Legge regionale n. 7 del 20 gennaio 1977  ( Versione vigente )
"Modifiche alla L.R. 4-6-1975 n. 43 . Norme per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali."
(B.U. 01 febbraio 1977, n. 5)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 è così sostituito: "
I territori individuati nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali sono soggetti fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al successivo articolo 5, e comunque per non più di 5 anni, ai seguenti divieti:
a) manomissione e alterazione delle bellezze naturali;
b) movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l'ambiente;
c) aperture di cave;
d) esercizio venatorio.
Il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro cui tali attività sono attualmente praticate oppure saranno previste dai piani agricoli zonali.
Per quanto concerne la silvicoltura, fatti salvi gli adempimenti derivanti dall'applicazione del R.D.L. 30-12-1923 n. 3267 e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti ed è permessa la coltivazione dei pioppi e delle altre essenze industriali da legno.
I tagli dei boschi devono essere autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.
E' vietato l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico.
Il Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, può autorizzare l'apertura di strade al servizio esclusivo delle attività previste dal 2° e 3° comma del presente articolo.
Entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti, nei territori stessi è consentito costruire e ripristinare fabbricati rurali, ivi compresi stalle, tettoie, ed altre pertinenze, ad uso esclusivo dei conduttori dei terreni agricoli e forestali. Tali costruzioni sono vincolate all'uso per cui sono state consentite.
Nella determinazione dei territori da includere nel piano, la Giunta Regionale individua zone territoriali omogenee di tipo F di cui al D. M. 2-4-1968, n. 1444, che, d'intesa con i Comuni competenti, dovranno essere recepite dagli strumenti urbanistici relativi fino all'entrata in vigore del Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'art. 8.
La vigilanza è affidata al personale del Corpo Forestale impiegato dalla Regione, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale.
".
Art. 2. 
 
Il 1° comma dell'articolo 7 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 è così modificato: "
Le violazioni e i divieti di cui ai punti a), b), e c) ed alle limitazioni di cui ai commi 4°, 5° e 6° dell'articolo 3 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 20.000 ad un massimo di L. 5.000.000
".
 
Il 4° comma dell'articolo medesimo è così modificato: "
Per la violazione al divieto di cui al punto d) dell'articolo 3 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
"
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 gennaio 1977
Aldo Viglione