Legge regionale n. 61 del 27 dicembre 1976  ( Versione vigente )
"Integrazione alla legge regionale 30 agosto 1976 n. 49 per il finanziamento di opere sanitarie ospedaliere."
(B.U. 04 gennaio 1977, n. 1)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
 
- al primo comma, dopo il punto 6), è aggiunto il punto "
7)
di lire 300.000.000, per costruzione, ampliamento e ristrutturazione di opere sanitarie ospedaliere
".
 
- dopo il secondo comma è aggiunto il seguente altro "
All'onere di L. 300.000.000 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare del fondo di cui al Cap. 1404 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1976 e l'istituzione del Cap. 1150 'Contributi costanti trentacinquennali ad Enti ospedalieri per la costruzione, l'ampliamento od il completamento di opere sanitarie ospedaliere.'
"
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 dicembre 1976
Aldo Viglione