Legge regionale n. 25 del 13 aprile 1977  ( Versione vigente )
"Ulteriore proroga delle disposizioni di cui al 1 comma dell'art. 17 della L.R. 15 gennaio 1973, n. 3 , concernente criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione."
(B.U. 19 aprile 1977, n. 16)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il termine di cui al 1° comma dell'art. 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 , già prorogato sino al 31 dicembre 1976 dal 1° comma dell'art. 9 della legge regionale 22 gennaio 1976 n. 5 , è ulteriormente prorogato sino a tutto l'anno 1978.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 13 aprile 1977
Aldo Viglione