Legge regionale n. 47 del 30 agosto 1976  ( Versione vigente )
"Rifinanziamento della legge regionale 8-9-1975 n. 51 con modifiche ed integrazioni."
(B.U. 07 settembre 1976, n. 37)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
 
La Regione Piemonte, con la presente legge, dispone un primo finanziamento, con integrazioni e modifiche, della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 , prolungandone l'operatività fino all'esercizio 1979, con riserva di incrementare ulteriormente gli stanziamenti per le provvidenze previste dalle vigenti disposizioni, in relazione a nuove assegnazioni di fondi statali per le finalità considerate dalla legge 7 agosto 1973, n. 512 , dalla legge 23 aprile 1975, n. 125 art. 3 e da altre consimili norme legislative.
 
Ai sensi dell' art. 2 della legge 19-5-1976, n. 335 , i successivi rifinanziamenti per gli esercizi 1977, 1978 e 1979 potranno essere disposti con le leggi relative all'approvazione dei rispettivi bilanci.
Art. 2. 
(Modifiche ed integrazioni all'art. 2)
 
All' art. 2 della legge regionale 8-9-75 n . 51, dopo il primo comma della lettera a) è aggiunto quanto segue: "
ed alle cooperative agricole, ivi comprese quelle di conduzione e di servizio, costituite ai sensi della legislazione vigente. Le associazioni di imprenditori agricoli debbono essere composte da almeno 5 soci ed adottare statuti nei quali sia sancito il voto pro-capite per i soci persone fisiche
".
 
All' art. 2 della legge regionale 8-9-75 n 51 , dopo la lettera f), è aggiunto quanto segue: "
Gli imprenditori agricoli singoli od associati e le cooperative di conduzione che allevano bestiame suino od avicunicolo debbono avere una capacità produttiva almeno del 35% del fabbisogno alimentare del bestiame allevato
".
 
All' art. 2 della legge regionale 8-9-75 n. 51 , dopo la lettera g) è aggiunto quanto segue: "
Per le altre specie è richiesta l'adesione ai piani di profilassi se esistenti
".
 
All' art. 2 della legge regionale 8-9-75 n. 51 , dopo la lettera h) sono aggiunti i seguenti commi: "
E' consentita l'estinzione anticipata dei prestiti e dei mutui assistiti dal concorso regionale negli interessi. Il contributo negli interessi può essere attualizzato a vantaggio dell'operatore per i mutui di miglioramento fondiario. In merito si richiama quanto previsto dall' articolo 19 della legge 9-5-1975, n. 153 .
Tali norme sono estese alle leggi regionale 2-7-74 n. 17, 2-7-74 n. 18, 5-7-74 n. 19, 24-3-75 n. 19.
"
Art. 3. 
(Modifiche ed integrazioni all'art. 4)
 
All' art. 4 della legge regionale 8-9-75 n. 51 , ai punti 1 e 2 della lettera b) le cifre "
L. 1.000.000
" e "
L. 700.000
" sono sostituite rispettivamente con le cifre "
L. 1.500.000
" e "
L. 1.000.000
".
 
All' art. 4, lettera c), della legge regionale 8-9-75 n. 51 , viene aggiunto il seguente comma: "
I premi sono limitati a trenta capi bovini all'anno per ogni imprenditore agricolo. Tale limite non si applica per le cooperative agricole
".
 
All' art. 4, lettera e), della legge regionale 8-9-75 n. 51 , sono aggiunti i seguenti commi: "
Il numero minimo di 100 capi di bestiame bovino femminile in pianura e di 50 nelle altre zone, può essere raggiunto almeno dopo il secondo anno di attività del centro.
I contributi possono essere estesi anche alle cooperative per lo svezzamento di vitelli maschi e femmine effettuato in appositi centri. Tali contributi sono limitati ad un periodo di tre mesi dalla nascita ed ai vitelli nati nelle aziende dei soci
".
 
All' art. 4 della legge regionale 8-9-75 n. 51 , la lettera h) è cosi sostituita: "
Le agevolazioni previste dalle lettere a) b) d) e g) del presente articolo possono essere estese al bestiame ovino, caprino, suino, equino da carne e cunicolo, con massimali di spesa riferiti alle singole specie, che saranno determinati dalla Giunta Regionale.
"
Art. 4. 
(Modifiche all'art. 9)
 
All' articolo 9 della legge regionale 8-9-75 n 51 il secondo comma della lettera b) è cosi sostituito: "
Il contributo regionale sarà liquidato in misura non superiore al 90% dell'onere effettivamente sostenuto per interessi passivi, per il periodo intercorrente tra l'accensione dei prestiti e la riscossione dei contributi, tenendo conto di eventuali rimborsi ottenuti dallo Stato o da altri enti.
"
Art. 5. 
(Integrazione all'art. 5)
 
All' articolo 5, lettera a) della legge regionale 8-9-75 n. 51 , è aggiunto il seguente comma: "
Per le opere irrigue le agevolazioni possono essere concesse anche ai Comuni o loro consorzi che siano titolari delle concessioni irrigue
".
 
