"Ulteriore proroga delle disposizioni di cui al 1 comma dell'art. 17 della L.R. 15 gennaio 1973, n. 3 , concernente criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione."
(B.U. 19 aprile 1977, n. 16)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di cui al
1° comma dell'art. 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3
, già prorogato sino al 31 dicembre 1976 dal
1° comma dell'art. 9 della legge regionale 22 gennaio 1976 n. 5
, è ulteriormente prorogato sino a tutto l'anno 1978.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 13 aprile 1977
Aldo Viglione