Legge regionale n. 36 del 07 luglio 1976  ( Versione vigente )
"Rifinanziamento e integrazione della Legge Regionale, 19-11-1975, n. 54 , 'Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale '."
(B.U. 13 luglio 1976, n. 29)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Ai fini della realizzazione dei programmi di cui alla legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 , art. 2, è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di 5.000.000.000.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante l'accensione di mutui, di pari ammontare, ad un tasso non superiore al tredici per cento e per una durata non superiore a trent'anni da estinguere in semestralità costanti posticipate.
 
La Giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, i mutui predetti.
 
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 sarà conseguentemente istituito il cap. n. 109, con la denominazione "Proventi dei mutui autorizzati per gli interventi di competenza regionale in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali e opere idrauliche" e la dotazione di L. 5.000.000.000. Nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà istituito il cap. n. 1140 con la denominazione "Spese per gli interventi di competenza regionale in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali e opere idrauliche" e lo stanziamento di L. 5.000.000.000.
 
All'onere per l'ammortamento dei mutui, di cui ai precedenti commi, valutato in 700.000.000 per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante la riduzione di 700.000.000 degli stanziamenti di cui ai cap. n. 1018 e n. 1406 del corrispondente stato di previsione della spesa nella rispettiva misura di 650.000.000 e di 50.000.000, nonché istituendo, nello stato di previsione medesimo, il cap. n. 395 con la denominazione "Quote interessi per l'ammortamento dei mutui autorizzati per le spese in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali ed opere idrauliche" e lo stanziamento di 650.000.000, nonché il cap. n. 1416, con la denominazione "Quote capitali per l'ammortamento dei mutui autorizzati per le spese in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali e opere idrauliche" e lo stanziamento di 50.000.000.
 
Negli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari 1977 e successivi, sino alla completa estinzione dei mutui, saranno iscritti i cap. n. 395 e n. 1416, con stanziamenti pari alle rate di ammortamento ricadenti nei relativi anni.
 
Il Presidente della Giunta è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2. 
 
Il sesto comma dell'art. 6 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 è così integrato: "
Nei medesimi programmi annuali, il 10% dello stanziamento globale sarà accantonato per il finanziamento di interventi urgenti che si rendano necessari in conseguenza di dissesti sopravvenuti o che valgano a prevenire possibili eventi calamitosi.
"
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 luglio 1976
Aldo Viglione