Legge regionale n. 19 del 17 marzo 1977  ( Versione vigente )
"Trattamento di missione del personale dell'Amministrazione regionale."
(B.U. 29 marzo 1977, n. 13)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il trattamento economico di missione del personale dell'Amministrazione regionale è regolato dalle norme della presente legge.
 
Per quanto non previsto dalla medesima è fatto rinvio alla normativa di cui alla legge 18 dicembre 1973 n. 836 .
Art. 2. 
 
Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale della Regione Piemonte comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio, spetta l'indennità di trasferta nella misura seguente per ogni 24 ore di missione
I - Dirigente di Settore

Capo Servizio

L. 15.000
II - Istruttore

Capo Ufficio

Segretario
L. 13.000
III - Operatore specializzato

Operatore

Custode
L. 12.000
.
 
Per le ore residuali o per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta, per le qualifiche del 1° gruppo in ragione di L. 660 per le prime 10 ore e L. 600 per le successive - per le qualifiche del II gruppo rispettivamente in ragione di L. 600 per le prime 10 ore e L. 500 per le successive - per le qualifiche del III gruppo rispettivamente in ragione di L. 570 per le prime 10 ore e L. 450 per le successive.
 
Per le missioni effettuate fuori dal territorio nazionale o in Comuni, posti fuori dalla Regione, aventi popolazione superiore ai 500 mila abitanti, le indennità di cui ai precedenti comma sono aumentate del 30%.
 
Per le missioni effettuate fuori dal territorio nazionale il dipendente ha facoltà di chiedere la liquidazione della diaria sulla base del D.M. 17-11-1973.
 
A favore di quei dipendenti che per ragioni di servizio sono soggetti a rischio o a gravi disagi per ispezioni o visite in miniera, cave ovvero a lavori in galleria o a lavori in località impervie o pericolose, l'indennità di missione sopradeterminata è maggiorata del 40% limitatamente alla giornata di trasferta nel corso della quale si effettuano i sopralluoghi suddetti.
 
Detta maggiorazione è attribuita previa motivata attestazione dell'Amministratore competente. Le missioni sono disposte:
 
- dal responsabile dell'ufficio, oppure dall'Amministratore competente qualora si tratti del responsabile di ufficio, se si svolgono nell'ambito della Regione;
 
- dall'Amministratore competente, su proposta del responsabile dell'ufficio, se si svolgono nel restante territorio della Repubblica o all'estero.
 
I dipendenti possono chiedere il rimborso delle spese di vitto e alloggio effettivamente sostenute e debitamente documentate. In tal caso l'indennità di missione spettante verrà ridotta di 1/2 se vengono rimborsate le spese di alloggio, fino al limite massimo di L. 9.000 - di 1/3 se vengono rimborsate le spese di vitto, fino ad un massimo di L. 4.000 per ogni pasto; di 2/3 se vengono rimborsate le spese di alloggio e vitto nei limiti sopraddetti.
 
Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 30 chilometri le indennità di cui ai comma precedenti sono ridotte di un terzo.
 
Nel caso di dipendenti che effettuino più di dodici missioni al mese le indennità di trasferta sono ridotte di un terzo dopo la dodicesima.
 
L'indennità di trasferta non è dovuta quando la missione:
a) 
sia nella località di abituale dimora;
b) 
sia compiuta in località distante meno di 12 chilometri dalla sede di servizio;
c) 
si protragga, senza giustificato motivo, oltre le effettive esigenze di servizio;
d) 
sia di durata inferiore alle tre ore;
e) 
sia svolta come normale servizio di istituto, nell'ambito della circoscrizione o zona, dal personale di vigilanza o di custodia.
Art. 3. 
 
Al dipendente in missione può essere consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un rimborso spese commisurato ad una somma pari a lire 75 per ogni chilometro di percorrenza effettuato.
 
Quando l'Amministrazione, nel proprio esclusivo interesse, o per assicurare servizi da effettuarsi in località difficilmente raggiungibili con mezzo pubblico, richiede espressamente al dipendente di prestarsi a mettere a disposizione dell'Amministrazione stessa il proprio automezzo, tale rimborso spese è aumentato di 1/3.
 
L'uso del proprio mezzo di trasporto è autorizzato secondo le modalità di cui al regolamento del Consiglio regionale adottato, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 4. 
 
Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati su mezzi di trasporto pubblico.
 
In aggiunta al rimborso di cui al comma precedente, è dovuta un'indennità supplementare pari al 10% del costo del biglietto, tale indennità è ridotta al 5% del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo.
 
Per i percorsi effettuati a piedi, in zone prive di strade, spetta l'indennità di L. 80 al chilometro.
 
I rimborsi e le indennità previste dall'art. 3 e del presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori dall'ordinaria sede di servizio, anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta.
 
Le indennità ed i rimborsi previsti dagli articoli 2 e 3 e dal presente, sono liquidati dagli uffici competenti dell'Amministrazione, esclusivamente su presentazione di apposita tabella, firmata dal dipendente convalidata dal responsabile dell'Ufficio e vistata dall'Amministrazione competente, completa della relativa documentazione.
 
Il rimborso spese per viaggio aereo o per uso di vagone letto deve essere autorizzato dal Presidente della Giunta o dall'Assessore competente o per il personale del Consiglio dal Presidente del Consiglio.
Art. 5. 
 
L'impiegato il quale, al fine di ritrarne un indebito vantaggio, sottoscrive dichiarazioni in tutto od in parte non veritiere intorno alle missioni eseguite, risponde ad ogni effetto, anche disciplinare, delle dichiarazioni rese, ferma restando la responsabilità della vigilanza spettante a chi ha autorizzato la missione.
Art. 6. 
 
Le spese di missioni eseguite dal personale nell'interesse di privati o di altri Enti sono liquidati dalla Giunta regionale e poste a carico degli interessati.
Art. 7. 
 
Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, in aggiunta alle somme stanziate nel bilancio per l'anno finanziario 1977 per indennità di missione e rimborso spese di trasporto per le trasferte di servizio, la spesa di 180 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1977 mediante l'utilizzo di una quota di pari ammontare delle disponibilità esistenti nel fondo speciale di cui al capitolo n. 1018 del bilancio per l'anno finanziario 1976, ai sensi della legge 27-2-1955, n. 64 , e mediante l'integrazione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 40, n. 800, n. 1460, n. 2180, n. 2760, n. 3240, n. 3660, n. 4060, n. 5030, n. 5900, n. 6660, n. 7180 e n. 7670 del corrispondente stato di previsione, nella rispettiva misura di 10 milioni, di 10 milioni, di 6 milioni, di 3 milioni, di 2 milioni, di 5 milioni, di 10 milioni, di 10 milioni, di 1 milione, di 3 milioni, di 50 milioni, di 40 milioni e di 30 milioni.
 
Nei bilanci per gli anni finanziari 1978 e successivi, lo stanziamento dei capitoli relativi alle indennità di missione e rimborso spese di trasporto per le trasferte di servizio sarà iscritto nella misura risultante dalle integrazioni di cui al precedente comma.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato con proprio decreto ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 marzo 1977
Aldo Viglione