Legge regionale n. 35 del 07 luglio 1976  ( Versione vigente )
"Modificazioni della Legge Regionale 30 marzo 1974, n.9 , concernente 'Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunità montane '."
(B.U. 13 luglio 1976, n. 29)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
A decorrere dall'anno 1976 il contributo aggiuntivo di cui all' art. 1, secondo comma, della legge regionale 30 marzo 1974, n.9 , è aumentato:
 
- da L.50 a L.200 per ogni abitante residente nelle zone montane in base ai dati dell'ultimo censimento della popolazione;
 
- da L.50 a L.200 per ogni ettaro di superficie in zone classificate montane.
Art. 2. 
 
A decorrere dall'anno finanziario 1976 è autorizzato l'aumento di 280.000.000 della spesa indicata dalla legge regionale 30 marzo 1974, n.9 .
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. n. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'iscrizione della somma di 280.000.000 nel cap. n. 64, istituito nello stato di previsione medesimo ai sensi della legge regionale di cui al precedente comma.
 
Nei bilanci degli anni finanziari 1977 e successivi il cap. n. 64 sarà iscritto con lo stanziamento di 640.000.000.
 
Il Presidente è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazione di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addi 7 luglio 1976
Aldo Viglione