Legge regionale n. 3 del 15 gennaio 1976  ( Versione vigente )
"Provvedimenti urgenti per il decentramento dell'erogazione dei benefici previsti dalle norme statali e regionali in materia di agricoltura e foreste."
(B.U. 20 gennaio 1976, n. 3)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
 
La Regione Piemonte, con la presente legge, si propone di:
 
- realizzare, ai sensi dell' art. 3 dello Statuto regionale , un primo decentramento dell'attività amministrativa in materia di agricoltura e foreste, in attesa di una organica legge regionale di attuazione degli artt. 66 e 67 dello Statuto ;
 
- di estendere, in attuazione dell' art. 2 dello Statuto , il concorso delle Organizzazioni professionali e cooperative allo svolgimento delle attività amministrative della Regione; - facilitare ai cittadini, in attuazione degli artt. 2, 2° comma, e 65 dello Statuto , la conoscenza degli atti amministrativi concernenti tali materie;
 
- esercitare le funzioni amministrative relative all'agricoltura e alle foreste nel rispetto delle procedure stabilite dagli artt. 2 e 3 della presente legge anche per la gestione delegata di interventi previsti da norme statali.
Art. 2. 
(Decentramento)
 
Gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura provvedono nell'ambito del territorio di propria competenza:
 
1 - alla concessione e liquidazione e agevolazioni relative a domande avanzate da imprenditori agricoli singoli o associati o da cooperative agricole ai sensi della legge regionale 8-9-1975, n. 51 per importi di spesa preventivata fino a L. 75.000.000 e limitatamente ai seguenti tipi di interventi:
 
a) contributi per acquisto di riproduttori maschi e femmine;
 
b) premi di natalità, di allevamento e di mantenimento del bestiame;
 
c) premi di sostituzione di bestiame infetto;)
 
d) contributi per l'alpeggio e per l'allevamento stanziale in montagna;
 
e) contributi in conto capitale per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario, esclusi gli interventi relativi agli elettrodotti rurali e gli interventi previsti agli artt. 14 lettera a) e 15 della legge regionale 8-9-1975, n. 51 ;
 
f) contributi in conto capitale per acquisti di macchinari ed attrezzature agricole;
 
g) contributi in conto capitale per il reimpianto di vigneti, per l'ampliamento di specie frutticole di particolare interesse e per l'impianto di specie floricole poliennali.
 
2 - alla emissione dei nulla-osta relativi a:
 
a) prestiti di esercizio a tasso agevolato per l'acquisto di bestiame e di macchine ed attrezzature agricole;
 
b) mutui a tasso agevolato per la formazione, l'ampliamento e l'arrotondamento delle aziende diretto-coltivatrici e per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario, fino ad un importo di spesa preventivata non superiore a L. 75.000 000, esclusi gli interventi di cui all' art. 14 lettera b) della legge regionale 8-9-1975, n. 51 .
 
Restano riservati in modo specifico alla Giunta Regionale:
a) 
la concessione e liquidazione dei benefici relativi agli interventi non contemplati nel punto 1 del comma precedente;
b) 
la emissione dei nulla-osta relativi a prestiti e mutui non contemplati al punto 2, del comma precedente;
c) 
gli interventi previsti dalle leggi regionali 11-9-1974, n. 31 e 4-6-1975, n. 45;
d) 
la prestazione di garanzie fidejussorie;
e) 
la liquidazione del contributo regionale in conto interessi relativo a prestiti e mutui a tasso agevolato.
 
Copia di ogni provvedimento adottato dagli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura ai sensi della presente legge è trasmessa all'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste entro il termine di cinque giorni.
Art. 3. 
(Commissioni Provinciali Consultive)
 
I provvedimenti concessi e i nulla-osta di cui al precedente art. 2 sono adottati dai titolari degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, sentito il parere di una apposita commissione provinciale nominata dalla Giunta Regionale e composta da un funzionario regionale, da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e da un rappresentante delle Organizzazioni cooperative nazionalmente riconosciute.
 
Le Commissioni hanno sede presso l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.
 
I provvedimenti adottati in difformità dai pareri espressi dalle Commissioni suddette dovranno essere adeguatamente motivati.
 
Inoltre dovrà essere sentita la commissione in merito alle conclusioni istruttorie negative relative agli interventi di cui all'art. 2, comma primo, punti 1 e 2, nonché alle istruttorie sia negative sia positive relative ad interventi diversi da quelli sopra indicati.
 
In questo ultimo caso le conclusioni istruttorie difformi dai pareri espressi dalle commissioni suddette dovranno essere adeguatamente motivate.
 
Le Commissioni provinciali di cui al primo comma potranno altresì essere consultate dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste in ordine a problemi agricoli e forestali interessanti la provincia.
 
In tali casi le Commissioni saranno integrate dal Presidente della Provincia o da un Assessore da lui delegato che ne assumerà la presidenza, dal titolare dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura ed eventualmente, in relazione ai problemi da esaminare, da esperti e da rappresentanti di ordini professionali.
Art. 4. 
(Riserva)
 
La disciplina della gestione contabile di fondi da accreditare ai funzionari ed uffici delegati, in esecuzione della normativa statale di cui agli artt. 56 e seguenti del R.D. 18-11-1923 n. 2440 , è definita da apposito regolamento.
Art. 5. 
(Pubblicità degli atti amministrativi)
 
Tutti i provvedimenti di concessione dei benefici in materia di agricoltura e foreste verranno pubblicati a cura della Giunta Regionale con l'indicazione, tra l'altro del nominativo dei beneficiari, del tipo di intervento e della relativa spesa a carico dell'Amministrazione.
 
La pubblicazione sarà affissa nell'albo pretorio dei Comuni, negli Uffici Regionali periferici dell'Agricoltura e delle Foreste, e inviata gratuitamente alle sedi provinciali e regionali delle Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, delle Organizzazioni cooperative nazionalmente riconosciute e delle Organizzazioni sindacali più rappresentative.
 
A termini dell' art. 65, 2° comma, dello Statuto regionale , qualsiasi cittadino può avere copia integrale dei provvedimenti di concessione di benefici in materia di agricoltura e foreste, previo assolvimento dell'onere relativo.
Art. 6. 
(Urgenza)
 
La presente legge è dichiarata urgente, a termini dell' art. 45, 6° comma, dello Statuto regionale , ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 15 gennaio 1974
Aldo Viglione