Legge regionale n. 22 del 04 maggio 1976  ( Versione vigente )
"Rifinanziamento della legge regionale 20 marzo 1975 n. 14: Contributi a favore di aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per spese di esercizio di autoservizi di nuova assunzione."
(B.U. 11 maggio 1976, n. 19)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 14 è così modificato: "
Il contributo non è cumulabile con la sovvenzione di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221.
"
Art. 2. 
 
Per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 marzo 1975, n. 14 è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di 350 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno l976, e la conseguente iscrizione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 610, con la denominazione "Contributi a favore di Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per spese d'esercizio di autoservizi di linea di nuova assunzione" e lo stanziamento di 30 milioni.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 maggio 1976
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