Legge regionale n. 28 del 17 maggio 1976  ( Versione vigente )
"Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa."
(B.U. 25 maggio 1976, n. 21)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
 
La Regione, al fine di agevolare la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa, concede agevolazioni finanziarie, per la realizzazione di alloggi da assegnare in locazione, a favore di Comuni, di Istituti Autonomi per le Case Popolari e loro Consorzi, beneficiari dei finanziamenti disposti dagli artt. 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , nonché a favore delle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa e loro Consorzi, assegnatarie dei finanziamenti di cui agli artt 55 lett. c) e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166 , art. 6 della legge 16-10-75, n. 492 , artt. 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e fondi disposti dalle Compagnie di Assicurazione, per interventi di edilizia pubblica residenziale recepiti nel programma regionale di localizzazione, il cui statuto prevede:
a) 
divieto di cessione in proprietà degli alloggi, e obbligo del trasferimento degli stessi al competente Istituto Autonomo per le Case Popolari, in caso di liquidazione o scioglimento della cooperativa stessa;
rivalutazione del canone di locazione;
c) 
pagamento del canone di locazione per tutta la durata della concessione del diritto di superficie.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a concedere, con proprio decreto, sulla base di apposita deliberazione assunta dalla Giunta Regionale, le integrazioni finanziarie indicate agli artt. 3, 4, 5 e 5 bis della presente legge ai soggetti di cui al precedente comma.
Art. 2.[2] 
(...)
Art. 3. 
 
Alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, di cui al precedente art. 1, che abbiano ottenuto agevolazioni finanziarie ai sensi dell' art. 55 lettera c) della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , può essere concesso un contributo in conto capitale, sull'importo definito nella convenzione prevista dall'articolo 35 della legge sopraindicata, comunque non superiore al 10% del costo di costruzione risultante dal massimale, a copertura degli oneri relativi a:
 
1) acquisizione delle aree;
 
2) oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione come definiti nella convenzione suddetta.
 
Le integrazioni di cui al precedente comma saranno rimborsate, dalle cooperative beneficiarie, in 35 anni, rivalutate ai sensi dell'ultimo comma del successivo art. 9, senza onere di interesse e le relative annualità decorrono dal terzo anno successivo a quello in cui ha luogo la stipula della convenzione di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 4.[3] 
 
Alle cooperative edilizie a proprietà indivisa che abbiano ottenuto le agevolazioni finanziarie di cui all' art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , o art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166 , ovvero art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492 , possono essere concessi contributi integrativi venticinquennali; possono inoltre essere concessi gli stessi contributi a favore dei soggetti definiti al precedente art. 1, beneficiari dei contributi previsti dagli artt. 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, numero 457 , e dei fondi disposti dalle Compagnie di Assicurazione.
 
I contributi di cui al precedente comma sono concessi nella misura occorrente per evitare l'aggravio a carico dei mutuatari per:
1) 
interessi, diritti, commissioni;
2) 
eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle;
3) 
oneri fiscali e vari;
4) 
spese accessorie e rimborso del capitale; nella misura superiore al 3% annuo.
 
Le cooperative edilizie di cui al 1° comma potranno richiedere al Presidente della Giunta Regionale, che il contributo integrativo venga concesso anche sugli interessi di preammortamento debitamente capitalizzati.
Art. 5. 
 
Alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, di cui al precedente art. 1, che abbiano ottenuto le agevolazioni finanziarie di cui all' art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , o art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166 , ovvero art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492 , può essere concesso un contributo in conto capitale per un importo massimo non superiore al 5% della spesa riconosciuta per l'acquisizione area e la realizzazione delle costruzioni risultante dai massimali.
 
Le integrazioni di cui al precedente comma saranno rimborsate dalle cooperative beneficiarie in 35 anni con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.
 
