Legge regionale n. 41 del 09 luglio 1976  ( Versione vigente )
"Definizione degli ambiti territoriali delle Unità Locali dei servizi."
(B.U. 20 luglio 1976, n. 30)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il territorio della Regione Piemonte è suddiviso nelle zone indicate nell'allegato, che fa parte integrante della presente legge.
Art. 2. 
 
Le zone di cui all'art. 1 rappresentano la dimensione territoriale sulla quale si articola il complesso integrato di tutti i servizi di base che costituiscono, nel loro insieme l'Unità Locale dei Servizi.
 
Eventuali modifiche alle zone possono essere adottate dal Consiglio regionale, anche in relazione all' art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41 , sulla base di motivate richieste dei Comuni.
Art. 3. 
 
La Regione provvede con apposite leggi a delegare ai Comuni ed alle Comunità Montane l'esercizio delle competenze regionali in materia di servizi.
Art. 4. 
 
La gestione è unica per tutti i servizi compresi nell'Unità Locale ed è esercitata dai Comuni e dalle Comunità Montane, in forma decentrata o consortile, in base alla dimensione delle singole zone nelle quali i Comuni e le Comunità Montane sono inseriti.
 
In attesa delle normative di cui all'art. 3, è consentita la prosecuzione della gestione consortile dei servizi già operanti in Unità Locali diverse, ove non in contrasto con gli indirizzi programmatici della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 9 luglio 1976
Aldo Viglione