Legge regionale n. 42 del 17 agosto 1977  ( Versione vigente )
"Interventi per la tabellazione, la conservazione, la valorizzazione, l'acquisizione e l'affitto delle aree incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali."
(B.U. 23 agosto 1977, n. 34)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Al fine di procedere alla prima tabellazione delle aree incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, di cui all' art. 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , nonché per primi e urgenti interventi di conservazione, valorizzazione, acquisizione e affitto, con introduzione eventuale di pesi e servitù attive e passive, anche di aree non inserite nel piano regionale, che per flora, fauna o valori ambientali e culturali presentino particolare interesse, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 600 milioni.
 
La Giunta regionale dispone, previa propria deliberazione, gli interventi di cui al comma precedente, salvo che per gli interventi di acquisizione che dovranno essere disposti con deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 2. 
 
All'onere di cui al precedente articolo 1 si fa fronte, per 100 milioni, con la maggior previsione, di pari ammontare, della dotazione del capitolo n. 110 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1977 e, per 500 milioni, mediante l'utilizzazione di una quota, di pari ammontare, dell'avanzo finanziario stabilito nel rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1975.
 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 al titolo 2° - Sezione 3° - Rubrica n. 5 Categoria IX Beni ed opere, sarà iscritto il capitolo n. 10910, con la denominazione: "Spese per la tabellazione, la conservazione, la valorizzazione, l'acquisizione e l'affitto di aree incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui all' articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , nonché aree che per flora, fauna o valori ambientali e culturali presentino particolare interesse" e con lo stanziamento di lire 600 milioni.
 
Le spese per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 1 per gli anni finanziari 1978 e successivi saranno autorizzate con successive leggi regionali che ne stabiliranno il finanziamento.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 agosto 1977
Aldo Viglione