Legge regionale n. 29 del 05 maggio 1977  ( Versione vigente )
"Inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferito alla Regione Piemonte dall'ISSCAL - Istituto per il Servizio Sociale Case per i Lavoratori - e dall'ISES - Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale - in base al D.P.R. 30-12-1972, n. 1036 ."
(B.U. 10 maggio 1977, n. 19)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il personale trasferito alla Regione ai sensi dell' art. 18 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1036 è inquadrato, con decorrenza 1-1-1975, nelle qualifiche regionali di cui all' art. 3 della l.r. 12-8-1974, n. 22 , in base alla tabella "A" di corrispondenza allegata alla presente legge.
Art. 2. 
 
Al personale, inquadrato ai sensi del precedente art. 1, vengono riconosciuti, agli effetti del trattamento economico i servizi prestati presso l'Ente di provenienza secondo i criteri di cui all' art. 4 della l.r. 5-12-1975, n. 60 .
 
Sono, altresì, estesi, per quanto applicabili, gli artt. 63-67-68-70-74-75 della l.r. 12-8-74, n. 22 e art. 6 della l.r. 5-12-75, n. 60 .
Art. 3. 
 
La dotazione organica provvisoria dei posti del ruolo unico regionale di cui all' art. 3 della legge regionale 12-8-74, n. 22 e di cui all' art. 4 della l.r. 4-9-75, n. 50 è aumentata di n. 12 unità.
 
La tabella organica è così modificata: - Custode posti 40 - Operatore posti 342 - Operatore specializzato posti 313 - Segretario posti 288 - Capo Ufficio posti 266 - Istruttore posti 163 - Capo Servizio posti 112 - Dirigente di Settore posti 45.
Art. 4. 
 
Le somme che la Regione Piemonte introiterà ai sensi del 2° comma dell'art. 19 del D.P.R. 30-12-72, n. 1036 , saranno utilizzate fino a concorrenza degli importi individuali, a coprire il costo del riscatto ai fini della indennità premio di servizio erogato dall'I.N.A.D.E.L. e il costo della equiparazione delle posizioni relative al trattamento di quiescenza di cui al 3° comma del citato art. 19.
Art. 5. 
 
Ai fini dell'inquadramento nel ruolo del personale di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 30 milioni per gli anni 1975 e 1976 e la spesa annua di 15 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1977.
 
All'onere di 30 milioni per gli anni finanziari 1975 e 1976 si provvede mediante l'utilizzo di una quota di pari ammontare, dell'avanzo finanziario stabilito dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1975 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, del capitolo n. 5015 con la denominazione: "Oneri relativi agli anni 1975 e 1976 conseguenti all'inquadramento del ruolo regionale del personale trasferito dall'ISSCAL - Istituto per il Servizio Sociale Case per i Lavoratori - e dall'ISES - Istituto per lo sviluppo della Edilizia Sociale" e con lo stanziamento di 30 milioni.
 
All'onere di 15 milioni per l'anno finanziario 1977 si provvede utilizzando una quota di 12 milioni della disponibilità esistente sul capitolo n. 5000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1977 e una quota di 3 milioni della disponibilità esistente sul capitolo n. 5010 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 5 maggio 1977
Aldo Viglione

Allegato A 
OMISSIS