"Integrazione alla legge regionale 30 agosto 1976 n. 49 per il finanziamento di opere sanitarie ospedaliere."
(B.U. 04 gennaio 1977, n. 1)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
L'
articolo 8 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 49
, è modificato come segue:
- al primo comma, dopo il punto 6), è aggiunto il punto "
di lire 300.000.000, per costruzione, ampliamento e ristrutturazione di opere sanitarie ospedaliere ".
7)
- dopo il secondo comma è aggiunto il seguente altro "
"
All'onere di L. 300.000.000 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare del fondo di cui al Cap. 1404 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1976 e l'istituzione del Cap. 1150 'Contributi costanti trentacinquennali ad Enti ospedalieri per la costruzione, l'ampliamento od il completamento di opere sanitarie ospedaliere.'
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 dicembre 1976
Aldo Viglione