"Modificazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 e 10 novembre 1972, n. 12."
(B.U. 28 giugno 1977, n. 26)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Al termine del
2° comma dell'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 è aggiunto il seguente testo: "
"
Vice Presidenti delle Commissioni legislative permanenti del Consiglio regionale 60%.
Art. 2.
La misura del rimborso spese di cui all'
art. 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10
è aumentata del 50% a far tempo dal 1° aprile 1977.
Art. 3.
Al
terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 le parole "
" sono sostituite "
".
in relazione alla sua appartenenza alle Commissioni legislative permanenti del Consiglio
in relazione alle attività connesse all'esplicazione del mandato consiliare
Il
primo periodo del quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 è modificato come segue: "
".
L'indennità di missione è stabilita nella misura di L. 22.500 nette al giorno a far tempo dal 1° aprile 1977
All'
ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
"
15 aprile 1961, n. 291
Art. 4.
L'
art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 è sostituito dal seguente: "
".
Per il funzionamento dei Gruppi consiliari sono previsti, a carico del bilancio del Consiglio, contributi mensili rappresentanti:
a) da una quota fissa di L 500.000 per ciascun gruppo indipendentemente dalla sua consistenza numerica;
b) da una quota variabile ragguagliata a L. 150.000 per ogni Consigliere regionale iscritto al Gruppo
La presente variazione entra in vigore con il 1° aprile 1977.
Art. 5.
Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 della presente legge valutati in L. 125.000.000 per l'anno 1977 si fa fronte mediante una riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 10180 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 e mediante l'integrazione, nella rispettiva misura di L. 75.000.000 e 50.000.000, degli stanziamenti di cui ai capitoli 10 e 50 dello stato di previsione della spesa dello stesso anno.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 giugno 1977
Aldo Viglione