Legge regionale n. 10 del 30 gennaio 1976  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni a taluni interventi previsti da leggi regionali in materia di agricoltura e foreste."
(B.U. 10 febbraio 1976, n. 6)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
 
La Regione Piemonte, con la presente legge, si propone di modificare, interpretare ed integrare, occorrendo, alcune norme regionali, vigenti che prevedono interventi in materia di agricoltura e foreste al fine di facilitarne la sollecita e certa attuazione.
Art. 2. 
(Domande)
 
Per effetto di interpretazione autentica ed, occorrendo, per integrazione della legislazione vigente, le domande per il conseguimento di benefici regionali in materia di agricoltura presentate entro il 30 settembre 1975 e non definite, possono, entro i limiti previsti dalle leggi vigenti al tempo delle domande stesse, essere finanziate, anche per iniziative egualmente attuate a seguito dell'istruttoria, con i fondi e ai sensi della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 .
Art. 3. 
(Contributi)
 
Il primo comma, lettera a) dell'art. 7 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 è sostituito dal seguente: "
Agli imprenditori agricoli singoli od associati può essere concesso un contributo in conto interessi sui prestiti quinquennali per acquisto di macchinari ed attrezzature agricole che rientrino in una idonea ed economica dotazione delle aziende singole od associate
".
Art. 4. 
(Premi allevamento bestiame femminile)
 
Il periodo dell' art 4, lettera c, della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 : "
Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, possono essere concessi i seguenti premi per ogni vitella nata in azienda o acquistata entro i primi 6 mesi di vita e portata sino alla gravidanza o alla eruzione dei denti picozzi da adulta
" è sostituito dal seguente: "
Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, possono essere concessi i seguenti premi, fino alla misura massima sotto indicata, per ogni vitella nata in azienda o acquistata entro i primi 6 mesi di vita e portata sino alla gravidanza o alla eruzione dei denti picozzi da adulta.
"
Art. 5. 
(Termini di documentazione)
 
I primi due commi dell' art. 6 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 19 sono sostituiti dai seguenti: "
Le domande per le agevolazioni previste dagli artt. 2 e 3 devono essere presentate entro 90 giorni dalla nascita o dall'acquisto.
Le domande relative ai benefici di cui all'art. 3, dovranno essere accompagnante da fotocopia della bolletta di fecondazione naturale o artificiale della bovina madre, ai sensi dell' art. 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 126 .
"
Art. 6. 
(Centri di allevamento)
 
All' art. 4, lettera e) comma 5 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 è soppressa la frase "
e qualora la gestione sia affidata ad allevatori associati
".
 
E' aggiunto alla fine del comma 5 il seguente comma: "
In tale caso la gestione deve essere preferibilmente affidata ad allevatori associati.
"
Art. 7. 
(Contributi sulle anticipazioni ai conferenti)
 
All' art. 4 lettera c) della legge regionale 4-6-1975, n. 45 sono aggiunti i seguenti commi: "
Per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma precedente, da parte di Cooperative e loro Consorzi di Associazioni di produttori agricoli dell'E.S.A.P. o di altri Enti particolarmente qualificati, l'Amministrazione Regionale - in alternativa ai prestiti agrari previsti al predetto comma - può concedere un contributo negli interessi di finanziamenti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti.
A carico dei conferenti dovrà gravare un interesse non superiore a quello agevolato vigente, per i prestiti di conduzione.
Tale contributo può essere corrisposto direttamente agli Istituti di Credito finanziatori.
"
Art. 8. 
(Norme finanziarie)
 
A seguito della riduzione, pari a 6100 milioni, stabilita dall' art. 21, quinto comma, della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 , la spesa autorizzata per l'anno finanziario 1975 ai sensi dell' art. 22 della legge regionale 2 luglio 1974 n. 17 , ed iscritta nel cap. n. 1349 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, è devoluta per 224 milioni agli interventi di cui all'art. 5, per 1737 milioni agli interventi di cui all'art. 7, primo comma, per 1383 milioni agli interventi di cui all'art. 8, primo comma, e per 656 milioni agli interventi di cui all'art. 11 della legge medesima.
 
A seguito della riduzione, pari a 6100 milioni, prevista dall' art. 21, settimo comma, della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 , la spesa autorizzata per l'anno finanziario 1976 ,ai sensi dell' art. 22 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17 , è devoluta per 1000 milioni agli interventi di cui all'art. 7 primo comma per 1000 milioni agli interventi di cui all'art. 8, primo comma, per 1000 milioni agli interventi di cui all'art. 10 e per 1000 milioni agli interventi di cui all'art. 11 della legge medesima.
Art. 9. 
(Norme finanziarie)
 
A seguito della riduzione, pari a 700 milioni, stabilita dall' art. 19, secondo comma, della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 , i limiti di impegno autorizzati per l'anno finanziario 1975 ai sensi dell' art 19, primo comma, della legge regionale 2 luglio 1974 n. 17 , ed iscritti nel cap. n. 1346 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario stesso, sono devoluti per 186 milioni alle agevolazioni di cui all'art 3, secondo comma, e per 814 milioni alle agevolazioni di cui all'art. 6 della legge medesima.
Art. 10. 
(Norme finanziarie)
 
Per le finalità di cui all'art. 2, ultimo comma, all'art. 4 ed all'art. 6, lettere f), h), i) ed l) della legge regionale 6 maggio 1974, n. 13 , è autorizzata un'ulteriore spesa di 50 milioni per l'anno finanziario 1975 e per ciascuno degli anni finanziari successivi.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. n. 1358 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'integrazione da 100 a 150 milioni dello stanziamento di cui al cap. n. 776 dello stato di previsione medesimo.
 
Nel bilancio dell'anno finanziario 1976 e di ciascuno degli anni finanziari successivi, gli stanziamenti di cui ai capitoli n. 776 e n. 1358 saranno stabiliti nella rispettiva misura di 150 milioni e di 50 milioni.
 
Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11. 
(Urgenza)
 
La presente legge è dichiarata urgente, a termini dell' art. 45, sesto comma, dello Statuto regionale ed entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 gennaio 1976
Aldo Viglione