Legge regionale n. 27 del 17 maggio 1976  ( Versione vigente )
"Acquisizione o risanamento di complessi residenziali di interesse storico o culturale."
(B.U. 25 maggio 1976, n. 21)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
CONTRIBUTI PER L'ACQUISIZIONE DI COMPLESSI RESIDENZIALI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE
Art. 1. 
 
La Regione concede contributi in conto capitale a favore dei Comuni e loro Consorzi, che acquisiscono complessi residenziali, di interesse storico o culturale, al fine di procedere al miglioramento delle condizioni abitative attraverso interventi di ristrutturazione, di risanamento, di manutenzione straordinaria o di restauro conservativo.
Art. 2. 
 
I complessi residenziali per la cui acquisizione sono concessi contributi, di cui al precedente art. 1 devono essere inclusi in piani di zona, formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni ed integrazioni, approvati o anche solo adottati.
 
Per l'attuazione dei piani di zona adottati sono applicabili le modalità di cui all' art. 3 della legge 27-6-1974, n. 247 .
Art. 3. 
 
I contributi in conto capitale possono essere concessi sino ad un importo massimo pari all'80% del prezzo di acquisizione; in ogni caso non potrà superare il valore dell'indennità di esproprio di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , modificato dall' art. 6 della legge 27-6-1974, n. 247 , nonché dal costo per la realizzazione e la sistemazione delle opere di urbanizzazione primaria.
 
I contributi concessi sono restituiti in 35 anni senza oneri di interesse.
Art. 4. 
 
I Comuni o Consorzi di Comuni che intendono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31-10 di ogni anno, dovranno presentare domanda formale al Presidente della Giunta Regionale.
 
La domanda dovrà essere corredata di tutti gli elementi del piano di zona formato ai sensi della legge 13-4-62, n. 167 , concernenti l'area e le strutture edilizie per la cui acquisizione viene formulata la richiesta di contributo e di tutti gli eventuali elementi atti a documentare l'aderenza della proposta di intervento alle finalità di cui all'art. 1 della presente legge; nonché tutti gli ulteriori elementi atti a definire la entità del finanziamento necessario.
Art. 5. 
 
La Giunta Regionale, entro 30 giorni dalle scadenze di cui al precedente art. 4, indica i complessi residenziali per la acquisizione dei quali sono concessi i contributi.
 
La scelta dei complessi residenziali per l'acquisizione dei quali sono concessi contributi è effettuata:
 
- dando priorità a quei complessi residenziali caratterizzati da disegno unitario che costituiscono documento storico o culturale di tipologie insediative della civiltà industriale;
 
- tenendo conto delle condizioni del patrimonio edilizio abitativo e del fabbisogno insoddisfatto di abitazioni nei Comuni che hanno formulato la domanda.
Art. 6. 
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato sulla base di apposita deliberazione assunta dalla Giunta Regionale, con proprio decreto, a concedere i contributi in conto capitale ai Comuni aventi diritto, nei limiti di cui al precedente articolo 3, a seguito del provvedimento di esproprio degli immobili.
Art. 7. 
 
I quartieri acquisiti da Comuni mediante i benefici di cui alla presente legge ai fini del loro risanamento possono essere:
a) 
affidati in gestione agli Istituti Autonomi per le Case Popolari competenti per territorio attraverso apposito contratto;
b) 
assegnati ai sensi dell' art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , alle cooperative a proprietà indivisa il cui statuto preveda che il patrimonio edilizio risanato, in caso di scioglimento della cooperativa, sia trasferito all'Istituto autonomo per le Case Popolari competenti per territorio;
c) 
attribuiti in concessione ad imprese edilizie anche riunite in Consorzio, attraverso apposite convenzioni.
 
I contratti e le convenzioni di cui ai punti a) b) e c) del precedente comma fissano le modalità di progettazione e di approvazione dei progetti, i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, i controlli, gli aspetti tecnici, economici e finanziari dell'intervento. Le convenzioni di cui al punto c) debbono contenere inoltre indicazioni in merito al titolo di godimento degli immobili dopo l'intervento, la determinazione del prezzo base di vendita degli alloggi risanati, le caratteristiche dei beneficiari, nonché le modalità di esercizio del diritto di prelazione da parte degli attuali occupanti.
 
L'onere da porre a carico dei soggetti di cui al punto b) del presente articolo, per l'acquisizione delle aree, degli immobili e delle opere di urbanizzazione, potrà essere definito nella misura massima della percentuale di cui al precedente art. 3.
Titolo II. 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA RISTRUTTURAZIONE, IL RISANAMENTO, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IL RESTAURO CONSERVATIVO DI COMPLESSI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 8. 
 