All'art . 5 della L.R. 8-9-75 n 51 , è aggiunto quanto segue: "
c)
(Progetti irrigui) La Giunta Regionale direttamente o tramite l'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte o Istituti qualificati può provvedere alla redazione di progetti irrigui, compresi i relativi studi, rilievi, sondaggi e ricerche di rilevante interesse per l'economia regionale.
Inoltre la Giunta può finanziare, con spesa anche a totale carico della Regione, le iniziative previste al primo comma assunte da consorzi irrigui, di miglioramento fondiario o di bonifica.
"
Art. 6. 
(Modifiche ed integrazioni agli artt. 11 e 16)
 
All' art 11 della legge regionale 8-9-75 n. 51 , al comma primo della lettera a) sono soppresse le seguenti parole: "
nonché organizzando, per un numero di almeno venti imprenditori agricoli associati, corsi di aggiornamento teorico pratico della durata massima di trenta giorni
".
 
All' art. 16 della legge regionale 8-9-75 n. 51 , sono aggiunti i seguenti commi: "
La fidejussione può essere concessa anche prescindendo dall'intervento del Fondo Interbancario quando sia da prestare nell'interesse di cooperative agricole o di loro consorzi nei riguardi di opere di particolare rilevanza economica e sociale, nonché in presenza di obiettive difficoltà di finanziamento da parte degli Istituti esercenti il Credito Agrario.
In tali casi il provvedimento relativo alla concessione della fidejussione è adottato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta.
"
Art. 7. 
(Interpretazione autentica)
 
Per "imprenditore agricolo" quale previsto dalle leggi regionali 2-7-1974 n. 17, 5-7-1974 n. 19 e 8-9-1975 n. 51, è da intendersi la persona fisica che esercita personalmente e professionalmente l'agricoltura, impegnandovi in modo prevalente la propria attività.
Art. 8. 
(Spese e sovvenzioni annuali)
 
Per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1979 sono autorizzate:
 
- la spesa di 1100 milioni, per i contributi di cui all'articolo 9, lettera a) e lettera c) della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 ;
 
- la spesa di 1300 milioni, per l'attività di cui all' articolo 11 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 ;
 
- la spesa di 300 milioni, per le sovvenzioni di cui all' articolo 13 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 .
 
All'onere di 2700 milioni, di cui al precedente comma, si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante la soppressione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 731, n. 734 e n. 1322, del bilancio per l'anno 1976, nella rispettiva misura di 10 milioni, 1 milione e 2350 milioni, nonché mediante una riduzione di 339 milioni dello stanziamento del capitolo n. 1312 del bilancio.
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1976 saranno conseguentemente istituiti:
 
- il capitolo n. 1327, con la denominazione: "Contributi per la difesa fitosanitaria e per la difesa attiva dalle avversità atmosferiche", e con lo stanziamento di 1100 milioni;
 
- il capitolo n. 1295, con la denominazione: "Contributi per l'assistenza tecnica in agricoltura", e lo stanziamento di 1300 milioni;
 
- il capitolo n. 1265, con la denominazione: "Sovvenzioni alle organizzazioni professionali e alle cooperative", e con lo stanziamento di 300 milioni. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9. 
(Credito di conduzione)
 
Sono autorizzate l'integrazione da 800 milioni a 1500 milioni per l'anno finanziario 1976, e l'integrazione da 800 milioni a 1000 milioni per gli anni finanziari dal 1977 al 1979, della spesa per la concessione di contributi in conto interessi per favorire il credito agrario di conduzione ai sensi della legge regionale 12 marzo 1974, n. 7 .
 
Alla spesa di cui al precedente comma si provvede:
 
- quanto a 1000 milioni, con la riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 744 e n. 745 del bilancio per l'anno finanziario 1976 nella rispettiva misura di 200 milioni e di 800 milioni;
 
- quanto a 500 milioni, mediante l'accensione di un mutuo alle condizioni di cui al successivo articolo 11 della presente legge.
 