A favore dei soggetti di cui al precedente art. 1, beneficiari dei finanziamenti disposti degli artt. 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , può essere concesso un finanziamento integrativo fino alla concorrenza del 100% della spesa riconoscibile sulla base dell'applicazione dei massimali definiti ai sensi della lett. g) dell'art. 4 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457 , maggiorati del 10% per abitazioni di superficie utile inferiore o uguale a mq. 70, e del 5% per abitazioni di superficie utile inferiore o uguale a mq. 80.
[4]
 
Al finanziamento integrativo della quota massima mutuabile ai sensi dell' art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , si provvederà mediante mutuo ordinario direttamente intestato al soggetto beneficiario.
[5]
 
L'onere da porre a carico dei soggetti beneficiari del Finanziamento integrativo di cui al precedente comma, è stabilito ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della presente legge.
[6]
Art. 5 bis.[7] 
 
Per far fronte alle necessità di edilizia agevolata in corso di costruzione al 1° gennaio 1979, a cura dei soggetti di cui al precedente art. 4, derivanti dall'aggiornamento dei costi di costruzione, è concedibile un finanziamento integrativo con le modalità di cui al comma 4° del precedente art. 5, nei limiti dell'importo riconoscibile, sulla base di idonea documentazione da produrre alla Regione contenente, fra l'altro, la contabilità della revisione dei prezzi contrattuali, e comunque nella misura massima del 20% del costo di costruzione ammesso a mutuo agevolato.
 
L'onere da porre a carico dei soggetti beneficiari del finanziamento integrativo di cui al precedente comma, è stabilito ai sensi del 2° comma dell'art. 4 della presente legge.
Art. 6.[8] 
(...)
Art. 7.[9] 
 
I mutui di cui agli articoli precedenti e successivi sono garantiti da ipoteca di primo grado, e fruiscono della garanzia integrale della Regione per il rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.
Art. 8. 
 
Le cooperative edilizie a proprietà indivisa che intendono usufruire delle integrazioni finanziarie di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5, dovranno presentare al Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formale istanza corredata dalla seguente documentazione:
a) 
statuto della cooperativa;
b) 
copia autentica del provvedimento di concessione del finanziamento pubblico ai sensi delle leggi statali citate;
c) 
programma di intervento dal quale siano rilevabili i dati tecnici ed economici del programma;
d) 
delibera di concessione del mutuo; per i programmi finanziati ai sensi degli artt. 55 lettera c) e 68 lettera b) della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari competente per territorio di approvazione del progetto esecutivo.
Art. 9. 
 
Le cooperative edilizie a proprietà indivisa beneficiarie delle integrazioni finanziarie di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge, sulla base della rivalutazione degli affitti, sono tenute a versare alla Regione la differenza tra l'affitto rivalutato e le rate di ammortamento dei mutui integrate dalle quote di manutenzione straordinaria.
 
Le cooperative edilizie a proprietà indivisa di cui al precedente comma sono tenute a versare alla Regione gli importi degli affitti rivalutati al netto delle quote di manutenzione straordinaria percepiti oltre il periodo di ammortamento dei mutui.
 
Il canone di locazione degli alloggi è costituito:
a) 
dalla quota destinata all'ammortamento dei mutui depurata dal contributo statale e regionale;
b) 
da una quota di spese generali di amministrazione determinata in misura non superiore al 5% del canone complessivo di locazione;
c) 
da una quota per la manutenzione straordinaria determinata in misura non superiore al 10% del canone complessivo di locazione a decorrere dal nono anno dalla data di ultimazione dei lavori.
 
Il canone di locazione come sopra determinato dovrà essere aumentato o diminuito all'inizio di ogni biennio in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'lSTAT, verificatosi nel biennio precedente, considerato nella misura massima del 75%, a partire dal 6° anno successivo a quello in cui ha luogo la stipula della convenzione ai sensi dell' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .
[10]
 
La sostituzione dei soci assegnatari degli alloggi assistiti dai finanziamenti di cui alla presente legge, potrà avvenire esclusivamente mediante soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica residenziale.
[11]
 
Le cooperative edilizie a proprietà indivisa sono tenute a comunicare all'Istituto Autonomo per le Case Popolari competente per territorio, ai sensi dell' art. 14 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 , tutte le eventuali sostituzioni di soci assegnatari.
[12]
Art. 9 bis.[13] 
 
l fine di favorire la realizzazione di programmi edilizi avviati, atteso che le disposizioni di cui all' art. 13 della legge 15 febbraio 1980, n. 25 , in assenza di specifico provvedimento finanziario dello Stato, non sono applicabili ai limiti massimi di spesa di cui all' art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , la Regione, attraverso Istituti e Sezioni di Credito Fondiario o attraverso gli Istituti di Credito costituiti nella Tesoreria Regionale, concede mutui integrativi ventennali nei limiti massimi di lire 6 milioni per le nuove costruzioni e di lire 5 milioni per il recupero dell'esistente, al tasso complessivo del 13,50% comprensivo dell'onere conseguente al rimborso del capitale mutuato, a favore delle Cooperative Edilizie a proprietà divisa e loro Consorzi e delle Imprese di Costruzione e loro Consorzi, beneficiari dei finanziamenti disposti dal primo progetto biennale della predetta legge 5 agosto 1978, n. 457 , per interventi di edilizia agevolata.
 
Gli eventuali contributi occorrenti per contenere il tasso complessivo a carico dei beneficiari nella misura del 13,50%, così come definito ai sensi del precedente comma, sono erogati dalla Regione direttamente agli Istituti Mutuanti per la durata di cinque anni, oltre al periodo di preammortamento, dalla data di stipula del contratto definitivo di mutuo.
Art. 9 ter.[14] 
 
La Regione, sulla base della documentazione prodotta dagli Istituti di Credito relativa alla contabilizzazione dei contributi sui mutui agevolati disposti ai sensi degli artt. 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , concessi agli operatori di cui al precedente art. 9 bis, provvede alla copertura degli oneri eventualmente necessari per adeguare il tasso iniziale a carico dei mutuatari alle disposizioni di cui all' art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 9 quater.[15] 
 
Al fine di permettere la realizzazione di programmi edilizi integrativi delle iniziative attivabili a valere sul secondo progetto biennale ai sensi dell' art. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , la Regione, attraverso Istituti e Sezioni di Credito Fondiario ed Edilizio, o attraverso gli Istituti di Credito costituiti nella Tesoreria Regionale, concede mutui agevolati assistiti da contributo regionale a Cooperative Edilizie a proprietà divisa e loro Consorzi e ad Imprese di Costruzione e loro Consorzi, individuate ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1979, n. 76 , per un importo pari al 100% della spesa riconosciuta mediante l'applicazione dei massimali definiti ai sensi della lettera g) art. 4 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457 , con il limite massimo di lire 30 milioni per ogni abitazione.
 
Qualora i soggetti beneficiari dei finanziamenti stabiliscano di ricorrere solo in parte alla quota mutuabile assistita da contributo a carico dello Stato definita ai sensi dell' art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e successive modificazioni, i mutui di cui al comma precedente sono destinabili per la necessaria integrazione fino alla massima spesa riconoscibile come precedentemente determinata.
 
Il contributo regionale di cui al primo comma del presente articolo è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali, spese accessorie e rimborso del capitale, in misura superiore al 10% annuo.
 
Gli assegnatari delle cooperative e gli acquirenti delle imprese finanziate dovranno essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 .
 
I contributi predetti sono erogati dalla Regione direttamente agli Istituti Mutuanti per la durata massima di 5 anni, oltre il periodo di preammortamento, dalla data di stipula del contratto definitivo di mutuo.
Art. 10. 
 
Per la concessione dei contributi integrativi in conto capitale di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge, è autorizzata per l'anno finanziario 1976 la spesa di 2600 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante la accensione di un mutuo, di pari ammontare, ad un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate. La Giunta Regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo predetto.
 
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1976 sarà istituito il capitolo n. 107, con la denominazione "Provento del mutuo autorizzato per il finanziamento di contributi in capitale a favore di cooperative a proprietà indivisa e loro consorzi" e con la dotazione di 2600 milioni nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà conseguentemente istituito il capitolo n. 1109, con la denominazione "Contributi in capitale integrativi dei fondi di cui all'articolo 55, lettera c), e all' articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , all' articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166 , e all' articolo 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492 , a favore di cooperative a proprietà indivisa e loro consorzi", e con lo stanziamento di 2600 milioni.
 