Per agevolare gli interventi di ristrutturazione, di risanamento, di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo di complessi residenziali di cui al precedente art. 1, ovvero di altri complessi con medesime caratteristiche, sono concessi contributi in conto capitale, agli Istituti Autonomi per le Case Popolari, a imprese edilizie e loro consorzi, alle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
 
I contributi in conto capitale di cui al precedente comma, sono concessi fino ad un massimo della spesa all'uopo riconosciuta, e rispettivamente:
 
dal 100% a favore degli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
 
dal 90% a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa con le caratteristiche di cui al precedente art. 7;
 
dal 75% a favore delle imprese di costruzione e loro consorzi.
Art. 9. 
 
Gli alloggi acquisiti mediante i benefici di cui al precedente titolo I e successivamente risanati attraverso l'utilizzo dei fondi provenienti dalla presente legge, da leggi statali o regionali, a cura degli Istituti Autonomi per le Case Popolari e cooperative edilizie a proprietà indivisa, saranno assegnati esclusivamente in locazione semplice a soggetti in possesso dei requisiti di cui all' art. 2 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035 , e successive modificazioni, con precedenza per i nuclei familiari attualmente occupanti gli alloggi stessi.
Art. 10. 
 
Il canone di locazione degli alloggi risanati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari è costituito da:
a) 
una quota destinata alla restituzione dei contributi in conto capitale concessi dalla Regione per la realizzazione delle opere di risanamento;
b) 
da una quota di spese generali di amministrazione determinata in misura non superiore al 10% del canone di locazione.
 
Il canone di locazione comprensivo delle quote a) e b è ragguagliato alla consistenza ed alle caratteristiche degli alloggi ed è determinato tenendo conto anche della capacità economica media di cui all' art. 19 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 .
 
Il canone di locazione, come sopra definito, sarà rivalutato ogni 3 anni sulla base dell'indice del costo della vita con riferimento alla capacità economica media degli assegnatari.
Art. 11. 
 
Il canone di locazione degli alloggi risanati dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa è costituito da:
a) 
una quota destinata alla restituzione dei contributi in conto capitale concessi dalla Regione ai sensi del I e II titolo della presente legge;
b) 
da una quota di spese generali, che esclude le spese di amministrazione, e determinata in misura non superiore al 5% del canone di locazione;
c) 
da una quota per la manutenzione straordinaria determinata in misura non superiore al 10% del canone complessivo di locazione a decorrere dal nono anno dalla data di ultimazione dei lavori.
 
Il canne di locazione, comprensivo delle quote a), b) e c) è ragguagliato alla consistenza ed alle caratteristiche degli alloggi ed è determinato tenendo conto della capacità economica media di cui all' art. 19 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035 , nonché della fascia di reddito dell'assegnatario.
 
Il canone di locazione, come sopra definito, sarà rivalutato ogni tre anni sulla base dell'indice del costo della vita con riferimento alla capacità economica media degli assegnatari.
Art. 12. 
 
Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari e le cooperative edilizie a proprietà indivisa, beneficiarie dei finanziamenti di cui alla presente legge sono tenuti a versare alla Regione le quote destinate alla restituzione dei contributi in conto capitale di cui al punto a) dei precedenti artt. 10 e 11, anche oltre il periodo di ammortamento dei contributi concessi.
Art. 13. 
 
I contributi in conto capitale di cui al precedente articolo 8 erogati a favore delle imprese edilizie e loro consorzi sono restituiti in 25 anni al tasso di interesse del 4%, oltre alla restituzione del capitale, e le relative annualità decorrono dal terzo anno successivo a quello in cui ha luogo la stipula della convenzione di cui al precedente art. 7.
 
I contributi in conto capitale di cui al precedente articolo 3 sono restituiti in 35 anni senza onere di interesse.
Art. 14. 
 
La somministrazione dei contributi in conto capitale di cui al presente titolo, fino alla concorrenza dell'importo risultante dallo stato finale dei lavori sarà disposta in base agli stati di avanzamento nonché ai corrispondenti certificati di pagamento firmati dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell'Ente Attuatore del programma edilizio.
 
La somministrazione del saldo sarà disposta in base al certificato di collaudo delle opere approvato dalla Regione.
 
La somministrazione delle spese tecniche sarà disposta in base alle apposite note, vistate dal competente ordine professionale, ed all'inerente deliberazione dell'Ente Attuatore.
Art. 15. 
 
L'assegnazione dei finanziamenti ai sensi del presente titolo agli Enti ed organismi interessati sarà regolata attraverso apposite convenzioni da stipularsi tra l'ente attuatore e l'Amministrazione Regionale.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a concedere con proprio decreto, sulla base delle convenzioni di cui al precedente art. 7 e dalla presentazione del programma di intervento redatto dall'ente attuatore, i contributi in conto capitale di cui al titolo II della presente legge.
Art. 16. 
 
Qualora, per la realizzazione dell'intervento di risanamento, si rendesse necessario l'allontanamento temporaneo o permanente dall'alloggio del nucleo familiare occupante, al fine di ricoverare il nucleo familiare stesso, lo I.A. C.P. competente per territorio possono richiedere alla regione la riserva di alloggi di cui all' art. 10 del D.P.R. 30-12-1973 n. 1035 .
Titolo III. 
ARTICOLI FINANZIARI
Art. 17. 
 
I contributi in conto capitale di cui al titolo I della presente legge saranno corrisposti, in relazione ad un programma triennale a partire dall'esercizio finanziario 1976, nella complessiva misura di 2000 milioni per l'anno 1976, di 1500 milioni per l'anno 1977, e di 1000 milioni per l'anno 1978.
 
Agli oneri di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1976 con l'accensione di un mutuo di 2000 milioni ad un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate.
 
La Giunta Regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, il mutuo predetto. Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1976, sarà iscritto il capitolo n. 73, con la denominazione "Provento del mutuo autorizzato per il finanziamento di contributi in capitale a favore di Comuni e loro Consorzi per l'acquisizione di complessi residenziali di interesse storico e culturale" e con la dotazione di 2000 milioni; nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà conseguentemente iscritto al capitolo n. 1107, con la denominazione "Contributi in capitale a favore dei Comuni e loro Consorzi per l'acquisizione di complessi residenziali di interesse storico e culturale" e con lo stanziamento di 2000 milioni.
 
Agli oneri derivanti dall'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutati in 425 milioni per l'anno finanziario 1976 si farà fronte mediante una riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 1018 e 1406 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, nella rispettiva misura di 395 milioni e di 30 milioni.
 
Nei bilanci per gli anni 1977 e successivi, fino alla completa estinzione del suddetto mutuo, saranno conseguentemente iscritti appositi capitoli riguardanti gli interessi passivi e le quote di capitale, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento ricadenti nei relativi anni.
 
Alle spese di 1500 milioni e di 1000 milioni, ricadenti rispettivamente negli anni finanziari 1977 e 1978, si provvederà con nuove leggi regionali che ne stabiliranno il finanziamento.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18. 
 
I contributi in capitale di cui al titolo II della presente legge saranno corrisposti in relazione ad un programma triennale a partire dall'esercizio finanziario 1976, nella complessiva misura di 500 milioni per l'anno 1976, di 1000 milioni per l'anno 1977 e di 1500 milioni per il 1978.
 
Agli oneri di cui al precedente comma si provvede per l'anno finanziario 1976 mediante l'accensione di un mutuo di 500 milioni ad un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate. La Giunta Regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, il mutuo predetto.
 
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1976, sarà iscritto il capitolo n. 74, con la denominazione "Provento del mutuo autorizzato per il finanziamento di contributi in capitale a favore di Istituti Autonomi per le Case Popolari e di cooperative edilizie a proprietà indivisa ed imprese edilizie per la ristrutturazione, il risanamento, la manutenzione straordinaria ed il restauro conservativo di complessi di edilizia residenziale pubblica", e con la dotazione di 500 milioni; nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà conseguentemente iscritto il capitolo n. 1108, con la denominazione "Contributi in capitale a favore di Istituti Autonomi per le Case Popolari, e di cooperative a proprietà indivisa ed imprese edilizie per la ristrutturazione, il risanamento, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo di complessi di edilizia residenziale pubblica" e con lo stanziamento di 500 milioni.
 
Agli oneri derivanti dall'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutati in 100 milioni per l'anno finanziario 1976 si farà fronte mediante una riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 1018 e n. 1406 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, nella rispettiva misura di 90 milioni e di 10 milioni.
 
Nei bilanci per gli anni 1977 e successivi, fino alla completa estinzione del suddetto mutuo, saranno conseguentemente iscritti appositi capitoli riguardanti gli interessi passivi e le quote di capitale, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento ricadenti nei relativi anni.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 maggio 1976
Aldo Viglione