Nel bilancio per l'anno finanziario 1976 sarà istituito il capitolo n. 1270, con la denominazione: "Contributi in conto interessi per favorire l'accesso al credito agrario di conduzione", e lo stanziamento di 1500 milioni. Nel bilancio degli anni finanziari dal 1977 al 1979 il capitolo n. 1270 sarà iscritto con lo stanziamento di 1000 milioni ed il capitolo n. 744 risulterà soppresso.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10. 
(Contributi in interesse per l'acquisto di bestiame)
 
Per la concessione dei contributi in conto interessi sui prestiti annuali di cui all' articolo 4, lettera a), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 , è autorizzata la spesa di 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1976 e 1977.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante la soppressione del limite di impegno, di pari ammontare, stabilito per i prestiti biennali nell' articolo 19 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17 e la conseguente annualità per l'anno finanziario 1977, con la riduzione da 1700 milioni a 1500 milioni dello stanziamento del capitolo n. 1318 del bilancio per l'anno finanziario 1976.
 
Nel bilancio per l'anno finanziario 1976 sarà conseguentemente iscritto il capitolo n. 1316, con la denominazione: "Contributi negli interessi di prestiti annuali per l'acquisto di bestiame da destinare all'ingrasso", e con lo stanziamento di 200 milioni.
 
Nel bilancio dell'anno finanziario 1977 sarà iscritto il capitolo n. 1316, con la denominazione e lo stanziamento di cui al precedente comma.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11. 
(Contributi in capitale, sovvenzioni e spese)
 
Per l'anno finanziario 1976, sono autorizzate le seguenti spese:
 
- lire 9135 milioni, per i contributi di cui all'articolo 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), ed l), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 ;
 
- lire 3910 milioni per i contributi di cui all' articolo 5, lettera b), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 ;
 
- lire 500 milioni per i contributi di cui all' articolo 7, lettera b), della legge regionale 8 settembre 1975, n 51 ;
 
- lire 1200 milioni per i contributi di cui all' articolo 8 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 ;
 
- lire 150 milioni per gli oneri di cui all' articolo 9, lettera b), della legge regionale 8 settembre 1975, n 51 ;
 
- lire 2000 milioni per i contributi di cui all'articolo 14, lettera
 
Alla spesa complessiva di 17.833 milioni, per l'anno finanziario 1976, si provvede come segue:
 
- quanto a 6933 milioni, mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo istituito al capitolo n. 1395 del bilancio per l'anno finanziario 1976 in corrispondenza della somma assegnata alla Regione Piemonte ai sensi dell' articolo 10 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 493 ;
 
- quanto a 200 milioni, mediante una riduzione, di pari ammontare, della disponibilità accantonata alla Rubrica n. 3 dell'elenco relativo al fondo di cui al capitolo n. 1404 del bilancio per l'anno finanziario 1976.
 
Alla restante somma di 10.700 milioni, nonché alla somma di 500 milioni di cui all'articolo 9 della presente legge, si provvede mediante l'accensione di mutui, per un ammontare complessivo di 11.200 milioni, ad un tasso non superiore al tredici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate. La Giunta Regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui predetti.
 
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1976 sarà istituito il capitolo n. 128, con la denominazione: "Proventi dei mutui autorizzati a copertura di spese relative a contributi ed attività per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste", e con la dotazione di 11.200 milioni.
 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 saranno istituiti:
 
- il capitolo n. 1311, con la denominazione: "Contributi in capitale per l'acquisto di riproduttori, premi d'allevamento, alpeggio, fecondazione artificiale, mostre e rassegne", e con lo stanziamento di 9135 milioni;
 
- il capitolo n. 1274, con la denominazione: "Contributi in capitale per miglioramenti fondiari", e con lo stanziamento di 3910 milioni;
 
- il capitolo n. 1284, con la denominazione: " Contributi in capitale per la meccanizzazione agricola", e con lo stanziamento di 500 milioni;
 
- il capitolo n. 1328, con la denominazione: "Contributi in capitale per vivai, reimpianto vigneti, sostituzione cultivar, impianto di specie di particolare interesse, difesa fitosanitaria e difesa attiva delle avversità", e lo stanziamento di 1200 milioni;
 
- il capitolo n. 1329, con la denominazione: "Contributi per la difesa passiva dalle avversità atmosferiche", e con lo stanziamento di 150 milioni;
 
- il capitolo n. 1341, con la denominazione: "Contributi in capitale per miglioramenti di pascoli montani", e con lo stanziamento di 2000 milioni;
 
- il capitolo n. 1345, con la denominazione: "Contributi in capitale per rimboschimenti", e con lo stanziamento di 700 milioni;
 
- il capitolo n. 1325, con la denominazione: "Contributi per spese generali", e con lo stanziamento di 38 milioni;
 
- il capitolo n. 1280, con la denominazione: "Contributi in capitale per la redazione di progetti irrigui", e con lo stanziamento di 200 milioni.
 
