Legge regionale n. 7 del 22 gennaio 1976  ( Versione vigente )
"Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della costituzione repubblicana."
(B.U. 27 gennaio 1976, n. 4)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La Regione Piemonte proponendosi di continuare e perfezionare nel tempo il programma di manifestazioni realizzate in occasione della ricorrenza del 30° anniversario della Lotta di Liberazione e del 25° Anniversario della Costituzione Repubblicana, e muovendo ora dalla imminente ricorrenza del 30° dell'istituzione della Repubblica democratica italiana, attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere e valorizzare, rimeditandolo nella sua operante attualità, il patrimonio storico, culturale e politico della Resistenza antifascista in Italia e nel mondo cui le popolazioni piemontesi hanno dato un alto contributo e sul quale sono fondati i principi della Carta Costituzionale.
Art. 2. 
 
Le attività di cui al precedente articolo possono riguardare:
a) 
iniziative per la diffusione fra i giovani, nelle scuole e nei luoghi di lavoro della conoscenza storica della Resistenza e dei principi della Carta Costituzionale e dello Statuto regionale ;
b) 
iniziative culturali e manifestazioni celebrative della Resistenza e della Costituzione Repubblicana anche d'intesa con i Comuni e le Province, le autorità militari e scolastiche, le organizzazioni sindacali e antifasciste;
c) 
allestimento di mostre, anche attraverso convenzioni con Enti ed organizzazioni non aventi fine di lucro, organizzazione di convegni, sviluppo delle ricerche storiche e della raccolta di materiale documentario sulla Resistenza l'antifascismo e le istituzioni repubblicane, anche mediante la concessione di contributi finanziari ad Enti ed istituti storici;
d) 
concessione di contributi finanziari per la pubblicazione di studi, ricerche e saggi sulle lotte antifasciste in Piemonte;
e) 
pellegrinaggi ai campi di sterminio nazisti;
f) 
altre iniziative non previste espressamente ma rispondenti alle finalità previste dalla presente legge.
Art. 2 bis.[1] 
(Istituti storici della Resistenza del Piemonte e Archivio nazionale cinematografico della resistenza).
1. 
Sul territorio della Regione Piemonte operano gli istituti storici della Resistenza di cui all' articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annui agli istituti storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino) e l'Archivio nazionale cinematografico della resistenza.
2. 
Gli istituti storici della Resistenza, dotati di personalità giuridica, autonomia gestionale e patrimoniale, svolgono le seguenti funzioni:
a) 
studio e raccolta di materiale documentario e bibliografico inerente la storia contemporanea, con specifico riferimento alle vicende del territorio;
b) 
svolgimento, nell'ambito delle sue molteplici attività, di un ruolo di formazione e di educazione etico-civile basato sui valori espressi dalla Resistenza e recepiti dalla Costituzione repubblicana;
c) 
promozione di ricerche in campo storico, socio-antropologico ed economico;
d) 
adempimento di ogni altra funzione ad essi demandata dalle leggi regionali.
3. 
Gli Istituti di Asti, di Alessandria, di Cuneo e di Novara sono consorzi obbligatori tra le province, i comuni e le comunità montane territorialmente interessati, ai sensi dell' articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
4. 
I soggetti pubblici, le associazioni e le fondazioni che perseguono obiettivi culturali e sociali compatibili con le attività di cui al comma 2 possono entrare a far parte dei consorzi obbligatori con le modalità stabilite negli statuti dei consorzi stessi.
Art. 3. 
 
L'elaborazione dei programmi di attività è affidata ad un Comitato, con sede presso il Consiglio Regionale dal quale riceve i mezzi occorrenti al suo funzionamento, denominato "Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana."
Art. 4. 
 
Nel Comitato, di cui all'art. 3, è prevista la rappresentanza dei partiti politici antifascisti, delle associazioni partigiane, dei deportati e dei perseguitati politici, degli internati militari e civili nei campi di concentramento maggiormente rappresentative a livello nazionale, degli Enti locali, della Regione e degli Istituti Storici della Resistenza.
 
Spetta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio la determinazione del numero, la nomina e la sostituzione dei membri del Comitato, nonché la facoltà di includere in esso anche rappresentanze di enti ed organismi diversi da quelli sopra elencati.
 
I componenti del Comitato restano in carica per la durata della legislatura ed il loro mandato è gratuito.
 
Presidente del Comitato è il Presidente del Consiglio Regionale.
Art. 5. 
 
Il Comitato è convocato per iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti.
 
Deve riunirsi almeno una volta ogni quattro mesi per discutere ed approvare le attività ed il programma di iniziative. A tale fine il Comitato prende in esame le specifiche proposte di iniziative presentate dai suoi componenti o da terzi e ne verifica la conformità con le finalità ed il programma di iniziative indicate negli artt. 1 e 2 della presente legge.
 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale cura la realizzazione delle attività e del programma di iniziative approvati ai sensi dei due commi precedenti e ne riferisce annualmente al Consiglio Regionale.
Art. 6. 
 
Il Comitato può nominare Commissioni per singole iniziative, nel quadro dello spirito della presente legge, chiamando a farne parte anche membri esterni.
 
Tali Commissioni sono presiedute da un membro del Comitato.
Art. 7. 
 
Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per l'anno 1976 e per ciascuno degli anni successivi.
 
All'onere di L. 100.000.000 ricadente nell'esercizio finanziario 1976, ed in ciascuno degli esercizi successivi, si farà fronte con una quota di pari ammontare della maggiore somma che risulterà attribuita alla Regione a partire dall'anno 1976, per il fondo di cui all' art. 8 della legge 16-5-1970, n. 281 , riferendo gli impegni e le erogazioni di spesa al cap. n. 6 - Rubrica n. 1 - Presidenza Consiglio regionale - dei competenti bilanci.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Tonno, addì 22 gennaio 1974
Aldo Viglione

Note: