Legge regionale n. 29 del 26 maggio 1976  ( Versione vigente )
"Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976."
(B.U. 26 maggio 1976, n. 22)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
E' approvato in lire 449.516.000.000, come dalla tabella n. 1, annessa alla presente legge, lo stato di previsione dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1976.
 
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione la riscossione dell'imposta locale sui redditi con l'aliquota stabilita dalla Regione ed il versamento, nella cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 1975.
Art. 2. 
 
E' approvato in lire 449.516.000.000, come dallo stato di previsione di cui alla tabella n. 2, annessa a]la presente legge, il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 1976.
 
E' autorizzato il pagamento delle spese, in conformità allo stato di previsione di cui al precedente comma.
Art. 3. 
 
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1976, annesso alla presente legge.
Art. 4. 
 
Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 , quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa.
 
Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta, dispone con proprio decreto il prelevamento, dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, di cui al capitolo n. 1014, delle somme da iscrivere nei capitoli di spesa indicati nell'elenco di cui al precedente comma.
Art. 5. 
 
E' approvato l'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa, dei capitoli relativi alla restituzione di somme avute in deposito o comunque introitate per conto di terzi.
 
Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, dispone con proprio decreto l'iscrizione, in corrispondenza con gli accertamenti delle entrate, delle somme occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente comma.
Art. 6. 
 
Per provvedere ad eventuali deficienze nelle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui ai precedenti articoli 4 e 5, il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta, provvede, con proprio decreto, in conformità dell' art. 42 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 , al prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui al capitolo n. 1016, ed alla loro iscrizione nei capitoli da integrare od in capitoli nuovi.
 
I decreti del Presidente della Giunta Regionale che dispongono i prelevamenti dal fondo di cui al comma precedente sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sono presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione al Consiglio per la convalida con legge regionale.
Art. 7. 
 
Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, dispone con proprio decreto l'iscrizione, nei capitoli n. 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 42 e 43 dell'entrata, delle somme assegnate alla Regione dallo Stato, in base alle leggi richiamate nei capitoli stessi ed anche in eccedenza alle dotazioni ad essi conferite, nonché all'iscrizione di dette somme nei corrispondenti capitoli di spesa in conformità alle loro specifiche destinazioni.
 
Con analoga procedura si provvede all'iscrizione, nei capitoli appositi, di somme assegnate dallo Stato alla Regione nonché all'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa per le funzioni delegate e per altre eventuali assegnazioni disposte dallo Stato alla Regione.
Art. 8. 
 
Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, dispone altresì, con proprio decreto, l'iscrizione, nei capitoli nn. 14 - 15 - 16 e 18 dello stato di previsione dell'entrata, delle somme ripartite nell'anno 1976 a favore della Regione Piemonte, in eccedenza a quelle stanziate nei capitoli medesimi, sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , nonché l'iscrizione delle somme medesime nel fondo di cui al capitolo n. 1395 e nei capitoli n. 550 e n 1151 dello stato di previsione della spesa.
 
Con analoga procedura si provvederà all'iscrizione, nei capitoli n. 14 dello stato di previsione dell'entrata e n. 1395 dello stato di previsione della spesa, delle somme che venissero ulteriormente ripartite a favore della Regione Piemonte in base a specifiche leggi statali come incremento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
 
Le somme di cui ai precedenti commi verranno utilizzate per il finanziamento delle spese stabilite nei provvedimenti legislativi statali o regionali a cui si riferiscono e, ove prescritto, secondo gli indirizzi di cui alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.
Art. 9. 
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1976 derivanti da leggi regionali i cui oneri siano coperti in tutto od in parte, ai sensi dell' articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 , con la disponibilità finanziaria ad essi riservata in appositi fondi del bilancio dell'anno 1976.
Art. 10. 
 
E' approvata, come dal prospetto annesso alla presente legge, la correlazione tra i numeri dei capitoli dei bilanci per gli anni finanziari dal 1972 al 1976.
Art. 11. 
 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 26 maggio 1976
Aldo Viglione

Allegato A 
OMISSIS