di sviluppo, sono proposte dalla Giunta sentiti i Comitati comprensoriali, ed approvate con deliberazione del Consiglio regionale secondo le procedure di cui al 5°, 6°, 7° e 8° comma del precedente articolo 13.
Le previsioni e le prescrizioni contenute nei piani socio-economici territoriali sono verificate almeno ogni dieci anni in rapporto al variare delle condizioni economiche e sociali.
Art. 15.
(Attuazione del piano socio-economico territoriale del Comprensorio)
Il piano socio-economico territoriale del Comprensorio si attua mediante:
a)
l'adeguamento dei piani regolatori generali;
b)
gli interventi della Regione in applicazione di leggi statali e regionali, specificati nel programma pluriennale di attività di spesa e nelle sue articolazioni annuali;
c)
i piani ed i programmi di attuazione pluriennale ed annuale degli enti territoriali nelle materie di competenza o delegate, ove la predisposizione di piani e la loro conformità alla programmazione regionale sia esplicitamente prevista dalle leggi regionali e statali, e comunque quando sia richiesto il finanziamento regionale.
Titolo III.
PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO
Art. 17.
(Contenuti del programma pluriennale di attività e di spesa)
Il programma pluriennale di attività e di spesa di cui all'
art. 74 dello Statuto regionale
, specifica, in coerenza con le prescrizioni e gli indirizzi del piano di sviluppo regionale, gli interventi di competenza regionale, coordinando l'attuazione dei programmi di settore redatti in applicazione di leggi regionali o statali e dei programmi autonomamente elaborati dagli enti locali nel rispetto delle reciproche competenze e comunque quando sia richiesto il finanziamento regionale.
Il programma pluriennale di attività e di spesa è riferito ad un arco temporale non superiore a quello assunto per la formazione del piano regionale di sviluppo.
Art. 18.
(Documenti del programma pluriennale di attività e di spesa)
Il programma pluriennale di attività e di spesa è costituito dai seguenti documenti:
a)
relazione sullo stato di attuazione del programma precedente;
b)
interventi programmati della Regione, eventualmente aggregati in programmi di settore e specificati in progetti, con articolazione sul territorio e dettaglio annuale di attuazione, distinguendo tra:
- interventi predisposti dalla Regione mediante le proprie strutture, o avvalendosi di enti ed organismi da essa direttamente o indirettamente dipendenti o collegati;
- interventi predisposti autonomamente dagli enti locali e coordinati dagli organismi comprensoriali, con indicazione della quota di finanziamento a carico della Regione;
- interventi predisposti autonomamente dalle altre pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, dalle aziende a partecipazione statale o da soggetti privati, riconducibili agli indirizzi ed alle scelte del piano regionale di sviluppo.
Tali interventi devono contenere l'indicazione delle risorse che la Regione intende impiegare sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi.
Art. 19.
(Programmi di settore e progetti)
I programmi di settore ed i progetti di cui al punto b) del precedente art. 18, individuano le attività e gli interventi previsti nel programma pluriennale di attività e di spesa per settori organici di materie, ed in relazione ad obiettivi specificatamente indicati e verificabili, evidenziandone, ove sia possibile, i costi ed i risultati in termini sia fisici sia finanziari, nonché i relativi tempi e le modalità di attuazione ed i necessari riferimenti organizzativi.
Art. 20.
(Attuazione del programma pluriennale di attività e di spesa)
Il programma pluriennale di attività e di spesa è attuato attraverso il bilancio pluriennale e annuale di previsione della Regione, ai sensi della
legge n. 335 del 19-5-1976
e relative norme regionali di attuazione ed i bilanci consolidati di Comprensorio di cui al
terzo comma dell'art. 75 dello Statuto
.
La Giunta regionale presenta ogni anno la relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale di attività e di spesa unitamente al bilancio preventivo.
Art. 21.
(Formazione del programma pluriennale di attività e di spesa)
La Giunta regionale predispone, avvalendosi delle proprie strutture ed in concorso con i soggetti di cui ai capoversi dell'art. 2 della presente legge, il programma pluriennale di attività e di spesa ed i suoi aggiornamenti ed articolazioni annuali.