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al terzo comma, valutati in 1500 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante una riduzione del fondo di cui i capitoli n. 1018 e n. 1406 del bilancio per l'anno finanziario 1976, nella rispettiva misura di 1400 milioni e di 100 milioni, ed istituendo nel bilancio medesimo i capitoli n. 757 e n. 1447 relativi alle quote interessi ed alle quote di rimborso del capitale dei suddetti mutui, con il rispettivo stanziamento di 1400 milioni e di 100 milioni.
 
Nei bilanci degli anni finanziari 1977 e successivi saranno iscritti i capitoli n. 757 e n. 1447 con gli stanziamenti di cui al precedente comma.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12. 
(Interventi per i rimboschimenti)
 
E' autorizzata per l'anno finanziario 1976 la spesa di 600 milioni, per interventi straordinari relativi all'incremento della produzione legnosa, mediante l'esecuzione di piantagioni forestali a rapido accrescimento, con le modalità di cui all'articolo 15, punto 2, della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 .
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo di cui al capitolo n. 1395 del bilancio per l'anno finanziario 1976 in corrispondenza della quota assegnata alla Regione Piemonte ai sensi dell' articolo 10 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377 , convertito con modificazioni nella legge 10 ottobre 1975, n. 493 , nonché iscrivendo la somma di 600 milioni al capitolo n. 1340 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13. 
(Contributi alle associazioni allevatori)
 
E' autorizzata per l'anno finanziario 1976, la spesa di 665 milioni per i contributi di cui all' articolo 4, lettera i) della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 .
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede istituendo nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1976 il capitolo n. 22/1, con la denominazione: " Assegnazione di fondi da destinare, ai sensi dell' articolo 10 della legge 16 ottobre 1975, n 493 , alle attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli del bestiame svolte dalle associazioni provinciali degli allevatori ", e con la dotazione di 665 milioni.
 
Nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio sarà conseguentemente istituito il capitolo n 747, con la denominazione: "Contributi alle associazioni provinciali degli allevatori per l'attività relativa alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame ( articolo 10 della legge 16 ottobre 1975, n. 493 )", e con lo stanziamento di 665 milioni.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14. 
(Agevolazioni creditizie)
 
Sono autorizzati per l'anno finanziario 1976:
 
- il limite di impegno di 300 milioni per i contributi relativi ai prestiti quinquennali di cui all' articolo 4, lettera a) , della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 ;
 
- il limite di impegno di 1800 milioni per i contributi relativi ai mutui ventennali di cui all' articolo 5, lettera a), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 ;
 
- il limite di impegno di 600 milioni per i contributi relativi ai mutui trentennali di cui all' articolo 6, lettera a), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 ;
 
- il limite di impegno di 600 milioni per i contributi relativi ai prestiti quinquennali di cui all' articolo 7, lettera a), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 .
 
All'onere di 3300 milioni di cui al precedente comma si provvede:
 
- per 1000 milioni, mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo di cui al capitolo n. 1404 del bilancio per l'anno 1976;
 
- per 1500 milioni, mediante una riduzione, di pari ammontare, dei limiti di impegno stabiliti nell' articolo 19, primo comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n 17 per l'anno finanziario 1976 e delle annualità ricadenti negli anni finanziari successivi, con la soppressione del capitolo n. 1318 del bilancio, per l'anno 1976 e del relativo stanziamento;
 
- per 600 milioni mediante la soppressione del limite di impegno, di pari ammontare, stabilito per l'anno 1975 nell' articolo 19 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 nonché delle annualità ricadenti negli anni finanziari successivi, con la soppressione del capitolo n. 1279 del bilancio per l'anno finanziario 1976 e del relativo stanziamento;
 
- per 200 milioni mediante una riduzione, di pari ammontare, del limite di impegno stabilito per l'anno 1975 nell' articolo 19 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 nonché delle conseguenti annualità ricadenti degli anni finanziari successivi, con la riduzione da 300 milioni a 100 milioni dello stanziamento del capitolo n. 1349 del bilancio per l'anno finanziario 1976.
 
Gli ulteriori limiti di impegno per gli anni finanziari 1977 e successivi saranno disposti con apposite leggi regionale che ne stabiliranno il finanziamento.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15. 
(Disposizioni finali)
 
Le spese autorizzate ai sensi della presente legge non impegnate nell'esercizio, finanziario di competenza, possono essere impegnate negli esercizi finanziari successivi anche in corrispondenza di attività da effettuare negli esercizi medesimi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 agosto 1976
Aldo Viglione