Legge regionale n. 1 del 05 gennaio 1976  ( Versione vigente )
"Modificazione dell' art. 6 della Legge regionale 21 maggio 1975, n. 31 'Norme per la concessione di contributi agli Istituti di Patronato e di Assistenza Socialè ."
(B.U. 13 gennaio 1976, n. 2)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' art. 6 della legge regionale 21-5-1975 n. 31 è così modificato: "
Ai fini della concessione di contributi, i responsabili provinciali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale e della sede di Biella devono trasmettere, entro il 31 ottobre di ogni anno, domanda al Presidente della Giunta corredata da una relazione sull'attività svolta e dalla copia, vistata per conformità dagli Ispettorati provinciali del lavoro di tutti i dati trasmessi, a chiusura dell'attività dell'anno precedente, agli Ispettorati medesimi.
Il termine per la presentazione della domanda per l'ammissione ai contributi concernenti l'attività svolta nell'anno 1974 è fissato in giorni 30 dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La Giunta regionale può richiedere ulteriori dati ed informazioni sulle strutture organizzative e sulla attività degli Istituti e predisporre opportuni controlli.
"
Art. 2. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del 6° comma l'art. 45 dello Statuto .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 5 gennaio 1976
Aldo Viglione