All'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutato in 390 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante una riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 1018 e n. 1406 dello stato di previsione della spesa per tale anno, nella rispettiva misura di 360 milioni e di 30 milioni, nonché istituendo, nello stato di previsione medesimo, i capitoli n. 376 e n. 1413, riguardanti le quote di interessi e di capitale per il rimborso del mutuo, con il rispettivo stanziamento di 360 milioni e di 30 milioni.
 
Nei bilanci per gli anni 1977 e successivi, fino alla completa estinzione del mutuo, saranno conseguentemente iscritti i capitoli n. 376 e n. 1413 con lo stanziamento indicato nel precedente comma.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11. 
 
Per la concessione dei contributi integrativi costanti trentacinquennali di cui all'articolo 4, primo comma, della presente legge, nonché per i contributi sugli interessi di preammortamento, di cui al quarto comma dello stesso articolo, per un periodo massimo di ,due anni, sono autorizzati il limite d'impegno di 231 milioni per l'anno finanziario 1976 e le conseguenti annualità, di pari ammontare.
 
All'onere di 231 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1110, con la denominazione "Contributi annui trentacinquennali, integrativi delle agevolazioni di cui all' articolo 68, lettera b) della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e contributi di preammortamento, a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi" e con lo stanziamento di 231 milioni.
 
In ciascuno dei bilanci per gli anni finanziari dal 1977 al 2010 sarà iscritto il capitolo relativo alle annualità conseguenti al limite d'impegno di cui al precedente comma.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12. 
 
Per la concessione dei contributi integrativi costanti venticinquennali di cui all'articolo 4, secondo comma, della presente legge, sono autorizzati il limite di impegno di 980 milioni per l'anno finanziario 1976 e le conseguenti annualità di pari ammontare.
 
All'onere di 980 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1111, con la denominazione "Contributi annui costanti venticinquennali a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi, integrativi delle agevolazioni di cui all' articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , all' articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166 , e all' articolo 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492 " e con lo stanziamento di 980 milioni.
 
In ciascuno dei bilanci per gli anni finanziari dal 1977 al 2000 sarà iscritto il capitolo relativo alle annualità conseguenti al limite di impegno di cui al primo comma.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13. 
 
Per la prestazione della garanzia integrativa di cui all'articolo 7 della presente legge sono autorizzati il limite di impegno di 50 milioni per l'anno finanziario 1976 e le conseguenti annualità di pari ammontare fino all'anno 1995 compreso.
 
All'onere di 50 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo - alla rubrica n. 5, Categoria IV - del capitolo n. 361, con la denominazione "Oneri conseguenti la prestazione di garanzia integrativa per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi su mutui concessi per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica residenziale", e lo stanziamento di 50 milioni.
 
Nei bilanci per gli anni finanziari 1977 e successivi sarà iscritto il capitolo relativo alle annualità conseguenti al limite di impegno di cui al primo comma.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14. 
 
Per gli effetti di cui all'art. 3, ultimo comma, e all'art. 5, ultimo comma, della presente legge, negli stati di previsione dell'entrata per gli anni finanziari 1979 e successivi sarà iscritto apposito capitolo, con la denominazione "Introito delle somme dovute da cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi, in relazione a contributi integrativi delle agevolazioni di cui all'art. 55 lettera c) e all' art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , all' art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166 , ed all' art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492 ".
 
Per gli effetti di cui all'art. 9 della presente legge, per gli stati di previsioni dell'entrata per gli anni finanziari 1979 e successivi sarà iscritto apposito capitolo con la denominazione "Introito delle somme versate dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa quale differenza fra l'affitto rivalutato e le rate di ammortamento dei mutui integrati dalle quote di manutenzione straordinaria, nonché quale importo degli affitti rivalutati al netto delle quote di manutenzione straordinaria percepiti oltre il periodo di ammortamento dei mutui."
Art. 14 bis[16] 
 
Per la concessione dei contributi integrativi venticinquennali di cui al precedente art. 4 è autorizzato per l'anno finanziario 1980 il limite d'impegno di lire 415 milioni.
 