In particolare la Giunta acquisisce:
a)
i programmi pluriennali ed annuali degli enti ed organismi da essa direttamente o indirettamente dipendenti o collegati, insieme con i relativi bilanci di previsione;
b)
le informazioni e i programmi degli enti locali e degli altri soggetti necessari per la definizione degli interventi di cui al punto b) del precedente articolo 18 e comunque quando sia richiesto il finanziamento regionale.
I Comitati comprensoriali coordinano i programmi e le informazioni di cui al comma precedente, in coerenza con gli indirizzi del piano regionale di sviluppo e dei piani socio-economici-territoriali.
In particolare i comitati comprensoriali trasmettono una propria relazione sullo stato di attuazione del piano socio economico territoriale di Comprensorio con le eventuali proposte di aggiornamento del piano regionale di sviluppo, anche ai fini degli adempimenti di cui al secondo comma del successivo art. 22.
Art. 22.
(Approvazione e aggiornamento del programma pluriennale di attività e di spesa)
Il programma pluriennale di attività e di spesa è approvato ed aggiornato annualmente, insieme con le sue articolazioni annuali con le modalità di cui agli articoli 6, 7, 8 della presente legge, e con le scadenze previste per l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione della Regione.
L'aggiornamento annuale è accompagnato dalla revisione della relazione di cui alla lettera a) dell'articolo 4 della presente legge, secondo le procedure previste dai precedenti articoli 5, 6, 7, 8.
Art. 23.
(Verifica e controlli)
Ogni anno la Giunta presenta al Consiglio regionale per l'approvazione, insieme al conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, una relazione illustrativa in cui vengono posti in evidenza i costi ed i risultati conseguiti per ciascun programma di settore e progetto in relazione alle previsioni di intervento del programma pluriennale di attività e di spesa.
Tale relazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione unitamente al conto consuntivo.
La Giunta regionale acquisisce tramite i Comitati comprensoriali le necessarie informazioni sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'articolo 21 della presente legge.
Titolo IV.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 24.
(Organi della programmazione)
Le strutture tecniche regionali e comprensoriali per la formazione, la verifica ed il controllo dei documenti del piano e le loro funzioni vengono definite con apposita legge regionale.
Ai medesimi fini la Giunta regionale è autorizzata a promuovere e definire apposite intese per l'utilizzazione degli uffici e del personale degli enti locali, in particolare nel quadro di quanto previsto all'art. 9/bis del
Decreto legge 17-1-1977, n. 2
, e sua conversione in
legge 17-3-1977, n. 62
.
Art. 25.[1]
(...)
Art. 26.
(Contenuti del piano regionale di sviluppo e del programma pluriennale di attività e di spesa 1977-1980)
Il piano regionale di sviluppo ed il programma pluriennale di attività e di spesa per il periodo 1977/1980 si articolano in:
a)
un documento in cui sono presenti i contenuti di massima di cui all'art. 4, lettere a), b), d) della presente legge;
b)
un documento in cui sono contenute le specificazioni per programmi di settore e per progetti, con articolazione sul territorio e dettaglio annuale di attuazione, degli indirizzi di cui alla lettera a) del presente articolo.
Art. 27.
(Approvazione del piano regionale di sviluppo e del programma pluriennale di attività e di spesa 1977-1980)
In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale approva congiuntamente il primo piano regionale di sviluppo ed il primo programma pluriennale di attività e di spesa per il periodo 1977/1980 entro il 31 luglio 1977.
Art. 28.
(Moduli e metodologie)
La Giunta regionale sentite le competenti Commissioni consiliari determina i modelli dei bilanci, dei piani, dei programmi di attuazione, dei progetti, delle relazioni previsti nella presente legge e le rispettive metodologie di formazione, in modo da rendere omogenei l'acquisizione ed il controllo dei dati e delle informazioni ai fini del processo di programmazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 19 agosto 1977
Aldo Viglione
Note:
[1] L'articolo 25 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 28 del 1992.