Legge regionale n. 22 del 06 aprile 1977  ( Versione vigente )
"Misure straordinarie per il potenziamento degli autoservizi di linea e per il contenimento dell'aumento delle tariffe preferenziali dei servizi medesimi."
(B.U. 19 aprile 1977, n. 16)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Allo scopo di potenziare il parco autobus delle aziende pubbliche e private esercenti autoservizi di linea per trasporto di persone, con il vincolo del miglioramento del servizio, viene stanziata la somma di due miliardi di lire.
 
Essa viene erogata, entro i limiti di un miliardo a favore delle aziende pubbliche e un miliardo a favore delle aziende private, secondo i criteri stabiliti rispettivamente dalle leggi regionali 6 maggio 1974, n. 14 e 6 maggio 1974, n. 15 e successive modificazioni, con la sola modifica, per le aziende private, della misura del contributo, che viene portato al 50% della spesa riconosciuta ammissibile e sostenuta per l'acquisto di autobus immatricolati dopo il 31 dicembre 1976.
[1]
 
Tutti gli autobus immatricolati a decorrere da un mese dopo la entrata in vigore della presente legge dovranno avere le caratteristiche funzionali stabilite dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell' art. 17 del D.L. 13-8-1975, n. 377 , convertito con modificazioni con la legge 16-10-1975 n. 493 .
 
Le richieste devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge ed entro i successivi 30 giorni dovrà deliberare la Giunta, sentito il parere del Comitato regionale di coordinamento dei trasporti e della competente Commissione permanente del Consiglio.
Art. 2. 
 
Al fine di contenere l'aumento delle tariffe, reso necessario per coprire parte dell'incremento dei costi di gestione il finanziamento della legge regionale 20 agosto 1973, n. 23 viene elevato da L 500 milioni a L. 2.000 milioni sia per l'esercizio annuale di gestione 1976 che per quello 1977.
Art. 3. 
 
Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dell'Impresa e su conforme deliberazione della Giunta medesima, può autorizzare il pagamento di un acconto sul contributo, di cui al precedente articolo 2, non superiore all'80% del contributo annuale erogato nell'anno precedente, erogato in due quote: l'una pari al 50% a maturazione del primo semestre e l'altra pari al 30% a maturazione del decimo mese, sulla base delle risultanze di esercizio dei rispettivi periodi di ogni anno. Per l'anno 1976 l'acconto è computabile nella misura del doppio del contributo accordato per l'esercizio 1975.
Art. 4. 
 
All'onere di 5.000 milioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si provvede mediante l'utilizzo di una quota, di pari ammontare, dell'avanzo finanziario stabilito dal rendiconto consuntivo per l'anno finanziario 1975.
 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, sarà istituito il capitolo n. 11930, con la denominazione: "Contributo straordinario ad aziende pubbliche e private esercenti autoservizi di linea per trasporto di persone ai fini del potenziamento del piano autobus" , e con lo stanziamento di 2.000 milioni.
 
Nello stato di previsione medesimo lo stanziamento del capitolo n. 6150 sarà integrato di 1.500 milioni e sarà istituito il capitolo n. 6151, con la denominazione: "Contributi negli oneri di esercizio per l'anno di gestione 1976, delle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori" e con lo stanziamento di 1.500 milioni.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 6 aprile 1977
Aldo Viglione

Note:

[1] Questo comma dell'articolo 1 ha subito una modifica non testuale dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 39 del 1979.