Per la concessione dei finanziamenti integrativi degli articoli 5 e 5 bis della presente legge è autorizzato per l'anno finanziario 1980 il limite d'impegno di lire 2.000 milioni.
 
Per la concessione dei contributi integrativi in conto capitale di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 110 milioni.
 
Per la concessione dei contributi quinquennali, oltre il periodo di preammortamento, di cui agli articoli 9 bis e 9 quater della presente legge, è autorizzato per l'anno finanziario 1980 il limite d'impegno di lire 2.000 milioni.Per la concessione dei contributi ventennali di cui all'articolo 9 ter della presente legge, è autorizzato per l'anno finanziario 1980 il limite d'impegno di lire 200 milioni.
 
All'onere complessivo di L. 4.725 milioni si provvede, per l'anno finanziario 1980, per 3.900 milioni mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e per 825 milioni mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 7610 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
 
Nello stato di previsione medesimo saranno istituiti i seguenti capitoli:
 
- capitolo n. 7710 con la denominazione "Contributi integrativi venticinquennali a favore di Cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché a favore dei Comuni, Istituti Autonomi per le Case Popolari e loro Consorzi per agevolare la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa" con lo stanziamento di 415 milioni in termini di competenza e di cassa;
 
- capitolo 7720 con la denominazione "Contributi in annualità a favore di Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, Comuni, Istituti Autonomi per le Case Popolari e loro Consorzi per l'integrazione di finanziamenti già concessi per la realizzazione di programmi di edilizia abitativa" con lo stanziamento dei 2.000 milioni in termini di competenza e di cassa;
 
- capitolo 7730 con la denominazione "Contributi integrativi in conto capitale a favore di Cooperative edilizie a proprietà indivisa per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa" con lo stanziamento di 110 milioni in termini di competenza e di cassa;
 
- capitolo 7735 con la denominazione "Contributi quinquennali, oltre il periodo di preammortamento a favore di Cooperative Edilizie a proprietà divisa e loro Consorzi ed Imprese di Costruzione e loro Consorzi per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa" con lo stanziamento di 2.000 milioni in termini di competenza e di cassa;
 
- capitolo 7740 "Contributi ventennali a favore di Cooperative Edilizie a proprietà divisa e loro Consorzi ed Imprese di Costruzione e loro consorzi per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa" con lo stanziamento di 200 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
Agli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia di cui al precedente articolo 7 si fa fronte con le disponibilità iscritte al capitolo n. 7670 del Bilancio 1980 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari successivi.
 
Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinati con le leggi di approvazione dei relativi bilanci, nei quali saranno comunque iscritte le annualità derivanti dai limiti di impegno autorizzati ai sensi del presente articolo.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15. 
 
Per le modalità e procedure di attuazione, espressamente si richiama, per quanto compatibile, la normativa più generale contenuta nella legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed in particolare agli artt. 35, 50, 51, 52, 57, 58, 60, 62, 63, e 21 primo comma nonché la normativa di cui alla legge 27 maggio 1975 n. 166 e alla legge 16 ottobre 1975, n. 492 .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 maggio 1976
Aldo Viglione

Note:

[1] L'articolo 1 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 del 1980.

[2] L'articolo 2 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 del 1980.

[3] L'articolo 4 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 7 del 1980.

[4] Questo comma dell'articolo 5 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 7 del 1980.

[5] Questo comma dell'articolo 5 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 7 del 1980.

[6] Questo comma dell'articolo 5 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 7 del 1980.

[7] L'articolo 5 bis è stato inserito dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 7 del 1980.

[8] L'articolo 6 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 7 del 1980.

[9] L'articolo 7 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 21 del 1980.

[10] Questo comma dell'articolo 9 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 7 del 1980.

[11] Questo comma dell'articolo 9 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 7 del 1980.

[12] Questo comma dell'articolo 9 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 7 del 1980.

[13] L'articolo 9 bis è stato inserito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 21 del 1980.

[14] L'articolo 9 ter è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 21 del 1980.

[15] L'articolo 9 quater è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 21 del 1980.

[16] L'articolo 14 bis è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 21 del 1980.