Legge regionale n. 33 del 02 luglio 1976  ( Versione vigente )
"Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale."
(B.U. 13 luglio 1976, n. 29)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Ai membri e ai Segretari di Commissioni, Consigli, Comitati o collegi, comunque costituiti od operanti nell'ambito della amministrazione regionale, previsti da leggi statali o regionali, è corrisposto, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza nella misura di L.20.000 per i presidenti e di L.15.000 per i componenti ed i segretari.
Art. 2. 
 
Il gettone di cui al precedente articolo non compete:
a) 
ai dipendenti della Regione Piemonte;
b) 
ai pubblici amministratori in relazione ai propri compiti di istituto.
 
Per il gettone spettante ai dipendenti di altri enti pubblici si applicano, in connessione con la qualifica rivestita, le vigenti norme che ne disciplinano il trattamento economico.
 
A ciascun componente o segretario, anche se facente parte di più Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi, non può essere corrisposto dalla Regione un numero di gettoni superiore a 8 per ogni mese.
 
La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai componenti o segretari di Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami inerenti la ammissione o la promozione nell'ambito del ruolo del personale regionale.
Art. 3. 
 
Alle persone indicate nei precedenti articoli, che per partecipare alle sedute debbono recarsi in Comune diverso da quello di residenza, sono corrisposti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, oppure l'indennità per il proprio mezzo di trasporto con le modalità e nella misura chilometrica prevista dall' art. 15 della legge 18-12-1973, n.836 ,e l'indennità di trasferta nella misura prevista per i dipendenti dello Stato con qualifica di dirigente superiore e con le modalità di cui agli artt. 1 e 3 della medesima legge.
 
Per i dipendenti della Regione Piemonte e degli altri Enti pubblici si applicano, in connessione con la qualifica rivestita, le norme che ne regolano il trattamento economico di missione.
Art. 4. 
 
S'intendono abrogate eventuali norme, regolanti la materia, in contrasto con le disposizioni previste dalla presente legge salvo quanto disposto dalla legge regionale 26 giugno 1973, n. 14 .
Art. 5. 
 
Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli 84 - 96 - 226 - 380 - 424 - 425 - 679 - 680 - 726 - 818 - 822 ed 892 e dallo stato di previsione della spesa per l'anno 1976 e di ciascuno degli anni successivi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì Torino, addì 2 luglio 1976
Aldo Viglione